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Decisione

15.2022.40

Aggiudicazione di fondi

30 marzo 2022Italiano7 min

di stessa data relativo al fondo n. 1__________ RFD di __________, è stato respinto da questa Camera con sentenza del 3 marzo 2022 (inc.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.40

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 marzo 2022 di

RI 1 IT-

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’asta dei fondi appartenenti al ricorrente avvenuta il 10

marzo 2022, compresi il relativo verbale e le condizioni d’asta, nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 3, __________

procedura che interessa anche gli aggiudicatari

PI 1, __________

PI 2, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2019 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) e volto alla rea­lizzazione dei pegni gravanti le particelle n. __________,

__________ e __________, così come le unità di proprietà

per piani (PPP) n. __________ e __________ (quota A-D) della particella n. __________

RFD di __________, la PI 3 ha escusso RI 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 704'100.– oltre agli accessori;

che

il 19 novembre 2021, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per le

realizzazioni immobiliari del Sottoceneri) ha deposita­to l’elenco oneri e le

condizioni d’asta relativi ai fondi da realizzare, che prevedono in particolare

un piede d’asta di fr. 110'000.–;

che avendo l’escusso contestato la cartella

ipotecaria di fr. 50'000.– iscritta in favore dei

creditori PI 3 e PI 4, con

provvedimento del 7 dicembre 2021 l’UE gli ha assegnato un termine di venti

giorni per promuovere contro i medesimi azione di contestazione delle loro

pretese;

che

il ricorso interposto da RI 1 contro tale provvedimento, unitamente a un altro

di stessa data relativo al fondo n. 1__________ RFD di __________, è stato respinto da questa Camera con sentenza del 3 marzo 2022 (inc.

15.2022.3);

che

con sentenza di stessa data (inc. 15.2022.22), la Camera ha pure respinto un

altro ricorso di RI 1 contro il rifiuto dell’UE di differire l’asta (anche) dei

fondi di __________;

che

il 10 marzo 2022 l’UE ha aggiudicato quei fondi al secondo turno a PI 1 per

⅔ e a PI 2 per ⅓ per complessivi fr. 728'000.–;

che

con ricorso del 21 marzo 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

di dichiarare nulle o in subordine di annullare l’asta, l’aggiudicazione e le

condizioni d’asta, e di ordinare all’UE d’indire una nuova asta, previo

allestimento di nuove condizioni d’asta con un piede d’asta almeno equivalente

al valore venale dei fondi stabilito nella perizia 10 marzo 2020;

che

nella misura in cui egli contesta le condizioni d’asta, il ricorso è

manifestamente tardivo dal momento ch’esse sono state depositate, unitamente

all’elenco oneri, già il 19 novembre 2021;

che

l’obiezione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe avuto conoscenza delle

condizioni d’asta, notificategli al suo vecchio indirizzo luganese di via __________

a __________ anziché al suo domicilio

attuale di __________, è manifestamente abusiva sic­come nel ricorso del

3 gennaio 2022 contro l’assegnazione del termine per impugnare l’elenco oneri

(ad III/A/1) la sua (allora) patrocinatrice, l’avv. A__________ __________, ha

scritto di aver ricevuto dal­l’UE le condizioni d’incanto e l’elenco oneri;

che

ad ogni modo la censura del ricorrente è manifestamente infondata anche nel

merito;

che

quale prezzo minimo di aggiudicazione (“piede d’asta”) da indicare alla

cifra 1 delle condizioni d’asta occorre infatti menzionare l’importo totale dei crediti garantiti da pegno

iscritti nell’elenco oneri poziori a quelli del creditore procedente (art. 126 cpv. 1 LEF, per il rinvio degli art. 156 cpv. 1 LEF, e art. 53

cpv. 1, 102 e 105 cpv. 1 RFF; sentenza della CEF 15.2019.8 del 12 giugno

2019, RtiD 2020 I 723 n. 49c, consid. 7) e

non – contrariamente a quanto po­stulato dal ricorrente – il valore di

stima dei fondi (sentenza della CEF 15.2007.5 del 20 marzo 2007 pag. 2 in

alto);

che

la legge non prevede (più, dal 1939) la fissazione di un prezzo di

aggiudicazione minimo equivalente al valore di stima (sentenza della CEF

15.2019.56 del 5 novembre 2019 consid. 3);

Considerandi

che

il ricorrente contesta d’altronde la validità dell’aggiudicazione, indicata nel

verbale d’aggiudicazione come avvenuta a favore di “2/3 PI 1 […] 1/3 PI 2” in manifesto contrasto con il

miglior offerente menzionato nel verbale d’incanto, ovvero “PI 1”;

che

in base agli atti, per il ricorrente PI 2 risulta aggiudicataria, ma non

offerente, sicché l’UE avrebbe secondo lui manifestamente violato una delle

regole fondamentali della procedura di vendita ai pubblici incanti,

aggiudicando il fondo a un soggetto che non ha presentato alcuna offerta;

che

nelle sue osservazioni preliminari del 24 marzo 2022 l’UE precisa che PI 1 e PI

2.

erano presenti assieme in sala incanti e che in conformità con il punto 4

delle condizioni d’asta e delle indicazioni degli offerenti ha quindi

aggiudicato i fon­di come indicato nel verbale d’aggiudicazione;

che,

a prescindere dall’intestazione diversa delle pagine 1 (“verbale d’incanto”) e 2 (“verbale d’aggiudicazione”), il verbale d’incanto

(doc. 2 accluso al ricorso) è in realtà uno solo e corrisponde a quanto

prescritto dall’art. 61 cpv. 2 RFF (applicabile alla procedu­ra di

realizzazione di pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF);

che

la menzione del solo “PI 1” quale

miglior offerente nel secondo turno d’asta sulla prima pagina risulta quindi

una manifesta inavvertenza, l’UE avendo chiaramente indicato sulla seconda

pagina che “il miglio offerente e quindi

aggiudicatario risulta essere” PI 1, per ⅔, e

PI 2 per il rimanente ⅓;

che

PI 2 era comunque presente all’asta, sicché non si può ritenere che PI 1 abbia

inammissibilmente fatto un’offerta per conto

di una persona non designata (art. 58 cpv. 3 RFF) né sussiste il rischio ch’ella

possa impugnare l’asta contestando di essere stata rappresentata da lui (cfr. DTF

82.

III 58-59);

che

del resto non è stata sollevata alcuna eccezione da parte degli astanti (doc.

2, pag. 2 in fondo);

che

siccome il ricorrente non allega di aver partecipato all’asta, ci si potrebbe

addirittura chiedere se ha un interesse degno di protezione a sollevare l’eccezione

in questione, giacché gli aggiudicatari hanno soddisfatto tutte le condizioni d’aggiudicazione;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto senza

necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.