15.2022.40
Aggiudicazione di fondi
30 marzo 2022Italiano7 min
di stessa data relativo al fondo n. 1__________ RFD di __________, è stato respinto da questa Camera con sentenza del 3 marzo 2022 (inc.
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Incarto n.
15.2022.40
Lugano
30 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 marzo 2022 di
RI 1 IT-
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’asta dei fondi appartenenti al ricorrente avvenuta il 10
marzo 2022, compresi il relativo verbale e le condizioni d’asta, nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 3, __________
procedura che interessa anche gli aggiudicatari
PI 1, __________
PI 2, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2019 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) e volto alla realizzazione dei pegni gravanti le particelle n. __________,
__________ e __________, così come le unità di proprietà
per piani (PPP) n. __________ e __________ (quota A-D) della particella n. __________
RFD di __________, la PI 3 ha escusso RI 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 704'100.– oltre agli accessori;
che
il 19 novembre 2021, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per le
realizzazioni immobiliari del Sottoceneri) ha depositato l’elenco oneri e le
condizioni d’asta relativi ai fondi da realizzare, che prevedono in particolare
un piede d’asta di fr. 110'000.–;
che avendo l’escusso contestato la cartella
ipotecaria di fr. 50'000.– iscritta in favore dei
creditori PI 3 e PI 4, con
provvedimento del 7 dicembre 2021 l’UE gli ha assegnato un termine di venti
giorni per promuovere contro i medesimi azione di contestazione delle loro
pretese;
che
il ricorso interposto da RI 1 contro tale provvedimento, unitamente a un altro
di stessa data relativo al fondo n. 1__________ RFD di __________, è stato respinto da questa Camera con sentenza del 3 marzo 2022 (inc.
15.2022.3);
che
con sentenza di stessa data (inc. 15.2022.22), la Camera ha pure respinto un
altro ricorso di RI 1 contro il rifiuto dell’UE di differire l’asta (anche) dei
fondi di __________;
che
il 10 marzo 2022 l’UE ha aggiudicato quei fondi al secondo turno a PI 1 per
⅔ e a PI 2 per ⅓ per complessivi fr. 728'000.–;
che
con ricorso del 21 marzo 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
di dichiarare nulle o in subordine di annullare l’asta, l’aggiudicazione e le
condizioni d’asta, e di ordinare all’UE d’indire una nuova asta, previo
allestimento di nuove condizioni d’asta con un piede d’asta almeno equivalente
al valore venale dei fondi stabilito nella perizia 10 marzo 2020;
che
nella misura in cui egli contesta le condizioni d’asta, il ricorso è
manifestamente tardivo dal momento ch’esse sono state depositate, unitamente
all’elenco oneri, già il 19 novembre 2021;
che
l’obiezione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe avuto conoscenza delle
condizioni d’asta, notificategli al suo vecchio indirizzo luganese di via __________
a __________ anziché al suo domicilio
attuale di __________, è manifestamente abusiva siccome nel ricorso del
3 gennaio 2022 contro l’assegnazione del termine per impugnare l’elenco oneri
(ad III/A/1) la sua (allora) patrocinatrice, l’avv. A__________ __________, ha
scritto di aver ricevuto dall’UE le condizioni d’incanto e l’elenco oneri;
che
ad ogni modo la censura del ricorrente è manifestamente infondata anche nel
merito;
che
quale prezzo minimo di aggiudicazione (“piede d’asta”) da indicare alla
cifra 1 delle condizioni d’asta occorre infatti menzionare l’importo totale dei crediti garantiti da pegno
iscritti nell’elenco oneri poziori a quelli del creditore procedente (art. 126 cpv. 1 LEF, per il rinvio degli art. 156 cpv. 1 LEF, e art. 53
cpv. 1, 102 e 105 cpv. 1 RFF; sentenza della CEF 15.2019.8 del 12 giugno
2019, RtiD 2020 I 723 n. 49c, consid. 7) e
non – contrariamente a quanto postulato dal ricorrente – il valore di
stima dei fondi (sentenza della CEF 15.2007.5 del 20 marzo 2007 pag. 2 in
alto);
che
la legge non prevede (più, dal 1939) la fissazione di un prezzo di
aggiudicazione minimo equivalente al valore di stima (sentenza della CEF
15.2019.56 del 5 novembre 2019 consid. 3);
Considerandi
che
il ricorrente contesta d’altronde la validità dell’aggiudicazione, indicata nel
verbale d’aggiudicazione come avvenuta a favore di “2/3 PI 1 […] 1/3 PI 2” in manifesto contrasto con il
miglior offerente menzionato nel verbale d’incanto, ovvero “PI 1”;
che
in base agli atti, per il ricorrente PI 2 risulta aggiudicataria, ma non
offerente, sicché l’UE avrebbe secondo lui manifestamente violato una delle
regole fondamentali della procedura di vendita ai pubblici incanti,
aggiudicando il fondo a un soggetto che non ha presentato alcuna offerta;
che
nelle sue osservazioni preliminari del 24 marzo 2022 l’UE precisa che PI 1 e PI
2.
erano presenti assieme in sala incanti e che in conformità con il punto 4
delle condizioni d’asta e delle indicazioni degli offerenti ha quindi
aggiudicato i fondi come indicato nel verbale d’aggiudicazione;
che,
a prescindere dall’intestazione diversa delle pagine 1 (“verbale d’incanto”) e 2 (“verbale d’aggiudicazione”), il verbale d’incanto
(doc. 2 accluso al ricorso) è in realtà uno solo e corrisponde a quanto
prescritto dall’art. 61 cpv. 2 RFF (applicabile alla procedura di
realizzazione di pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF);
che
la menzione del solo “PI 1” quale
miglior offerente nel secondo turno d’asta sulla prima pagina risulta quindi
una manifesta inavvertenza, l’UE avendo chiaramente indicato sulla seconda
pagina che “il miglio offerente e quindi
aggiudicatario risulta essere” PI 1, per ⅔, e
PI 2 per il rimanente ⅓;
che
PI 2 era comunque presente all’asta, sicché non si può ritenere che PI 1 abbia
inammissibilmente fatto un’offerta per conto
di una persona non designata (art. 58 cpv. 3 RFF) né sussiste il rischio ch’ella
possa impugnare l’asta contestando di essere stata rappresentata da lui (cfr. DTF
82.
III 58-59);
che
del resto non è stata sollevata alcuna eccezione da parte degli astanti (doc.
2, pag. 2 in fondo);
che
siccome il ricorrente non allega di aver partecipato all’asta, ci si potrebbe
addirittura chiedere se ha un interesse degno di protezione a sollevare l’eccezione
in questione, giacché gli aggiudicatari hanno soddisfatto tutte le condizioni d’aggiudicazione;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto senza
necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.