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Decisione

15.2022.41

Minimo di esistenza. Spese riferite a un’automobile usata per il "trasporto della madre anziana" dell’escussa. Premio di cassa malati. Spese incluse nel minimo base. Costi relativi a un cane. Divieto della reformatio in peius

20 settembre 2022Italiano16 min

pignoramento e di portare con sé diversi documenti (“estratto conto di banca e/o

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.41

Lugano

20 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 21 marzo

2022 di

RI 1, __________

(rappresentata dal curatore RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24 febbraio

2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente

dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione n. __________4

promossa dalla PI 1 contro RI 1, il 25

novembre 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

invitato RA 1, cui è stata affidata la curatela generale dell’escussa, a

presentarsi ai suoi sportelli il 6 dicembre 2021 per l’esecuzione del

pignoramento e di portare con sé diversi documenti (“estratto conto di banca e/o

posta degli

ultimi 3 mesi […];

certificati di assicurazione malattia 2021 e 2022 (premi LAMal) con eventuale

sussidio cantonale; ricevute di pagamento affitto e/o interessi ipotecari,

premi di cassa malati, spese mediche, contributi avs, leasing, ecc., degli ultimi

5 mesi”), avvertendolo che

qualsivoglia spesa sarebbe stata considerata nel minimo d’esi-stenza

dell’escussa solo se comprovata da pezze giustificative. Con e-mail del 5

dicembre 2021, il curatore ha scritto all’UE di voler inoltrare tutti i

documenti richiesti dopo aver ricevuto la decisione di rendita del secondo

pilastro e di essere in ferie fino al 9 dicembre. Il 30 dicembre 2021, egli ha

però inviato solo gli estratti del conto postale dell’escussa.

B. Il

24 febbraio 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1

sulla base del seguente computo:

Redditi

Rendita di vecchiaia [AVS]

fr.

2'390.00

Rendita II. Pilastro

fr.

856.00

Totale

fr.

3'140.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'000.00

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

246.90

leasing auto x trasporto della madre anziana

(27.05.1928) con problemi di deambulazione

Altri

fr.

49.00

abbonamento Arcobaleno 1 zona

Totale

fr.

2'495.90

L’UE

ha quindi pignorato la quota della rendita del secondo pilastro percepita dall’escussa

dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino che eccede fr. 106.–, pari al

suo minimo esistenziale (arrotondato a fr. 2'496.–), dedotta la rendita

AVS (di fr. 2'390.–) che è impignorabile per legge. La decisione di

pignoramento, indicativamente di fr. 750.– mensili (fr. 856.– ./. 106.–), è

stata notificata lo stesso giorno sia al curatore che all’Istituto di

previdenza.

C. Con

ricorso del 21 marzo 2022, RI 1 si aggrava contro tale verbale, chiedendo di

sospendere l’esecuzione; si lamenta che l’UE non ha tenuto conto di varie spese

citate nel ricorso, tra cui le “partecipazioni

concernenti la cassa malati”. Interpellato in merito,

il 30 marzo 2022 il curatore si è limitato a “rettificare” (recte:

ratificare) quanto scritto nel ricorso, affermando che la sua pupilla “ha effettivamente quelle spese, le quali sono

poco considerate nel calcolo del minimo vitale, ma non sono immediatamente

disdicibili”.

D. Nel

frattempo, con osservazioni del 24 marzo 2022 l’UE ha “preavvisato”

negativamente la richiesta di effetto sospensivo e rilevato che il ricorso è

tardivo, che il minimo esistenziale di RI 1 è stato calcolato sulla base della

documentazione da lei fornita e che con il ricorso non ne è stata prodotta di

nuova, sicché ha ritenuto di non aver commesso alcun errore. Ha chiesto per-tanto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare direttamen­te

irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR, rimettendosi comunque

al suo giudizio.

E. Il

2 giugno 2022 RA 1 ha inoltrato spontaneamente, tra l’altro, la polizza dell’assicurazione

malattia di RI 1 per il 2022 e uno scritto dell’Istituto delle assicurazioni

sociali (IAS) contenente delucidazioni sulla sua decisione di accoglimento del­la

richiesta di sussidio del premio di cassa malati (RIPAM).

F. Il

17 giugno 2022 il Presidente della Camera ha fissato a RA 1 un termine di dieci

giorni per produrre la prova del pagamento dei premi LAMal, con l’avvertenza

che, in caso di mancato inoltro tempestivo di quanto richiesto, il ricorso

sarebbe stato respinto su questo punto.

G. RA

1 ha risposto solo il 7 luglio 2022, allegando di essere stato in congedo

paternità dal 20 giugno al 4 luglio 2020, ha chiesto

perciò di accettare la sua risposta “al di fuori dei termini as­segnati” e ha

prodotto due decisioni (dell’IAS e dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento) volte a spiegare “la

situazione della signora RI 1 rispetto al premio LAMal”, nonché la

fattura del premio di cassa malati per il gennaio 2022 e un estratto conto a

comprova dell’avvenuto pagamento dello stesso, precisando che da febbraio non è

più stato in grado di pagare il premio a cau­sa del pignoramento della rendita

del secondo pilastro.

H. Con ordinanza dell’8 luglio 2022, il Presidente

della Camera ha ri­tenuto opportuno, nell’interesse di RI 1, accogliere

la richiesta di restituzione del termine presentata dal curatore e ha quindi notificato

all’escutente copia dell’impugnazione, delle osservazioni dell’UE e di tutta la

corrispondenza scritta intercorsa tra la Camera e il curatore, dandole altresì

modo di formulare eventuali osservazioni al ricorso entro il 4 agosto 2022.

L’escutente non si è avvalsa di tale facoltà.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti

dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci

giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2

LEF). Nel caso in esame, l’UE afferma che la decisione impugnata è stata

notificata il 25 febbraio 2022, sicché il ricorso “risulterebbe” tardivo. Il traccia-mento dell’invio non

figura però negli atti trasmessi alla Camera. La tardività del ricorso non è

pertanto comprovata. Ad ogni modo, in virtù dell’art. 22 LEF l’escusso può in

ogni tempo contestare i provvedimenti che manifestamente ledono il minimo di

esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno

2012.

consid. 1), giacché simili decisioni sono nulle (sentenza della CEF 15.2021.89

del 19 ottobre 2021, consid. 1).

Nella

fattispecie, già solo la mancata presa in conto del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria è suscettibile

di ledere gravemente il minimo esistenziale della ricorrente. Occorre di conseguenza entrare nel merito del ricorso, il curatore

avendo apparentemente ratificato il ricorso presentato personalmente dalla sua

assistita (sopra ad C).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità d’esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla

Tabella. Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data

dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;

108.

III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,

consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3

LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Con

il ricorso, RI 1 chiede per prima cosa che l’UE “riprend[a]

i calcoli al fine di tenere in considerazione […] affitto, abbonamento

bus, auto (necessaria per la mia mamma)”; riconosce però subito dopo

che tali spese figurano già nel provvedimento impugnato. Priva d’oggetto, la

censura è irricevibile.

4.

RI

1.

lamenta poi che nel provvedimento impugnato l’UE ha omesso di considerare le

poste “posteggio in zona blu, as-sicurazione

e targhe auto [recte: tassa di

circolazione]” e sostiene che il suo minimo vitale debba

comprendere anche la “benzina”.

4.1

Secondo

la prassi di questa Camera nelle spese di trasferta con un veicolo privato

computabili nel minimo esistenziale vanno considerate non solo il carburante e

l’usura del veicolo, ma anche tut­te le altre spese fisse e variabili

indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di

manutenzione, premi di assicurazione, tasse

di circolazione), tranne l’ammortamento, la svalutazio­ne e, se non sono

comprovate, le spese di posteggio (sentenza della CEF 15.2020.3 del 10 marzo

2020, consid. 5.3; cfr. anche Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre

2015.

sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai

fini del calcolo del minimo esistenziale). Condizione sine qua non del computo di tali spese è

però che l’uso del veicolo sia da ritenere indispensabile al debitore giusta

l’art. 92 LEF.

4.1.1

A

tal proposito, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscus­so che le

spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo

di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in

virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il

suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22

consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del

21.

settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre

2019, consid. 4) o quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine familiare

come l’esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31

marzo 2021, consid. 4.1). Se invece, per gli stessi scopi, si può esigere

dall’escusso l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate

solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi (datore di

lavoro, assicurazione, ecc.) (Tabella, punto II/4/d; sentenza della CEF 15.2021.129

del 3 maggio 2022, consid. 8.1).

4.1.2

Ora,

nella fattispecie l’uso dell’automobile non risulta indispensabile a RI 1 dal

profilo dell’art. 93 LEF, nella misura in cui non consegue (più) redditi da

attività lavorativa e non ha allegato né dimostrato motivi di ordine medico per

cui ne avrebbe bisogno personalmente. Che l’auto serva al “trasporto della madre anziana […] con problemi di deambulazione” non

può d’altronde essere considerato un motivo d’ordine familiare, perché secondo

l’art. 328 cpv. 1 CC il diritto all'assistenza tra i parenti è subordinato al

fatto che la persona obbligata viva "in condizioni agiate", sicché

esso può essere preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza

solo se i redditi dell'escusso eccedono notevolmente il suo minimo d'esistenza

"accresciuto", ovvero il fabbi-sogno minimo così come stabilito per

la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio,

pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (sentenza della

CEF 15.2005.20 del 9 giugno 2005 consid. 4.2 massimato in RtiD 2006 I 761 n.

80c; per un’esclusione totale: vonder

Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93). Orbene, nel caso specifico i

redditi di RI 1 non superano il 120% del suo minimo esistenziale, tenuto conto

del premio LAMal (sotto consid. 6), pur

facendo astrazione delle imposte.

D’altronde, in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta

più (sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009, RtiD 2010 I 799

n. 56c, consid. 4.1; vonder Mühll,

op. cit., n. 29a ad art. 93). Del resto, non è dimostrato che la madre

dell’escussa non possa sovvenire alle necessità e ai costi dei trasporti fino

ai luoghi di cura facendo capo a terzi (tra altri: Pro Senectute, Servizio Assistenza

al Prossimo SAP, Croce Ros­sa Svizzera) e a mezzi

finanziari propri, dell’assicurazione malattia obbligatoria (art. 25

cpv. 2 lett. g LAMal [RS 832.10]; DTF 130 V 429 consid. 3.2) o complementare oppure

pubblici (come il rimborso delle spese di

trasporto al più vicino luogo di cura dell’art. 14 cpv. 1 lett. e della

legge federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPC, RS

831.30]).

4.2

Poiché

l’uso del veicolo della ricorrente non le è indispensabile ai sensi dell’art. 92

LEF, non lo sono neppure i costi connessi con esso, sicché le censure volte a

un loro aumento vanno respinte.

4.3

Andrebbe

invero stralciata l’intera posta per la “trasferta

fino al luo­go di lavoro in trasporto

privato” riconosciuta dall’Ufficio, dal momen­to che

la ricorrente non ha dimostrato che l’automobile le sia indispensabile giusta

l’art. 92 LEF. La Camera non può però riformare un

provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente (art. 22 LPR). Il divieto

della reformatio in peius si applica tuttavia solo al­l’esito finale e non alle singole posizioni

del calcolo del minimo esi­stenziale (sentenza della CEF 15.2021.91 del

13.

dicembre 2021, consid. 4.2.1). L’impatto globale della posta in questione

andrà pertanto valutato dopo aver esaminato tutte le censure della ricorrente

(sotto, consid. 8).

5.

RI

1.

chiede che nel suo minimo

d’esistenza venga­no inclusi anche “telefono

abbonamento, canone tv, elettricità, RC” e si riferisce pure a “tessera per il bucato, occasionalmente

lavanderia e sarta, cura del corpo ogni 3-4 mesi …”

Così

argomentando, la ricorrente perde di vista, tuttavia, che nel minimo

esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili riconosciutole – un importo

forfetario destinato a coprire le spese per i suoi bisogni vitali – sono

comprese in particolare le spese per telefono non professionali, allacciamento televisivo e assicurazioni private (Von­der Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2019.

29.

del 14 agosto 2019, consid. 5.1), ma pure le spese di elettricità per la cucina

e la luce (sentenza della CEF 15.2022.15 del 16 marzo 2022, consid. 4.2), le

spese d’abbigliamento e biancheria (compresi per il bucato e i lavori di

sartoria) e per l’igiene (cura del corpo) (Tabella, punto I). Anche su questo

punto il ricorso è infondato.

6.

Secondo

il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio

mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche

e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno

durante il periodo di validità del pignoramento. Comprende in particolare i

premi del­l’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 134 III 325 consid. 3;

sentenza della CEF 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid. 3.2; cfr. Tabella, cifra

II/3), ove siano effettivamente pagati (sopra consid. 2). Anche l’ammontare

della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella

parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64

LAMal), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare

della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica, ciò che gli

spetta dimostrare (DTF 129 III 244

seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1).

6.1

Nel ricorso RI 1 allude alle “partecipazioni concernen­ti la cassa malati”.

Ancorché con grande ritardo (v. sopra ad A, E-G), difficilmente scusabile

stante la sua funzione ufficiale (e professionale),

il curatore ha prodotto in questa sede la polizza di cas­sa malati per

il 2022, la prova dell’avvenuto pagamento del premio di gennaio 2022 (di fr.

475.55) e la decisione sulla RIPAM accordatale per il 2022, pari a complessivi

fr. 672.10 (sopra ad E e G). Visto che notoriamente il sussidio viene versato

mese per mese direttamente alla cassa malati, la quale deve porlo in deduzione

dal premio d’ogni mese, il premio mensile della ricorrente ammon­ta a fr.

419.55

(fr. 475.55 ./. [672.10 ÷

12]). Poiché non vi sono motivi di ritenere che il curatore non pagherà

i premi anche per i mesi dopo gennaio del 2022 ove siano presi in conto nel

minimo esistenziale della sua assistita, il reclamo va accolto su questo punto.

6.2

Quanto

alla partecipazione ai costi, né la ricorrente né il suo curatore li

hanno quantificati o ne hanno giustificato l’esistenza, sicché la richiesta si

avvera irricevibile.

7.

Da

ultimo, RI 1 afferma di essere la padrona di “una

cagnolina la quale deve mangiare, sottoporsi a vaccini, visite veterinario,

cura, tassa annuale” e di cui non può “assolutamente separar[si]”,

sicché si domanda come possa vivere con la sua cucciola con le poche centinaia

di franchi a sua disposizione dopo il pagamento delle spese da lei ritenute

indispensabili.

Orbene,

le spese legate a un animale di compagnia possono essere

computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze

del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013

del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3). La ricorrente non avendo portato tale prova, non

può essere computato alcunché a questo titolo nel minimo esistenziale.

8.

In

definitiva, la decisione di pignoramento impugnata va riformata aggiungendo il

premio LAMal di fr. 419.55 (dedotto il sussidio), ma

togliendo la posta di fr. 246.90 per le trasferte con il veicolo privato (sopra

consid. 4.3).

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'000.00

Premi LAMal

fr.

419.55

Dedotto il sussidio di fr. 672.10 annuo [consid. 6.1]

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

0.00

[consid. 4.3]

Altri

fr.

49.00

abbonamento Arcobaleno 1 zona

Totale

fr.

2'668.55

9.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il minimo esistenziale mensile di RI 1 è aumentato da fr.

2'495.90 a fr. 2’668.55 e il pignoramento della sua

rendita presso l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è limitato alla

somma eccedente fr. 278.55.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.