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Minimo di esistenza. Spese riferite a un’automobile usata per il "trasporto della madre anziana" dell’escussa. Premio di cassa malati. Spese incluse nel minimo base. Costi relativi a un cane. Divieto della reformatio in peius
20 settembre 2022Italiano16 min
pignoramento e di portare con sé diversi documenti (“estratto conto di banca e/o
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.41
Lugano
20 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 21 marzo
2022 di
RI 1, __________
(rappresentata dal curatore RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24 febbraio
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione n. __________4
promossa dalla PI 1 contro RI 1, il 25
novembre 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
invitato RA 1, cui è stata affidata la curatela generale dell’escussa, a
presentarsi ai suoi sportelli il 6 dicembre 2021 per l’esecuzione del
pignoramento e di portare con sé diversi documenti (“estratto conto di banca e/o
posta degli
ultimi 3 mesi […];
certificati di assicurazione malattia 2021 e 2022 (premi LAMal) con eventuale
sussidio cantonale; ricevute di pagamento affitto e/o interessi ipotecari,
premi di cassa malati, spese mediche, contributi avs, leasing, ecc., degli ultimi
5 mesi”), avvertendolo che
qualsivoglia spesa sarebbe stata considerata nel minimo d’esi-stenza
dell’escussa solo se comprovata da pezze giustificative. Con e-mail del 5
dicembre 2021, il curatore ha scritto all’UE di voler inoltrare tutti i
documenti richiesti dopo aver ricevuto la decisione di rendita del secondo
pilastro e di essere in ferie fino al 9 dicembre. Il 30 dicembre 2021, egli ha
però inviato solo gli estratti del conto postale dell’escussa.
B. Il
24 febbraio 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1
sulla base del seguente computo:
Redditi
Rendita di vecchiaia [AVS]
fr.
2'390.00
Rendita II. Pilastro
fr.
856.00
Totale
fr.
3'140.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
246.90
leasing auto x trasporto della madre anziana
(27.05.1928) con problemi di deambulazione
Altri
fr.
49.00
abbonamento Arcobaleno 1 zona
Totale
fr.
2'495.90
L’UE
ha quindi pignorato la quota della rendita del secondo pilastro percepita dall’escussa
dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino che eccede fr. 106.–, pari al
suo minimo esistenziale (arrotondato a fr. 2'496.–), dedotta la rendita
AVS (di fr. 2'390.–) che è impignorabile per legge. La decisione di
pignoramento, indicativamente di fr. 750.– mensili (fr. 856.– ./. 106.–), è
stata notificata lo stesso giorno sia al curatore che all’Istituto di
previdenza.
C. Con
ricorso del 21 marzo 2022, RI 1 si aggrava contro tale verbale, chiedendo di
sospendere l’esecuzione; si lamenta che l’UE non ha tenuto conto di varie spese
citate nel ricorso, tra cui le “partecipazioni
concernenti la cassa malati”. Interpellato in merito,
il 30 marzo 2022 il curatore si è limitato a “rettificare” (recte:
ratificare) quanto scritto nel ricorso, affermando che la sua pupilla “ha effettivamente quelle spese, le quali sono
poco considerate nel calcolo del minimo vitale, ma non sono immediatamente
disdicibili”.
D. Nel
frattempo, con osservazioni del 24 marzo 2022 l’UE ha “preavvisato”
negativamente la richiesta di effetto sospensivo e rilevato che il ricorso è
tardivo, che il minimo esistenziale di RI 1 è stato calcolato sulla base della
documentazione da lei fornita e che con il ricorso non ne è stata prodotta di
nuova, sicché ha ritenuto di non aver commesso alcun errore. Ha chiesto per-tanto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare direttamente
irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR, rimettendosi comunque
al suo giudizio.
E. Il
2 giugno 2022 RA 1 ha inoltrato spontaneamente, tra l’altro, la polizza dell’assicurazione
malattia di RI 1 per il 2022 e uno scritto dell’Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS) contenente delucidazioni sulla sua decisione di accoglimento della
richiesta di sussidio del premio di cassa malati (RIPAM).
F. Il
17 giugno 2022 il Presidente della Camera ha fissato a RA 1 un termine di dieci
giorni per produrre la prova del pagamento dei premi LAMal, con l’avvertenza
che, in caso di mancato inoltro tempestivo di quanto richiesto, il ricorso
sarebbe stato respinto su questo punto.
G. RA
1 ha risposto solo il 7 luglio 2022, allegando di essere stato in congedo
paternità dal 20 giugno al 4 luglio 2020, ha chiesto
perciò di accettare la sua risposta “al di fuori dei termini assegnati” e ha
prodotto due decisioni (dell’IAS e dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento) volte a spiegare “la
situazione della signora RI 1 rispetto al premio LAMal”, nonché la
fattura del premio di cassa malati per il gennaio 2022 e un estratto conto a
comprova dell’avvenuto pagamento dello stesso, precisando che da febbraio non è
più stato in grado di pagare il premio a causa del pignoramento della rendita
del secondo pilastro.
H. Con ordinanza dell’8 luglio 2022, il Presidente
della Camera ha ritenuto opportuno, nell’interesse di RI 1, accogliere
la richiesta di restituzione del termine presentata dal curatore e ha quindi notificato
all’escutente copia dell’impugnazione, delle osservazioni dell’UE e di tutta la
corrispondenza scritta intercorsa tra la Camera e il curatore, dandole altresì
modo di formulare eventuali osservazioni al ricorso entro il 4 agosto 2022.
L’escutente non si è avvalsa di tale facoltà.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti
dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci
giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2
LEF). Nel caso in esame, l’UE afferma che la decisione impugnata è stata
notificata il 25 febbraio 2022, sicché il ricorso “risulterebbe” tardivo. Il traccia-mento dell’invio non
figura però negli atti trasmessi alla Camera. La tardività del ricorso non è
pertanto comprovata. Ad ogni modo, in virtù dell’art. 22 LEF l’escusso può in
ogni tempo contestare i provvedimenti che manifestamente ledono il minimo di
esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno
2012.
consid. 1), giacché simili decisioni sono nulle (sentenza della CEF 15.2021.89
del 19 ottobre 2021, consid. 1).
Nella
fattispecie, già solo la mancata presa in conto del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria è suscettibile
di ledere gravemente il minimo esistenziale della ricorrente. Occorre di conseguenza entrare nel merito del ricorso, il curatore
avendo apparentemente ratificato il ricorso presentato personalmente dalla sua
assistita (sopra ad C).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità d’esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla
Tabella. Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data
dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;
108.
III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,
consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3
LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Con
il ricorso, RI 1 chiede per prima cosa che l’UE “riprend[a]
i calcoli al fine di tenere in considerazione […] affitto, abbonamento
bus, auto (necessaria per la mia mamma)”; riconosce però subito dopo
che tali spese figurano già nel provvedimento impugnato. Priva d’oggetto, la
censura è irricevibile.
4.
RI
1.
lamenta poi che nel provvedimento impugnato l’UE ha omesso di considerare le
poste “posteggio in zona blu, as-sicurazione
e targhe auto [recte: tassa di
circolazione]” e sostiene che il suo minimo vitale debba
comprendere anche la “benzina”.
4.1
Secondo
la prassi di questa Camera nelle spese di trasferta con un veicolo privato
computabili nel minimo esistenziale vanno considerate non solo il carburante e
l’usura del veicolo, ma anche tutte le altre spese fisse e variabili
indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di
manutenzione, premi di assicurazione, tasse
di circolazione), tranne l’ammortamento, la svalutazione e, se non sono
comprovate, le spese di posteggio (sentenza della CEF 15.2020.3 del 10 marzo
2020, consid. 5.3; cfr. anche Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre
2015.
sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai
fini del calcolo del minimo esistenziale). Condizione sine qua non del computo di tali spese è
però che l’uso del veicolo sia da ritenere indispensabile al debitore giusta
l’art. 92 LEF.
4.1.1
A
tal proposito, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le
spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo
di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in
virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il
suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22
consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del
21.
settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre
2019, consid. 4) o quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine familiare
come l’esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31
marzo 2021, consid. 4.1). Se invece, per gli stessi scopi, si può esigere
dall’escusso l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate
solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi (datore di
lavoro, assicurazione, ecc.) (Tabella, punto II/4/d; sentenza della CEF 15.2021.129
del 3 maggio 2022, consid. 8.1).
4.1.2
Ora,
nella fattispecie l’uso dell’automobile non risulta indispensabile a RI 1 dal
profilo dell’art. 93 LEF, nella misura in cui non consegue (più) redditi da
attività lavorativa e non ha allegato né dimostrato motivi di ordine medico per
cui ne avrebbe bisogno personalmente. Che l’auto serva al “trasporto della madre anziana […] con problemi di deambulazione” non
può d’altronde essere considerato un motivo d’ordine familiare, perché secondo
l’art. 328 cpv. 1 CC il diritto all'assistenza tra i parenti è subordinato al
fatto che la persona obbligata viva "in condizioni agiate", sicché
esso può essere preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza
solo se i redditi dell'escusso eccedono notevolmente il suo minimo d'esistenza
"accresciuto", ovvero il fabbi-sogno minimo così come stabilito per
la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio,
pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (sentenza della
CEF 15.2005.20 del 9 giugno 2005 consid. 4.2 massimato in RtiD 2006 I 761 n.
80c; per un’esclusione totale: vonder
Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93). Orbene, nel caso specifico i
redditi di RI 1 non superano il 120% del suo minimo esistenziale, tenuto conto
del premio LAMal (sotto consid. 6), pur
facendo astrazione delle imposte.
D’altronde, in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta
più (sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009, RtiD 2010 I 799
n. 56c, consid. 4.1; vonder Mühll,
op. cit., n. 29a ad art. 93). Del resto, non è dimostrato che la madre
dell’escussa non possa sovvenire alle necessità e ai costi dei trasporti fino
ai luoghi di cura facendo capo a terzi (tra altri: Pro Senectute, Servizio Assistenza
al Prossimo SAP, Croce Rossa Svizzera) e a mezzi
finanziari propri, dell’assicurazione malattia obbligatoria (art. 25
cpv. 2 lett. g LAMal [RS 832.10]; DTF 130 V 429 consid. 3.2) o complementare oppure
pubblici (come il rimborso delle spese di
trasporto al più vicino luogo di cura dell’art. 14 cpv. 1 lett. e della
legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPC, RS
831.30]).
4.2
Poiché
l’uso del veicolo della ricorrente non le è indispensabile ai sensi dell’art. 92
LEF, non lo sono neppure i costi connessi con esso, sicché le censure volte a
un loro aumento vanno respinte.
4.3
Andrebbe
invero stralciata l’intera posta per la “trasferta
fino al luogo di lavoro in trasporto
privato” riconosciuta dall’Ufficio, dal momento che
la ricorrente non ha dimostrato che l’automobile le sia indispensabile giusta
l’art. 92 LEF. La Camera non può però riformare un
provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente (art. 22 LPR). Il divieto
della reformatio in peius si applica tuttavia solo all’esito finale e non alle singole posizioni
del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 15.2021.91 del
13.
dicembre 2021, consid. 4.2.1). L’impatto globale della posta in questione
andrà pertanto valutato dopo aver esaminato tutte le censure della ricorrente
(sotto, consid. 8).
5.
RI
1.
chiede che nel suo minimo
d’esistenza vengano inclusi anche “telefono
abbonamento, canone tv, elettricità, RC” e si riferisce pure a “tessera per il bucato, occasionalmente
lavanderia e sarta, cura del corpo ogni 3-4 mesi …”
Così
argomentando, la ricorrente perde di vista, tuttavia, che nel minimo
esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili riconosciutole – un importo
forfetario destinato a coprire le spese per i suoi bisogni vitali – sono
comprese in particolare le spese per telefono non professionali, allacciamento televisivo e assicurazioni private (Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2019.
29.
del 14 agosto 2019, consid. 5.1), ma pure le spese di elettricità per la cucina
e la luce (sentenza della CEF 15.2022.15 del 16 marzo 2022, consid. 4.2), le
spese d’abbigliamento e biancheria (compresi per il bucato e i lavori di
sartoria) e per l’igiene (cura del corpo) (Tabella, punto I). Anche su questo
punto il ricorso è infondato.
6.
Secondo
il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio
mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche
e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno
durante il periodo di validità del pignoramento. Comprende in particolare i
premi dell’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 134 III 325 consid. 3;
sentenza della CEF 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid. 3.2; cfr. Tabella, cifra
II/3), ove siano effettivamente pagati (sopra consid. 2). Anche l’ammontare
della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella
parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64
LAMal), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare
della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica, ciò che gli
spetta dimostrare (DTF 129 III 244
seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1).
6.1
Nel ricorso RI 1 allude alle “partecipazioni concernenti la cassa malati”.
Ancorché con grande ritardo (v. sopra ad A, E-G), difficilmente scusabile
stante la sua funzione ufficiale (e professionale),
il curatore ha prodotto in questa sede la polizza di cassa malati per
il 2022, la prova dell’avvenuto pagamento del premio di gennaio 2022 (di fr.
475.55) e la decisione sulla RIPAM accordatale per il 2022, pari a complessivi
fr. 672.10 (sopra ad E e G). Visto che notoriamente il sussidio viene versato
mese per mese direttamente alla cassa malati, la quale deve porlo in deduzione
dal premio d’ogni mese, il premio mensile della ricorrente ammonta a fr.
419.55
(fr. 475.55 ./. [672.10 ÷
12]). Poiché non vi sono motivi di ritenere che il curatore non pagherà
i premi anche per i mesi dopo gennaio del 2022 ove siano presi in conto nel
minimo esistenziale della sua assistita, il reclamo va accolto su questo punto.
6.2
Quanto
alla partecipazione ai costi, né la ricorrente né il suo curatore li
hanno quantificati o ne hanno giustificato l’esistenza, sicché la richiesta si
avvera irricevibile.
7.
Da
ultimo, RI 1 afferma di essere la padrona di “una
cagnolina la quale deve mangiare, sottoporsi a vaccini, visite veterinario,
cura, tassa annuale” e di cui non può “assolutamente separar[si]”,
sicché si domanda come possa vivere con la sua cucciola con le poche centinaia
di franchi a sua disposizione dopo il pagamento delle spese da lei ritenute
indispensabili.
Orbene,
le spese legate a un animale di compagnia possono essere
computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze
del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013
del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3). La ricorrente non avendo portato tale prova, non
può essere computato alcunché a questo titolo nel minimo esistenziale.
8.
In
definitiva, la decisione di pignoramento impugnata va riformata aggiungendo il
premio LAMal di fr. 419.55 (dedotto il sussidio), ma
togliendo la posta di fr. 246.90 per le trasferte con il veicolo privato (sopra
consid. 4.3).
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Premi LAMal
fr.
419.55
Dedotto il sussidio di fr. 672.10 annuo [consid. 6.1]
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
0.00
[consid. 4.3]
Altri
fr.
49.00
abbonamento Arcobaleno 1 zona
Totale
fr.
2'668.55
9.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il minimo esistenziale mensile di RI 1 è aumentato da fr.
2'495.90 a fr. 2’668.55 e il pignoramento della sua
rendita presso l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è limitato alla
somma eccedente fr. 278.55.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.