15.2022.42
Minimo di esistenza. Trasferte fino al luogo di lavoro. Costo del carburante. Rimborso a rate del prezzo d’acquisto della macchina. Premi della cassa malattia obbligatoria. Riduzione per convivenza
16 agosto 2022Italiano11 min
esecuzioni appena citate, il 25 febbraio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.42
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 marzo 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di redditi emessa il
25 febbraio 2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti della
ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 3, __________ (es. n. __________)
PI 4, __________ (es. n. __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni appena citate, il 25 febbraio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha determinato la quota
pignorabile del salario dell’escussa RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
3'150.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
850.00
convive con PI 5
Affitto
fr.
1'250.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
pausa breve
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
272.00
630 km/mese a 0.431 fr./km
=
fr. 272.– (v. Circolare CEF
n.
39/2015, versione 2021)
Spese mediche e dentali
fr.
255.80
dentista
Totale
fr.
2'838.80
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di
lavoro dell’escussa, la __________, l’importo mensile eccedente fr. 2'838.80
(indicativamente fr. 311.20) dallo stesso 25 febbraio 2022.
B. Con
ricorso del 3 marzo 2022, RI 1 chiede di “rivalutare” la sua
situazione, tenendo conto delle rate di rimborso del veicolo da lei
recentemente comprato, l’imposta di circolazione (fr. 533.60) e i premi
dell’assicurazione auto e “prossimamente” della cassa malati, nonché del fatto
che PI 5 ha come unica “funzione” quella di garante (del pagamento della pigione).
C. Entro
il termine impartito loro, gli escutenti non hanno presentato osservazioni al
ricorso, tranne il PI 3 che si è rimesso al giudizio della Camera, mentre nelle
sue del 22 marzo 2022 l’UE di Lugano postula la reiezione del ricorso.
D. Con
replica spontanea del 26 marzo 2022, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di
versamento della prima rata di rimborso del prestito concessole da tale PI 6,
datata 25 marzo 2022, a suo dire per sostituire la sua automobile, un
preventivo del 4 marzo 2022 per un trattamento dentale e la fattura relativa
alla tassa di circolazione del 2022 per il nuovo veicolo, chiedendo di tenere
conto almeno della quota di rimborso del mutuo di fr. 200.– mensili.
E. All’udienza
del 20 maggio 2022, il presidente della Camera ha sentito la ricorrente nella
forma della deposizione e PI 5 quale teste e il 22 giugno 2022 ha nuovamente
interrogato quest’ultima. Entro il termine impartito con ordinanza del 22
giugno 2022, nessuna parte ha presentato osservazioni sui verbali delle due
udienze.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 febbraio 2022, inoltrato il 3
marzo 2022 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
La
ricorrente si duole che le sue uscite fisse mensili sono aumentate, sicché afferma
di non riuscire a far fronte ad alcune spese, come quelle per trattamenti dentali
di fr. 255.80, le rate per l’automobile di fr. 200.–, la pigione di fr. 1'250.–,
l’imposta di circolazione di fr. 533.60 oltre all’assicurazione automobile,
e “prossimamente” i premi dell’assicurazione
malattia.
3.1
Giova
dapprima rilevare che l’UE ha tenuto conto nel suo conteggio delle spese
dentistiche per fr. 255.80, della pigione mensile di fr. 1'250.–,
così come dell’imposta di circolazione e dell’assicurazione automobile, il cui
costo è compreso nella posta “Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato” di fr. 272.–, calcolata con un’indennità chilometrica di 0.431
fr./km secondo la Circolare CEF n. 39/2015 sulla determinazione delle spese di
trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale,
che appunto include un importo forfettario per le spese in questione (n. 1).
Tuttavia, visto il forte incremento del costo del carburante verificatosi nel
frattempo, occorre applicare la modifica di tariffa adottata dalla Camera,
aumentando la posta da fr. 272.– a fr. 290.– (pari a 0.461 fr./km).
Per il resto, le altre due censure vanno respinte.
3.2
Le
spese ricorrenti indispensabili possono essere computate nel minimo
esistenziale soltanto se il debitore ne prova l’effettivo e regolare pagamento
(DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2022.31 del 17 giugno 2022,
consid. 3.1). Non avendo la ricorrente dimostrato di pagare regolarmente i
premi della cassa malattia obbligatoria, il
relativo costo, peraltro da lei neppure quantificato, non può essere
conteggiato. È riservata un’eventuale revisione del pignoramento (art. 93 cpv.
3.
LEF) ove l’escussa dovesse poi portare all’UE la prova del pagamento dei
premi o della conclusione di un ordine di pagamento permanente oppure convenire
con lo stesso un versamento diretto all’assicurazione facendo capo alle
trattenute (sentenza della CEF 15.2017.44
del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a).
4.
La
ricorrente allega inoltre che PI 5, indicata nel verbale delle operazioni di
pignoramento come convivente, funge soltanto da garante per il locatore.
4.1
Nelle
osservazioni al ricorso, l’UE accenna alla riduzione della base mensile (ovvero
del dimezzamento della base di fr. 1'700.– per coppia), ma senza indicare
le circostanze dalle quali è stata stabilita la pretesa convivenza. In
occasione del suo interrogatorio, l’escussa ha invero negato di convivere con PI
5, precisando ch’ella ha solo fatto da garante per l’appartamento (verbale
accluso a quello “interno” del 26 gennaio 2022). Non risulta che l’UE abbia interpellato
PI 5, di cui, peraltro, non ha tenuto conto dei redditi.
4.2
All’udienza
del 20 maggio 2022, la ricorrente ha spiegato di aver dovuto, a causa della sua
situazione esecutiva e per il fatto che in quel momento teneva due cani, far
intervenire la sua grande amica PI 5 per firmare il contratto di locazione e
concludere l’assicurazione per la fornitura della garanzia locativa, ciò che
aveva comunicato al cursore allora in carica della sua pratica. Ha confermato
di vivere da sola nella piccola casa di due piani e due locali con giardino
presa in locazione. PI 5 ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni della
ricorrente, precisando di pagare lei le pigioni e di dormire per lo più presso
il suo fidanzato a __________. Accertato dopo l’udienza che quest’ultimo abita
con i genitori e il fratello, PI 5 è stata nuovamente interrogata il 22 giugno
2022.
Ha precisato di aver dormito durante le ultime due settimane circa tre
notti nella camera dell’amico, in cui entra sempre di notte e di nascosto, senza
incontrare la sua famiglia, e di aver passato le altre notti da sua madre e
dalla sorella, e una dall’amica RI 1, poiché era malata e si è occupata del
cane. Ha dichiarato di mangiare sul luogo di la-voro e a casa di chi l’ospita,
di portare i suoi pochi vestiti in una borsa, di fare la doccia al lavoro o al
fitness e di lavare i suoi vestiti dalla madre e in una lavanderia pubblica. Ha
affermato di fare questa vita da nomade da quando ha vent’anni.
4.3
Anche
se lo stile di vita di PI 5 è tutto fuorché convenzionale, la Camera non ha
motivi per non credere alla sua testimonianza, anche perché gli escutenti non
hanno mosso obiezioni al riguardo. Siccome non è dimostrata una regolare
convivenza con la ricorrente (eccettuate sporadiche cene e notti), non si
giustifica la riduzione della base mensile a fr. 850.– decisa dall’UE, in
assenza di un vero e continuo risparmio delle spese, connaturale all’ordinaria
condivisione di pasti e locali comuni. Su questo punto, il ricorso merita
accoglimento e la base mensile va aumentata a fr. 1'200.–.
5.
La
ricorrente fa infine valere di essersi vista costretta a cambiare la sua
automobile (un’Alfa Romeo del 2007), visto che le spese per superare il
collaudo erano troppo onerose, e di averla sostituita con una BMW 318i Touring,
pure del 2007, con 210'000 km all’acquisto, vendutale il 2 febbraio 2022 da un
privato, PI 6, per fr. 5'200.– pagabili in rate di fr. 200.– mensili.
Ha prodotto le ricevute di pagamento di due rate il 26 marzo e il 22 maggio
2022.
5.1
Non
è contestato che un veicolo sia necessario all’attività professionale della
ricorrente, che come “addetta recapito” ha orari irregolari e incompatibili con
quelli dei trasporti pubblici. Ora, è
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile dichiarata impignorabile in virtù
dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF rientrano nel minimo esistenziale dell’escusso
perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93
LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117
III 22 consid. 2). Entrano in linea di conto in particolare le spese di leasing
(Tabella, punto II/7; sentenza della CEF 15.2016.46 del 19 agosto 2016
consid. 4.1).
5.2
Nel caso in esame, il costo
di fr. 200.– mensili di cui la ricorrente pretende l’inserimento nel suo
minimo vitale non è certo fondato su un contratto di leasing, bensì su un
contatto di compravendita, ma la modalità di pagamento pattuita – la rateazione
del prezzo in quote di fr. 200.– mensili, lo avvicina al leasing ed espleta
la stessa funzione dal profilo economico e pratico, ovvero garantire all’escussa
l’immediata disponibilità del veicolo. Va quindi parificato al leasing anche
dal punto di vista esecutivo (in tal senso: sentenza della CEF 15.2018.059 del
12.
settembre 2018 consid. 3.5 per le quote di ammortamento dell’appartamento
abitato dall’escusso). Dato che la ricorrente ha però provato di aver pagato
solo due delle tre prime mensilità, l’UE verificherà il pagamento delle altre
rate finora scadute e se del caso escluderà dal minimo esistenziale per i
relativi mesi le rate il cui versamento non è stato dimostrato.
6.
In
sintesi, il ricorso va accolto nella misura in cui il minimo esistenziale dev’essere
rettificato come segue:
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
[sopra consid. 4.3]
Affitto
fr.
1'250.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
pausa breve
Automobile (rate)
fr.
200.00
[nuovo, consid. 5.2]
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
290.00
630.
km/mese a 0.461 fr./km
[sopra
consid. 3.1]
Spese mediche e dentali
fr.
255.80
dentista
Totale
fr.
3'406.80
Il
nuovo calcolo verosimilmente esclude un pignoramento pur tenendo conto della
tredicesima (fr. 3'150.– x 13 ÷ 12 = 3'412.50). L’esito finale dipende
però dalla verifica – affidata all’UE (sopra consid. 5.2) – del pagamento delle
rate di rimborso del prezzo d’acquisto della macchina dell’escussa.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
ammesso nel senso che il minimo esistenziale della ricorrente è aumentato da fr. 2'838.80
a fr. 3'406.80. In conformità del considerando 5.2, all’Ufficio d’esecuzione è però ordinato di
verificare il pagamento delle rate di fr. 200.– mensili finora scadute
relative all’acquisto della BMW 318i Touring dell’escussa e se del caso di escludere dal minimo
esistenziale per i relativi mesi le rate il cui versamento non è stato
dimostrato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.