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Decisione

15.2022.42

Minimo di esistenza. Trasferte fino al luogo di lavoro. Costo del carburante. Rimborso a rate del prezzo d’acquisto della macchina. Premi della cassa malattia obbligatoria. Riduzione per convivenza

16 agosto 2022Italiano11 min

esecuzioni appena citate, il 25 febbraio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.42

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 3 marzo 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di redditi emessa il

25 febbraio 2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti della

ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________ (es. n. __________)

PI 4, __________ (es. n. __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni appena citate, il 25 febbraio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quota

pignorabile del salario dell’escussa RI 1 sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice

fr.

3'150.00

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

850.00

convive con PI 5

Affitto

fr.

1'250.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

pausa breve

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

272.00

630 km/mese a 0.431 fr./km

=

fr. 272.– (v. Circolare CEF

n.

39/2015, versione 2021)

Spese mediche e dentali

fr.

255.80

dentista

Totale

fr.

2'838.80

L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di

lavoro dell’escussa, la __________, l’importo mensile eccedente fr. 2'838.80

(indicativamente fr. 311.20) dallo stesso 25 febbraio 2022.

B. Con

ricorso del 3 marzo 2022, RI 1 chiede di “rivalutare” la sua

situazione, tenendo conto delle rate di rimborso del veicolo da lei

recentemente comprato, l’imposta di circolazione (fr. 533.60) e i premi

dell’assicurazione auto e “prossimamente” della cassa malati, nonché del fatto

che PI 5 ha come unica “funzione” quella di garante (del pagamento della pigione).

C. Entro

il termine impartito loro, gli escutenti non hanno presentato osservazioni al

ricorso, tranne il PI 3 che si è rimesso al giudizio della Camera, mentre nelle

sue del 22 marzo 2022 l’UE di Lugano postula la reiezione del ricorso.

D. Con

replica spontanea del 26 marzo 2022, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di

versamento della prima rata di rimborso del prestito concessole da tale PI 6,

datata 25 marzo 2022, a suo dire per sostituire la sua automobile, un

preventivo del 4 marzo 2022 per un trattamento dentale e la fattura relativa

alla tassa di circolazione del 2022 per il nuovo veicolo, chiedendo di tenere

conto almeno della quota di rimborso del mutuo di fr. 200.– mensili.

E. All’udienza

del 20 maggio 2022, il presidente della Camera ha sentito la ricorrente nella

forma della deposizione e PI 5 quale teste e il 22 giugno 2022 ha nuovamente

interrogato quest’ultima. Entro il termine impartito con ordinanza del 22

giugno 2022, nessuna parte ha presentato osservazioni sui verbali delle due

udienze.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 febbraio 2022, inoltrato il 3

marzo 2022 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

La

ricorrente si duole che le sue uscite fisse mensili sono aumentate, sicché afferma

di non riuscire a far fronte ad alcune spese, come quelle per trattamenti dentali

di fr. 255.80, le rate per l’auto­mobile di fr. 200.–, la pigione di fr. 1'250.–,

l’imposta di circolazione di fr. 533.60 oltre all’assicurazione automobile,

e “prossimamente” i premi dell’assicurazione

malattia.

3.1

Giova

dapprima rilevare che l’UE ha tenuto conto nel suo conteggio delle spese

dentistiche per fr. 255.80, della pigione mensile di fr. 1'250.–,

così come dell’imposta di circolazione e dell’assicura­zione automobile, il cui

costo è compreso nella posta “Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato” di fr. 272.–, calcolata con un’indennità chilometrica di 0.431

fr./km secondo la Circolare CEF n. 39/2015 sulla determinazione delle spese di

trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale,

che appunto include un importo forfettario per le spese in questione (n. 1).

Tuttavia, visto il forte incremento del costo del carburante verificatosi nel

frattempo, occorre applicare la modifica di tariffa adottata dalla Camera,

aumentando la posta da fr. 272.– a fr. 290.– (pari a 0.461 fr./km).

Per il resto, le altre due censure vanno respinte.

3.2

Le

spese ricorrenti indispensabili possono essere computate nel minimo

esistenziale soltanto se il debitore ne prova l’effettivo e regolare pagamento

(DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2022.31 del 17 giugno 2022,

consid. 3.1). Non avendo la ricorrente dimostrato di pagare regolarmente i

premi della cassa malattia obbligatoria, il

relativo costo, peraltro da lei neppure quan­tificato, non può essere

conteggiato. È riservata un’eventuale revisione del pignoramento (art. 93 cpv.

3.

LEF) ove l’escussa dovesse poi portare all’UE la prova del pagamento dei

premi o della conclusione di un ordine di pagamento permanente oppure convenire

con lo stesso un versamento diretto all’assicurazione facendo capo alle

trattenute (sentenza della CEF 15.2017.44

del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a).

4.

La

ricorrente allega inoltre che PI 5, indicata nel verbale delle operazioni di

pignoramento come convivente, funge soltanto da garante per il locatore.

4.1

Nelle

osservazioni al ricorso, l’UE accenna alla riduzione della base mensile (ovvero

del dimezzamento della base di fr. 1'700.– per coppia), ma senza indicare

le circostanze dalle quali è stata stabilita la pretesa convivenza. In

occasione del suo interrogatorio, l’escussa ha invero negato di convivere con PI

5, precisando ch’ella ha solo fatto da garante per l’appartamento (verbale

accluso a quello “interno” del 26 gennaio 2022). Non risulta che l’UE abbia interpellato

PI 5, di cui, peraltro, non ha tenuto conto dei redditi.

4.2

All’udienza

del 20 maggio 2022, la ricorrente ha spiegato di aver dovuto, a causa della sua

situazione esecutiva e per il fatto che in quel momento teneva due cani, far

intervenire la sua grande ami­ca PI 5 per firmare il contratto di locazione e

concludere l’assicurazione per la fornitura della garanzia locativa, ciò che

aveva comunicato al cursore allora in carica della sua pratica. Ha confermato

di vivere da sola nella piccola casa di due piani e due locali con giardino

presa in locazione. PI 5 ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni della

ricorrente, precisando di pagare lei le pigioni e di dormire per lo più presso

il suo fidanzato a __________. Accertato dopo l’udienza che quest’ultimo abita

con i genitori e il fratello, PI 5 è stata nuovamente interrogata il 22 giugno

2022.

Ha precisato di aver dormito durante le ultime due settimane circa tre

notti nella camera dell’amico, in cui entra sempre di notte e di nascosto, senza

incontrare la sua famiglia, e di aver passato le altre notti da sua madre e

dalla sorella, e una dall’amica RI 1, poiché era malata e si è occupata del

cane. Ha dichiarato di mangiare sul luogo di la-voro e a casa di chi l’ospita,

di portare i suoi pochi vestiti in una borsa, di fare la doccia al lavoro o al

fitness e di lavare i suoi vestiti dalla madre e in una lavanderia pubblica. Ha

affermato di fare questa vita da nomade da quando ha vent’anni.

4.3

Anche

se lo stile di vita di PI 5 è tutto fuorché convenzionale, la Camera non ha

motivi per non credere alla sua testimonianza, anche perché gli escutenti non

hanno mosso obiezioni al riguardo. Siccome non è dimostrata una regolare

convivenza con la ricorrente (eccettuate sporadiche cene e notti), non si

giustifica la riduzione della base mensile a fr. 850.– decisa dall’UE, in

assenza di un vero e continuo risparmio delle spese, connaturale all’ordinaria

condivisione di pasti e locali comuni. Su questo punto, il ricorso merita

accoglimento e la base mensile va aumentata a fr. 1'200.–.

5.

La

ricorrente fa infine valere di essersi vista costretta a cambiare la sua

automobile (un’Alfa Romeo del 2007), visto che le spese per superare il

collaudo erano troppo onerose, e di averla sostituita con una BMW 318i Touring,

pure del 2007, con 210'000 km all’acquisto, vendutale il 2 febbraio 2022 da un

privato, PI 6, per fr. 5'200.– pagabili in rate di fr. 200.– mensili.

Ha prodotto le ricevute di pagamento di due rate il 26 marzo e il 22 maggio

2022.

5.1

Non

è contestato che un veicolo sia necessario all’attività professionale della

ricorrente, che come “addetta recapito” ha orari irregolari e incompatibili con

quelli dei trasporti pubblici. Ora, è

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile dichiarata impignorabile in virtù

dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF rientrano nel minimo esistenziale dell’escusso

perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93

LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117

III 22 consid. 2). Entrano in linea di conto in particolare le spese di leasing

(Tabella, punto II/7; sentenza della CEF 15.2016.46 del 19 agosto 2016

consid. 4.1).

5.2

Nel caso in esame, il costo

di fr. 200.– mensili di cui la ricorrente pretende l’inserimento nel suo

minimo vitale non è certo fondato su un contratto di leasing, bensì su un

contatto di compravendita, ma la modalità di pagamento pattuita – la rateazione

del prezzo in quote di fr. 200.– mensili, lo avvicina al leasing ed espleta

la stessa funzione dal profilo economico e pratico, ovvero garantire all’escussa

l’immediata disponibilità del veicolo. Va quindi parificato al leasing anche

dal punto di vista esecutivo (in tal senso: sentenza della CEF 15.2018.059 del

12.

settembre 2018 consid. 3.5 per le quote di ammortamento dell’appartamento

abitato dal­l’escusso). Dato che la ricorrente ha però provato di aver pagato

solo due delle tre prime mensilità, l’UE verificherà il pagamento delle altre

rate finora scadute e se del caso escluderà dal minimo esistenziale per i

relativi mesi le rate il cui versamento non è stato dimostrato.

6.

In

sintesi, il ricorso va accolto nella misura in cui il minimo esistenziale dev’essere

rettificato come segue:

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

[sopra consid. 4.3]

Affitto

fr.

1'250.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

pausa breve

Automobile (rate)

fr.

200.00

[nuovo, consid. 5.2]

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

290.00

630.

km/mese a 0.461 fr./km

[sopra

consid. 3.1]

Spese mediche e dentali

fr.

255.80

dentista

Totale

fr.

3'406.80

Il

nuovo calcolo verosimilmente esclude un pignoramento pur tenendo conto della

tredicesima (fr. 3'150.– x 13 ÷ 12 = 3'412.50). L’esito finale dipende

però dalla verifica – affidata all’UE (sopra consid. 5.2) – del pagamento delle

rate di rimborso del prezzo d’acquisto della macchina dell’escussa.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

ammesso nel senso che il minimo esistenziale della ricorrente è aumentato da fr. 2'838.80

a fr. 3'406.80. In conformità del considerando 5.2, all’Ufficio d’esecuzione è però ordinato di

verificare il pagamento delle rate di fr. 200.– mensili finora scadute

relative all’acquisto della BMW 318i Touring del­l’e­scussa e se del caso di escludere dal minimo

esistenziale per i relativi mesi le rate il cui versamento non è stato

dimostrato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.