15.2022.43
Minimo esistenziale. Reddito variabile. Cure odontoiatriche. Spese connesse all’uso dell’automobile. Mensa scolastica. Premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Scuola privata
2 agosto 2022Italiano25 min
esecuzioni n. __________ e __________ la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
RI 1
Incarti n.
15.2022.43
15.2022.44
Lugano
2 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sui ricorsi 7 marzo 2022 di
RI 1 IT-
RI 2 IT-__________
(patrocinati dall’__________ PA
1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli attestati di carenza di beni emessi il 18 febbraio 2022
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dai ricorrenti nei
confronti di
PI 1 __________
(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni n. __________ e __________ la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha emesso il 18 febbraio 2022 due attestati di carenza di beni (ACB) a
favore l’uno di RI 1 e l’altro di RI 2 nei confronti di PI 1 per gl’importi rimasti integralmente scoperti
rispettivamente di fr. 51'541.80 e fr. 45'535.20.
In entrambi i casi, l’UE ha accertato l’impignorabilità dei redditi dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
7'208.00
93%
Coniuge
fr.
517.50
7%
Totale
fr.
7'725.50
100%
Minimo
d’esistenza
Comune
Minimo base
fr.
1'700.00
Figlio F__________
Supplemento figlio
fr.
600.00
Figlio G__________
Supplemento figlio
fr.
600.00
Comune
Affitto
fr.
2'238.00
Comune
Altri
fr.
76.00
Conguaglio riscaldamento
Debitore
Premio di assic. malattia
fr.
296.75
Debitore
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Debitore
Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto
privato
fr.
139.00
252 km/mese a 0.550 fr/km = 139.– (v. Circolare n.
39/2015 versione 2021) __________ – __________
Debitore
Altri
fr.
343.25
Leasing
Debitore
Altri
fr.
101.80
Ass. auto casco totale
Debitore
Altri
fr.
180.00
Posteggio auto
Coniuge
Premio di assic. malattia
fr.
500.35
Coniuge
Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto pubblico
fr.
49.00
Arcobaleno mensile
Figlio F__________
Premio di assic. malattia
fr.
7.05
Sussidiata
Figlio F__________
Pasti fuori domicilio
fr.
62.30
Mensa scolastica c.a. 60.– euro al mese
Figlio F__________
Trasferta fino alla scuola con il trasporto pubblico
fr.
90.10
Arcobaleno 71.– al mese, Abbonamento autolinee Italia
euro 220.– pari a fr. 230.– a fr. 19.10 al mese
Figlio F__________
Altri
fr.
498.00
Retta scuola F__________ Euro 300.– iscrizione + 5
rate da Euro 1'080.– tot. 5'700.– euro l’anno pari a fr. 5'977.– annui fr. 498.–
al mese. Scuola non presente in Svizzera.
Figlio G__________
Premio di assic. malattia
fr.
7.05
Sussidiata
Figlio G__________
Pasto fuori domicilio
fr.
180.00
Mensa scolastica Ist.
Figlio G__________
Trasferta fino alla scuola con il trasporto pubblico
fr.
21.00
Figlio G__________
Spese mediche e dentali
fr.
562.50
Spesa totale fr. 13'500.00 a carico debitore 50%
Totale
fr.
8'463.15
100%
B. Con
due distinti ricorsi del 7 marzo 2022, gli escutenti RI 1 e RI 2 sono insorti
alla scrivente Camera chiedendo che il calcolo venga rivisto nel senso dell’aumento
del reddito dei coniugi a fr. 8'785.60 (anziché fr. 7'725.50) e la
riduzione del minimo d’esistenza a fr. 6'545.85 (in luogo di fr. 8'463.15),
cosicché risulterebbe un’eccedenza pignorabile di fr. 2'239.75.
C. Con
osservazioni separate del 21 marzo 2022 PI 1 si è opposto ai ricorsi, mentre
nelle sue del 30 marzo 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur reputando
corretto il proprio operato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica degli atti impugnati, avvenuta il 23 febbraio 2022, i ricorsi
presentati il 7 marzo 2022 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF),
essendo il 5 marzo un sabato (art. 31 LEF e 142 cpv. 3 CPC).
Poiché
i ricorsi sono formulati contro due atti esecutivi fondati sullo stesso
calcolo del minimo esistenziale e contengono le medesime censure, le cause possono
essere congiunte in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 della legge sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; 280.200) e 76
della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm; 165.100).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità
di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).
Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
I
ricorrenti sostengono anzitutto che il reddito dell’escusso e di sua moglie
stabilito dall’UE è inferiore a quello effettivo.
3.1
Essi
ritengono che il reddito dell’escusso sia di fr. 7'850.– mensili, anziché
di fr. 7'208.–, siccome devono essere aggiunti i costi di parcheggio di fr. 40.–,
che dal conteggio del salario di gennaio 2022 risultano essere dedotti
direttamente dallo stipendio mensile. A loro avviso, tale importo non dev’essere
dedotto dal reddito, ma se del caso integrato nelle deduzioni del calcolo del
minimo d’esistenza. I ricorrenti postulano altresì l’aggiunta al reddito della
tredicesima che l’UE ha omesso di considerare [(7'248 x 13) / 12 = 7'852]. Con
le osservazioni al ricorso PI 1 sostiene che i costi di parcheggio, a giusto
titolo, non sono stati considerati nel suo reddito, siccome l’automobile gli è
necessaria per lo svolgimento della propria attività professionale ed è quindi
impignorabile, sicché tale spesa andrebbe considerata ad ogni modo nel calcolo
del fabbisogno. Egli rileva poi che la tredicesima è già stata considerata dall’UE,
in quanto ha scritto nella rubrica “Osservazioni”
degli ACB che “l’escusso non raggiunge il
minimo vitale, per tanto il salario (e 13esima) risulta impignorabile (…)”.
3.1.1
In
linea di massima possono essere oggetto di pignoramento giusta l’art. 93 LEF
solo i redditi effettivi, ad esclusione dei redditi ipotetici e più in generale
di quelli che in concreto il
debitore non percepisce (sentenza della CEF 15.2021.5 del 16 febbraio 2021,
consid. 9). Nel caso in esame, i fr. 40.– trattenuti dal salario quale
costo del parcheggio non è una somma che percepisce l’escusso, sicché non può
essere computata quale elemento del suo reddito. Ove, tuttavia, non corrispondano a spese da considerarsi indispensabili
all’esercizio della professione o del mestiere (giusta la cifra II/4 della
Tabella) o ad altre spese obbligatorie, le trattenute dal salario sono
inopponibili agli escutenti, sicché nella diffida al datore di lavoro occorre
precisare che tali deduzioni non sono ammesse ai fini del calcolo dell’eccedenza
pignorabile (sentenza della CEF
15.2012.117
del 26 novembre 2012, RtiD 2013 II 920 n. 57c, consid. 1/a,
in merito alla quota di adesione a un sindacato la cui affiliazione non è
obbligatoria, ai premi di un’assicurazione collettiva in caso d’infortuni
professionali e alle quote di rimborso di un prestito della cassa pensione).
Nella
fattispecie, l’UE ha considerato il veicolo dell’escusso indispensabile all’esercizio
dell’attività professionale e, come si vedrà più avanti (sotto consid. 5.2), i
ricorrenti non sono riusciti a rimettere in
discussione tale accertamento. Il costo del posteggio aziendale va
pertanto considerato una spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF, sicché la
relativa trattenuta si avvera giustificata e la censura dei ricorrenti
infondata.
3.1.2
Per
i lavoratori dipendenti il salario pignorabile comprende segna-tamente le
gratificazioni, i premi e la tredicesima mensilità (sentenza della CEF
15.2018.98
del 19 dicembre 2018, 15.2018.8 del 1° marzo 2018, 15.2014.57 del 21
agosto 2014 consid. 2.1 e 15.2008.7 del 31 marzo 2008 consid. 1.1, massimata in
RtiD 2008 II 728 n. 66c).
3.1.2.1
Nel
caso specifico, non si evince dai conteggi di dicembre 2021 e gennaio 2022 che
l’escusso percepisca una tredicesima, ma egli non lo contesta, pur allegando
che l’UE ne ha tenuto conto negli ACB contestati (osservazioni ai ricorsi, ad
3). Ebbene, anche se PI 1 dovesse avere
diritto a una tredicesima, il suo reddito aumenterebbe di fr. 600.–
(pari al suo reddito mensile netto di circa fr. 7'200.– diviso per 12) e
quelli complessivi della coppia raggiungerebbero fr. 8'330.– arrotondati,
comunque insufficienti a coprire il minimo esistenziale di fr. 8'463.15.
3.1.2.2
Visto
che i ricorsi vanno parzialmente accolti (sotto consid. 9), la questione della
tredicesima non può invero considerarsi senza oggetto, ma non è necessario
quantificarla e aggiungerla al reddito accertato dall’UE, perché essa sarà
comunque compresa nell’eccedenza mensile che verrà stabilita da questa Camera
e non potrà essere pignorata prima di essere effettivamente versata all’escusso
(citata 15.2014.57 consid. 2.1).
3.2
I
ricorrenti rilevano poi che l’UE ha stabilito il reddito della moglie in fr. 517.50
in base al certificato di salario del 2020 (6'209.70 ÷ 12 = 517.50), il quale
non è però attuale, ed evidenziano che per il dicembre del 2021 ella ha
percepito un salario di fr. 935.60. Essi chiedono quindi che il reddito
della moglie venga accertato alla data del pignoramento e sulla base dei dati
reali e attuali, ossia sulla scorta del certificato di salario del 2021, e lo
quantificano in fr. 935.60 mensili (ultima pagina dei ricorsi).
3.2.1
PI
1.
ribatte che quello della moglie è un impiego su chiamata e che fr. 250.70
dei fr. 935.60 risultanti dal conteggio di dicembre 2021 riguardano
supplementi domenicali e notturni per tutto l’anno 2021, mentre la media del
salario mensile netto da gennaio 2020 a febbraio 2022 ascende a fr. 558.90
([6'209.70 + 8'316.45 + 5.95] ÷ 26), per tacere del fatto che nemmeno tale
importo è realistico, giacché nei primi due mesi del 2022 la moglie non ha
conseguito alcun reddito e le è stata diagnosticata una malattia tumorale “che in futuro potrebbe minare integralmente le sue
capacita reddituali future”, ciò che a suo parere dovrebbe condurre
a considerare il reddito di lei pari a zero. Nelle sue osservazioni l’UE
ammette di aver considerato l’anno 2020 anziché 2021, ma rileva ad ogni modo che
la media degli stipendi dal 2020 ai primi due mesi del 2022 è di fr. 558.–
ed è solo leggermente superiore a quella stabilita negli ACB impugnati, di fr. 517.–.
3.2.2
Non
si disconosce che la media dei redditi della moglie presa in considerazione
dall’UE è inattuale, ma nel contempo essa non può neppure seriamente essere
determinata sulla scorta del solo conteggio salariale di dicembre 2021, che
contempla “supplementi domenicali &
notturni 2021 / ejo” inerenti all’intero anno 2021 per ben fr. 250.70.
In base agli atti, è più corretto computare la media dei redditi della moglie dal
gennaio del 2021 al febbraio del 2022, pari a fr. 594.50 ([8'316.45 + 5.95]
÷ 14, doc. 24-6 acclusi alle osservazioni al ricorso), fermo restando che se dovesse
confermarsi l’incapacità lavorativa della moglie l’escusso potrà chiedere all’UE
una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). Il reddito della moglie andrebbe
così computato nel pignoramento per fr. 594.50 (anziché fr. 517.50).
Il suo impatto sulla ripartizione del minimo esistenziale comune tra i coniugi è però neutralizzato dal
computo della tredicesima nel reddito del marito (sopra consid. 3.1),
che sale a fr. 7'808.– (7'208.– x 13 ÷ 12), sicché pure su questo punto le
decisioni impugnate possono essere confermate nel loro esito (594.50 ÷ [7'808 +
594.50] = 7%).
4.
I
ricorrenti (ad n. 7) contestano anche le spese mediche e dentali del figlio G__________,
di fr. 562.50 mensili, evidenziando come l’UE abbia conteggiato a carico
dell’escusso la metà delle spese annuali computate per fr. 13'500.– sebbene
nell’incarto figurino un preventivo dell’8
novembre 2019 per l’importo inferiore di fr. 12'500.–, il cui
pagamento effettivo non è del resto stato comprovato con giustificativi, e una
ricevuta di fr. 1'223.95 del 12 gennaio 2022. I ricorrenti chiedono quindi
che tale spesa sia ridimensionata in fr. 51.– mensili (1'223.95 ÷ 2 ÷ 12).
Nelle sue osservazioni PI 1 ritiene corretta l’ammontare di fr. 13'500.–
considerato dall’UE, composto, come risulta dal preventivo stesso, da cure
ortodontiche per fr. 12'500.–, cui vanno aggiunti i referti diagnostici
per fr. 1'000.–. Oltre a ciò, secondo lui va tenuto conto anche di fr. 5'000.–
per le cure ortodontiche di F__________, ch’egli dovrà assumere non appena
saranno terminate le cure di G__________. Il costo determinante è infatti
quello ch’egli dovrà sobbarcarsi nei prossimi mesi. Il calcolo proposto dai
ricorrenti, che consiste nel dividere per dodici mesi l’importo dell’ultima
fattura pagata, non ha quindi senso. Nelle sue osservazioni l’UE si limita ad affermare
che per le spese mediche “ci si è determinati
in base alle diverse fatture presentate dal debitore”.
4.1
Orbene,
non è dato di capire perché l’UE ha computato solo la metà delle spese di fr. 13'500.–
prese in considerazione, dal mo-mento che l’escusso tutt’ora convive con la
moglie. Si tratterebbe infatti di una spesa della famiglia, da computare
integralmente nel minimo esistenziale comune (e da dividere in proporzione dei
rispettivi redditi dei coniugi). Non si comprende neppure perché l’UE si è
fondato su un preventivo del 2019, per delle prestazioni che nel frattempo sono
state verosimilmente in parte erogate (il preventivo indica come “tempi di terapia”
“30 mesi almeno”) e pagate prima del
pignoramento (ciò vale perlomeno per la “ricevuta” del 12 gennaio 2022). Se non
ha senso, come invece proposto dai ricorrenti, aggiungere al minimo vitale un
dodicesimo dell’ultima fattura pagata dall’escusso, non può neppure tenersi
calcolo di prestazioni fornite prima del pignoramento, che inizierà dall’esecuzione
del pignoramento che verrà ordinato con l’odierno giudizio (DTF 116 III 22
consid. 3; Ochsner, op. cit., n.
188.
ad art. 93), se nulla indica che hanno carattere ricorrente (DTF 85 III 67;
sentenze della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5.2 e 15.2007.35 del
27.
settembre 2007, consid. 4.5). Occorre quindi stralciare la spesa considerata
dall’UE a tale titolo. Su presentazione delle nuove fatture da saldare, esso
rivedrà l’eccedenza pignorabile del debitore per il mese in questione e per quelli
successivi o provvederà a pagare direttamente la somma dovuta al prestatore di
servizi con le trattenute di salario incassate fino a quel momento (sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017,
consid. 4.4/b).
4.2
Lo
stesso dicasi delle spese indispensabili per le cure ortodontiche del figlio F__________,
ove l’escusso dovesse farvi fronte durante l’anno del pignoramento (art. 93
cpv. 2 LEF), ossia entro luglio del 2023 (v. sopra consid. 4.1).
5.
I
ricorrenti (ad n. 8) contestano altresì le spese di fr. 804.05 computate
dall’UE per i costi dell’automobile dell’escusso (fr. 343.25 per leasing +
fr. 101.80 per l’assicurazione casco totale + fr. 180.– per
parcheggio + fr. 40.– per posteggio al lavoro – detratti dal salario
mensile – + fr. 139.– per trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato), che ritengono eccessive e non giustificate. Essi evidenziano infatti
che il debitore svolge un lavoro con orari giornalieri fissi, abita a __________
e lavora ad __________, sicché potrebbe utilizzare i mezzi pubblici,
trattandosi di una zona ben servita, con un costo dell’abbonamento di fr. 49.–
mensili. Rilevano altresì che il debitore non ha comprovato la necessità di un’automobile
per l’esercizio della professione; inoltre anche la moglie possiede una
macchina propria e siccome lavora a una percentuale molto ridotta nulla
impedirebbe al debitore di usare quell’auto. In definitiva, i ricorrenti chiedono
di limitare tali costi a fr. 392.25 (leasing e abbonamento mezzi
pubblici).
5.1
PI
1.
osserva che il veicolo gli è necessario per l’esercizio della professione,
giacché da giugno 2021 le varie società svizzere della __________, tra cui la
sua datrice di lavoro __________ __________ di __________, si sono fuse e il
sito produttivo di __________ è divenuto una succursale della __________ con
sede a __________. Egli quindi dipende ora dalla sede di Berna e per la sua
attività è costretto a recarsi regolarmente nelle altre sedi operative in
Svizzera (__________) e in Germania (__________). A suo dire, gli spostamenti
sui vari posti di lavoro (__________, __________ e __________), visti gli orari
irregolari delle riunioni che possono terminare anche a sera inoltrata, devono
forzatamente avvenire con l’auto privata. L’esigenza di viaggiare per lavoro
risulta del resto dalla “job description”,
che fissa una percentuale del 15% del tempo annuale di lavoro dedicato ad
attività e missioni fuori sede. L’UE ribadisce nelle sue osservazioni che l’uso
del veicolo è necessario al debitore per i suoi spostamenti in ambito
professionale.
5.2
I
ricorrenti non hanno contestato le osservazioni dell’escusso né pertanto la
necessità dell’automobile, non tanto per spostarsi dal domicilio al luogo di
lavoro, bensì tra le diverse sedi della datrice di lavoro, per una percentuale
non indifferente del suo tempo lavorativo (15% secondo la “job description”, doc. 8). D’altronde, non
sarebbe logico riconoscere le spese di leasing senza le spese di utilizzazione
della macchina e altri costi connessi come quelli dei posteggi. L’UE ha
tuttavia scelto di calcolare le spese d’uso dell’auto in base alla Circolare
n. 39/2015 emessa il 20 novembre 2015 da questa Camera sulla determinazione
delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo
esistenziale. Orbene, non è ammesso un calcolo misto che tenga conto sia del
costo forfettario calcolato sulla scorta di tale Circolare in base ai dati
statistici del TCS, sia di alcuni costi debitamente comprovati già contemplati
nella somma forfettaria (pto 2). Va di conseguenza depennato dal calcolo del
minimo esistenziale il costo dell’assicurazione casco, già incluso nell’importo
forfettario di fr. 139.– (pto 3 della Circolare). Il computo aggiuntivo
delle spese di posteggio è invece ammesso (pto 5). Non vi sono poi
contestazioni sul numero di chilometri preso in considerazione dall’UE. I ricorsi
meritano quindi accoglimento limitatamente al costo dell’assicurazione casco
totale di fr. 101.80.
6.
I
ricorrenti contestano le spese di fr. 180.– mensili computate per i pasti
consumati fuori domicilio dal figlio G__________ (nato il 24 giugno 2010). In
effetti, essi spiegano, costui frequenta la scuola media dell’__________ e, visto
che abita a __________, è più che ragionevole per lui tornare a casa per
pranzare. D’altronde, essi continuano, le affermazioni del debitore secondo cui
non vi sarebbe nessuno a casa per accudire il figlio a mezzo giorno non si
basano su alcuna prova documentale e non trovano nemmeno riscontro nella
realtà: è infatti attestato che la moglie lavora a una percentuale molto
ridotta, visto l’esiguo salario di lei accertato dall’UE, ciò che le consente
di occuparsi dei figli.
6.1
Da
parte sua, PI 1 spiega che la spesa in questione è indispensabile, dato che le
lezioni terminano alle 12:25 e ricominciano già alle 13:55. Se G__________ tornasse
a casa per pranzo, tenuto conto degli orari e dei tempi di percorrenza dei
mezzi pubblici, gli resterebbero poco più di quindici minuti per mangiare.
Rileva altresì che nella pausa pranzo vengono organizzate dalla scuola attività
extrascolastiche e incontri con dei tutor
che aiutano gli alunni a fare i compiti, cui il figlio partecipa. Evidenzia
infine che l’attività professionale della madre non è regolare ma su chiamata,
sicché non vi è la certezza che costei possa essere presente a casa per
cucinare e occuparsi del figlio, per non parlare dei suoi seri problemi di
salute. Nelle sue osservazioni l’UE precisa di aver riconosciuto la spesa “considerato il breve lasso di tempo tra la fine e la
ripresa delle lezioni”.
6.2
Orbene,
i ricorrenti non hanno contestato neppure queste affermazioni di PI 1, di cui
non vi sono fondati motivi di dubitare. Non è quindi esigibile che G__________
rientri a casa per pranzo, e ciò indipendentemente dalla possibilità per la
moglie di occuparsi di lui sul mezzogiorno. Le decisioni impugnate resistono
quindi alla critica su questo punto.
7.
I
ricorrenti contestano altresì il premio d’assicurazione malattia della moglie
di fr. 500.35 e ne chiedono la riduzione a fr. 296.75 (tenuto conto
di una franchigia di fr. 2'500.–) corrispondente al premio computato per l’escusso. Quest’ultimo qualifica
come “odiosa”
tale censura visti i problemi di salute di sua moglie, che i ricorrenti
conoscono. Ad ogni modo rileva che i costi documentati per l’anno 2021 sono di fr. 6'092.40
per il premio dell’assicurazione base oltre a fr. 948.90 per la
partecipazione ai costi, sicché il totale di fr. 586.80 mensili ([6'092 +
948] ÷ 12) è perfino maggiore a quello di fr. 500.35 considerato dall’UE
nel calcolo del fabbisogno.
Ora,
l’obbligo dell’escusso di ridurre le proprie spese al minimo indispensabile
vale di principio anche per i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria (sentenza
della CEF 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid. 3.3.3). Nel caso di specie emerge
dagli atti che il premio di fr. 500.35 si riferisce all’assicurazione
malattia obbligatoria (__________) con una franchigia di fr. 300.–. D’altronde,
nel 2021 la moglie ha avuto spese di malattia per fr. 16'142.35, per le
quali ha pagato partecipazioni per fr. 948.90 (doc. 10 accluso alle
osservazioni ai ricorsi). Volendo aumentare la franchigia come proposto dai
ricorrenti, il premio diminuirebbe sì di circa fr. 200.– mensili, ma si
dovrebbe verosimilmente computare un aumento dell’uso della franchigia di fr. 2'200.–,
pari a fr. 184.–, giacché nel 2021 le spese mediche hanno ampiamente
superato fr. 2'500.–. Il risparmio sarebbe quindi quasi insignificante. Ad
ogni modo, potrebbe essere computato il nuovo premio assicurativo solo dopo il
cambiamento della franchigia, che è possibile non prima dell’inizio dell’anno
civile successivo previa comunicazione entro il 31 dicembre (__________), ossia in concreto solo per i mesi da gennaio
a luglio del 2023 (cfr. sopra consid. 4.2). Stante l’esiguissimo potenziale di
risparmio, la censura non merita accoglimento.
8.
Infine, i ricorrenti contestano integralmente i
supplementi di complessivi fr. 650.40 per il figlio F__________ (nato
il 12 febbraio 2006) relativi alla retta scolastica, alla trasferta fino alla
scuola e ai pasti consumati fuori domicilio, facendo valere che l’escusso non
ha indicato alcuna ragione imperativa per cui suo figlio debba frequentare il __________
di __________, ossia una scuola superiore privata, invece che la scuola
pubblica.
8.1
Nelle
osservazioni ai ricorsi PI 1 espone che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale i costi di una scuola privata sono riconosciuti anche quando il figlio
“può ricevere un insegnamento in pari alla
sua età e alle sue capacità solamente in una scuola privata” e che
la formazione del figlio è “del tutto
particolare”: egli frequenta l’Istituto Tecnico Aeronautico “__________”
di __________, che è “una scuola secondaria
superiore quinquennale al termine della quale si consegue il Diploma di Perito
dei Trasporti e della Logistica, che dà la possibilità di intraprendere tutti i
corsi di brevetto per pilota civile di aereo od elicottero. Tale diploma dà in
particolare la possibilità di accedere alle selezioni per i corsi di pilota
ufficiale presso l’Aeronautica Militare o altre Forze Armate, per il ruolo di
aviere nelle Forze di Polizia, Sicurezza e Protezione Civile. Dà immediato
accesso alla professione di Controllore del Traffico Aereo, all’impiego nei
servizi di Assistenza al Volo, servizio Meteorologico Aeroportuale, servizi di Gestione Aeroportuale. Permette l’assunzione
nelle compagnie di trasporto aereo di linea o non di linea, con
molteplici possibilità di impiego, oppure l’inserimento in aziende di
costruzioni aeronautiche, come Perito Tecnico o di manutenzione aeronautiche”.
Secondo
lui, poiché F__________ intende intraprendere una carriera nell’aviazione questa
è la scuola più adatta che gli permetta, in seguito, di continuare la
formazione nel senso desiderato e anzi è l’unica ragionevolmente frequentabile
in quanto non ci sono altre scuole che permettano lo stesso percorso
professionale in Ticino o a costi inferiori. In via subordinata, qualora questi
costi non possano essere computabili nel fabbisogno, PI 1 chiede, conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, che gli stessi vadano perlomeno
riconosciuti per tutto l’anno scolastico corrente, siccome non si può
pretendere un’interruzione a metà anno del percorso formativo.
L’UE
ritiene che la spesa della scuola sia giustificata poiché non risulta esserci
in Ticino un istituto che permetterebbe al figlio d’intraprendere la medesima
formazione.
8.2
Giusta
il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione
dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da
considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano
in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno
la possibilità di frequentare la scuola
statale gratuita. La retta per una scuola privata può essere
riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni imperative di carattere
pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può fornire una formazione
adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119 III 73 consid.
3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019
consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27
settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2021.56 del 15 ottobre 2021 consid.
6.1, 15.2020.3 del 10 marzo 2020 consid. 6.3 e 15.2009.120 del 3 dicembre 2009
consid. 4.4).
8.2.1
Nel
caso in esame, l’UE non ha indicato le ragioni imperative di carattere
pedagogico, medico o altro, per cui la scuola pubblica non potrebbe fornire a F__________
una formazione adeguata in vista dell’esercizio di una professione nell’ambito
dell’aeronautica. Dalla descrizione della scuola fornita dall’escusso si
evince ch’essa ha un carattere generalista dal momento che dà accesso alle più
disparate professioni nell’ambito dell’aeronautica (dal pilota al manutentore degli
aerei). Non è noto che chi in Svizzera o in Ticino ambisce, come F__________, a
“intraprendere una carriera nell’aviazione”
debba necessariamente frequentare l’Istituto Tecnico Aeronautico “__________”
di __________ e non possa riuscirsi con una formazione duale o liceale in
Svizzera. L’affermazione contraria del patrocinatore dell’escusso non è basata
su circostanze oggettive, concrete e verificabili. Ne segue che i costi in
discussione devono essere stralciati. L’art. 93 LEF impone infatti di prendere
in considerazione solo il fabbisogno del debitore e della sua famiglia
“assolutamente necessario” da profilo oggettivo. Solo così è possibile tenere
conto degli interessi tanto del debitore quanto dei suoi creditori (già citata DTF
119.
III 73 consid. 3/b), i quali non possono
essere chiamati a finanziare, indirettamente, spese non indispensabili.
8.2.2
Andrebbe
tuttavia concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questo
esborso, riconoscendo gli importi relativi alle rette e alle altre spese
connesse con la frequentazione della scuola privata sino al termine dell’anno
scolastico in corso (già citata DTF 119 III 73 consid. 3/b; già citate sentenze
5A_43/2019 consid. 4.6.2.1 e 15.2020.3 consid. 6.3). Nel caso concreto, l’anno
scolastico 2021/2022 per cui F__________ è stato iscritto all’Istituto Tecnico
Aeronautico è tuttavia terminato nel mese di giugno, sicché non se ne deve
tenere conto nel nuovo calcolo effettuato dalla Camera, che non può avere
effetto retroattivo, dal momento che l’UE non ha ancora pignorato alcunché.
9.
In
definitiva il calcolo dell’UE dev’essere modificato nel senso che dal minimo
esistenziale contestato vanno depennate i premi dell’assicurazione casco di fr. 101.80
(sopra consid. 5.2), la retta scolastica per F__________ di fr. 498.–,
unitamente alle spese di mensa di fr. 62.30 e di trasferte di fr. 90.10
(consid. 8.2), e le spese dentali per G__________ di fr. 562.50 (consid.
4.1). Il totale di fr. 8'463.15 va così ricondotto a fr. 7'148.45.
Gli ACB devono pertanto essere annullati e sostituiti con una decisione di
pignoramento della parte del reddito dell’escusso
eccedente fr. 6'648.– (93% di fr. 7'148.45), ossia
indicativamente fr. 560.– mensili oltre alla tredicesima (sopra consid.
3.1.2.2).
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 (inc. __________) è parzialmente accolto nel
senso che l’attestato di carenza di beni rilasciatogli nell’esecuzione n. __________
è annullato ed è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione di
procedere al pignoramento della parte del
reddito dell’escusso eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 6'648.–.
2.
Il
ricorso di RI 2 (inc. __________) è parzialmente accolto nel senso che l’attestato
di carenza di beni rilasciatogli nell’esecuzione n. __________ è annullato ed
è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione di procedere al
pignoramento della parte del reddito
dell’escusso eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 6'648.–.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.