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Decisione

15.2022.45

Differimento del fallimento. Segnalazione del giudice del fallimento all’autorità di vigilanza circa dubbi sulla notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento

27 aprile 2022Italiano5 min

2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2022.45

Lugano

27 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulla segnalazione di nullità sporta il 4 aprile 2022 dalla

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano

in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio la

notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi il 14

gennaio e il 17 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

PI 1,

contro

PI 2,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che dando seguito all’istanza 19 agosto 2021 della CO 1 contro la RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75

oltre a interessi e spese, con decisione del 27 ottobre

Fatti

2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle

ore 10:00;

che

adita dalla società fallita con reclamo dell’8 novembre 2021, con sentenza

14.2021.178 del 10 dicembre 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di

autorità giudiziaria superiore, l’ha accolto e di conseguenza ha annullato il

fallimento della RE 1 e rinviato la causa al primo giudice per nuovo giudizio

previa reiterata citazione delle parti;

che

mediante decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione sull’istanza

di fallimento e sottoposto il caso a questa Camera nella sua veste di autorità

di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, ritenendo di non poter

escludere con certezza che al momento dell’inoltro dell’istanza di fallimento

alla società convenuta fossero effettivamente pervenuti il precetto esecutivo e

– almeno venti giorni prima della sua notifica – la comminatoria di fallimento,

ciò che potrebbe determinare la nullità di tali atti esecutivi giusta l’art. 22

LEF;

che

il Pretore rileva al riguardo che il precetto esecutivo è perlomeno incompleto,

siccome non indica a chi è stato notificato e il direttore della convenuta

allega di essere stato detenuto presso il carcere di Limmattal al momento della

presunta notificazione, mentre la comminatoria di fallimento è quantomeno

imprecisa, dal momento che indica quale destinatario della notifica del 19

maggio 2021 l’“amministratore” RA 1, allorquando egli non lo era più dal 1°

luglio 2020, data in cui è stato iscritto quale direttore della società;

che

nella sentenza del 10 dicembre 2021 (al consid. 2.2) la Camera ha rilevato che RA

1, nel reclamo presentato a nome della PI 2, aveva allegato di essere stato “presente al suo domicilio di via __________ a

Lugano” al momento della notifica della comminatoria

di fallimento il 19 maggio 2021 e solo nella

successiva (prima) integrazione del reclamo, aveva affermato di non

essere stato a Lugano al momento della notifica, pur senz’altra specificazione

né prova;

che

la Camera aveva pertanto ritenuto la censura pretestuosa e – implicitamente –

non idonea a giustificare un intervento d’ufficio, sulla scorta dell’art. 22

LEF, nella sua veste di autorità di vigilanza;

che

nella segnalazione il Pretore dà atto che non è “suggellata da alcuna prova”

l’affermazione della convenuta secondo cui RA 1 non sarebbe stato a __________

alla data (19 maggio 2021) indicata nella comminatoria di fallimento come data

in cui la stessa è stata consegnata a RA 1;

che

Considerandi

il Pretore rileva però a ragione che sia l’agente notificatore sia la Camera

hanno designato per errore RA 1 come amministratore (unico) della convenuta

mentre al momento della no-tifica della comminatoria di fallimento (come del

precetto esecutivo) egli ne era solo il direttore;

che

tale imprecisione non inficia però la validità della notifica, la quale a norma

dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF può essere fatta anche a qualunque direttore o

procuratore della società anonima escus­sa;

che

può così solo essere nuovamente constatato come la convenuta non abbia reso

verosimili, come le incombeva (art. 9 cpv. 2 CC), fondati motivi di

dubitare della veridicità della notifica della comminatoria di fallimento

accertata in quel documento;

che

al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, il 19 agosto 2021,

erano trascorsi più di venti giorni dalla notificazione della comminatoria di

fallimento del 19 maggio 2021;

che

in queste circostanze la contestazione della notifica del

precetto esecutivo, contenuta anch’essa nella prima integrazione del reclamo,

si conferma tardiva, e quindi irricevibile (sentenza del 10 dicembre 2021,

consid. 2.3);

che

la PI 2 avrebbe infatti dovuto sollevarla con un ricorso all’autorità di

vigilanza entro dieci giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento

(art. 17 cpv. 2 LEF);

che

né il precetto esecutivo né la comminatoria di fallimento sono pertanto nulli;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. È accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di

fallimento emessi nell’esecuzione n. __________ non sono nulli.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.