15.2022.45
Differimento del fallimento. Segnalazione del giudice del fallimento all’autorità di vigilanza circa dubbi sulla notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento
27 aprile 2022Italiano5 min
2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle
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Incarto
n.
15.2022.45
Lugano
27 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulla segnalazione di nullità sporta il 4 aprile 2022 dalla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano
in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio la
notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi il 14
gennaio e il 17 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI 1,
contro
PI 2,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che dando seguito all’istanza 19 agosto 2021 della CO 1 contro la RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75
oltre a interessi e spese, con decisione del 27 ottobre
Fatti
2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle
ore 10:00;
che
adita dalla società fallita con reclamo dell’8 novembre 2021, con sentenza
14.2021.178 del 10 dicembre 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di
autorità giudiziaria superiore, l’ha accolto e di conseguenza ha annullato il
fallimento della RE 1 e rinviato la causa al primo giudice per nuovo giudizio
previa reiterata citazione delle parti;
che
mediante decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione sull’istanza
di fallimento e sottoposto il caso a questa Camera nella sua veste di autorità
di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, ritenendo di non poter
escludere con certezza che al momento dell’inoltro dell’istanza di fallimento
alla società convenuta fossero effettivamente pervenuti il precetto esecutivo e
– almeno venti giorni prima della sua notifica – la comminatoria di fallimento,
ciò che potrebbe determinare la nullità di tali atti esecutivi giusta l’art. 22
LEF;
che
il Pretore rileva al riguardo che il precetto esecutivo è perlomeno incompleto,
siccome non indica a chi è stato notificato e il direttore della convenuta
allega di essere stato detenuto presso il carcere di Limmattal al momento della
presunta notificazione, mentre la comminatoria di fallimento è quantomeno
imprecisa, dal momento che indica quale destinatario della notifica del 19
maggio 2021 l’“amministratore” RA 1, allorquando egli non lo era più dal 1°
luglio 2020, data in cui è stato iscritto quale direttore della società;
che
nella sentenza del 10 dicembre 2021 (al consid. 2.2) la Camera ha rilevato che RA
1, nel reclamo presentato a nome della PI 2, aveva allegato di essere stato “presente al suo domicilio di via __________ a
Lugano” al momento della notifica della comminatoria
di fallimento il 19 maggio 2021 e solo nella
successiva (prima) integrazione del reclamo, aveva affermato di non
essere stato a Lugano al momento della notifica, pur senz’altra specificazione
né prova;
che
la Camera aveva pertanto ritenuto la censura pretestuosa e – implicitamente –
non idonea a giustificare un intervento d’ufficio, sulla scorta dell’art. 22
LEF, nella sua veste di autorità di vigilanza;
che
nella segnalazione il Pretore dà atto che non è “suggellata da alcuna prova”
l’affermazione della convenuta secondo cui RA 1 non sarebbe stato a __________
alla data (19 maggio 2021) indicata nella comminatoria di fallimento come data
in cui la stessa è stata consegnata a RA 1;
che
Considerandi
il Pretore rileva però a ragione che sia l’agente notificatore sia la Camera
hanno designato per errore RA 1 come amministratore (unico) della convenuta
mentre al momento della no-tifica della comminatoria di fallimento (come del
precetto esecutivo) egli ne era solo il direttore;
che
tale imprecisione non inficia però la validità della notifica, la quale a norma
dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF può essere fatta anche a qualunque direttore o
procuratore della società anonima escussa;
che
può così solo essere nuovamente constatato come la convenuta non abbia reso
verosimili, come le incombeva (art. 9 cpv. 2 CC), fondati motivi di
dubitare della veridicità della notifica della comminatoria di fallimento
accertata in quel documento;
che
al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, il 19 agosto 2021,
erano trascorsi più di venti giorni dalla notificazione della comminatoria di
fallimento del 19 maggio 2021;
che
in queste circostanze la contestazione della notifica del
precetto esecutivo, contenuta anch’essa nella prima integrazione del reclamo,
si conferma tardiva, e quindi irricevibile (sentenza del 10 dicembre 2021,
consid. 2.3);
che
la PI 2 avrebbe infatti dovuto sollevarla con un ricorso all’autorità di
vigilanza entro dieci giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento
(art. 17 cpv. 2 LEF);
che
né il precetto esecutivo né la comminatoria di fallimento sono pertanto nulli;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. È accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di
fallimento emessi nell’esecuzione n. __________ non sono nulli.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.