15.2022.47
Istanza di nuova stima immobiliare
8 agosto 2022Italiano4 min
n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dall’PI 1 nei
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.47
Lugano
29 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 7 aprile 2022 da
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione
del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,
promossa nei confronti dell’istante dalla
PI 1,
procedura che interessa
anche la terza comproprietaria del pegno
PI 2,
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dall’PI 1 nei
confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'152'000.– oltre ad accessori, il 23
settembre 2021 la sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione (UE), che si
occupa del settore immobiliare per il Sottoceneri, ha incaricato la succursale
di __________ della PI 3, con sede a __________, di allestire la perizia
estimativa della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà in ragione di 4/5
di RI 1 e di 1/5 di PI 2.
B. Ricevuto
il referto peritale, il 28 marzo 2022 l’UE ha emesso il verbale di stima del
pegno, indicandovi un valore di fr. 5'420'000.– e l’ha notificato alle
parti unitamente alla perizia.
C. Producendo
due proprie perizie, che indicano valori sensibilmente superiori
(rispettivamente di fr. 6'500'000.– e fr. 7'350'000.–) rispetto a
quello stabilito dall’UE, con istanza del 7 aprile 2022 RI 1 ha chiesto a
questa Camera una nuova stima.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile
anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.
99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la
stima allestita in vista della vendita e di chiedere
all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo deposito
delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha
fatto RI 1 con l’istanza del 7 aprile 2022.
2. Presentata
dinanzi a questa Camera entro il termine di ricorso contro
il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero
entro dieci giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del valore di
stima stabilito dall’Ufficio, la richiesta di nuova stima è tempestiva.
3. Spetta
all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale
federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare
dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro
il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_ 472/2012
Considerandi
del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89 del 22 novembre
2017.
consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo
definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo
periodo).
4.
Alla
luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante dev’essere
assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia
estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore
stabilito dall’UE in base all’attuale stima diventerà definitivo.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta.
1.1
Di conseguenza RI 1 è invitato a
versare entro 10 giorni sul conto CCP __________ del Tribunale d’appello
a mezzo della polizza allegata fr. 2'400.– quale anticipo dei costi della nuova perizia della particella n. __________ RFD di __________, che la Camera
affiderà all’ing. PI 4, __________.
1.2
In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il
valore presumibile di realizzazione del fondo, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 5'420'000.–, diventerà definitivo.
2.
Non si prelevano tasse né si assegnano
indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.