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Decisione

15.2022.47

Istanza di nuova stima immobiliare

8 agosto 2022Italiano4 min

n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dall’PI 1 nei

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.47

Lugano

29 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 7 aprile 2022 da

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione

del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,

promossa nei confronti dell’istante dalla

PI 1,

procedura che interessa

anche la terza comproprietaria del pegno

PI 2,

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dall’PI 1 nei

confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'152'000.– oltre ad accessori, il 23

settembre 2021 la sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione (UE), che si

occupa del settore immobiliare per il Sottoceneri, ha incaricato la succursale

di __________ della PI 3, con sede a __________, di allestire la perizia

estimativa della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà in ragione di 4/5

di RI 1 e di 1/5 di PI 2.

B. Ricevuto

il referto peritale, il 28 marzo 2022 l’UE ha emesso il verbale di stima del

pegno, indicandovi un valore di fr. 5'420'000.– e l’ha notificato alle

parti unitamente alla perizia.

C. Producendo

due proprie perizie, che indicano valori sensibilmente superiori

(rispettivamente di fr. 6'500'000.– e fr. 7'350'000.–) rispetto a

quello stabilito dall’UE, con istanza del 7 aprile 2022 RI 1 ha chiesto a

questa Camera una nuova stima.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale

concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile

anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.

99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la

stima allestita in vista della vendita e di chiedere

all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, pre­vio deposito

delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha

fatto RI 1 con l’istanza del 7 aprile 2022.

2. Presentata

dinanzi a questa Camera entro il termine di ricorso contro

il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero

entro dieci giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del valore di

stima stabilito dall’Ufficio, la richiesta di nuova stima è tempestiva.

3. Spetta

all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale

federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare

dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro

il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_ 472/2012

Considerandi

del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89 del 22 novembre

2017.

consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo

definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo

periodo).

4.

Alla

luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante de­v’essere

assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia

estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore

stabilito dall’UE in base all’at­­tuale stima diventerà definitivo.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

1.1

Di conseguenza RI 1 è invitato a

versare entro 10 giorni sul conto CCP __________ del Tribunale d’ap­pello

a mezzo della polizza allegata fr. 2'400.– quale anticipo dei costi della nuova perizia della particella n. __________ RFD di __________, che la Camera

affiderà all’ing. PI 4, __________.

1.2

In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il

valore presumibile di realizzazione del fondo, stabilito dall’Ufficio d’ese­­cuzione in fr. 5'420'000.–, diventerà definitivo.

2.

Non si prelevano tasse né si assegnano

indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.