15.2022.48
Graduatoria nel fallimento. Restituzione termine di ricorso. Legittimazione del fallito
6 maggio 2022Italiano6 min
di misure conservative sugli stessi (DTF 101 III 44 consid. 1), così come in tema di disgiunzione dei
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Incarto n.
15.2022.48
Lugano
6 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sull’istanza 8 aprile 2022 di
RI 1 IT-
(c/o __________ RA 1, __________)
volta a ottenere la proroga fino al 30 aprile 2022 del
termine per ricorrere contro la graduatoria emessa il 29 marzo 2022 dall’Ufficio
dei fallimenti, sede di Lugano, nella procedura di fallimento n. __________
aperta nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 29 marzo 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti ha depositato la graduatoria e l’inventario della PI
1;
che
con l’istanza in esame, il socio e gerente della fallita, RI 1, chiede di
prorogare fino al 30 aprile 2022 il termine per ricorrere contro la
graduatoria, dolendosi che l’UF non ha risposto alla sua domanda di motivazione
dell’ammissione di “alcuni” crediti “del tutto
fantasiosi”, a suo dire già dichiarati inesistenti in
due procedimenti davanti alla Pretura di Lugano;
che
come motivazione della sua richiesta egli espone di risiedere attualmente in
Italia e di seguire sedute di radio-terapia per un grave problema di salute;
che
è legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un
interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla
modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di
una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di
un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015
consid. 5 e i rinvii);
che
secondo la giurisprudenza (DTF 108 III 2 consid. 2 e i rinvii)
anche il debitore fallito è abilitato a impugnare provvedimenti dell’amministrazione
del fallimento e della delegazione dei creditori con un ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF), ma anche lui soltanto se è leso direttamente nella
propria sfera d’interessi personali
degni di protezione (DTF 102 III 35 consid. 1; Cometta/
Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 41 ad art. 17
LEF; Hierholzer/Kramer/Sogo, stessa
opera, n. 25a ad art. 249 LEF),
segnatamente in materia di realizzazione degli attivi della massa fallimentare e di adozione
Fatti
di misure conservative sugli stessi (DTF 101 III 44 consid. 1), così come in tema di disgiunzione dei
beni impignorabili (art. 224 LEF), di assegnazione di un equo soccorso (art.
229 cpv. 2 LEF) o di autorizzazione del fallito e della sua famiglia a rimanere
nella loro abitazione (art. 229 cpv. 3 LEF) (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 178 segg. ad art. 17 LEF);
che in linea di massima il fallito non è
legittimato invece a impugnare le decisioni relative all’appuramento del
passivo (graduatoria, stato di ripartizione), tranne che sia ipotizzabile un’eccedenza
al termine della liquidazione (cfr. DTF 129 III 563 consid. 1.2; sentenza
della CEF 15.2019.101 del 10 marzo 2020 consid. 1.1; Lorandi, op cit., n. 183 ad art. 17; apparentemente a
favore di una legittimazione illimitata, ma senza particolare motivazione: DTF
93 III 66 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_714/2020 del 1° marzo
2021 consid. 2.4 e 5A_709/2015 del consid. 4.1.2 [pur rinviando alla precitata
DTF 129], e della CEF 15.2004.63 del 12 agosto 2004, pag. 2, e in re B., Rep. 1999, 289
consid. 5);
che infatti l’unico
diritto conferitogli dalla legge nella procedura di appuramento del passivo è
quello di esprimersi sulle insinuazioni (art. 244 LEF) – e al riguardo egli può
impugnare le decisioni in merito alle quali non è stato consultato, perlomeno
se le sue spiegazioni avrebbero potuto portare l’amministrazione a decidere in
modo diverso sull’insinuazione in causa (DTF 103 III 20 consid. 8, sentenza del
Tribunale federale 5A_814/2019 del 3 giugno 2020 consid. 2.1.2) – senza che poi
la sua dichiarazione vincoli l’amministrazione del fallimento (art. 245 LEF);
che invece solo i
creditori sono di principio legittimati a ricorrere contro una decisione di
collocazione facendo carico all’amministrazione del fallimento di aver violato
il suo dovere di verifica dell’insinuazione (in tal senso: Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25
ad art. 244 LEF), poiché la questione riguarda esclusivamente le rispettive
pretese dei creditori, fatte salve le ipotesi eccezionali di un’eccedenza al termine della
liquidazione da riversare al fallito (citata DTF 129 III 563) oppure di un caso di nullità
(DTF 96 III 77 consid. 2);
che nella sua qualità di ex-rappresentante della PI 1,
Considerandi
RI 1 non è pertanto legittimato a contestare la graduatoria;
che,
in effetti, dal confronto con l’inventario (che presenta un totale di fr. 20'653.37
a fronte di un passivo totale di fr. 1'049'769.67 risultante dalla graduatoria)
si può senz’altro escludere ogni eccedenza al termine della liquidazione, pur
facendo astrazione delle pretese da lui contestate (di fr. 326'245.– per
la __________ [n. d’ordine 23] e fr. 65'343.– per la __________, [n. 28])
e computando i crediti contestati vantati dalla fallita nei confronti delle due
società appena nominate (di fr. 279'877.60 e fr. 164'009.45);
che
la sua richiesta di proroga del termine per ricorrere
contro la graduatoria fino al 30 aprile 2022 è pertanto senza oggetto;
che,
ad ogni modo, entro la scadenza da lui indicata egli non ha fatto pervenire a
questa Camera alcun ricorso;
che
pertanto il requisito della presentazione dell’atto omesso con il ricorso,
stabilito all’art. 33 cpv. 4 LEF, non sarebbe comunque adempiuto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’__________ .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.