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Decisione

15.2022.5

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

25 maggio 2022Italiano3 min

cui egli è comproprietario con il fratello, e di “vicende personali per il divorzio”;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.5

Lugano

25 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 gennaio 2022 di

RI 1

(rappresentato dal fiduciario RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE),

la PI 1 in liquidazione procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'000.–

oltre a interessi e spese;

che

dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 3

dicembre 2021 dall’escutente, il 6 dicembre l’UE ha emesso l’avviso di

pignoramento “per un ulteriore

credito di CHF 22'781.50, spese e interessi compresi”, in aggiunta a quello precedentemente previsto per

Fatti

il 26 ottobre 2021 (ossia in ossequio a quanto stabilito dall’art. 110 cpv. 1

LEF);

che

con ricorso del 14 gennaio 2022 RI 1 chiede l’an­nullamento del pignoramento

facendo valere di trovarsi in uno stato di depressione a causa del fallimento

della sua società (la N__________ Sagl), della messa all’asta dell’immobile di

cui egli è comproprietario con il fratello, e di “vicende personali per il divorzio”;

che

il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo,

sostenendo nondimeno che lo stesso è sbagliato in quanto è stato emesso nei

suoi confronti anziché contro la vera debitrice, la società da lui amministrata;

che

nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2022 l’UE chiede alla Camera di valutare

la possibilità di dichiarare il medesimo irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito

del credito posto in esecuzione;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento

di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al

ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento

(art. 17 LEF);

che

nella fattispecie le critiche di RI 1 non sono rivolte all’operato dell’UE,

bensì al credito dell’escutente, di cui contesta di rispondere personalmente;

ch’egli

avrebbe dovuto sollevarle con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74

LEF);

Considerandi

che

il ricorrente ammette di aver omesso “purtroppo” d’interporre opposizione al

precetto esecutivo notificatogli dalla polizia, senza però invocare e

dimostrare un motivo d’impedimento oggettivo;

che

fondato su una censura inammissibile in questa sede, il ricorso va di

conseguenza dichiarato irricevibile senza necessità di ulteriori atti

istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.