15.2022.5
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito
25 maggio 2022Italiano3 min
cui egli è comproprietario con il fratello, e di “vicende personali per il divorzio”;
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.5
Lugano
25 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 gennaio 2022 di
RI 1
(rappresentato dal fiduciario RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE),
la PI 1 in liquidazione procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'000.–
oltre a interessi e spese;
che
dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 3
dicembre 2021 dall’escutente, il 6 dicembre l’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento “per un ulteriore
credito di CHF 22'781.50, spese e interessi compresi”, in aggiunta a quello precedentemente previsto per
Fatti
il 26 ottobre 2021 (ossia in ossequio a quanto stabilito dall’art. 110 cpv. 1
LEF);
che
con ricorso del 14 gennaio 2022 RI 1 chiede l’annullamento del pignoramento
facendo valere di trovarsi in uno stato di depressione a causa del fallimento
della sua società (la N__________ Sagl), della messa all’asta dell’immobile di
cui egli è comproprietario con il fratello, e di “vicende personali per il divorzio”;
che
il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo,
sostenendo nondimeno che lo stesso è sbagliato in quanto è stato emesso nei
suoi confronti anziché contro la vera debitrice, la società da lui amministrata;
che
nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2022 l’UE chiede alla Camera di valutare
la possibilità di dichiarare il medesimo irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito
del credito posto in esecuzione;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento
di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al
ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento
(art. 17 LEF);
che
nella fattispecie le critiche di RI 1 non sono rivolte all’operato dell’UE,
bensì al credito dell’escutente, di cui contesta di rispondere personalmente;
ch’egli
avrebbe dovuto sollevarle con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74
LEF);
Considerandi
che
il ricorrente ammette di aver omesso “purtroppo” d’interporre opposizione al
precetto esecutivo notificatogli dalla polizia, senza però invocare e
dimostrare un motivo d’impedimento oggettivo;
che
fondato su una censura inammissibile in questa sede, il ricorso va di
conseguenza dichiarato irricevibile senza necessità di ulteriori atti
istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.