15.2022.50
Ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri un’ipoteca legale diretta di diritto cantonale. Designazione della pretesa insinuata. Grado dell’ipoteca legale diretta rispetto ad altri pegni
20 settembre 2022Italiano20 min
credito d’imposta di fr. 6'904.40; a favore della __________ (ora: PI 6), __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.50
Lugano
20 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 22 aprile
2022 dello
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento (rifiuto d’iscrizione
di un’ipoteca legale nell’elenco oneri) emesso il 1° aprile 2022 nelle esecuzioni
in via di pignoramento promosse nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel
foglio del registro fondiario relativo al fondo n. __________ RFD __________,
di proprietà di PI 1, sono iscritte da anni, tra l’altro: a favore del Comune
di PI 4, un’ipoteca legale di grado “LEG” (cioè di grado “0”), a garanzia d’un
credito d’imposta di fr. 6'904.40; a favore della __________ (ora: PI 6), __________,
un’ipoteca di 1° grado con diritto di subingresso, a garanzia d’un credito di fr. 300'000.–
oltre agli interessi del 7%; e, a favore del portatore, una cartella ipotecaria
di 2° grado con diritto di subingresso, a garanzia d’un credito di fr. 55'000.–
oltre agli interessi del 10%.
B. Vari
creditori hanno escusso PI 1, ottenendo il pignoramento del noto fondo.
Richiestagliene
la vendita, con pubblicazione sul Foglio ufficiale n. __________ del __________
(pag. __________), la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
comunicato che l’asta si sarebbe tenuta il 10 novembre 2022; ha inoltre
ricordato agli interessati ch’essi avrebbero avuto tempo fino al 13 aprile
2022 per insinuare eventuali crediti e relativi oneri sul fondo.
C. Il
29 marzo 2022 lo Stato del Cantone Ticino (in seguito: il Cantone) ha insinuato
dieci crediti per “imposte cantonali” vantati nei confronti dell’escusso per gli anni fiscali dal 2013 al
2022, chiedendo l’iscrizione delle “imposte scadute” nell’elenco oneri del fondo
da licitare e l’annotazione delle “pretese non scadute” nelle condizioni d’asta; ha precisato che “il
credito garantito da pegno (ipoteca legale) è stato calcolato secondo i
disposti degli art. 836 CCS e 183 della Legge di applicazione e complemento del
CCS. Si
tratta di imposte che hanno una relazione particolare con l’immobile”.
D. Con
provvedimento del 1° aprile 2022 l’UE ha rifiutato d’iscrivere nell’elenco
oneri i crediti in questione e le relative ipoteche.
E. Il
22 aprile 2022 il Cantone ha interposto ricorso contro il provvedimento,
postulando nuovamente l’iscrizione delle sue pretese nell’elenco oneri.
F. Con
osservazioni del 10 maggio 2022 il Comune PI 4 ha aderito alle argomentazioni
del ricorrente. Il 13 maggio 2022 PI 5 ha “rinvia[to] alla giustizia”,
pur “considera[ndo] gli
argomenti stabiliti dall’Ufficio esazione e condoni […] non accettabili”. Infine,
mediante osservazioni del 23 maggio 2022, l’UE si è rimesso alla decisione
della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione
devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL
280.200]) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto
conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso concreto, non è chiaro
quando il ricorrente ha avuto conoscenza del
provvedimento impugnato. Il fatto è nondimeno irrilevante: quand’anche ne avesse saputo (già) il giorno dell’emanazione,
vale a dire il 1° aprile 2022, tenendo conto delle ferie esecutive pasquali,
nel 2022 cadute tra il 10 e il 24 aprile (compresi), esso avrebbe avuto
tempo fino al 26 aprile (compreso) per contestarlo. Giunto al Tribunale d’appello
lunedì 25 aprile (data del timbro d’ingresso), il ricorso è senz’altro tempestivo.
2.
Nel
ricorso, il Cantone afferma che l’UE può rifiutare l’iscrizione nell’elenco
oneri di un’ipoteca legale, tempestivamente insinuata, solo se, con riguardo al
pegno, è manifesta l’assenza di un onere reale sul fondo da licitare oppure,
con riguardo al credito garantito, è manifesta l’assenza di una base legale che
ponga la pretesa al beneficio dell’onere reale; dubbi sull’esistenza o sull’ammontare
del credito insinuato non autorizzano invece l’Ufficio a rifiutarne l’iscrizione
nell’elenco oneri. Il Cantone asserisce poi di beneficiare, sugl’immobili dei
contribuenti e a garanzia dei crediti d’imposta che hanno una relazione
particolare con tali immobili, di un’ipoteca legale, prevalente rispetto agli
altri pegni immobiliari, che nasce, senza necessità d’iscriverla a registro
fondiario, contemporaneamente al credito fiscale. Aggiunge che una tale
ipoteca, se garantisce un credito superiore a fr. 1'000.– e non è iscritta
entro i termini legali, è sì inopponibile ai terzi di buona fede, ma che fra
quest’ultimi non figurano né il debitore d’imposta, proprietario dell’immobile
da realizzare, né il terzo proprietario in malafede. Ne deduce che nel
rifiutare l’inserimento delle sue pretese nell’elenco oneri col provvedimento
di diniego, l’Ufficio ha “prevaricato
la propria competenza […
sostituendosi] al Giudice civile nella disamina della questione relativa
alla buona fede”. Postula pertanto l’iscrizione
delle sue pretese nell’elenco oneri.
Nelle
sue osservazioni, richiamato il Bollettino di esecuzione e fallimenti n. 11 del dicembre 2011, l’UE sostiene
di aver correttamente rifiutato d’iscrivere l’ipoteca insinuata nell’elenco
oneri, perché essa, non essendo stata iscritta a registro fondiario entro i
termini di legge, non era opponibile agli altri creditori pignoratizi. Si
rimette comunque al giudizio della Camera.
3.
Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica dell’art. 836 CC, che prescrive
ormai di principio l’iscrizione nel registro fondiario di tutte le ipoteche
legali previste dal diritto cantonale a garanzia dei crediti direttamente
connessi con il fondo gravato, quindi non soltanto delle ipoteche indirette, la
cui esistenza dipende da tale iscrizione (cpv. 1; Bovey in: Commentaire romand, Code civil II,
2016, n. 12 ad art. 836 CC; Thurnherr
in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2018, n. 12 ad art. 836 CC), com’era già il caso nel diritto previgente, ma pure delle ipoteche
legali dirette, ossia che sorgono già con l’avveramento dei presupposti legali,
le quali però, se sono di un importo superiore a fr. 1'000.–, sono
inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario
qualora non vi siano state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del
credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello
stesso (cpv. 2; Bovey, op. cit., n. 14 ad art. 836;
Thurnherr, op. cit., n. 14 ad art.
836).
3.1
In
esito a tale modifica (messaggio del Consiglio di Stato n. 6547 del 12 ottobre
2011, pagg. 15-16), il legislatore ticinese, a sua volta, ha modificato l’art.
183.
e introdotto gli art. 183a-183f LAC (RL 211.100), anch’essi
con vigenza dal 1° gennaio 2012. Giusta l’attuale art. 183 LAC, se così
prevede una legge cantonale speciale, tra i tanti enti pubblici, anche Cantone e
Comuni beneficiano d’un’ipoteca legale sugli immobili siti nel territorio
cantonale a garanzia dei crediti di diritto pubblico che hanno una relazione
particolare con tali immobili. Secondo l’art. 183a LAC, l’ipoteca legale
(diretta) nasce contemporaneamente al credito garantito senza iscrizione nel registro
fondiario (cpv. 1); prevale sugli altri pegni, solo se previsto dalla legge
speciale, e in tal caso, in presenza di più pegni poziori, questi ultimi
occupano lo stesso grado (cpv. 4).
3.2
L’art.
252.
LT (RL 640.100) è un caso d’applicazione degli art. 183 segg. LAC e prevede
un’ipoteca legale a garanzia di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno
una relazione particolare con gli immobili dei contribuenti (cpv. 1). L’ipoteca
è di grado prevalente rispetto agli altri pegni immobiliari (cpv. 2); decade, se, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo
253.
LT (cpv. 3). Questi ultimi due capoversi sono da ritenersi tutt’ora
validi, anche dopo l’anzidetta modifica dell’art. 836 CC (citato messaggio, pagg.
7-8).
3.3
Fra
le imposte “con una relazione particolare con l’immobile di un contribuente”, la legge tributaria, la giurisprudenza
e la dottrina annoverano in particolare l’imposta sugli utili
immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale delle
persone giuridiche (art. 95 segg. LT) e l’imposta immobiliare comunale delle
persone fisiche e giuridiche (art. 291 segg. LT), l’imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 20 LT) e sugli utili delle persone giuridiche (art. 67
segg. LT) limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti, locazioni,
valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché l’imposta sulla sostanza delle persone
fisiche e l’imposta di successione e donazione limitatamente alla sostanza
immobiliare (art. 42 e 158 LT), dedotti i debiti che vi si riferiscono (art. 47,
160.
e 161 LT) (art. 252 cpv. 1 LT; sentenza della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno
2012, consid. 2.6 e i rinvii).
3.4
All’iscrizione
di oneri (fra cui le ipoteche) nel relativo elenco di un fondo da realizzare in
via di pignoramento si applicano in particolare gli art. 34 e 36 RFF (RS
281.42). Nella procedura di realizzazione di un fondo, l’elenco oneri
costituisce una sorta di registro fondiario ad hoc. Invece che al
registro fondiario, i potenziali acquirenti del fondo possono (e devono) invero
fare riferimento all’elenco oneri, per sapere quali diritti verranno loro
trasferiti, se si aggiudicheranno il fondo: eventuali diritti esistenti, e
perfino iscritti nel registro fondiario, ma non iscritti nell’elenco oneri, si
estinguono infatti con l’aggiudicazione a un terzo di buona fede (Duc/Gobat
in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 34 ad art. 138 LEF; Bernheim/Känzig in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 20 ad art. 138 LEF).
3.5
L’art.
34.
cpv. 1 lett. b RFF impone all’ufficio d’esecuzione d’iscrivere gli oneri “coll’indicazione
[…] del grado rispettivo dei
diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto
del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni” (1° periodo);
peraltro, “ove un’insinuazione di un onere
non sia conforme all’estratto del registro
fondiario, l’ufficio dovrà attenersi all’insinuazione, ma menzionerà
anche il contenuto dell’iscrizione nel registro” (3° periodo). L’art. 36 cpv. 2, 1° periodo RFF ribadisce ed
estende la norma precedente: l’ufficio, infatti, “non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che
figurano all’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il
termine, né modificarli, né contestarli” e neppure “esigere la produzione di prove”. L’ufficio
deve quindi tenere conto dell’insinuazione pure per quanto riguarda il grado,
ch’esso coincida o meno con quanto iscritto nel registro fondiario; in caso di
difformità, deve però menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel
registro (sentenze della CEF 15.2021.54 del 21 giugno 2021, consid. 2.1, e
15.2013.115
del 14 gennaio 2014, RtiD 2014 II 912 n. 64c. e i rinvii).
3.6
L’art.
36.
cpv. 1, 1° periodo RFF impone all’ufficio d’esecuzione di rifiutare
l’iscrizione nell’elenco oneri solo “[del]le pretese insinuate tardivamente o che non implicano
oneri reali per il fondo” (art. 36 cpv. 1 1a f. RFF).
Un’ipoteca legale non costituisce un onere reale per il fondo quando risulta
manifesta l’assenza di una base legale che ponga una pretesa al beneficio
dell’asserita ipoteca (DTF 117 III 38 consid.
3; sentenze della CEF 15.2021.29 del 30 aprile 2021 pag. 3, RtiD 2021 II
780.
n. 54c e 15.2019.10 del 4 luglio 2019 consid. 3; de
lege lata
tale giurisprudenza è ritenuta problematica da Feuz
[in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 102f ad art. 140 LEF],
secondo cui l’ufficio non potrebbe rifiutare d’iscrivere pretese
manifestamente infondate neppure per economia
processuale; all’apparenza nello stesso senso: Bernheim/Känzig,
op. cit., n. 8 ad art. 140). Dubbi sull’esistenza o
sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne
l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF). L’esame
dell’ufficio deve infatti limitarsi alla questione di sapere se la pretesa insinuata,
ammesso che esista nei termini indicati nell’insinuazione debba essere
considerata, per sua natura, come un onere reale gravante il fondo da
realizzare (Kuhn in: Commentaire
ORFI, traduzione francese, 2012, n. 2 ad art. 36 RFF).
In
merito all’esistenza, all’estensione, al grado o all’esigibilità delle pretese
iscritte, i creditori possono comunque contestare l’elenco oneri presso il
giudice civile (DTF 141 III 143 consid.
4.2; sentenza della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 2.4; Feuz, op. cit., n. 104 ad art.
140; Bernheim/Känzig, op. cit., n. 10 ad art. 140),
ancorché si tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale
2P.356-358 del 30 giugno 1999 e della CEF 15.2019.10 già citata, consid. 3).
4.
Nella
fattispecie, il Cantone ha insinuato dieci crediti denominati genericamente “Imposta
cantonale” per gli anni dal 2013 al 2022, con l’indicazione separata per ognuno
degli interessi rivendicati fino al 10 novembre 2022, per un totale di fr. 12'462.–,
e con l’osservazione, a tergo, che i crediti sono garantiti da ipoteca legale
e sono stati calcolati secondo i disposti degli art. 836 CC e 183 LAC, trattandosi d’imposte che hanno una relazione
particolare con l’immobile. Non ne ha però precisato il tipo o i tipi.
4.1
Secondo
il modulo obbligatorio RFF 9 E, per i crediti che l’autore dell’insinuazione
pretende garantiti da pegno, oltre al nome e al domicilio del creditore (DTF 97
III 75 consid. 2), l’importo degli elementi del credito (capitale, interessi, spese),
l’importo totale e le quote da assegnare o da pagare in contanti, l’ufficio
deve indicare anche il “titolo del credito”
(Gilliéron, op. cit., n. 51 segg. ad art. 138). Tale esigenza
serve da una parte all’ufficio d’esecuzione a esercitare il suo potere di
cognizione, seppure limitato alla verifica formale del fatto che la pretesa costituisca
un onere reale
(art. 36 cpv. 1 RFF), ciò che ne richiede pur sempre una descrizione (Kuhn, op. cit., n. 2 ad art. 36), specie
se il creditore fa valere diverse pretese non tutte dello stesso tipo, e dall’altra
ai titolari di diritti reali sul fondo per decidere se e per quali di esse
contestare l’elenco oneri. Certo, l’ufficio deve di principio iscrivere la
pretesa anche se non pare garantita da un pegno sul fondo, ove il preteso
creditore affermi di disporre di un diritto reale (Kuhn, op. cit., n. 3 ad art. 36; Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung
bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 138). Ma stante
l’effetto di perenzione dell’elenco oneri nella procedura in corso per le
pretese non prodotte tempestivamente che non risultano
dal registro fondiario (DTF 113 III 17 consid. 2), è indispensabile che
i diritti iscritti nell’elenco oneri siano sufficientemente designati.
Trattandosi di un’esigenza puramente formale, la sua verifica compete all’ufficio
d’esecuzione e su ricorso all’autorità di vigilanza (cfr. art. 36 cpv. 1
RFF).
4.2
Nel
caso specifico, il Cantone si è limitato a indicare le sue pretese come
“imposta cantonale”. Ora, non tutti i tipi d’imposta del Cantone Ticino sono
garantiti da ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 CC e 183 LAC (sopra
consid. 3.3). La designazione è pertanto insufficiente. Il solo fatto che il
Cantone affermi genericamente che “il
credito” (composto in realtà di diverse pretese) sia garantito da
ipoteca legale non basta. L’UE deve poterlo verificare dal profilo formale,
altrimenti l’art. 36 cpv. 1 RFF rimarrebbe lettera morta.
4.3
Ciò
posto, trattandosi di un vizio formale, l’ufficio non può respingere tout court
l’insinuazione, ma deve dare l’occasione al suo autore di rimediare al vizio,
secondo un principio generale che trova un’applicazione particolare nell’art. 5
dell’ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura
d’esecuzione e di fallimento [RS 281.311]). Da questo punto di vista, il
ricorso è pertanto parzialmente fondato.
5.
Poiché
il Cantone vanta verosimilmente una pretesa perlomeno per l’imposta sulla
sostanza delle persone fisiche (sopra consid. 3.3), giacché l’escusso vi è
assoggettato in ragione della sua appartenenza economica come proprietario di
un immobile – quello da realizzare – sito nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. c
LT), per economia di procedura occorre risolvere la controversia principale sulla correttezza della decisione dell’UE di
respingere l’insinuazione per il fatto che le ipoteche legali vantate
dal ricorrente non sono iscritte nel registro fondiario.
5.1
A differenza
di quanto avveniva in passato, il nuovo art. 836 cpv. 2 CC esclude esplicitamente
l’opponibilità, nei confronti dei terzi che si riferiscono in buona fede al
registro fondiario, delle ipoteche legali dirette previste dal diritto
cantonale, se il credito garantito è superiore a fr. 1'000.– e se esse non
sono (ancora) state iscritte nel registro dopo quattro mesi dall’esigibilità del
credito e comunque dopo due anni dalla nascita dello stesso (sopra consid. 3). La
conseguenza della tardiva o mancata iscrizione nel registro fondiario non è
pertanto l’estinzione dell’ipoteca legale diretta sorta non appena sono stati
adempiuti i presupposti previsti dalla legge per la sua nascita (Bovey, op. cit., n. 16 ad
art. 836; Thurnherr, op. cit., n.
20.
ad art. 836), ma solo la sua inopponibilità ai terzi che si sono riferiti in
buona fede al registro fondiario. Non si può quindi ritenere che
una pretesa garantita da un’ipoteca legale diretta non costituisca per natura
un onere reale per il solo fatto che non è stata iscritta nel registro fondiari
entro i termini stabiliti dall’art. 836 cpv. 2 CC. L’UE non poteva pertanto
rifiutare d’iscrivere le pretese del Cantone (art. 36 cpv. 2 RFF e sopra
consid. 3.6), sempreché vertano su imposte aventi una relazione particolare con
l’immobile (sopra consid. 3.3 e 4.2-4.3). In tale limite, anche su questo punto
il ricorso è fondato.
5.2
Ci
si potrebbe invero domandare se l’inopponibilità del pegno non sia da
assimilare alla sua inesistenza per quanto attiene alla sua iscrizione nell’elenco oneri (distinzione
ignorata nel Bollettino
di esecuzione e fallimenti n. 11 del dicembre 2011, a pagg. 4-5). Sta
però di fatto che il Cantone ha indicato una base legale (gli art. 836 cpv. 2
CC e 183 LAC) a priori valida e che la verifica dell’applicazione dell’art.
836.
cpv. 2 CC, la quale implica un giudizio su questioni di merito (in
particolare sulla nozione di buona fede dei terzi), esula dalla competenza dell’UE
e, di riflesso, della Camera. Esse andranno semmai risolte nell’apposita causa
di merito, ove l’elenco oneri verrà contestato (sopra consid. 3.6).
5.3
Va però tenuto conto dell’art. 34 cpv. 1 lett.
b, 3° periodo RFF, secondo cui in caso di difformità dell’insinuazione di un onere con l’estratto del registro fondiario, l’ufficio deve attenersi
all’insinuazione, ma menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel
registro (sopra consid. 3.5). Nel caso in esame, dopo che l’oggetto dell’insinuazione
sarà stato precisato (sopra consid. 4.3), se non sarà manifesto che le singole
pretese non sono garantite da un’ipoteca legale giusta l’art. 836 cpv. 2 CC, l’UE
le iscriverà nell’elenco oneri con la menzione secondo cui in loro favore non è
iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario.
5.4
Gli
oneri vanno iscritti nel relativo elenco con l’indicazione del loro grado. Quello rivendicato nell’insinuazione
prevale sul grado eventualmente riportato nel registro fondiario, ma
come per l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito, nell’elenco oneri dev’essere
fatta menzione del contenuto divergente
dell’iscrizione (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF). Nella fattispecie, l’insinuazione
del Cantone non menziona il grado delle pretese fatte valere. Pure nel ricorso
esso non si esprime al riguardo. Il registro fondiario, com’è noto, non indica
l’ipotecale legale rivendicata dal ricorrente e pertanto, ovviamente, neppure
il suo grado, bensì alla voce relativa ai pegni elenca un’ ipoteca legale di grado “LEG” (come “legale”)
a garanzia di un credito del Comune PI 4, un’ipoteca di 1° grado a fa-vore
della PI 6 e una cartella ipotecaria di 2° grado a favore del portatore (sopra
ad A).
5.4.1
Spetta
quindi all’UE stabilire d’ufficio, sotto riserva di una successiva
contestazione da risolversi nell’apposita causa giudiziaria di contestazione dell’elenco
oneri, il grado delle pretese del ricorrente. In
questa situazione deve tenere conto dell’art. 252 cpv. 2 LT, secondo cui l’ipoteca
legale (diretta) a garanzia di tributi cantonali prevale sugli altri pegni
immobiliari (consid. 3.2), e dell’art. 183a cpv. 4 LAC, per il quale in presenza di
più ipoteche legali hanno tutte lo stesso grado (sopra consid.
3.1). In tale ottica l’ipoteca legale dello Stato avrebbe lo stesso grado “LEG”
dell’ipoteca legale del Comune PI 4 e prevarrebbe sui pegni di
primo e secondo gradi. Sennonché l’UE deve anche prendere in considerazione l’art.
836.
cpv. 2 CC per cui le ipoteche legali per crediti di oltre fr. 1'000.–
non iscritte nel registro fondiario entro i termini stabiliti dalla norma sono
inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.
Significa infatti che tali ipoteche legali si collocano, nell’ordinamento dei
gradi, dopo i diritti di pegno dei creditori che li hanno fatti iscrivere nel
registro fondiario senza sapere, in buona fede, dell’esistenza dell’ipoteca
legale non iscritta. Tale regolamentazione, di diritto federale, prevale su
quella cantonale di cui agli art. 252 LT e 183a LAC (art. 49 cpv. 1
Cost.; “Bundesrecht bricht
kantonales Recht”). Tutti i pegni iscritti nel
registro fondiario essendolo stati a un momento in cui i crediti vantati dal
ricorrente non vi erano iscritti (né lo sono tuttora), in assenza d’indizi
contrari i loro titolari sono da ritenere a priori in buona fede e i loro pegni
pertanto prevalenti rispetto a quelli rivendicati dallo Stato.
5.4.2
Di conseguenza, sempreché, dopo la precisazione
dell’oggetto dell’insinuazione (sopra consid. 4.3), non sarà manifesto
che le singole pretese non sono garantite da un’ipoteca legale giusta l’art.
836.
cpv. 2 CC, l’UE le iscriverà nell’elenco oneri dopo la cartella ipotecaria di 2° grado a
favore del portatore, a meno ch’essa sia in possesso dell’escusso
e non debba pertanto essere presa in conto (art. 35 cpv. 1 RFF), con la
menzione della sua inopponibilità agli altri pegni secondo l’art. 836 cpv. 2
CC.
6.
In
conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che la decisione
impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UE perché impartisca
allo Stato un termine per precisare per ognuna delle pretese indicate nella sua
insinuazione del 29 marzo 2022 quale tipo o quali tipi d’imposta si riferiscono
(sopra consid. 4.3) e di decidere nuovamente se iscriverle nell’elenco oneri,
con la menzione, in caso d’iscrizione, che a beneficio delle pretese non è
iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario (consid. 5.3) e che le
stesse, in virtù dell’art. 836 cpv. 2 CC, sono inopponibili agli altri pegni
iscritti nel registro fondiario, fatta eventualmente eccezione della cartella ipotecaria
al portatore di secondo grado se è in possesso dell’escusso (consid. 5.4.2).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è
annullata e l’incarto è rinviato all’Ufficio d’esecuzione perché proceda a
nuovamente determinarsi sull’insinuazione del ricorrente del 29 marzo 2022 in
conformità con quanto indicato al considerando 6.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.