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Decisione

15.2022.50

Ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri un’ipoteca legale diretta di diritto cantonale. Designazione della pretesa insinuata. Grado dell’ipoteca legale diretta rispetto ad altri pegni

20 settembre 2022Italiano20 min

credito d’imposta di fr. 6'904.40; a favore della __________ (ora: PI 6), __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.50

Lugano

20 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 22 aprile

2022 dello

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento (rifiuto d’iscrizione

di un’ipoteca legale nell’elenco oneri) emesso il 1° aprile 2022 nelle esecuzioni

in via di pignoramento promosse nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

foglio del registro fondiario relativo al fondo n. __________ RFD __________,

di proprietà di PI 1, sono iscritte da anni, tra l’altro: a favore del Comune

di PI 4, un’i­poteca legale di grado “LEG” (cioè di grado “0”), a garanzia d’un

credito d’imposta di fr. 6'904.40; a favore della __________ (ora: PI 6), __________,

un’ipoteca di 1° grado con diritto di subingresso, a garanzia d’un credito di fr. 300'000.–

oltre agli interessi del 7%; e, a favore del portatore, una cartella ipotecaria

di 2° grado con diritto di subingresso, a garanzia d’un credito di fr. 55'000.–

oltre agli interessi del 10%.

B. Vari

creditori hanno escusso PI 1, ottenendo il pignoramento del noto fondo.

Richiestagliene

la vendita, con pubblicazione sul Foglio ufficiale n. __________ del __________

(pag. __________), la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

comunicato che l’asta si sarebbe tenuta il 10 novembre 2022; ha inoltre

ricordato agli interessati ch’essi avrebbero avuto tempo fino al 13 apri­le

2022 per insinuare eventuali crediti e relativi oneri sul fondo.

C. Il

29 marzo 2022 lo Stato del Cantone Ticino (in seguito: il Cantone) ha insinuato

dieci crediti per “imposte cantonali” vantati nei confronti dell’escusso per gli anni fiscali dal 2013 al

2022, chiedendo l’iscrizione delle “imposte scadute” nell’elenco oneri del fondo

da licitare e l’annotazione delle “pretese non scadute” nelle condizioni d’asta; ha precisato che “il

credito garantito da pegno (ipoteca legale) è stato calcolato secondo i

disposti degli art. 836 CCS e 183 della Legge di applicazione e complemento del

CCS. Si

tratta di imposte che hanno una relazione particolare con l’immobile”.

D. Con

provvedimento del 1° aprile 2022 l’UE ha rifiutato d’iscrivere nell’elenco

oneri i crediti in questione e le relative ipoteche.

E. Il

22 aprile 2022 il Cantone ha interposto ricorso contro il provvedimento,

postulando nuovamente l’iscrizione delle sue pretese nell’elenco oneri.

F. Con

osservazioni del 10 maggio 2022 il Comune PI 4 ha aderito alle argomentazioni

del ricorrente. Il 13 maggio 2022 PI 5 ha “rinvia[to] alla giustizia”,

pur “considera[ndo] gli

argomenti stabiliti dall’Ufficio esazione e condoni […] non accettabili”. Infine,

mediante osservazioni del 23 maggio 2022, l’UE si è rimesso alla decisione

della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione

devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL

280.200]) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto

conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso concreto, non è chiaro

quando il ricorrente ha avuto conoscenza del

provvedimento impugnato. Il fatto è nondimeno irrilevante: quan­d’anche ne avesse saputo (già) il giorno dell’emanazione,

vale a dire il 1° aprile 2022, tenendo conto delle ferie esecutive pasquali,

nel 2022 cadute tra il 10 e il 24 aprile (compresi), esso avrebbe avuto

tempo fino al 26 aprile (compreso) per contestarlo. Giunto al Tribunale d’appello

lunedì 25 aprile (data del timbro d’ingresso), il ricorso è senz’altro tempestivo.

2.

Nel

ricorso, il Cantone afferma che l’UE può rifiutare l’iscrizione nell’elenco

oneri di un’ipoteca legale, tempestivamente insinuata, solo se, con riguardo al

pegno, è manifesta l’assenza di un onere reale sul fondo da licitare oppure,

con riguardo al credito garantito, è manifesta l’assenza di una base legale che

ponga la pretesa al beneficio dell’onere reale; dubbi sull’esistenza o sull’ammontare

del credito insinuato non autorizzano invece l’Ufficio a rifiutarne l’iscrizione

nell’elenco oneri. Il Cantone asserisce poi di beneficiare, sugl’immobili dei

contribuenti e a garanzia dei crediti d’im­posta che hanno una relazione

particolare con tali immobili, di un’i­poteca legale, prevalente rispetto agli

altri pegni immobiliari, che nasce, senza necessità d’iscriverla a registro

fondiario, contemporaneamente al credito fiscale. Aggiunge che una tale

ipoteca, se garantisce un credito superiore a fr. 1'000.– e non è iscrit­ta

entro i termini legali, è sì inopponibile ai terzi di buona fede, ma che fra

quest’ultimi non figurano né il debitore d’imposta, proprietario dell’immobile

da realizzare, né il terzo proprietario in malafe­de. Ne deduce che nel

rifiutare l’inserimento delle sue pretese nel­l’elenco oneri col provvedimento

di diniego, l’Ufficio ha “prevaricato

la propria competenza […

sostituendosi] al Giudice civile nella disamina della questione relativa

alla buona fede”. Postula pertanto l’i­scri­zione

delle sue pretese nell’elenco oneri.

Nelle

sue osservazioni, richiamato il Bollettino di esecuzione e fallimenti n. 11 del dicembre 2011, l’UE sostiene

di aver correttamen­te rifiutato d’iscrivere l’ipoteca insinuata nell’elenco

oneri, perché essa, non essendo stata iscritta a registro fondiario entro i

termini di legge, non era opponibile agli altri creditori pignoratizi. Si

rimette comunque al giudizio della Camera.

3.

Il

1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica dell’art. 836 CC, che prescrive

ormai di principio l’iscrizione nel registro fondiario di tutte le ipoteche

legali previste dal diritto cantonale a garanzia dei crediti direttamente

connessi con il fondo gravato, quindi non soltanto delle ipoteche indirette, la

cui esistenza dipende da tale iscrizione (cpv. 1; Bovey in: Commentaire romand, Code civil II,

2016, n. 12 ad art. 836 CC; Thurnherr

in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2018, n. 12 ad art. 836 CC), com’era già il caso nel diritto previgente, ma pure delle ipoteche

legali dirette, ossia che sorgono già con l’avveramento dei presupposti legali,

le quali però, se sono di un importo superiore a fr. 1'000.–, sono

inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario

qualora non vi siano state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del

credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello

stesso (cpv. 2; Bovey, op. cit., n. 14 ad art. 836;

Thurnherr, op. cit., n. 14 ad art.

836).

3.1

In

esito a tale modifica (messaggio del Consiglio di Stato n. 6547 del 12 ottobre

2011, pagg. 15-16), il legislatore ticinese, a sua volta, ha modificato l’art.

183.

e introdotto gli art. 183a-183f LAC (RL 211.100), anch’essi

con vigenza dal 1° gennaio 2012. Giusta l’attuale art. 183 LAC, se così

prevede una legge cantonale speciale, tra i tanti enti pubblici, anche Cantone e

Comuni beneficiano d’un’ipoteca legale sugli immobili siti nel territorio

cantonale a garanzia dei crediti di diritto pubblico che hanno una relazione

particolare con tali immobili. Secondo l’art. 183a LAC, l’ipoteca legale

(diretta) nasce contemporaneamente al credito garantito senza iscrizione nel registro

fondiario (cpv. 1); prevale sugli altri pegni, solo se previsto dalla legge

speciale, e in tal caso, in presenza di più pegni poziori, questi ultimi

occupano lo stesso grado (cpv. 4).

3.2

L’art.

252.

LT (RL 640.100) è un caso d’applicazione degli art. 183 segg. LAC e prevede

un’ipoteca legale a garanzia di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno

una relazione particolare con gli immobili dei contribuenti (cpv. 1). L’ipoteca

è di grado prevalente rispetto agli altri pegni immobiliari (cpv. 2); decade, se, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo

253.

LT (cpv. 3). Questi ultimi due capoversi sono da ritenersi tutt’ora

validi, anche dopo l’anzidetta modifica dell’art. 836 CC (citato messaggio, pagg.

7-8).

3.3

Fra

le imposte “con una relazione particolare con l’immobile di un contribuente”, la legge tributaria, la giurisprudenza

e la dottrina an­noverano in particolare l’imposta sugli utili

immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale delle

persone giuridiche (art. 95 segg. LT) e l’imposta immobiliare comunale delle

persone fisiche e giuridiche (art. 291 segg. LT), l’imposta sul reddito delle

persone fisiche (art. 20 LT) e sugli utili delle persone giuridiche (art. 67

segg. LT) limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti, locazioni,

valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché l’imposta sulla sostanza delle persone

fisiche e l’imposta di successione e donazione limitatamente alla sostanza

immobiliare (art. 42 e 158 LT), dedotti i debiti che vi si riferiscono (art. 47,

160.

e 161 LT) (art. 252 cpv. 1 LT; sentenza della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno

2012, consid. 2.6 e i rinvii).

3.4

All’iscrizione

di oneri (fra cui le ipoteche) nel relativo elenco di un fondo da realizzare in

via di pignoramento si applicano in particolare gli art. 34 e 36 RFF (RS

281.42). Nella procedura di realizzazione di un fondo, l’elenco oneri

costituisce una sorta di registro fondiario ad hoc. Invece che al

registro fondiario, i potenziali acquirenti del fondo possono (e devono) invero

fare riferimento al­l’elenco oneri, per sapere quali diritti verranno loro

trasferiti, se si aggiudicheranno il fondo: eventuali diritti esistenti, e

perfino iscritti nel registro fondiario, ma non iscritti nell’elenco oneri, si

estinguo­no infatti con l’aggiudicazione a un terzo di buona fede (Duc/Go­bat

in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 34 ad art. 138 LEF; Bernheim/Känzig in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 20 ad art. 138 LEF).

3.5

L’art.

34.

cpv. 1 lett. b RFF impone all’ufficio d’esecuzione d’iscri­vere gli oneri “coll’indicazione

[…] del grado rispettivo dei

diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto

del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni” (1° periodo);

peraltro, “ove un’insinuazione di un onere

non sia conforme all’estratto del registro

fondiario, l’ufficio dovrà attenersi all’insinuazione, ma men­zionerà

anche il contenuto dell’iscrizione nel registro” (3° periodo). L’art. 36 cpv. 2, 1° periodo RFF ribadisce ed

estende la norma pre­cedente: l’ufficio, infatti, “non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che

figurano all’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il

termine, né modificarli, né contestarli” e neppure “esigere la produzione di prove”. L’ufficio

deve quindi tenere conto dell’insinua­zione pure per quanto riguarda il grado,

ch’esso coincida o meno con quanto iscritto nel registro fondiario; in caso di

difformità, deve però menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel

registro (sentenze della CEF 15.2021.54 del 21 giugno 2021, consid. 2.1, e

15.2013.115

del 14 gennaio 2014, RtiD 2014 II 912 n. 64c. e i rinvii).

3.6

L’art.

36.

cpv. 1, 1° periodo RFF impone all’ufficio d’esecuzione di rifiutare

l’iscrizione nell’elenco oneri solo “[del]le pretese insinuate tardivamente o che non implicano

oneri reali per il fondo” (art. 36 cpv. 1 1a f. RFF).

Un’ipoteca legale non costituisce un onere reale per il fondo quando risulta

manifesta l’assenza di una base legale che ponga una pretesa al beneficio

dell’asserita ipoteca (DTF 117 III 38 consid.

3; sentenze della CEF 15.2021.29 del 30 aprile 2021 pag. 3, RtiD 2021 II

780.

n. 54c e 15.2019.10 del 4 luglio 2019 consid. 3; de

lege lata

tale giurisprudenza è ritenuta problematica da Feuz

[in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 102f ad art. 140 LEF],

secondo cui l’ufficio non potrebbe rifiutare d’iscrivere prete­se

manifestamente infondate neppure per economia

processuale; all’apparenza nello stesso senso: Bernheim/Känzig,

op. cit., n. 8 ad art. 140). Dubbi sull’esistenza o

sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne

l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF). L’esame

dell’ufficio deve infatti limitarsi alla questione di sapere se la pretesa insinuata,

ammesso che esista nei termini indicati nell’insinuazione debba essere

considerata, per sua natura, come un onere reale gravante il fondo da

realizzare (Kuhn in: Commentaire

ORFI, traduzione francese, 2012, n. 2 ad art. 36 RFF).

In

merito all’esistenza, all’estensione, al grado o all’esigibilità delle pretese

iscritte, i creditori possono comunque contestare l’elenco oneri presso il

giudice civile (DTF 141 III 143 consid.

4.2; sentenza della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 2.4; Feuz, op. cit., n. 104 ad art.

140; Bernheim/Känzig, op. cit., n. 10 ad art. 140),

ancorché si tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale

2P.356-358 del 30 giugno 1999 e della CEF 15.2019.10 già citata, consid. 3).

4.

Nella

fattispecie, il Cantone ha insinuato dieci crediti denominati genericamente “Imposta

cantonale” per gli anni dal 2013 al 2022, con l’indicazione separata per ognuno

degli interessi rivendicati fino al 10 novembre 2022, per un totale di fr. 12'462.–,

e con l’os­servazione, a tergo, che i crediti sono garantiti da ipoteca legale

e sono stati calcolati secondo i disposti degli art. 836 CC e 183 LAC, trattandosi d’imposte che hanno una relazione

particolare con l’im­­mobile. Non ne ha però precisato il tipo o i tipi.

4.1

Secondo

il modulo obbligatorio RFF 9 E, per i crediti che l’autore dell’insinuazione

pretende garantiti da pegno, oltre al nome e al domicilio del creditore (DTF 97

III 75 consid. 2), l’importo degli elementi del credito (capitale, interessi, spese),

l’importo totale e le quote da assegnare o da pagare in contanti, l’ufficio

deve indicare anche il “titolo del credito”

(Gilliéron, op. cit., n. 51 segg. ad art. 138). Tale esigenza

serve da una parte all’ufficio d’esecuzione a esercitare il suo potere di

cognizione, seppure limitato alla verifica formale del fatto che la pretesa costituisca

un onere reale

(art. 36 cpv. 1 RFF), ciò che ne richiede pur sempre una descrizione (Kuhn, op. cit., n. 2 ad art. 36), specie

se il creditore fa valere diverse pretese non tutte dello stesso tipo, e dall’altra

ai titolari di diritti reali sul fondo per decidere se e per quali di esse

contestare l’elenco oneri. Certo, l’ufficio deve di principio iscrivere la

pretesa anche se non pare garantita da un pegno sul fondo, ove il preteso

creditore affermi di disporre di un diritto reale (Kuhn, op. cit., n. 3 ad art. 36; Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung

bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 138). Ma stante

l’effetto di perenzione dell’elenco oneri nella procedura in corso per le

pretese non prodotte tempestivamente che non risultano

dal registro fondiario (DTF 113 III 17 consid. 2), è indispen­sabile che

i diritti iscritti nell’elenco oneri siano sufficientemente designati.

Trattandosi di un’esigenza puramente formale, la sua verifica compete all’ufficio

d’esecuzione e su ricorso all’autorità di vigilanza (cfr. art. 36 cpv. 1

RFF).

4.2

Nel

caso specifico, il Cantone si è limitato a indicare le sue pretese come

“imposta cantonale”. Ora, non tutti i tipi d’imposta del Cantone Ticino sono

garantiti da ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 CC e 183 LAC (sopra

consid. 3.3). La designazione è pertanto insufficiente. Il solo fatto che il

Cantone affermi genericamente che “il

credito” (composto in realtà di diverse pretese) sia garantito da

ipoteca legale non basta. L’UE deve poterlo verificare dal profilo formale,

altrimenti l’art. 36 cpv. 1 RFF rimarrebbe lettera morta.

4.3

Ciò

posto, trattandosi di un vizio formale, l’ufficio non può respingere tout court

l’insinuazione, ma deve dare l’occasione al suo autore di rimediare al vizio,

secondo un principio generale che trova un’applicazione particolare nell’art. 5

dell’ordinanza del DFGP sul­le domande formulate dal creditore nella procedura

d’esecuzione e di fallimento [RS 281.311]). Da questo punto di vista, il

ricorso è pertanto parzialmente fondato.

5.

Poiché

il Cantone vanta verosimilmente una pretesa perlomeno per l’imposta sulla

sostanza delle persone fisiche (sopra consid. 3.3), giacché l’escusso vi è

assoggettato in ragione della sua appartenenza economica come proprietario di

un immobile – quello da realizzare – sito nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. c

LT), per economia di procedura occorre risolvere la controversia principale sulla correttezza della decisione dell’UE di

respingere l’insinuazio­­ne per il fatto che le ipoteche legali vantate

dal ricorrente non sono iscritte nel registro fondiario.

5.1

A differenza

di quanto avveniva in passato, il nuovo art. 836 cpv. 2 CC esclude esplicitamente

l’opponibilità, nei confronti dei terzi che si riferiscono in buona fede al

registro fondiario, delle ipoteche legali dirette previste dal diritto

cantonale, se il credito garantito è superiore a fr. 1'000.– e se esse non

sono (ancora) state iscritte nel registro dopo quattro mesi dall’esigibilità del

credito e comunque dopo due anni dalla nascita dello stesso (sopra consid. 3). La

conseguenza della tardiva o mancata iscrizione nel registro fondiario non è

pertanto l’estinzione dell’ipoteca legale diretta sorta non appena sono stati

adempiuti i presupposti previsti dalla legge per la sua nascita (Bovey, op. cit., n. 16 ad

art. 836; Thurnherr, op. cit., n.

20.

ad art. 836), ma solo la sua inopponibilità ai terzi che si sono riferiti in

buona fede al registro fondiario. Non si può quindi ritenere che

una pretesa garantita da un’ipoteca legale diretta non costituisca per natura

un onere reale per il solo fatto che non è stata iscritta nel registro fondiari

entro i termini stabiliti dall’art. 836 cpv. 2 CC. L’UE non poteva pertanto

rifiutare d’iscrivere le pretese del Cantone (art. 36 cpv. 2 RFF e sopra

consid. 3.6), sempreché vertano su imposte aventi una relazione particolare con

l’immobile (sopra consid. 3.3 e 4.2-4.3). In tale limite, anche su questo punto

il ricorso è fondato.

5.2

Ci

si potrebbe invero domandare se l’inopponibilità del pegno non sia da

assimilare alla sua inesistenza per quanto attiene alla sua iscrizione nell’elenco oneri (distinzione

ignorata nel Bollettino

di ese­cuzione e fallimenti n. 11 del dicembre 2011, a pagg. 4-5). Sta

però di fatto che il Cantone ha indicato una base legale (gli art. 836 cpv. 2

CC e 183 LAC) a priori valida e che la verifica dell’ap­plicazione dell’art.

836.

cpv. 2 CC, la quale implica un giudizio su questioni di merito (in

particolare sulla nozione di buona fede dei terzi), esula dalla competenza dell’UE

e, di riflesso, della Camera. Esse andranno semmai risolte nell’apposita causa

di merito, ove l’elenco oneri verrà contestato (sopra consid. 3.6).

5.3

Va però tenuto conto dell’art. 34 cpv. 1 lett.

b, 3° periodo RFF, secondo cui in caso di difformità dell’insinuazione di un onere con l’estratto del registro fondiario, l’ufficio deve attenersi

all’insinuazione, ma menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel

registro (sopra consid. 3.5). Nel caso in esame, dopo che l’oggetto dell’insinua­zione

sarà stato precisato (sopra consid. 4.3), se non sarà manifesto che le singole

pretese non sono garantite da un’ipoteca legale giusta l’art. 836 cpv. 2 CC, l’UE

le iscriverà nell’elenco oneri con la menzione secondo cui in loro favore non è

iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario.

5.4

Gli

oneri vanno iscritti nel relativo elenco con l’indicazione del loro grado. Quello rivendicato nell’insinuazione

prevale sul grado even­tualmente riportato nel registro fondiario, ma

come per l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito, nell’elenco oneri dev’essere

fat­ta menzione del contenuto divergente

dell’iscrizione (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF). Nella fattispecie, l’insinuazione

del Cantone non men­ziona il grado delle pretese fatte valere. Pure nel ricorso

esso non si esprime al riguardo. Il registro fondiario, com’è noto, non indica

l’ipotecale legale rivendicata dal ricorrente e pertanto, ovviamente, neppure

il suo grado, bensì alla voce relativa ai pegni elenca un’ ipoteca legale di grado “LEG” (come “legale”)

a garanzia di un credito del Comune PI 4, un’ipoteca di 1° grado a fa-vore

della PI 6 e una cartella ipotecaria di 2° grado a favore del portatore (sopra

ad A).

5.4.1

Spetta

quindi all’UE stabilire d’ufficio, sotto riserva di una successiva

contestazione da risolversi nell’apposita causa giudiziaria di contestazione dell’elenco

oneri, il grado delle pretese del ricorren­te. In

questa situazione deve tenere conto dell’art. 252 cpv. 2 LT, secondo cui l’ipoteca

legale (diretta) a garanzia di tributi cantonali prevale sugli altri pegni

immobiliari (consid. 3.2), e dell’art. 183a cpv. 4 LAC, per il quale in presenza di

più ipoteche legali hanno tutte lo stesso grado (sopra consid.

3.1). In tale ottica l’ipoteca legale dello Stato avrebbe lo stesso grado “LEG”

dell’ipoteca legale del Comune PI 4 e prevarrebbe sui pegni di

primo e secondo gradi. Sennonché l’UE deve anche prendere in considerazione l’art.

836.

cpv. 2 CC per cui le ipoteche legali per crediti di oltre fr. 1'000.–

non iscritte nel registro fondiario entro i termini stabiliti dalla norma sono

inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.

Significa infatti che tali ipoteche legali si collocano, nell’ordinamento dei

gradi, dopo i diritti di pegno dei creditori che li hanno fatti iscrivere nel

registro fondiario senza sapere, in buona fede, dell’esistenza dell’ipoteca

legale non iscritta. Tale regolamentazione, di diritto federale, prevale su

quel­la cantonale di cui agli art. 252 LT e 183a LAC (art. 49 cpv. 1

Cost.; “Bundesrecht bricht

kantonales Recht”). Tutti i pegni iscritti nel

registro fondiario essendolo stati a un momento in cui i crediti vantati dal

ricorrente non vi erano iscritti (né lo sono tuttora), in assenza d’indizi

contrari i loro titolari sono da ritenere a priori in buona fede e i loro pegni

pertanto prevalenti rispetto a quelli rivendicati dallo Stato.

5.4.2

Di conseguenza, sempreché, dopo la precisazione

dell’oggetto del­l’insinuazione (sopra consid. 4.3), non sarà manifesto

che le singole pretese non sono garantite da un’ipoteca legale giusta l’art.

836.

cpv. 2 CC, l’UE le iscriverà nell’elenco oneri dopo la cartella ipotecaria di 2° grado a

favore del portatore, a meno ch’essa sia in possesso dell’escusso

e non debba pertanto essere presa in conto (art. 35 cpv. 1 RFF), con la

menzione della sua inopponibilità agli altri pegni secondo l’art. 836 cpv. 2

CC.

6.

In

conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che la decisione

impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UE perché impartisca

allo Stato un termine per precisare per ognuna delle pretese indicate nella sua

insinuazione del 29 marzo 2022 quale tipo o quali tipi d’imposta si riferiscono

(sopra consid. 4.3) e di decidere nuovamente se iscriverle nell’elenco oneri,

con la menzione, in caso d’iscrizione, che a beneficio delle pretese non è

iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario (consid. 5.3) e che le

stesse, in virtù dell’art. 836 cpv. 2 CC, sono inopponibili agli altri pegni

iscritti nel registro fondiario, fatta eventualmente eccezione della cartella ipotecaria

al portatore di secondo grado se è in possesso dell’escusso (consid. 5.4.2).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è

annullata e l’incarto è rinviato all’Ufficio d’esecuzione perché proceda a

nuovamente determinarsi sull’insinuazione del ricorrente del 29 marzo 2022 in

conformità con quanto indicato al considerando 6.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.