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Decisione

15.2022.51

Ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri un’ipoteca legale diretta di diritto cantonale. Designazione della pretesa insinuata. Grado dell’ipoteca legale diretta rispetto ad altri pegni

7 ottobre 2022Italiano21 min

aprile 2022 lo Stato del Cantone Ticino (in seguito: il Cantone) ha insinuato sette

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.51

Lugano

7 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 22 aprile 2022 dello

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentate dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il provvedimento (rifiuto d’iscrizione di un’ipoteca

legale nell’elenco oneri) emesso il 14 aprile 2022 nelle esecuzioni in via di

pignoramento promosse nei confronti di

PI 1, FR – __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sul

fondo n. __________ RFD __________, di proprietà di PI 1, sono iscritte da anni

sei cartelle ipotecarie registrali a favore di PI 2 di 1°, 2°, 3°, 5°, 7° e 8°

grado a garanzia di crediti, nell’or­­dine di fr. 2'300'000.–, 1'600'000.–,

fr. 400'000.–, fr. 200'000.– fr. 1'600'000.– e fr. 1'370'000.–,

oltre a un interesse massimo del 10% per ciascuno di essi. Sono pure iscritte

due cartelle ipotecarie a favore del portatore di 4° e 6° grado a garanzia di

crediti di rispettivamente fr. 390'000.– e fr. 340'000.–, oltre a un

interesse massimo del 10% per ciascuno di essi. Tutte le cartelle ipotecarie

gravano anche sul fondo n. __________ RFD __________ di PI 1 e i pegni di 1° e

2° grado gravano inoltre sul fondo n. __________ RFD __________, di cui è

proprietaria __________.

B. Avendo

PI 2 chiesto la realizzazione dei tre fondi citati, con pubblicazione sul

Foglio ufficiale n. __________ del __________ (pag. __________) la sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato che l’asta si sarebbe

tenuta il 15 settembre 2022; ha inoltre ricordato agl’interessati ch’essi

avrebbero avuto tempo fino all’11 aprile 2022 per insinuare eventuali crediti e

relativi oneri sui fondi.

C. L’8

aprile 2022 lo Stato del Cantone Ticino (in seguito: il Cantone) ha insinuato sette

crediti, tutti di oltre fr. 1'000.–, per “imposte cantonali” vantati

nei confronti di PI 1 per gli anni fiscali dal 2016 al 2022, chiedendo l’iscrizione

delle “imposte scadute” nell’e­­lenco oneri del fondo n. __________ (recte: __________)

e l’annotazione delle “pretese

non scadute” nelle condizioni d’asta; ha precisato che “il

credito garantito da pegno (ipoteca legale) è stato calcolato secondo i

disposti degli art. 836 CCS e 183 della Legge di applicazione e complemento del

CCS. Si

tratta di imposte che hanno una relazione particolare con l’immobile”.

D. Con provvedimento del 14 aprile 2022 l’UE ha rifiutato d’iscrivere nell’elenco

oneri i crediti in questione e le relative ipoteche.

E. Il

22 aprile 2022 il Cantone ha interposto ricorso contro il provvedimento,

postulando nuovamente l’iscrizione delle sue pretese nell’elenco oneri.

F. Con

osservazioni del 13 maggio 2022 il Comune di __________ ha aderito al ricorso,

chiedendo al contempo l’iscrizione, nell’elenco oneri del fondo n. __________,

di un’ipoteca legale a garanzia d’imposte comunali (dal 2016 al 2022) per

complessivi fr. 8'679.– oltre agl’inte­­ressi e, nell’elenco oneri del fondo

n. __________, di unidentica ipoteca a garanzia sempre d’imposte comunali (ancora

dal 2016 al 2022) per fr. 1'606.50 in totale oltre agl’interessi. Mediante

osservazioni del 19 maggio 2022, l’UE si è rimesso alla decisione della Camera,

pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto im-pugnato emesso il 14 aprile 2022, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, il Cantone afferma che l’UE può rifiutare l’iscrizione nell’elenco

oneri di un’ipoteca legale, tempestivamente insinuata, solo se, con riguardo al

pegno, è manifesta l’assenza di un onere reale sul fondo da licitare oppure,

con riguardo al credito garantito, è manifesta l’assenza di una base legale che

ponga la pretesa al beneficio dell’onere reale; dubbi sull’esistenza o sull’ammontare

del credito insinuato non autorizzano invece l’Ufficio a rifiutarne l’iscrizione

nell’elenco oneri. Il Cantone asserisce poi di beneficiare, sugl’immobili dei

contribuenti e a garanzia dei crediti d’im­­posta che hanno una relazione

particolare con tali immobili, di un’i­­poteca legale, prevalente rispetto agli

altri pegni immobiliari, che nasce, senza necessità d’iscriverla a registro

fondiario, contemporaneamente al credito fiscale. Aggiunge che una tale

ipoteca, se garantisce un credito superiore a fr. 1'000.– e non è iscritta

entro i termini legali, è sì inopponibile ai terzi di buona fede, ma che fra

quest’ultimi non figurano né il debitore d’imposta, proprietario dell’immobile

da realizzare, né il terzo proprietario in malafe­de. Ne deduce che nel rifiutare

l’inserimento delle sue pretese nel­l’elenco oneri col provvedimento di

diniego, l’Ufficio ha “prevaricato

la propria competenza […

sostituendosi] al Giudice civile nella disamina della questione relativa

alla buona fede”. Postula pertanto l’iscri­­zione

delle sue pretese nell’elenco oneri.

Nelle

sue osservazioni, richiamato il Bollettino di esecuzione e fallimenti n. 11 del dicembre 2011, l’UE sostiene

di aver correttamen­te rifiutato d’iscrivere l’ipoteca insinuata nell’elenco

oneri, perché essa, non essendo stata iscritta a registro fondiario entro i

termini di legge, non era opponibile agli altri creditori pignoratizi. Si

rimette comunque al giudizio della Camera.

3.

Il

1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica dell’art. 836 CC, che prescrive

ormai di principio l’iscrizione nel registro fondiario di tutte le ipoteche

legali previste dal diritto cantonale a garanzia dei crediti direttamente

connessi con il fondo gravato, quindi non soltanto delle ipoteche indirette, la

cui esistenza dipende da tale iscrizione (cpv. 1; Bovey in: Commentaire romand, Code civil II,

2016, n. 12 ad art. 836 CC; Thurnherr

in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2018, n. 12 ad art. 836 CC), com’era già il caso nel diritto previgente, ma pure delle ipoteche

legali dirette, ossia che sorgono già con l’avveramento dei presupposti legali,

le quali però, se sono di un importo superiore a fr. 1'000.–, sono

inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario

qualora non vi siano state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del

credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello

stesso (cpv. 2; Bovey, op. cit., n. 14 ad art. 836;

Thurnherr, op. cit., n. 14 ad art.

836).

3.1

In

esito a tale modifica (messaggio del Consiglio di Stato n. 6547 del 12 ottobre

2011, pagg. 15-16), il legislatore ticinese, a sua volta, ha modificato l’art.

183.

e introdotto gli art. 183a-183f LAC (RL 211.100), anch’essi

con vigenza dal 1° gennaio 2012. Giusta l’attuale art. 183 LAC, se così

prevede una legge cantonale speciale, tra i tanti enti pubblici, anche Cantone e

Comuni beneficiano d’un’ipoteca legale sugli immobili siti nel territorio

cantonale a garanzia dei crediti di diritto pubblico che hanno una relazione

particolare con tali immobili. Secondo l’art. 183a LAC, l’ipoteca legale

(diretta) nasce contemporaneamente al credito garantito senza iscrizione nel

registro fondiario (cpv. 1); prevale sugli altri pegni, solo se previsto dalla

legge speciale, e in tal caso, in presenza di più pegni poziori, questi ultimi

occupano lo stesso grado (cpv. 4).

3.2

L’art.

252.

LT (RL 640.100) è un caso d’applicazione degli art. 183 segg. LAC e prevede

un’ipoteca legale a garanzia di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno

una relazione particolare con gli immobili dei contribuenti (cpv. 1). L’ipoteca

è di grado prevalente rispetto agli altri pegni immobiliari (cpv. 2); decade, se, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo

253.

LT (cpv. 3). Questi ultimi due capoversi sono da ritenersi tutt’ora

validi, anche dopo l’anzidetta modifica dell’art. 836 CC (citato messaggio,

pagg. 7-8).

3.3

Fra

le imposte “con una relazione particolare con l’immobile di un contribuente”, la legge tributaria, la

giurisprudenza e la dottrina an­noverano in particolare l’imposta sugli

utili immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale

delle persone giuridiche (art. 95 segg. LT) e l’imposta immobiliare comunale

delle persone fisiche e giuridiche (art. 291 segg. LT), l’imposta sul reddito

delle persone fisiche (art. 20 LT) e sugli utili delle persone giuridiche (art.

67.

segg. LT) limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti,

locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché l’imposta sulla

sostanza delle persone fisiche e l’imposta di successione e donazione

limitatamente alla sostanza immobiliare (art. 42 e 158 LT), dedotti i debiti

che vi si riferiscono (art. 47, 160 e 161 LT) (art. 252 cpv. 1 LT; sentenza

della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.6 e i rinvii).

3.4

Per

il rinvio dell’art. 102 RFF (RS 281.42) all’iscrizione di oneri (fra cui le

ipoteche) nel relativo elenco di un fondo da realizzare in via di realizzazione

del pegno si applicano in particolare gli art. 34 e 36 RFF Nella procedura di realizzazione di un fondo, l’elenco one­ri

costituisce una sorta di registro fondiario ad hoc. Invece che al

registro fondiario, i potenziali acquirenti del fondo possono (e devono) invero

fare riferimento all’elenco oneri, per sapere quali diritti verranno loro

trasferiti, se si aggiudicheranno il fondo: eventuali diritti esistenti, e

perfino iscritti nel registro fondiario, ma non iscritti nell’elenco oneri, si

estinguono infatti con l’aggiudicazione a un terzo di buona fede (Duc/Gobat

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 34

ad art. 138 LEF; Bernheim/Känzig in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 20 ad art. 138 LEF).

3.5

L’art.

34.

cpv. 1 lett. b RFF impone all’ufficio d’esecuzione d’iscri­­vere gli oneri “coll’indicazione

[…] del grado rispettivo dei

diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto

del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni” (1° periodo);

peraltro, “ove un’insinuazione di un onere

non sia conforme all’estratto del registro

fondiario, l’ufficio dovrà attenersi all’insinuazione, ma men­zionerà

anche il contenuto dell’iscrizione nel registro” (3° periodo). L’art. 36 cpv. 2, 1° periodo RFF ribadisce ed

estende la norma pre­cedente: l’ufficio, infatti, “non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che

figurano all’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il

termine, né modificarli, né contestarli” e neppure “esigere la produzione

di prove”. L’ufficio deve

quindi tenere conto dell’insinuazione pure per quanto riguarda il grado,

ch’esso coincida o meno con quanto iscritto nel registro fondiario; in caso di

difformità, deve però menzionare anche il

contenuto dell’iscrizione nel registro (sen­tenze della CEF 15.2021.54

del 21 giugno 2021, consid. 2.1, e

15.2013.115

del 14 gennaio 2014, RtiD

2014.

II 912 n. 64c. e i rinvii).

3.6

L’art.

36.

cpv. 1, 1° periodo RFF impone all’ufficio d’esecuzione di rifiutare l’iscrizione

nell’elenco oneri solo “[del]le pretese insinuate tardivamente o che non

implicano oneri reali per il fondo” (art. 36 cpv. 1 1a f.

RFF). Un’ipoteca legale non costituisce un onere reale per il fondo quando

risulta manifesta l’assenza di una base legale che ponga una pretesa al

beneficio dell’asserita ipoteca (DTF 117 III

38.

consid. 3; sentenze della CEF 15.2021.29 del 30 aprile 2021 pag. 3,

RtiD 2021 II 780 n. 54c e 15.2019.10 del 4 luglio 2019 consid. 3; de

lege

lata tale giurisprudenza è ritenuta problematica da Feuz [in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 102f ad art. 140 LEF], secondo cui l’ufficio non potrebbe

rifiutare d’iscri­­vere prete­se manifestamente infondate neppure per economia processuale; all’apparenza nello stesso

senso: Bernheim/Känzig, op.

cit., n.

8.

ad art. 140). Dubbi sull’esistenza o sul quantum

del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco

oneri (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF). L’esame dell’ufficio

deve infatti limitarsi alla questione di sapere se la pretesa insinuata,

ammesso che esista nei termini indicati nell’insinuazione debba essere

considerata, per sua natura, come un onere reale gravante il fondo da

realizzare (Kuhn in: Commentaire

ORFI, traduzione francese, 2012, n. 2 ad art. 36 RFF).

In

merito all’esistenza, all’estensione, al grado o all’esigibilità delle pretese

iscritte, i creditori possono comunque contestare l’elenco oneri presso il

giudice civile (DTF 141 III 143 consid.

4.2; sentenza della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 2.4; Feuz, op. cit., n. 104 ad art.

140; Bernheim/Känzig, op. cit., n. 10 ad art. 140),

ancorché si tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale

2P.356-358 del 30 giugno 1999 e della CEF 15.2019.10 già citata, consid. 3).

4.

Nella

fattispecie, il Cantone ha insinuato sette crediti denominati genericamente “Imposta

cantonale” per gli anni dal 2016 al 2022, con l’indicazione separata per ognuno

degli interessi rivendicati fino al 15 settembre 2022, per un totale di fr. 9'635.90,

e con l’os­­servazione, a tergo, che i crediti sono garantiti da ipoteca legale

e sono stati calcolati secondo i disposti degli art. 836 CC e 183 LAC, trattandosi d’imposte che hanno una relazione

particolare con l’im­­mobile. Non ne ha però precisato il tipo o i tipi.

4.1

Secondo

il modulo obbligatorio RFF 9 E, per i crediti che l’autore dell’insinuazione

pretende garantiti da pegno, oltre al nome e al domicilio del creditore (DTF 97

III 75 consid. 2), l’importo degli elementi del credito (capitale, interessi,

spese), l’importo totale e le quote da assegnare o da pagare in contanti, l’ufficio

deve indicare anche il “titolo del credito”

(Gilliéron, op. cit., n. 51 segg. ad art. 138). Tale esigenza

serve da una parte all’ufficio d’esecuzione a esercitare il suo potere di

cognizione, seppure limitato alla verifica formale del fatto che la pretesa costituisca

un onere reale

(art. 36 cpv. 1 RFF), ciò che ne richiede pur sempre una descrizione (Kuhn, op. cit., n. 2 ad art. 36), specie

se il creditore fa valere diverse pretese non tutte dello stesso tipo, e dall’altra

ai titolari di diritti reali sul fondo per decidere se e per quali di esse

contestare l’elenco oneri. Certo, l’ufficio deve di principio iscrivere la

pretesa anche se non pare garantita da un pegno sul fondo, ove il preteso

creditore affermi di disporre di un diritto reale (Kuhn, op. cit., n. 3 ad art. 36; Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung

bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 138). Ma stante

l’effetto di perenzione dell’elenco oneri nella procedura in corso per le

pretese non prodotte tempestivamente che non risultano

dal registro fondiario (DTF 113 III 17 consid. 2), è indispensabile che

i diritti iscritti nell’elenco oneri siano sufficientemente designati.

Trattandosi di un’esigenza puramente formale, la sua verifica compete all’ufficio

d’esecuzione e su ricorso all’autorità di vigilanza (cfr. art. 36 cpv. 1

RFF).

4.2

Nel

caso specifico, il Cantone si è limitato a indicare le sue pretese come

“imposta cantonale”. Ora, non tutti i tipi d’imposta del Cantone Ticino sono

garantiti da ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 CC e 183 LAC (sopra

consid. 3.3). La designazione è pertanto insufficiente. Il solo fatto che il

Cantone affermi genericamente che “il

credito” (composto in realtà di diverse pretese) sia garantito da

ipoteca legale non basta. L’UE deve poterlo verificare dal profilo formale,

altrimenti l’art. 36 cpv. 1 RFF rimarrebbe lettera morta.

4.3

Ciò

posto, trattandosi di un vizio formale, l’ufficio non può respingere tout

court l’insinuazione, ma deve dare l’occasione al suo autore di rimediare

al vizio, secondo un principio generale che trova un’applicazione particolare

nell’art. 5 dell’ordinanza del DFGP sul­le domande formulate dal creditore

nella procedura d’esecuzione e di fallimento [RS 281.311]). Da questo punto di

vista, il ricorso è pertanto parzialmente fondato.

5.

Poiché

il Cantone vanta verosimilmente una pretesa perlomeno per l’imposta sulla

sostanza delle persone fisiche (sopra consid. 3.3), giacché l’escusso vi è

assoggettato in ragione della sua appartenenza economica come proprietario d’immobili

– quelli da realizzare – siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. c LT), per

economia di procedura occorre risolvere la controversia

principale sulla correttezza della decisione dell’UE di respingere l’insinuazione

per il fatto che le ipoteche legali vantate dal ricorrente non sono iscritte

nel registro fondiario.

5.1

A differenza

di quanto avveniva in passato, il nuovo art. 836 cpv. 2 CC esclude

esplicitamente l’opponibilità, nei confronti dei terzi che si riferiscono in

buona fede al registro fondiario, delle ipoteche legali dirette previste dal

diritto cantonale, se il credito garantito è superiore a fr. 1'000.– e se

esse non sono (ancora) state iscritte nel registro dopo quattro mesi dall’esigibilità

del credito e comunque dopo due anni dalla nascita dello stesso (sopra consid.

3). La conseguenza della tardiva o mancata iscrizione nel registro fondiario

non è pertanto l’estinzione dell’ipoteca legale diretta sorta non appena sono

stati adempiuti i presupposti previsti dalla legge per la sua nascita (Bovey, op. cit., n. 16 ad

art. 836; Thurnherr, op. cit., n.

20.

ad art. 836), ma solo la sua inopponibilità ai terzi che si sono riferiti in

buona fede al registro fondiario. Non si può quindi ritenere che

una pretesa garantita da un’ipoteca legale diretta non costituisca per natura

un onere reale per il solo fatto che non è stata iscritta nel registro fondiari

entro i termini stabiliti dall’art. 836 cpv. 2 CC. L’UE non poteva pertanto

rifiutare d’iscrivere le pretese del Cantone (art. 36 cpv. 2 RFF e sopra

consid. 3.6), sempreché vertano su imposte aventi una relazione particolare con

l’immobile (sopra consid. 3.3 e 4.2-4.3). In tale limite, anche su questo punto

il ricorso è fondato.

5.2

Ci si potrebbe

invero domandare se l’inopponibilità del pegno non sia da assimilare alla sua

inesistenza per quanto attiene alla sua iscrizione

nell’elenco oneri (distinzione ignorata nel Bollettino di ese­cuzione e fallimenti n.

11.

del dicembre 2011, a pagg. 4-5). Sta però di fatto che il Cantone ha

indicato una base legale (gli art. 836 cpv. 2 CC e 183 LAC) a priori

valida e che la

verifica dell’ap­­plicazione dell’art. 836 cpv. 2 CC, la quale implica un

giudizio su questioni di merito (in particolare sulla nozione di buona fede dei

terzi), esula dalla competenza dell’UE e, di riflesso, della Camera. Esse

andranno semmai risolte nell’apposita causa di merito, ove l’elenco oneri verrà

contestato (sopra consid. 3.6).

5.3

Va

però tenuto conto dell’art. 34 cpv. 1 lett. b, 3° periodo RFF, secondo cui in

caso di difformità dell’insinuazione di un onere con l’estratto del registro fondiario, l’ufficio deve attenersi

all’insinua­­zione, ma menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel

registro (sopra consid. 3.5). Nel caso in esame, dopo che l’oggetto dell’insinuazione

sarà stato precisato (sopra consid. 4.3), se non sarà manifesto che le singole

pretese non sono garantite da un’i­­poteca legale giusta l’art. 836 cpv. 2 CC,

l’UE le iscriverà nell’e­­lenco oneri con la menzione secondo cui in loro

favore non è iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario.

5.4

Gli

oneri vanno iscritti nel relativo elenco con l’indicazione del loro grado. Quello rivendicato nell’insinuazione

prevale sul grado even­tualmente riportato nel registro fondiario, ma

come per l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito, nell’elenco oneri

dev’essere fat­ta menzione del contenuto

divergente dell’iscrizione (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF). Nella fattispecie, l’insinuazione

del Cantone non men­ziona il grado delle pretese fatte valere. Pure nel ricorso

esso non si esprime al riguardo. Il registro fondiario, com’è noto, non indica

l’ipotecale legale rivendicata dal ricorrente e pertanto, ovviamente, neppure

il suo grado, bensì alla voce relativa ai pegni elenca sei cartelle ipotecarie

registrali di 1°, 2°, 3°, 5°, 7° e 8° grado, a favore di PI

2, e due cartelle ipotecarie (documentali) a favore del portatore di 4° e 6°

grado.

5.4.1

Spetta quindi all’UE stabilire d’ufficio, sotto riserva di una

successiva contestazione da risolversi nell’apposita causa giudiziaria di

contestazione dell’elenco oneri, il grado delle pretese del ricorren­te. In questa situazione deve tenere conto dell’art. 252 cpv. 2 LT,

secondo cui l’ipoteca legale (diretta) a garanzia di tributi cantonali prevale

sugli altri pegni immobiliari (consid. 3.2), e dell’art. 183a cpv. 4

LAC, per il quale in

presenza di più ipoteche legali hanno tutte lo stesso grado

(sopra consid. 3.1). In tale ottica l’ipoteca legale dello Stato avrebbe grado

“LEG” (come “legale”) e prevarrebbe sui pegni di grado dal primo

all’ottavo. Sennonché l’UE deve anche prendere in considerazione l’art. 836

cpv. 2 CC per cui le ipoteche legali per crediti di oltre fr. 1'000.– non

iscritte nel registro fondiario entro i termini stabiliti dalla norma sono

inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.

Significa infatti che tali ipoteche legali si collocano, nell’ordinamento dei

gradi, dopo i diritti di pegno dei creditori che li hanno fatti iscrivere nel

registro fondiario senza sapere, in buona fede, dell’esistenza dell’ipoteca

legale non iscritta. Tale regolamentazione, di diritto federale, prevale su

quella cantonale di cui agli art. 252 LT e 183a LAC (art. 49 cpv. 1

Cost.; “Bundesrecht bricht

kantonales Recht”). Ora, visto che tutti i pegni

iscritti nel registro fondiario lo sono stati quando i crediti vantati dal

ricorrente non lo erano ancora (né lo sono tuttora), e che tutti i crediti

insinuati dal Cantone sono di oltre fr. 1'000.–, in assenza d’indizi contrari,

i titolari dei pegni iscritti sono da ritenere a priori in buona fede e i loro

pegni pertanto prevalenti rispetto a quelli rivendicati dallo Stato.

5.4.2

Di conseguenza, sempreché, dopo la precisazione

dell’oggetto del­l’insinuazione (sopra consid. 4.3), non sarà manifesto

che le singole pretese non sono garantite da un’ipoteca legale giusta l’art.

836.

cpv. 2 CC, l’UE le iscriverà nell’elenco oneri dopo l’ultima cartella ipotecaria (quella di 8° grado) a

favore di PI 2, con la menzione della sua inopponibilità agli altri

pegni secondo l’art. 836 cpv. 2 CC, tranne alle due cartelle al portatore

qualora esse siano in possesso dell’escusso e non debbano pertanto essere prese

in conto (art. 35 cpv. 1 RFF).

6.

In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che la

decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UE perché impartisca

allo Stato un termine per precisare per ognuna delle pretese indicate nella sua

insinuazione dell’8 aprile

2022.

quale tipo o quali tipi d’imposta si

riferiscono (sopra consid. 4.3) e di decidere nuovamente se iscriverle nell’elenco

oneri, con la menzione, in caso d’iscrizione, che a beneficio delle pretese non

è iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario (consid. 5.3) e che le

stesse, in virtù dell’art. 836 cpv. 2 CC, sono inopponibili agli altri pegni

iscritti nel registro fondiario, fatta eventualmente eccezione delle due

cartelle ipotecarie al portatore, sempreché in possesso dell’escusso (consid.

5.4.2).

7.

A

scanso di equivoci la richiesta del Comune di __________ d’iscrivere alcune sue

pretese negli elenchi oneri relativi ai fondi n. __________ e __________ è

irricevibile. Infatti, nelle osservazioni al ricorso le parti interessate possono chiedere unicamente di

accoglierlo, respingerlo o dichiararlo irricevibile, nient’altro (sentenze

della CEF 15.2021.141 del 14 febbraio 2022 consid. 4 e 15.2021.88 del 6

dicembre 2021 consid. 9). D’altronde, l’insinuazione di un credito dev’essere fatta

non alla Camera, bensì all’UE (art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF, applicabile anche all’esecuzione

in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF),

entro il termine – perentorio (Duc/Gobat, op. cit, n. 30 ad art.

138; Bernheim/Känzig, op. cit, n. 19 ad art. 138) – di 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso d’incanto. La Camera

può al massimo esprimersi sull’iscrizione o sulla mancata iscrizione di un

credito nell’elenco oneri (che è proprio l’oggetto della presente procedura,

limitatamente al fondo n. __________).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è

annullata e l’incarto è rinviato all’Ufficio d’esecuzione perché proce­da a

nuovamente determinarsi sull’insinuazione del ricorrente del­l’8 aprile 2022 in conformità con quanto

indicato al considerando 6.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.