15.2022.51
Ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri un’ipoteca legale diretta di diritto cantonale. Designazione della pretesa insinuata. Grado dell’ipoteca legale diretta rispetto ad altri pegni
7 ottobre 2022Italiano21 min
aprile 2022 lo Stato del Cantone Ticino (in seguito: il Cantone) ha insinuato sette
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.51
Lugano
7 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 22 aprile 2022 dello
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentate dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il provvedimento (rifiuto d’iscrizione di un’ipoteca
legale nell’elenco oneri) emesso il 14 aprile 2022 nelle esecuzioni in via di
pignoramento promosse nei confronti di
PI 1, FR – __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sul
fondo n. __________ RFD __________, di proprietà di PI 1, sono iscritte da anni
sei cartelle ipotecarie registrali a favore di PI 2 di 1°, 2°, 3°, 5°, 7° e 8°
grado a garanzia di crediti, nell’ordine di fr. 2'300'000.–, 1'600'000.–,
fr. 400'000.–, fr. 200'000.– fr. 1'600'000.– e fr. 1'370'000.–,
oltre a un interesse massimo del 10% per ciascuno di essi. Sono pure iscritte
due cartelle ipotecarie a favore del portatore di 4° e 6° grado a garanzia di
crediti di rispettivamente fr. 390'000.– e fr. 340'000.–, oltre a un
interesse massimo del 10% per ciascuno di essi. Tutte le cartelle ipotecarie
gravano anche sul fondo n. __________ RFD __________ di PI 1 e i pegni di 1° e
2° grado gravano inoltre sul fondo n. __________ RFD __________, di cui è
proprietaria __________.
B. Avendo
PI 2 chiesto la realizzazione dei tre fondi citati, con pubblicazione sul
Foglio ufficiale n. __________ del __________ (pag. __________) la sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato che l’asta si sarebbe
tenuta il 15 settembre 2022; ha inoltre ricordato agl’interessati ch’essi
avrebbero avuto tempo fino all’11 aprile 2022 per insinuare eventuali crediti e
relativi oneri sui fondi.
C. L’8
aprile 2022 lo Stato del Cantone Ticino (in seguito: il Cantone) ha insinuato sette
crediti, tutti di oltre fr. 1'000.–, per “imposte cantonali” vantati
nei confronti di PI 1 per gli anni fiscali dal 2016 al 2022, chiedendo l’iscrizione
delle “imposte scadute” nell’elenco oneri del fondo n. __________ (recte: __________)
e l’annotazione delle “pretese
non scadute” nelle condizioni d’asta; ha precisato che “il
credito garantito da pegno (ipoteca legale) è stato calcolato secondo i
disposti degli art. 836 CCS e 183 della Legge di applicazione e complemento del
CCS. Si
tratta di imposte che hanno una relazione particolare con l’immobile”.
D. Con provvedimento del 14 aprile 2022 l’UE ha rifiutato d’iscrivere nell’elenco
oneri i crediti in questione e le relative ipoteche.
E. Il
22 aprile 2022 il Cantone ha interposto ricorso contro il provvedimento,
postulando nuovamente l’iscrizione delle sue pretese nell’elenco oneri.
F. Con
osservazioni del 13 maggio 2022 il Comune di __________ ha aderito al ricorso,
chiedendo al contempo l’iscrizione, nell’elenco oneri del fondo n. __________,
di un’ipoteca legale a garanzia d’imposte comunali (dal 2016 al 2022) per
complessivi fr. 8'679.– oltre agl’interessi e, nell’elenco oneri del fondo
n. __________, di unidentica ipoteca a garanzia sempre d’imposte comunali (ancora
dal 2016 al 2022) per fr. 1'606.50 in totale oltre agl’interessi. Mediante
osservazioni del 19 maggio 2022, l’UE si è rimesso alla decisione della Camera,
pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto im-pugnato emesso il 14 aprile 2022, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso, il Cantone afferma che l’UE può rifiutare l’iscrizione nell’elenco
oneri di un’ipoteca legale, tempestivamente insinuata, solo se, con riguardo al
pegno, è manifesta l’assenza di un onere reale sul fondo da licitare oppure,
con riguardo al credito garantito, è manifesta l’assenza di una base legale che
ponga la pretesa al beneficio dell’onere reale; dubbi sull’esistenza o sull’ammontare
del credito insinuato non autorizzano invece l’Ufficio a rifiutarne l’iscrizione
nell’elenco oneri. Il Cantone asserisce poi di beneficiare, sugl’immobili dei
contribuenti e a garanzia dei crediti d’imposta che hanno una relazione
particolare con tali immobili, di un’ipoteca legale, prevalente rispetto agli
altri pegni immobiliari, che nasce, senza necessità d’iscriverla a registro
fondiario, contemporaneamente al credito fiscale. Aggiunge che una tale
ipoteca, se garantisce un credito superiore a fr. 1'000.– e non è iscritta
entro i termini legali, è sì inopponibile ai terzi di buona fede, ma che fra
quest’ultimi non figurano né il debitore d’imposta, proprietario dell’immobile
da realizzare, né il terzo proprietario in malafede. Ne deduce che nel rifiutare
l’inserimento delle sue pretese nell’elenco oneri col provvedimento di
diniego, l’Ufficio ha “prevaricato
la propria competenza […
sostituendosi] al Giudice civile nella disamina della questione relativa
alla buona fede”. Postula pertanto l’iscrizione
delle sue pretese nell’elenco oneri.
Nelle
sue osservazioni, richiamato il Bollettino di esecuzione e fallimenti n. 11 del dicembre 2011, l’UE sostiene
di aver correttamente rifiutato d’iscrivere l’ipoteca insinuata nell’elenco
oneri, perché essa, non essendo stata iscritta a registro fondiario entro i
termini di legge, non era opponibile agli altri creditori pignoratizi. Si
rimette comunque al giudizio della Camera.
3.
Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica dell’art. 836 CC, che prescrive
ormai di principio l’iscrizione nel registro fondiario di tutte le ipoteche
legali previste dal diritto cantonale a garanzia dei crediti direttamente
connessi con il fondo gravato, quindi non soltanto delle ipoteche indirette, la
cui esistenza dipende da tale iscrizione (cpv. 1; Bovey in: Commentaire romand, Code civil II,
2016, n. 12 ad art. 836 CC; Thurnherr
in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2018, n. 12 ad art. 836 CC), com’era già il caso nel diritto previgente, ma pure delle ipoteche
legali dirette, ossia che sorgono già con l’avveramento dei presupposti legali,
le quali però, se sono di un importo superiore a fr. 1'000.–, sono
inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario
qualora non vi siano state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del
credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello
stesso (cpv. 2; Bovey, op. cit., n. 14 ad art. 836;
Thurnherr, op. cit., n. 14 ad art.
836).
3.1
In
esito a tale modifica (messaggio del Consiglio di Stato n. 6547 del 12 ottobre
2011, pagg. 15-16), il legislatore ticinese, a sua volta, ha modificato l’art.
183.
e introdotto gli art. 183a-183f LAC (RL 211.100), anch’essi
con vigenza dal 1° gennaio 2012. Giusta l’attuale art. 183 LAC, se così
prevede una legge cantonale speciale, tra i tanti enti pubblici, anche Cantone e
Comuni beneficiano d’un’ipoteca legale sugli immobili siti nel territorio
cantonale a garanzia dei crediti di diritto pubblico che hanno una relazione
particolare con tali immobili. Secondo l’art. 183a LAC, l’ipoteca legale
(diretta) nasce contemporaneamente al credito garantito senza iscrizione nel
registro fondiario (cpv. 1); prevale sugli altri pegni, solo se previsto dalla
legge speciale, e in tal caso, in presenza di più pegni poziori, questi ultimi
occupano lo stesso grado (cpv. 4).
3.2
L’art.
252.
LT (RL 640.100) è un caso d’applicazione degli art. 183 segg. LAC e prevede
un’ipoteca legale a garanzia di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno
una relazione particolare con gli immobili dei contribuenti (cpv. 1). L’ipoteca
è di grado prevalente rispetto agli altri pegni immobiliari (cpv. 2); decade, se, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo
253.
LT (cpv. 3). Questi ultimi due capoversi sono da ritenersi tutt’ora
validi, anche dopo l’anzidetta modifica dell’art. 836 CC (citato messaggio,
pagg. 7-8).
3.3
Fra
le imposte “con una relazione particolare con l’immobile di un contribuente”, la legge tributaria, la
giurisprudenza e la dottrina annoverano in particolare l’imposta sugli
utili immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale
delle persone giuridiche (art. 95 segg. LT) e l’imposta immobiliare comunale
delle persone fisiche e giuridiche (art. 291 segg. LT), l’imposta sul reddito
delle persone fisiche (art. 20 LT) e sugli utili delle persone giuridiche (art.
67.
segg. LT) limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti,
locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), nonché l’imposta sulla
sostanza delle persone fisiche e l’imposta di successione e donazione
limitatamente alla sostanza immobiliare (art. 42 e 158 LT), dedotti i debiti
che vi si riferiscono (art. 47, 160 e 161 LT) (art. 252 cpv. 1 LT; sentenza
della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.6 e i rinvii).
3.4
Per
il rinvio dell’art. 102 RFF (RS 281.42) all’iscrizione di oneri (fra cui le
ipoteche) nel relativo elenco di un fondo da realizzare in via di realizzazione
del pegno si applicano in particolare gli art. 34 e 36 RFF Nella procedura di realizzazione di un fondo, l’elenco oneri
costituisce una sorta di registro fondiario ad hoc. Invece che al
registro fondiario, i potenziali acquirenti del fondo possono (e devono) invero
fare riferimento all’elenco oneri, per sapere quali diritti verranno loro
trasferiti, se si aggiudicheranno il fondo: eventuali diritti esistenti, e
perfino iscritti nel registro fondiario, ma non iscritti nell’elenco oneri, si
estinguono infatti con l’aggiudicazione a un terzo di buona fede (Duc/Gobat
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 34
ad art. 138 LEF; Bernheim/Känzig in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 20 ad art. 138 LEF).
3.5
L’art.
34.
cpv. 1 lett. b RFF impone all’ufficio d’esecuzione d’iscrivere gli oneri “coll’indicazione
[…] del grado rispettivo dei
diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto
del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni” (1° periodo);
peraltro, “ove un’insinuazione di un onere
non sia conforme all’estratto del registro
fondiario, l’ufficio dovrà attenersi all’insinuazione, ma menzionerà
anche il contenuto dell’iscrizione nel registro” (3° periodo). L’art. 36 cpv. 2, 1° periodo RFF ribadisce ed
estende la norma precedente: l’ufficio, infatti, “non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che
figurano all’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il
termine, né modificarli, né contestarli” e neppure “esigere la produzione
di prove”. L’ufficio deve
quindi tenere conto dell’insinuazione pure per quanto riguarda il grado,
ch’esso coincida o meno con quanto iscritto nel registro fondiario; in caso di
difformità, deve però menzionare anche il
contenuto dell’iscrizione nel registro (sentenze della CEF 15.2021.54
del 21 giugno 2021, consid. 2.1, e
15.2013.115
del 14 gennaio 2014, RtiD
2014.
II 912 n. 64c. e i rinvii).
3.6
L’art.
36.
cpv. 1, 1° periodo RFF impone all’ufficio d’esecuzione di rifiutare l’iscrizione
nell’elenco oneri solo “[del]le pretese insinuate tardivamente o che non
implicano oneri reali per il fondo” (art. 36 cpv. 1 1a f.
RFF). Un’ipoteca legale non costituisce un onere reale per il fondo quando
risulta manifesta l’assenza di una base legale che ponga una pretesa al
beneficio dell’asserita ipoteca (DTF 117 III
38.
consid. 3; sentenze della CEF 15.2021.29 del 30 aprile 2021 pag. 3,
RtiD 2021 II 780 n. 54c e 15.2019.10 del 4 luglio 2019 consid. 3; de
lege
lata tale giurisprudenza è ritenuta problematica da Feuz [in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 102f ad art. 140 LEF], secondo cui l’ufficio non potrebbe
rifiutare d’iscrivere pretese manifestamente infondate neppure per economia processuale; all’apparenza nello stesso
senso: Bernheim/Känzig, op.
cit., n.
8.
ad art. 140). Dubbi sull’esistenza o sul quantum
del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco
oneri (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 45 i.f. ad art. 140 LEF). L’esame dell’ufficio
deve infatti limitarsi alla questione di sapere se la pretesa insinuata,
ammesso che esista nei termini indicati nell’insinuazione debba essere
considerata, per sua natura, come un onere reale gravante il fondo da
realizzare (Kuhn in: Commentaire
ORFI, traduzione francese, 2012, n. 2 ad art. 36 RFF).
In
merito all’esistenza, all’estensione, al grado o all’esigibilità delle pretese
iscritte, i creditori possono comunque contestare l’elenco oneri presso il
giudice civile (DTF 141 III 143 consid.
4.2; sentenza della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 2.4; Feuz, op. cit., n. 104 ad art.
140; Bernheim/Känzig, op. cit., n. 10 ad art. 140),
ancorché si tratti di crediti fiscali (sentenze del Tribunale federale
2P.356-358 del 30 giugno 1999 e della CEF 15.2019.10 già citata, consid. 3).
4.
Nella
fattispecie, il Cantone ha insinuato sette crediti denominati genericamente “Imposta
cantonale” per gli anni dal 2016 al 2022, con l’indicazione separata per ognuno
degli interessi rivendicati fino al 15 settembre 2022, per un totale di fr. 9'635.90,
e con l’osservazione, a tergo, che i crediti sono garantiti da ipoteca legale
e sono stati calcolati secondo i disposti degli art. 836 CC e 183 LAC, trattandosi d’imposte che hanno una relazione
particolare con l’immobile. Non ne ha però precisato il tipo o i tipi.
4.1
Secondo
il modulo obbligatorio RFF 9 E, per i crediti che l’autore dell’insinuazione
pretende garantiti da pegno, oltre al nome e al domicilio del creditore (DTF 97
III 75 consid. 2), l’importo degli elementi del credito (capitale, interessi,
spese), l’importo totale e le quote da assegnare o da pagare in contanti, l’ufficio
deve indicare anche il “titolo del credito”
(Gilliéron, op. cit., n. 51 segg. ad art. 138). Tale esigenza
serve da una parte all’ufficio d’esecuzione a esercitare il suo potere di
cognizione, seppure limitato alla verifica formale del fatto che la pretesa costituisca
un onere reale
(art. 36 cpv. 1 RFF), ciò che ne richiede pur sempre una descrizione (Kuhn, op. cit., n. 2 ad art. 36), specie
se il creditore fa valere diverse pretese non tutte dello stesso tipo, e dall’altra
ai titolari di diritti reali sul fondo per decidere se e per quali di esse
contestare l’elenco oneri. Certo, l’ufficio deve di principio iscrivere la
pretesa anche se non pare garantita da un pegno sul fondo, ove il preteso
creditore affermi di disporre di un diritto reale (Kuhn, op. cit., n. 3 ad art. 36; Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung
bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 138). Ma stante
l’effetto di perenzione dell’elenco oneri nella procedura in corso per le
pretese non prodotte tempestivamente che non risultano
dal registro fondiario (DTF 113 III 17 consid. 2), è indispensabile che
i diritti iscritti nell’elenco oneri siano sufficientemente designati.
Trattandosi di un’esigenza puramente formale, la sua verifica compete all’ufficio
d’esecuzione e su ricorso all’autorità di vigilanza (cfr. art. 36 cpv. 1
RFF).
4.2
Nel
caso specifico, il Cantone si è limitato a indicare le sue pretese come
“imposta cantonale”. Ora, non tutti i tipi d’imposta del Cantone Ticino sono
garantiti da ipoteca legale giusta gli art. 836 cpv. 2 CC e 183 LAC (sopra
consid. 3.3). La designazione è pertanto insufficiente. Il solo fatto che il
Cantone affermi genericamente che “il
credito” (composto in realtà di diverse pretese) sia garantito da
ipoteca legale non basta. L’UE deve poterlo verificare dal profilo formale,
altrimenti l’art. 36 cpv. 1 RFF rimarrebbe lettera morta.
4.3
Ciò
posto, trattandosi di un vizio formale, l’ufficio non può respingere tout
court l’insinuazione, ma deve dare l’occasione al suo autore di rimediare
al vizio, secondo un principio generale che trova un’applicazione particolare
nell’art. 5 dell’ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore
nella procedura d’esecuzione e di fallimento [RS 281.311]). Da questo punto di
vista, il ricorso è pertanto parzialmente fondato.
5.
Poiché
il Cantone vanta verosimilmente una pretesa perlomeno per l’imposta sulla
sostanza delle persone fisiche (sopra consid. 3.3), giacché l’escusso vi è
assoggettato in ragione della sua appartenenza economica come proprietario d’immobili
– quelli da realizzare – siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. c LT), per
economia di procedura occorre risolvere la controversia
principale sulla correttezza della decisione dell’UE di respingere l’insinuazione
per il fatto che le ipoteche legali vantate dal ricorrente non sono iscritte
nel registro fondiario.
5.1
A differenza
di quanto avveniva in passato, il nuovo art. 836 cpv. 2 CC esclude
esplicitamente l’opponibilità, nei confronti dei terzi che si riferiscono in
buona fede al registro fondiario, delle ipoteche legali dirette previste dal
diritto cantonale, se il credito garantito è superiore a fr. 1'000.– e se
esse non sono (ancora) state iscritte nel registro dopo quattro mesi dall’esigibilità
del credito e comunque dopo due anni dalla nascita dello stesso (sopra consid.
3). La conseguenza della tardiva o mancata iscrizione nel registro fondiario
non è pertanto l’estinzione dell’ipoteca legale diretta sorta non appena sono
stati adempiuti i presupposti previsti dalla legge per la sua nascita (Bovey, op. cit., n. 16 ad
art. 836; Thurnherr, op. cit., n.
20.
ad art. 836), ma solo la sua inopponibilità ai terzi che si sono riferiti in
buona fede al registro fondiario. Non si può quindi ritenere che
una pretesa garantita da un’ipoteca legale diretta non costituisca per natura
un onere reale per il solo fatto che non è stata iscritta nel registro fondiari
entro i termini stabiliti dall’art. 836 cpv. 2 CC. L’UE non poteva pertanto
rifiutare d’iscrivere le pretese del Cantone (art. 36 cpv. 2 RFF e sopra
consid. 3.6), sempreché vertano su imposte aventi una relazione particolare con
l’immobile (sopra consid. 3.3 e 4.2-4.3). In tale limite, anche su questo punto
il ricorso è fondato.
5.2
Ci si potrebbe
invero domandare se l’inopponibilità del pegno non sia da assimilare alla sua
inesistenza per quanto attiene alla sua iscrizione
nell’elenco oneri (distinzione ignorata nel Bollettino di esecuzione e fallimenti n.
11.
del dicembre 2011, a pagg. 4-5). Sta però di fatto che il Cantone ha
indicato una base legale (gli art. 836 cpv. 2 CC e 183 LAC) a priori
valida e che la
verifica dell’applicazione dell’art. 836 cpv. 2 CC, la quale implica un
giudizio su questioni di merito (in particolare sulla nozione di buona fede dei
terzi), esula dalla competenza dell’UE e, di riflesso, della Camera. Esse
andranno semmai risolte nell’apposita causa di merito, ove l’elenco oneri verrà
contestato (sopra consid. 3.6).
5.3
Va
però tenuto conto dell’art. 34 cpv. 1 lett. b, 3° periodo RFF, secondo cui in
caso di difformità dell’insinuazione di un onere con l’estratto del registro fondiario, l’ufficio deve attenersi
all’insinuazione, ma menzionare anche il contenuto dell’iscrizione nel
registro (sopra consid. 3.5). Nel caso in esame, dopo che l’oggetto dell’insinuazione
sarà stato precisato (sopra consid. 4.3), se non sarà manifesto che le singole
pretese non sono garantite da un’ipoteca legale giusta l’art. 836 cpv. 2 CC,
l’UE le iscriverà nell’elenco oneri con la menzione secondo cui in loro
favore non è iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario.
5.4
Gli
oneri vanno iscritti nel relativo elenco con l’indicazione del loro grado. Quello rivendicato nell’insinuazione
prevale sul grado eventualmente riportato nel registro fondiario, ma
come per l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito, nell’elenco oneri
dev’essere fatta menzione del contenuto
divergente dell’iscrizione (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF). Nella fattispecie, l’insinuazione
del Cantone non menziona il grado delle pretese fatte valere. Pure nel ricorso
esso non si esprime al riguardo. Il registro fondiario, com’è noto, non indica
l’ipotecale legale rivendicata dal ricorrente e pertanto, ovviamente, neppure
il suo grado, bensì alla voce relativa ai pegni elenca sei cartelle ipotecarie
registrali di 1°, 2°, 3°, 5°, 7° e 8° grado, a favore di PI
2, e due cartelle ipotecarie (documentali) a favore del portatore di 4° e 6°
grado.
5.4.1
Spetta quindi all’UE stabilire d’ufficio, sotto riserva di una
successiva contestazione da risolversi nell’apposita causa giudiziaria di
contestazione dell’elenco oneri, il grado delle pretese del ricorrente. In questa situazione deve tenere conto dell’art. 252 cpv. 2 LT,
secondo cui l’ipoteca legale (diretta) a garanzia di tributi cantonali prevale
sugli altri pegni immobiliari (consid. 3.2), e dell’art. 183a cpv. 4
LAC, per il quale in
presenza di più ipoteche legali hanno tutte lo stesso grado
(sopra consid. 3.1). In tale ottica l’ipoteca legale dello Stato avrebbe grado
“LEG” (come “legale”) e prevarrebbe sui pegni di grado dal primo
all’ottavo. Sennonché l’UE deve anche prendere in considerazione l’art. 836
cpv. 2 CC per cui le ipoteche legali per crediti di oltre fr. 1'000.– non
iscritte nel registro fondiario entro i termini stabiliti dalla norma sono
inopponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.
Significa infatti che tali ipoteche legali si collocano, nell’ordinamento dei
gradi, dopo i diritti di pegno dei creditori che li hanno fatti iscrivere nel
registro fondiario senza sapere, in buona fede, dell’esistenza dell’ipoteca
legale non iscritta. Tale regolamentazione, di diritto federale, prevale su
quella cantonale di cui agli art. 252 LT e 183a LAC (art. 49 cpv. 1
Cost.; “Bundesrecht bricht
kantonales Recht”). Ora, visto che tutti i pegni
iscritti nel registro fondiario lo sono stati quando i crediti vantati dal
ricorrente non lo erano ancora (né lo sono tuttora), e che tutti i crediti
insinuati dal Cantone sono di oltre fr. 1'000.–, in assenza d’indizi contrari,
i titolari dei pegni iscritti sono da ritenere a priori in buona fede e i loro
pegni pertanto prevalenti rispetto a quelli rivendicati dallo Stato.
5.4.2
Di conseguenza, sempreché, dopo la precisazione
dell’oggetto dell’insinuazione (sopra consid. 4.3), non sarà manifesto
che le singole pretese non sono garantite da un’ipoteca legale giusta l’art.
836.
cpv. 2 CC, l’UE le iscriverà nell’elenco oneri dopo l’ultima cartella ipotecaria (quella di 8° grado) a
favore di PI 2, con la menzione della sua inopponibilità agli altri
pegni secondo l’art. 836 cpv. 2 CC, tranne alle due cartelle al portatore
qualora esse siano in possesso dell’escusso e non debbano pertanto essere prese
in conto (art. 35 cpv. 1 RFF).
6.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che la
decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UE perché impartisca
allo Stato un termine per precisare per ognuna delle pretese indicate nella sua
insinuazione dell’8 aprile
2022.
quale tipo o quali tipi d’imposta si
riferiscono (sopra consid. 4.3) e di decidere nuovamente se iscriverle nell’elenco
oneri, con la menzione, in caso d’iscrizione, che a beneficio delle pretese non
è iscritta alcuna ipoteca legale nel registro fondiario (consid. 5.3) e che le
stesse, in virtù dell’art. 836 cpv. 2 CC, sono inopponibili agli altri pegni
iscritti nel registro fondiario, fatta eventualmente eccezione delle due
cartelle ipotecarie al portatore, sempreché in possesso dell’escusso (consid.
5.4.2).
7.
A
scanso di equivoci la richiesta del Comune di __________ d’iscrivere alcune sue
pretese negli elenchi oneri relativi ai fondi n. __________ e __________ è
irricevibile. Infatti, nelle osservazioni al ricorso le parti interessate possono chiedere unicamente di
accoglierlo, respingerlo o dichiararlo irricevibile, nient’altro (sentenze
della CEF 15.2021.141 del 14 febbraio 2022 consid. 4 e 15.2021.88 del 6
dicembre 2021 consid. 9). D’altronde, l’insinuazione di un credito dev’essere fatta
non alla Camera, bensì all’UE (art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF, applicabile anche all’esecuzione
in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF),
entro il termine – perentorio (Duc/Gobat, op. cit, n. 30 ad art.
138; Bernheim/Känzig, op. cit, n. 19 ad art. 138) – di 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso d’incanto. La Camera
può al massimo esprimersi sull’iscrizione o sulla mancata iscrizione di un
credito nell’elenco oneri (che è proprio l’oggetto della presente procedura,
limitatamente al fondo n. __________).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è
annullata e l’incarto è rinviato all’Ufficio d’esecuzione perché proceda a
nuovamente determinarsi sull’insinuazione del ricorrente dell’8 aprile 2022 in conformità con quanto
indicato al considerando 6.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.