15.2022.52
Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Riconsiderazione (parziale) del provvedimento impugnato
20 luglio 2022Italiano7 min
oltre a interessi e spese, il 4 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
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Incarto n.
15.2022.52
Lugano
20 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 aprile 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,
o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 4 aprile 2022
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente
rispettivamente da
PI 1,
(rappresentata dall’__________, )
Comune di PI 2,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 4'246.60
oltre a interessi e spese, il 4 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base
del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'400.00
Totale
fr.
3'400.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Spese personali
fr.
0.00
Totale
fr.
1'200.00
L’UE
ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escussa, l’__________ (__________),
l’importo eccedente il minimo esistenziale di 1'200.– (ossia indicativamente fr. 2'200.–)
a partire dal 4 aprile 2022.
B. Con
“opposizione” (recte: ricorso) del 26 aprile 2022, RI 1 si aggrava contro il
pignoramento del proprio reddito chiedendo l’annullamento della decisione
impugnata.
C. Appurato
che il firmatario del ricorso in oggetto (PINT1 1) non risultava essere un
rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 15 LPR, con ordinanza processuale
del 27 aprile 2022 il presidente della Camera ha impartito a RI 1 un termine di
dieci giorni per dimostrare il contrario o per trasmettere una copia del
gravame da lei personalmente sottoscritto, informandola che in caso contrario l’atto
sarebbe stato dichiarato irricevibile. L’escussa ha scelto la seconda opzione,
presentando il 2 maggio 2022 una copia del ricorso firmata di proprio pugno.
D. Con
osservazioni del 24 maggio 2022 l’UE ha indicato di avere, con decisione del giorno precedente, proceduto
alla revisione del pignoramento – dopo aver ricevuto per email dalla
debitrice i giustificativi relativi al pagamento del canone di locazione – aggiungendo
fr. 1'450.– per spese di locazione e fr. 211.– per pasti fuori
domicilio, sicché a partire dal 23 maggio 2022 il minimo d’esistenza è aumentato a fr. 2'861.–
(anziché fr. 1'200.–) e l’importo pignorabile (indicativo) ridotto a fr. 639.–
mensili (anziché fr. 2'200.–). Tale (nuova) decisione non è stata
impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 aprile 2022 dall’UE di Lugano, il
ricorso è tempestivo – e quindi sotto tale aspetto ricevibile (art. 17 LEF) –
come lo è la sua sottoscrizione da parte di RI 1, avvenuta entro il termine
impartitole dal presidente della Camera.
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
La
ricorrente si duole che il suo salario di fr. 3'400.– basta a stento a
coprire il proprio fabbisogno mensile e quello della figlia M__________ (che
convive con lei ed è attualmente senza occupazione), di complessivi fr. 1'900.–,
oltre al canone di locazione di fr. 1'450.– e al conguaglio delle spese
accessorie di fr. 50.–. Afferma che il mancato pagamento dei premi mensili
di cassa malati (ammontanti per lei fr. 367.25 e per la figlia a fr. 406.35)
è dovuto proprio all’insufficienza delle entrate. Alla luce di quanto esposto,
ritiene chiaro che al momento non può essere effettuato alcun pignoramento di
reddito. Onde la richiesta di annullamento della decisione.
3.1
Stante
la revisione del pignoramento, sfociata nella decisione del 23 maggio 2022 (emessa
in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF, v. sopra ad C), il ricorso è divenuto senza
oggetto per quanto concerne l’affitto
mensile di fr. 1'450.–, integralmente riconosciuto dall’UE nel
minimo d’esistenza di RI 1 dopo la trasmissione dei relativi giustificativi di
pagamento (art. 24b cpv. 1 LPR; cfr. DTF 126
III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).
3.2
Per
contro la ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno del conguaglio
delle spese accessorie relative alla locazione di fr. 50.–, sicché le
stesse non potevano essere computate neppure in sede di revisione, ricordato
che nel minimo di esistenza possono essere considerate solo le spese
indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III
22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021, consid. 4).
3.3
Per
quanto concerne l’asserito fabbisogno mensile di fr. 1'900.–, RI 1 non ne
ha specificato la composizione né prodotto la prova del pagamento delle
relative spese, come le incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c
LPR). Insufficientemente motivata, la censura
risulta così inammissibile.
3.4
A
prescindere dall’assenza di giustificativi, nemmeno l’aiuto economico che la
ricorrente afferma di prestare (volontariamente) alla figlia maggiorenne (è
nata nel 2002) può essere computato nel proprio minimo esistenziale, giacché il
genitore escusso non è tenuto legalmente a garantire il mantenimento dei figli
maggiorenni dopo la prima formazione scolastica o professionale (punto II/6
della Tabella; DTF 111 II 410, consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5C.150/2005
dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1 e della CEF 15.2018.44 del 18 settembre
2018, consid. 5.1). Su questo punto il ricorso manca di consistenza.
4.
Nella
misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso va di conseguenza
respinto senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv.
2.
LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è
respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.