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Decisione

15.2022.52

Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Riconsiderazione (parziale) del provvedimento impugnato

20 luglio 2022Italiano7 min

oltre a interessi e spese, il 4 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.52

Lugano

20 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 aprile 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,

o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 4 aprile 2022

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente

rispettivamente da

PI 1,

(rappresentata dall’__________, )

Comune di PI 2,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 4'246.60

oltre a interessi e spese, il 4 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base

del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'400.00

Totale

fr.

3'400.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Spese personali

fr.

0.00

Totale

fr.

1'200.00

L’UE

ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escussa, l’__________ (__________),

l’importo eccedente il minimo esistenziale di 1'200.– (ossia indicativamente fr. 2'200.–)

a partire dal 4 aprile 2022.

B. Con

“opposizione” (recte: ricorso) del 26 aprile 2022, RI 1 si aggrava contro il

pignoramento del proprio reddito chiedendo l’annullamento della decisione

impugnata.

C. Appurato

che il firmatario del ricorso in oggetto (PINT1 1) non risultava essere un

rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 15 LPR, con ordinanza processuale

del 27 aprile 2022 il presidente della Camera ha impartito a RI 1 un termine di

dieci giorni per dimostrare il contrario o per trasmettere una copia del

gravame da lei personalmente sottoscritto, informandola che in caso contrario l’atto

sarebbe stato dichiarato irricevibile. L’escussa ha scelto la seconda opzione,

presentando il 2 maggio 2022 una copia del ricorso firmata di proprio pugno.

D. Con

osservazioni del 24 maggio 2022 l’UE ha indicato di avere, con decisione del giorno precedente, proceduto

alla revisione del pignoramento – dopo aver ricevuto per email dalla

debitrice i giustificativi relativi al pagamento del canone di locazione – aggiungendo

fr. 1'450.– per spese di locazione e fr. 211.– per pasti fuori

domicilio, sicché a partire dal 23 maggio 2022 il minimo d’esisten­­za è aumentato a fr. 2'861.–

(anziché fr. 1'200.–) e l’importo pigno­rabile (indicativo) ridotto a fr. 639.–

mensili (anziché fr. 2'200.–). Tale (nuova) decisione non è stata

impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 aprile 2022 dall’UE di Lugano, il

ricorso è tempestivo – e quindi sotto tale aspetto ricevibile (art. 17 LEF) –

come lo è la sua sottoscrizione da parte di RI 1, avvenuta entro il termine

impartitole dal presidente della Camera.

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

La

ricorrente si duole che il suo salario di fr. 3'400.– basta a stento a

coprire il proprio fabbisogno mensile e quello della figlia M__________ (che

convive con lei ed è attualmente senza occupazione), di complessivi fr. 1'900.–,

oltre al canone di locazione di fr. 1'450.– e al conguaglio delle spese

accessorie di fr. 50.–. Afferma che il mancato pagamento dei premi mensili

di cassa malati (ammontanti per lei fr. 367.25 e per la figlia a fr. 406.35)

è dovuto proprio all’insuf­ficienza delle entrate. Alla luce di quanto esposto,

ritiene chiaro che al momento non può essere effettuato alcun pignoramento di

reddito. Onde la richiesta di annullamento della decisione.

3.1

Stante

la revisione del pignoramento, sfociata nella decisione del 23 maggio 2022 (emessa

in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF, v. sopra ad C), il ricorso è divenuto senza

oggetto per quanto concerne l’affitto

mensile di fr. 1'450.–, integralmente riconosciuto dall’UE nel

minimo d’esistenza di RI 1 dopo la trasmissione dei relativi giustificativi di

pagamento (art. 24b cpv. 1 LPR; cfr. DTF 126

III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).

3.2

Per

contro la ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno del conguaglio

delle spese accessorie relative alla locazione di fr. 50.–, sicché le

stesse non potevano essere computate neppure in sede di revisione, ricordato

che nel minimo di esistenza possono essere considerate solo le spese

indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III

22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021, consid. 4).

3.3

Per

quanto concerne l’asserito fabbisogno mensile di fr. 1'900.–, RI 1 non ne

ha specificato la composizione né prodotto la prova del pagamento delle

relative spese, come le incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c

LPR). Insufficientemente motivata, la censura

risulta così inammissibile.

3.4

A

prescindere dall’assenza di giustificativi, nemmeno l’aiuto economico che la

ricorrente afferma di prestare (volontariamente) alla figlia maggiorenne (è

nata nel 2002) può essere computato nel proprio minimo esistenziale, giacché il

genitore escusso non è tenuto legalmente a garantire il mantenimento dei figli

maggiorenni dopo la prima formazione scolastica o professionale (punto II/6

della Tabella; DTF 111 II 410, consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5C.150/2005

dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1 e della CEF 15.2018.44 del 18 settembre

2018, consid. 5.1). Su questo punto il ricorso manca di consistenza.

4.

Nella

misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso va di conseguenza

respinto senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv.

2.

LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è

respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.