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Decisione

15.2022.54

Ricorso contro delle domande di realizzazione. Irricevibilità

19 agosto 2022Italiano5 min

giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.54

Lugano

19 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 aprile 2022 di

RI 1

(rappresentato dall’associazione RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Bellinzona, o meglio contro le domande di realizzazione presentate

il 17 settembre 2020, l’8 settembre 2021 e il 5 gennaio 2022 nelle esecuzioni promosse

nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)

Stato del Cantone

Ticino,

Bellinzona (es.

n. __________, __________ e __________)

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________ (es. n. __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il ricorrente impugna “la domanda di realizzazione” presentata dai

creditori appena citati, chiedendo, previo conferimento dell’ef­fetto

sospensivo, di rimandare l’incarto all’UEF (recte: UE) “per una nuova decisione che tenga in conto l’ordine

Fatti

di pignoramento sulla base dell’articolo 95 ss LEF” e

di assegnare alla sua rappresentan­te un’adeguata indennità d’inconvenienza

giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC;

che

il ricorso è firmato da una persona – __________ – che non è abilitata a

rappresentare una parte in una procedura di ricorso all’autorità di vigilanza

giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), che riserva la

rappresentanza ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona

giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel

Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale

(sentenza della CEF 15.2016.24 del 15 aprile 2016);

che

il ricorso è pertanto irricevibile;

che

non è necessario assegnare al ricorrente un termine per sanare tale vizio, dal

momento che il ricorso si rivela irricevibile per altri motivi;

che,

in effetti, con il ricorso all’autorità di vigilanza si possono contestare solo

provvedimenti emessi dagli organi dell’esecuzione forzata, come gli uffici di

esecuzione o fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), e non atti delle parti a un’esecuzione,

sicché in quanto diretto contro le domande di realizzazione degli escutenti il

ricorso è manifestamente irricevibile (oltre che tardivo, le ultime domande

risalen­do al 5 gennaio 2022);

che

il ricorrente ha invero prodotto quali atti impugnati le due richieste di

anticipo spese emesse dalla sede di Bellinzona dell’Uf­ficio d’esecuzione (UE)

il 25 febbraio 2022;

ch’egli

non ha però indicato quale interesse degno di protezione avrebbe a contestare delle

richieste che pongono obblighi solo a carico degli escutenti, di modo che il

ricorso è una volta di più irricevibile sotto questo aspetto;

che

a ben vedere il vero oggetto delle doglianze del ricorrente risulta essere il

pignoramento di un suo immobile, in quanto il suo stipendio (il cui ammontare non

Considerandi

è precisato) coprirebbe i crediti posti in esecuzione, ancorché, in modo

contraddittorio (e incomprensibile), afferma poi che il fondo va pignorato

prima dello stipendio per evitare un avviso al datore di lavoro;

che,

sia come sia, il pignoramento contestato è stato eseguito il 28 ottobre 2019 a

favore del gruppo n. 2, il 20 aprile 2020 a favore del gruppo n. 3 e l’8 giugno

2021.

a favore del gruppo n. 6, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è

ampiamente tardivo e pertanto irricevibile;

che

le esecuzioni oggetto del ricorso si sono del resto estinte il 3 agosto 2021 in

seguito alla ripartizione del provento della realizzazione, di modo che il

ricorso appare anche senza oggetto;

che

stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza

oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

l’art. 95 cpv. 3 CPC (lett. c) in base al quale il ricorrente chiede l’assegnazione

di un’indennità d’inconvenienza si applica nelle cause giudiziarie civili ed

esecutive (art. 1 CPC) e non in quelle davanti all’autorità di vigilanza, in

cui vige in linea di massima il principio della gratuità della procedura (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16-17 LPR).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’associazione RA 1 .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.