15.2022.54
Ricorso contro delle domande di realizzazione. Irricevibilità
19 agosto 2022Italiano5 min
giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.54
Lugano
19 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 aprile 2022 di
RI 1
(rappresentato dall’associazione RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Bellinzona, o meglio contro le domande di realizzazione presentate
il 17 settembre 2020, l’8 settembre 2021 e il 5 gennaio 2022 nelle esecuzioni promosse
nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)
Stato del Cantone
Ticino,
Bellinzona (es.
n. __________, __________ e __________)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 3, __________ (es. n. __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente impugna “la domanda di realizzazione” presentata dai
creditori appena citati, chiedendo, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di rimandare l’incarto all’UEF (recte: UE) “per una nuova decisione che tenga in conto l’ordine
Fatti
di pignoramento sulla base dell’articolo 95 ss LEF” e
di assegnare alla sua rappresentante un’adeguata indennità d’inconvenienza
giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC;
che
il ricorso è firmato da una persona – __________ – che non è abilitata a
rappresentare una parte in una procedura di ricorso all’autorità di vigilanza
giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), che riserva la
rappresentanza ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona
giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel
Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale
(sentenza della CEF 15.2016.24 del 15 aprile 2016);
che
il ricorso è pertanto irricevibile;
che
non è necessario assegnare al ricorrente un termine per sanare tale vizio, dal
momento che il ricorso si rivela irricevibile per altri motivi;
che,
in effetti, con il ricorso all’autorità di vigilanza si possono contestare solo
provvedimenti emessi dagli organi dell’esecuzione forzata, come gli uffici di
esecuzione o fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), e non atti delle parti a un’esecuzione,
sicché in quanto diretto contro le domande di realizzazione degli escutenti il
ricorso è manifestamente irricevibile (oltre che tardivo, le ultime domande
risalendo al 5 gennaio 2022);
che
il ricorrente ha invero prodotto quali atti impugnati le due richieste di
anticipo spese emesse dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
il 25 febbraio 2022;
ch’egli
non ha però indicato quale interesse degno di protezione avrebbe a contestare delle
richieste che pongono obblighi solo a carico degli escutenti, di modo che il
ricorso è una volta di più irricevibile sotto questo aspetto;
che
a ben vedere il vero oggetto delle doglianze del ricorrente risulta essere il
pignoramento di un suo immobile, in quanto il suo stipendio (il cui ammontare non
Considerandi
è precisato) coprirebbe i crediti posti in esecuzione, ancorché, in modo
contraddittorio (e incomprensibile), afferma poi che il fondo va pignorato
prima dello stipendio per evitare un avviso al datore di lavoro;
che,
sia come sia, il pignoramento contestato è stato eseguito il 28 ottobre 2019 a
favore del gruppo n. 2, il 20 aprile 2020 a favore del gruppo n. 3 e l’8 giugno
2021.
a favore del gruppo n. 6, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è
ampiamente tardivo e pertanto irricevibile;
che
le esecuzioni oggetto del ricorso si sono del resto estinte il 3 agosto 2021 in
seguito alla ripartizione del provento della realizzazione, di modo che il
ricorso appare anche senza oggetto;
che
stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza
oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
l’art. 95 cpv. 3 CPC (lett. c) in base al quale il ricorrente chiede l’assegnazione
di un’indennità d’inconvenienza si applica nelle cause giudiziarie civili ed
esecutive (art. 1 CPC) e non in quelle davanti all’autorità di vigilanza, in
cui vige in linea di massima il principio della gratuità della procedura (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16-17 LPR).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’associazione RA 1 .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.