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Decisione

15.2022.55

Istanza di nuova stima immobiliare. Mancanza di contestazioni contro la nuova valutazione peritale

7 ottobre 2022Italiano3 min

Camera ha accolto l’istanza presentata da RI 1 nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2022.55

Lugano

7 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di nuova stima del 27 aprile

2022 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione

del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,

promossa dalla

PI 3,

nei confronti di

PI 1,

ricordato che con decisione del 1° giugno 2022 la

Camera ha accolto l’istanza presentata da RI 1 nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale

dell’unità di proprietà per piani

(PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dall’UE in fr. 1'630'000.–;

richiamata l’ordinanza del 5 settembre 2022 con cui la

Camera ha impartito alle parti un termine di dieci giorni per presentare

eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 2 settembre 2022 del valutatore immobiliare PI 5;

Considerandi

preso atto che le parti non hanno formulato

osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di fr. 1'470'000.–

che il secondo perito ha attribuito al fondo;

considerato che, in assenza di contestazioni sulle

quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta

determinante, sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'470'000.–;

ritenuto che le spese della nuova perizia di

complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico, siccome

non ne ha chiesto la rifusione dal debitore giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF (v.

sentenza della CEF 15.2018.16 del 21 agosto 2018, massimata in RtiD 2019 I 662

n. 76c), fermo restando ad ogni modo che una nuova stima peritale, inferiore a

quella precedente di meno del 10%, non può essere considerata “notevolmente” (“wesentlich”, “sensiblement”) modificata nel senso della predetta norma;

posto che la presente procedura non dà luogo a tasse,

l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni

delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);

decide: 1. Il valore di stima dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________

del fondo base n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'470'000.–.

2.

Non

sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 2'261.70,

già anticipate da RI 1, restano a suo carico.

3.

Notificazione a:

;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.