15.2022.56
Minimo di esistenza. Reddito da attività lucrativa indipendente (azienda agricola). Pagamenti diretti (sussidi). Valutazione del reddito dell’escusso per stima
20 settembre 2022Italiano9 min
oltre a interessi e spese, il 25 aprile 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione
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Incarto n.
15.2022.56
Lugano
20 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo sul ricorso 4 maggio 2022 di
RI 1
contro
l’operato
dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro la
decisione di pignoramento di
reddito emessa il 25 aprile 2022 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente
da
Confederazione
Svizzera, Berna (es. n. __________, __________ e __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(n. __________, ______________________________ e __________)
(rappresentati
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
(es. __________
e __________)
PINT4
1,
(es. n. __________)
PINT5 1, (es. n. __________)
(rappresentata dallaRAPP2 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 29'781.15
oltre a interessi e spese, il 25 aprile 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1 sulla base del
seguente computo:
Redditi
Vendita prodotti + azienda agricola
fr.
2'500.00
[indipendente]
Sezione
agricoltura, Bellinzona
fr.
1'387.00
[pagamenti diretti]
Totale
fr.
3'887.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Altro
fr.
180.00
[Tessera SES fr. 6.00 al giorno]
Totale
fr.
2'380.00
L’UE
ha quindi pignorato presso l’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura
i contributi di fr. 1'387.– mensili versati a RI 1, e ciò a partire dal 25
aprile 2022.
B. Con
ricorso del 4 maggio 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione
chiedendone la modifica nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 3'887.–
computato dall’UE all’entrata di fr. 2'500.– da lui dichiarata.
C. Entro
il termine impartito loro, gli escutenti non hanno presentato osservazioni al
ricorso. Nelle sue del 2 giugno 2022, l’UE ritiene di aver agito correttamente,
riservandosi tuttavia di riesaminare ed eventualmente modificare il
pignoramento qualora l’escusso dovesse presentare la documentazione completa a
comprova delle proprie allegazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato notificato all’escusso al più presto il 26
aprile 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
L’insorgente
si duole che l’UE ha computato nei suoi redditi i sussidi dell’Ufficio dei
pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura (di fr. 1'387.– mensili)
in aggiunta all’entrata netta di fr. 2'500.– da attività indipendente da
lui dichiarata in occasione del pignoramento, mentre, a suo dire, i fr. 2'500.–
comprendono già i sussidi. Chiede pertanto la modifica del conteggio nel senso
di limitare i suoi redditi a fr. 2'500.– e l’emanazione di una nuova
decisione di pignoramento.
2.1
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità
di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
2.1.1
Per
provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto
all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa
dipendente o indipendente (DTF
85.
III 39, 86 III 16). In caso di reddito
da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto
tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese
connesse all’esercizio dell’attività (Vonder
Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad
art. 93 LEF; sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 maggio 2020, consid. 2.1).
2.1.2
L’ufficio
di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o
di altre registrazioni. Incombe però all’escusso collaborare all’accertamento
dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti
essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in
occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF
119.
III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14
novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll,
op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso
rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente
attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre
2019.
consid. 4.2). Ove l’escusso non tenga una contabilità, l’ufficio è tenuto
a stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del
debitore (DTF 112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale
5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4) e, se ciò non fosse possibile,
mediante valutazione per stima (DTF 126 III 91 consid. 3/a; sentenze del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1, e
della CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 4.1.2).
2.2
Nella fattispecie, RI 1 non ha dato
seguito alla convocazione del 28 dicembre 2021 in vista dell’esecuzione del
pignoramento né ha prodotto la documentazione richiestagli dall’UE (“i documenti riguardanti le sue attuali
entrate [vendita prodotti + azienda agricola e pagamenti diretti sezione agricoltura] e le spese correnti”), benché fosse stato reso attento che in
caso di mancata presentazione si sarebbe proceduto al
pignoramento d’ufficio presso la Sezione agricoltura “con i dati in nostro possesso”. Non ha neppure prodotto con il ricorso alcun documento a sostegno
della sua allegazione secondo cui il suo reddito di fr. 2'500.–
comprenderebbe il sussidio di fr. 1'387.–. Ora, pure in caso di mancata collaborazione dell’escusso, l’ufficio d’esecuzione
non può stabilire arbitrariamente il suo reddito, ma secondo la giurisprudenza
appena citata deve stimarlo tramite
comparazione con attività analoghe a quella del debitore o, se ciò non
fosse possibile, mediante valutazione per stima. Su ricorso, l’autorità di
vigilanza è tenuta a verificare che l’ufficio abbia adempiuto a tale obbligo.
2.3
Nel
caso in esame, non risulta dal verbale interno delle operazioni di pignoramento
del 25 aprile 2022 – eseguito in assenza del debitore – il modo in cui l’UE ha
stabilito il reddito di RI 1 in fr. 3'887.– mensili. Nelle sue
osservazioni al ricorso, l’ufficio ha ammesso di non aver “potuto verificare né le spese effettive né i
redditi”, dal momento che il debitore non si è
presentato all’interrogatorio cui era stato convocato e di aver quindi dovuto
determinare il reddito mediante una “valutazione di massima”, basandosi “su informazioni precedenti e
acquisite tramite accertamenti”, senza tuttavia specificarne la natura. Dagli
atti si evince però che, a sua richiesta, l’UE è stato informato il 21 dicembre
2021.
dall’Ufficio dei pagamenti diretti che
nel 2021 RI 1 aveva percepito sussidi per fr. 16'644.75 complessivi e si
è verosimilmente limitato ad aggiungerne un dodicesimo (pari a fr. 1'387.–)
al reddito di fr. 2'500.– dichiarato dall’escusso nei precedenti
pignoramenti. Mancano ad ogni modo l’evidenza di accertamenti sufficienti per
corroborare la somma di fr. 3'887.– stabilita dall’UE.
2.4
Secondo uno studio dell’Agroscope sull’evoluzione
economica dell’agricoltura svizzera
del 2020, il reddito agricolo medio netto per le aziende delle regioni
di montagna (di cui fa parte __________), compresi i pagamenti diretti,
ammontava nel 2020 a fr. 59'500.– annui, ossia fr. 4'958.– mensili, o
calcolato al limite inferiore dell’intervallo di fiducia al 95% a fr. 56'800.–,
pari a fr. 4'773.– mensili (Agroscope
Transfer n. 409/ 2021 di ottobre 2021, pag. 4). Il reddito di fr. 3'887.–
stabilito dall’UE non presta quindi il fianco alla critica, perlomeno in
assenza di documentazione atta a stabilire il reddito
effettivo dell’escusso. Non si giunge a un altro risultato neppure in
base alla tassazione fiscale (d’ufficio) per il 2020, secondo cui i redditi del
ricorrente ammontavano a fr. 51'246.–, equivalenti a fr. 4'270.–
mensili. Ne segue che il ricorso va respinto.
2.5
Nell’atto
di notificazione del pignoramento, l’UE ha ingiunto all’Ufficio dei pagamenti
diretti di trattenere fr. 1'387.– “per mese” dal 25 aprile
2022.
Il problema è che i versamenti diretti sono effettuati una volta all’anno
alla fine dello stesso, con la possibilità per il Cantone di versare un acconto
a metà anno (art. 109 OPD, RS 910.13). Per chiarezza l’UE avrebbe quindi dovuto
notificare il pignoramento dell’intera pretesa dell’escusso nei confronti del
Cantone relativa ai pagamenti diretti per il 2022 (la somma totale dei crediti
del gruppo essendo di poco inferiore a fr. 30'000.–) o, meglio, di ogni
pagamento diretto eseguito durante il periodo di pignoramento (ossia fino al 25
aprile 2023). Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non si
giustifica tuttavia un intervento chiarificatore della Camera.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;
– Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Via C.
Ghiringhelli 15 A, Bellinzona;
– , , ;
– , , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione,
Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.