15.2022.57
Esecuzione del sequestro a favore del marito degli alimenti da lui versati sul conto dell’Ufficio d’esecuzione nel quadro di un pignoramento a favore della moglie
5 agosto 2022Italiano9 min
13 aprile 2021, nella causa volta all’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (inc.
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
15.2022.57
Lugano
5 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 11 aprile 2022 di
RI 1 RO-
(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 30 marzo 2022
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 __________
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
13 aprile 2021, nella causa volta all’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (inc.
SO.2019.963), il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha
regolato la separazione dei coniugi RI 1 e PI 1, condannando tra l’altro il marito a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 3'000.– mensili da agosto 2019 fino ad aprile 2021
e di fr. 900.– mensili da maggio 2021 in poi.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 aprile 2021 dalla sede di Bellinzona
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 24'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2020 per contributi alimentari non
pagati, oltre a interessi di fr. 468.75.
C. Il
30 maggio 2021, RI 1 si è trasferita nello Stato di sua attinenza, la Romania,
a __________.
D. A richiesta di RI 1 fondata sulla decisione del 25 ottobre 2021 con cui
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato l’opposizione interposta da
PI 1 limitatamente a fr. 18'500.– e fr. 900.– oltre interessi del 5%
dal 25 maggio 2021, il 3 dicembre 2021 l’UE ha emesso un avviso di pignoramento
per fr. 21'245.95 spese e interessi compresi.
E. Ad istanza 25 marzo 2022 di PI 1, con decisione di medesima data il
Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha decretato il sequestro del
credito di fr. 21'245.95 che RI 1 vanta nei confronti dell’UE in virtù del
pignoramento appena menzionato, indicando quale causa del sequestro l’art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio della debitrice all’estero).
F. Il
30 marzo 2022, l’UE ha eseguito il sequestro (con il n. __________) del credito
per fr. 21'600.– e ha emesso il relativo verbale lo stesso giorno.
G. Con
ricorso dell’11 aprile 2022 RI 1 è insorta alla scrivente Camera per chiedere l’annullamento
dell’esecuzione del sequestro.
H. Con
osservazioni del 27 aprile 2022 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre nelle sue
del 5 maggio 2022 l’UE di Bellinzona si è rimesso al giudizio della scrivente Camera,
pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2022, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso RI 1 ricorda che il credito di cui è chiesto il sequestro è quello suo
fondato sul pignoramento eseguito a carico del marito, che riguarda alimenti
arretrati di fr. 3'000.– mensili inerenti al periodo antecedente l’emanazione
della sentenza di separazione (del 13 aprile 2021). Dato che il Pretore
aggiunto aveva determinato il fabbisogno di lei in fr. 2'406.85 mensili
(minimo vitale fr. 1'200.–, pigione fr. 700.–, spese accessorie fr. 100.–,
premio cassa malati fr. 406.85), la ricorrente sostiene che almeno a
concorrenza di tale somma mensile il credito non possa essere sequestrato,
poiché è impignorabile giusta l’art. 93 LEF. Secondo lei, questi importi
impignorabili sono infatti ancora ad oggi indispensabili per far fronte ai
debiti da lei contratti per il proprio mantenimento, pari a fr. 12'853.–. La
ricorrente chiede quindi l’annullamento dell’esecuzione del sequestro e
sussidiariamente la riduzione dello stesso “al credito pignorabile”.
Nelle
sue osservazioni, PI 1 fa carico alla ricorrente di non aver allegato e provato
il suo fabbisogno odierno in Romania né i suoi redditi, in modo da permettere
all’UE di limitare il sequestro a quanto non è assolutamente necessario al suo
sostentamento. A mente del resistente, i fr. 21'600.– da lui versati sul conto
dell’UE sono da equiparare a un risparmio che è interamente sequestrabile. L’UE
rileva da parte suo che il sequestro verte su un credito in contanti e non su
una rendita mensile.
3.
In
realtà, l’importo di fr. 21'245.95, stimato in fr. 21'600.–, risulta
depositato sul conto dell’UE. Non si tratta pertanto di contanti. Corrisponde
agli alimenti di fr. 3'000.– mensili che PI 1 avrebbe dovuto versare alla
moglie secondo la decisione del 13 aprile 2021 da agosto 2019 fino ad aprile
2021.
(doc. C accluso al ricorso), pari a fr. 63'000.– (21 mesi x fr. 3'000.–)
sotto deduzione di quanto pagato dal marito, ovvero, secondo la sentenza di
rigetto del 25 ottobre 2021 (doc. E), fr. 18'500.– più fr. 900.– oltre agli
interessi del 5% dal 25 maggio 2021, cui si aggiungono le spese esecutive. Ora,
gli alimenti sono redditi limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF.
Che siano versati in una volta, come nel caso in esame, anziché mese per mese,
non ne altera in sé la qualità di reddito relativamente pignorabile, destinato
a coprire (anche) le spese esistenziali del creditore degli alimenti. Può
essere considerato come illimitatamente pignorabile unicamente se (o nella
misura in cui) dev’essere considerato come un risparmio (per analogia: sentenza
della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.2).
3.1
Nella
fattispecie, non risulta chiaramente dagli atti a quali mesi si riferiscono gli
arretrati versati sul conto dell’UE (v. doc. E pag. 3). In virtù della
presunzione dell’art. 87 cpv. 1 CO, si può considerare che i versamenti fatti
dal marito direttamente alla moglie hanno estinto gli obblighi più datati,
sicché quanto versato all’UE riguarda, viceversa, gli ultimi sei mesi e mezzo
(19'400 ÷3'000) del periodo di
riferimento, ossia da metà ottobre 2020 ad aprile 2021.
3.2
Ciò
posto, a RI 1 incombe dimostrare, onde permettere un esame retrospettivo, che
durante il periodo in cui le spettavano gli alimenti arretrati pignorati, ossia
da metà ottobre del 2020 ad aprile del 2021, si è dovuta indebitare per coprire
il suo minimo esistenziale; in difetto di che la somma depositata, o parte
della stessa, dev’essere considerata come un risparmio illimitatamente
pignorabile (sentenze della CEF 15.2022.17 del 16 marzo 2022, pag. 3, 15.2021.127
del 25 febbraio 2022, consid. 4.1, 15.2021.99 del 19 gennaio 2022 consid. 4.2, 15.2016.102
[già citata], consid. 5.2 e 15.2012.136 del 4 febbraio 2013, consid. 3).
3.3
Orbene,
RI 1 afferma che a causa delle inadempienze del marito nei versamenti di
alcune mensilità dei contributi alimentari nel periodo da ottobre 2019 a marzo
2021.
ha dovuto contrarre debiti per complessivi fr. 12'853.–. A sostegno di
tale allegazione ella produce tre contratti di prestito conclusi in Romania il
20.
ottobre 2020 per l’equivalente di fr. 4'853.10, il 22 febbraio 2021 per
l’equivalente di fr. 3'000.– e il 5 aprile 2021 per l’equivalente di fr. 5'000.–
(doc. D), ossia fr. 12'853.10 in totale, in cui le parti hanno convenuto che le
somme ricevute sarebbero state trasferite sul conto svizzero di tale __________,
verosimilmente la locatrice della ricorrente, siccome abitavano allo stesso
indirizzo (via __________ a __________), “a copertura del costo di affitto e spese per le
utilità inerenti all’abitazione”, ciò che è poi
effettivamente avvenuto, come risulta dai giustificativi bancari acclusi ai
contratti (doc. D). Sennonché le somme girate appaiono nettamente superiori
all’ammontare delle pigioni e spese accessorie della ricorrente (fr. 800.–
mensili, doc. C pag. 4), ma forse ella ci attingeva per coprire anche le sue
altre spese esistenziali. Fatto sta che l’UE non ha effettuato accertamenti al
riguardo, motivo per cui la causa gli va rinviata.
3.4
PI
1.
ha invero messo in discussione la “fedefacenza” dei contratti di prestito,
poiché “come tali e per come
sono stati prodotti, avrebbero potuto essere redatti da chiunque”, ma nulla dice sui giustificativi bancari in cui risulta come “Detali tranzaçtie” “spese, afito RI 1 CHF
5000” (transazioni del 6 aprile 2021), “spese, affitto RI 1 CHF 4853.10” (transazione del 21 ottobre 2020) e “spese, RI 1 CHF 3'000,00” (del
22.
febbraio 2021). Non si vede motivo per dubitare della veridicità dei
documenti prodotti dalla ricorrente.
3.5
Non
è neppure dato di sapere se RI 1 ha conseguito redditi durante il periodo in
discussione, ancorché nella sentenza di separazione il Pretore aggiunto ha
ritenuto esigibile dalla moglie una ripresa dell’attività lucrativa per lo meno
dalla data della deci-sione, ossia a partire da aprile 2021 (doc. C pag. 4 in
alto). Anche su questo punto mancano accertamenti dell’UE. L’incarto gli va
pertanto retrocesso per nuova decisione sull’esecuzione del sequestro (art. 21
cpv. 4 LPR), previo interrogatorio di RI 1 o del suo rappresentante (art. 91
per il rinvio dell’art. 275 LEF) volto a determinare i suoi (eventuali) redditi
e il suo minimo esistenziale da metà ottobre del 2020 ad aprile del 2021. Verificherà
poi in quale misura ella ha provveduto al proprio sostentamento esistenziale
facendo capo (segnatamente) ai tre prestiti di fr. 12'853.10 complessivi e
stabilirà nuovamente l’estensione del sequestro, deducendo dalla somma che PI 1
ha depositato sul suo conto l’importo per cui la moglie si è indebitata onde
sovvenire al proprio minimo esistenziale da metà ottobre del 2020 ad aprile del
2021.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’esecuzione del
sequestro è annullata e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché emetta
una nuova decisione nel senso del considerando 3.5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.