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Decisione

15.2022.57

Esecuzione del sequestro a favore del marito degli alimenti da lui versati sul conto dell’Ufficio d’esecuzione nel quadro di un pignoramento a favore della moglie

5 agosto 2022Italiano9 min

13 aprile 2021, nella causa volta all’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (inc.

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

15.2022.57

Lugano

5 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 11 aprile 2022 di

RI 1 RO-

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 30 marzo 2022

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 __________

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

13 aprile 2021, nella causa volta all’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (inc.

SO.2019.963), il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha

regolato la separazione dei coniugi RI 1 e PI 1, condannando tra l’altro il marito a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 3'000.– mensili da agosto 2019 fino ad aprile 2021

e di fr. 900.– mensili da maggio 2021 in poi.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 aprile 2021 dalla sede di Bellinzona

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 24'500.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2020 per contributi alimentari non

pagati, oltre a interessi di fr. 468.75.

C. Il

30 maggio 2021, RI 1 si è trasferita nello Stato di sua attinenza, la Romania,

a __________.

D. A richiesta di RI 1 fondata sulla decisione del 25 ottobre 2021 con cui

il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato l’opposizione interposta da

PI 1 limitatamente a fr. 18'500.– e fr. 900.– oltre interessi del 5%

dal 25 maggio 2021, il 3 dicembre 2021 l’UE ha emesso un avviso di pignoramento

per fr. 21'245.95 spese e interessi compresi.

E. Ad istanza 25 marzo 2022 di PI 1, con decisione di medesima data il

Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha decretato il sequestro del

credito di fr. 21'245.95 che RI 1 vanta nei confronti dell’UE in virtù del

pignoramento appena menzionato, indicando quale causa del sequestro l’art. 271

cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio della debitrice all’estero).

F. Il

30 marzo 2022, l’UE ha eseguito il sequestro (con il n. __________) del credito

per fr. 21'600.– e ha emesso il relativo verbale lo stes­so giorno.

G. Con

ricorso dell’11 aprile 2022 RI 1 è insorta alla scrivente Camera per chiedere l’annullamento

dell’esecuzione del sequestro.

H. Con

osservazioni del 27 aprile 2022 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre nelle sue

del 5 maggio 2022 l’UE di Bellinzona si è rimesso al giudizio della scrivente Camera,

pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2022, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso RI 1 ricorda che il credito di cui è chiesto il sequestro è quello suo

fondato sul pignoramento eseguito a carico del marito, che riguarda alimenti

arretrati di fr. 3'000.– mensili inerenti al periodo antecedente l’emanazione

della sentenza di separazione (del 13 aprile 2021). Dato che il Pretore

aggiunto aveva determinato il fabbisogno di lei in fr. 2'406.85 mensili

(minimo vitale fr. 1'200.–, pigione fr. 700.–, spese accessorie fr. 100.–,

premio cassa malati fr. 406.85), la ricorrente sostiene che almeno a

concorrenza di tale somma mensile il credito non possa essere sequestrato,

poiché è impignorabile giusta l’art. 93 LEF. Secondo lei, questi importi

impignorabili sono infatti ancora ad oggi indispensabili per far fronte ai

debiti da lei contratti per il proprio mantenimento, pari a fr. 12'853.–. La

ricorrente chiede quindi l’annullamento dell’esecuzione del sequestro e

sussidiariamente la riduzione dello stesso “al credito pignorabile”.

Nelle

sue osservazioni, PI 1 fa carico alla ricorrente di non aver allegato e provato

il suo fabbisogno odierno in Romania né i suoi redditi, in modo da permettere

all’UE di limitare il sequestro a quanto non è assolutamente necessario al suo

sostentamento. A mente del resistente, i fr. 21'600.– da lui versati sul conto

dell’UE sono da equiparare a un risparmio che è interamen­te sequestrabile. L’UE

rileva da parte suo che il sequestro verte su un credito in contanti e non su

una rendita mensile.

3.

In

realtà, l’importo di fr. 21'245.95, stimato in fr. 21'600.–, risulta

depositato sul conto dell’UE. Non si tratta pertanto di contanti. Corrisponde

agli alimenti di fr. 3'000.– mensili che PI 1 avrebbe dovuto versare alla

moglie secondo la decisione del 13 aprile 2021 da agosto 2019 fino ad aprile

2021.

(doc. C accluso al ricorso), pari a fr. 63'000.– (21 mesi x fr. 3'000.–)

sotto deduzio­ne di quanto pagato dal marito, ovvero, secondo la sentenza di

rigetto del 25 ottobre 2021 (doc. E), fr. 18'500.– più fr. 900.– oltre agli

interessi del 5% dal 25 maggio 2021, cui si aggiungono le spese esecutive. Ora,

gli alimenti sono redditi limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF.

Che siano versati in una volta, come nel caso in esame, anziché mese per mese,

non ne altera in sé la qualità di reddito relativamente pignorabile, destinato

a coprire (anche) le spese esistenziali del creditore degli alimenti. Può

essere considerato come illimitatamente pignorabile unicamente se (o nella

misura in cui) dev’essere considerato come un risparmio (per analogia: sentenza

della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.2).

3.1

Nella

fattispecie, non risulta chiaramente dagli atti a quali mesi si riferiscono gli

arretrati versati sul conto dell’UE (v. doc. E pag. 3). In virtù della

presunzione dell’art. 87 cpv. 1 CO, si può considerare che i versamenti fatti

dal marito direttamente alla moglie hanno estinto gli obblighi più datati,

sicché quanto versato all’UE riguar­da, viceversa, gli ultimi sei mesi e mezzo

(19'400 ÷3'000) del periodo di

riferimento, ossia da metà ottobre 2020 ad aprile 2021.

3.2

Ciò

posto, a RI 1 incombe dimostrare, onde permettere un esame retrospettivo, che

durante il periodo in cui le spettavano gli alimenti arretrati pignorati, ossia

da metà ottobre del 2020 ad aprile del 2021, si è dovuta indebitare per coprire

il suo minimo esistenziale; in difetto di che la somma depositata, o parte

della stessa, dev’essere considerata come un risparmio illimitatamente

pignorabile (sentenze della CEF 15.2022.17 del 16 marzo 2022, pag. 3, 15.2021.127

del 25 febbraio 2022, consid. 4.1, 15.2021.99 del 19 gennaio 2022 consid. 4.2, 15.2016.102

[già citata], consid. 5.2 e 15.2012.136 del 4 febbraio 2013, consid. 3).

3.3

Orbene,

RI 1 afferma che a causa delle inadempien­ze del marito nei versamenti di

alcune mensilità dei contributi alimentari nel periodo da ottobre 2019 a marzo

2021.

ha dovuto contrarre debiti per complessivi fr. 12'853.–. A sostegno di

tale allegazione ella produce tre contratti di prestito conclusi in Romania il

20.

ottobre 2020 per l’equivalente di fr. 4'853.10, il 22 febbraio 2021 per

l’equivalente di fr. 3'000.– e il 5 aprile 2021 per l’equivalente di fr. 5'000.–

(doc. D), ossia fr. 12'853.10 in totale, in cui le parti hanno convenuto che le

somme ricevute sarebbero state trasferite sul conto svizzero di tale __________,

verosimilmen­te la locatrice della ricorrente, siccome abitavano allo stesso

indirizzo (via __________ a __________), “a copertura del costo di affitto e spese per le

utilità inerenti all’abitazione”, ciò che è poi

effettivamente avvenuto, come risulta dai giustificativi bancari acclusi ai

contratti (doc. D). Sennonché le somme girate appaiono nettamente superiori

all’ammontare delle pigioni e spese accessorie della ricorrente (fr. 800.–

mensili, doc. C pag. 4), ma forse ella ci attingeva per coprire anche le sue

altre spese esistenziali. Fatto sta che l’UE non ha effettuato accertamenti al

riguardo, motivo per cui la causa gli va rinviata.

3.4

PI

1.

ha invero messo in discussione la “fedefacen­za” dei contratti di prestito,

poiché “come tali e per come

sono stati prodotti, avrebbero potuto essere redatti da chiunque”, ma nulla dice sui giustificativi bancari in cui risulta come “Detali tranzaçtie” “spe­se, afito RI 1 CHF

5000” (transazioni del 6 aprile 2021), “spese, affitto RI 1 CHF 4853.10” (transazione del 21 ottobre 2020) e “spese, RI 1 CHF 3'000,00” (del

22.

febbraio 2021). Non si vede motivo per dubitare della veridicità dei

documenti prodotti dalla ricorrente.

3.5

Non

è neppure dato di sapere se RI 1 ha conseguito redditi durante il periodo in

discussione, ancorché nella sentenza di separazione il Pretore aggiunto ha

ritenuto esigibile dalla moglie una ripresa dell’attività lucrativa per lo meno

dalla data della deci-sione, ossia a partire da aprile 2021 (doc. C pag. 4 in

alto). Anche su questo punto mancano accertamenti dell’UE. L’incarto gli va

pertanto retrocesso per nuova decisione sull’esecuzione del sequestro (art. 21

cpv. 4 LPR), previo interrogatorio di RI 1 o del suo rappresentante (art. 91

per il rinvio dell’art. 275 LEF) volto a determinare i suoi (eventuali) redditi

e il suo minimo esistenziale da metà ottobre del 2020 ad aprile del 2021. Verificherà

poi in quale misura ella ha provveduto al proprio sostentamento esistenziale

facendo capo (segnatamente) ai tre prestiti di fr. 12'853.10 complessivi e

stabilirà nuovamente l’estensione del sequestro, deducendo dalla somma che PI 1

ha depositato sul suo conto l’importo per cui la moglie si è indebitata onde

sovvenire al proprio minimo esistenziale da metà ottobre del 2020 ad aprile del

2021.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’esecuzione del

sequestro è annullata e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché emetta

una nuova decisione nel senso del considerando 3.5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.