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Decisione

15.2022.59

Esecuzione del sequestro. Decisione d’irricevibilità dell’ufficio d’esecuzione per incompetenza territoriale. Debitore partito senza indicare il suo nuovo domicilio

16 agosto 2022Italiano9 min

sequestro, presso il domicilio del contribuente (indicato come “già in L__________ ora d’ignota dimora”), del “credito [da lui] vantato nei confronti di __________ SA, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.59

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 maggio 2022 di

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione d’irri­cevibilità 28 aprile 2022

relativa all’esecuzione dei sequestri decretati a favore dei ricorrenti nei

confronti di

PI 1, d’ignota dimora

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanza dello Stato del Cantone Ticino promossa contro PI 1, con decreto del 22

aprile 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il

sequestro, presso il domicilio del contribuente (indicato come “già in L__________ ora d’ignota dimora”), del “credito [da lui] vantato nei confronti di __________ SA, __________,

3030 __________ (e delle sue agenzie secondo la sentenza BLSchK 2000, p. 142) a

dipendenza di tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita,

valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, relazioni bancarie dei

quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso a lui intestato e/o

appartenente. Sostanzialmente tutto quanto P__________ sa, deve o possa sapere,

appartenere al debitore sequestrato, e

meglio le relazioni IBAN __________ e __________”, il tutto sino a concorrenza di

complessivi fr. 115'133.90 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 72'360.40

dal 21 aprile 2022. Quale causa del credito figurano le

decisioni di tassazione dell’imposta cantonale per gli anni dal 2012 al 2017 e

tre decreti di multa (incluse le diffide) inflitte a PI 1 rispettivamente il 16

marzo 2016, il 16 marzo 2017 e il 18 luglio 2017. Quali cause del sequestro l’istante

ha indicato il n. 1 (assenza di domicilio fisso) e il n. 6 LEF (titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione) dell’art. 271 cpv. 1 LEF.

B. Con

decreto del 25 aprile 2022 il medesimo Pretore ha ordinato – su istanza della

Confederazione Svizzera promossa sempre contro PI 1 – il sequestro, al

domicilio del contribuente, degli stessi beni appena menzionati, sino a

concorrenza di complessivi fr. 63'480.40 oltre agli interessi del 4% su fr. 35'506.20

dal 21 aprile 2022. Quale causa del credito figurano le decisioni di tassazione

dell’imposta federale per gli anni dal 2012 al 2016, mentre le cause del

sequestro sono sempre gli art. 271 cpv. 1 n. 1 e 6 LEF.

C. Il

28 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso una “decisione d’irricevibilità” relativa all’esecuzione dei sequestri appena menzionati, indicando quale motivo la propria “incompetenza in ragione del foro” precisando che il debitore risultava essere partito da L__________ il

15 agosto 2016 senza indicare un nuovo indirizzo, sicché l’istanza di sequestro

avrebbe dovuto essere inoltrata “alla

Pretura competente del foro del bene in oggetto (ossia alla __________ a __________

o eventualmente alla sede di __________)”.

D. Con

un unico ricorso del 4 maggio 2022, la Confederazione Svizzera e lo Stato del

Cantone Ticino chiedono a questa Camera di annullare la decisione d’irricevibilità

e d’invitare l’UE a dar seguito ai due decreti di sequestro emessi dal Pretore.

E. Con

osservazioni dell’11 maggio 2022, l’UE ha confermato la sua decisione e

ribadito la propria incompetenza, ritenendo di aver agito correttamente. Il

ricorso non è stato comunicato a PI 1, neppure in via edittale, stante il

carattere unilaterale della procedura di sequestro fino alla sua esecuzione

(effetto sorpresa).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 aprile 2022, interposto il 4

maggio 2022 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

I

ricorrenti contestano la decisione d’irricevibilità impugnata rifacendosi al

principio giurisprudenziale (contenuto nella DTF 120 III 110) secondo cui il sequestro,

operato contro un debitore che ha lasciato il proprio domicilio in Svizzera per

trasferirsi all’estero e/o in un luogo di soggiorno senza domiciliarsi, può

essere promosso al foro dell’ultimo domicilio noto dell’interessato. Essendo l’ultima

residenza conosciuta di PI 1 a L__________, essi invitano l’Ufficio a dar

seguito ai decreti emessi dal Pretore e a eseguire i sequestri.

3.

Nelle

sue osservazioni, l’UE rileva di non poter dar seguito ai decreti in oggetto in

quanto gli stessi prevedono il sequestro di beni presso il domicilio del

debitore (cittadino italiano), che però non esiste più dal 15 agosto 2016 –

ossia dalla data di partenza dal Comune di L__________ con destinazione

sconosciuta – come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 26 aprile 2022 dal

competente Ufficio controllo abitanti. Ribadisce pertanto la propria incompeten­za, aggiungendo che il sequestro –

poiché relativo a relazioni “ban­carie” – andrebbe

effettuato presso la __________ a __________.

4.

L’ufficio

d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del

sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate

al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle

misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a

109.

LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della

CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 3.1). Nell’esecuzione del medesimo,

l’ufficiale esecutore deve tuttavia osservare

d’ufficio i limiti della propria competenza territoriale (sen­tenza

della CEF 15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 773 n. 47c, consid. 1.2/b; Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 275 LEF).

4.1

Secondo

la giurisprudenza, il credito non incorporato in una cartavalore è di

principio sequestrato al domicilio del suo titolare, se questi è

situato in Svizzera. È invece considerato localizzato al domicilio o

alla sede in Svizzera del terzo debitore nel caso in cui il debitore

sequestrato è domiciliato all’estero (DTF 140 III 514

consid. 3.2; 137 III 627 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1,

sen-tenze della CEF 15.2021.13 del 15 aprile 2021 consid. 2 e 15.2020.63 del 19

ottobre 2020 consid. 3).

4.2

Nel

caso in esame, l’ultimo domicilio accertato del debitore è a L__________, dove

egli ha soggiornato dal 14 settembre 2011 al 15 agosto 2016, data in cui è

partito senza indicare la sua nuova destinazione

(secondo le informazioni fornite dall’Ufficio controllo abi­tanti __________

all’UE il 26 aprile 2022). Ad oggi, egli risulta “d’ignota dimora”. Non è

quindi possibile stabilire se il foro del sequestro sia al suo domicilio –

appunto ignoto – oppure alla sede della terza debitrice – la Posta Svizzera –

ove egli fosse ora domiciliato all’estero, ciò s’ignora.

4.2.1

La

sentenza citata dai ricorrenti a sostegno dell’esecuzione dei sequestri (DTF

120.

III 113 consid. 1/b), secondo cui il debitore che aveva stabilito un

domicilio in Svizzera e non vi si trovi più temporaneamente, senza aver

comunicato il suo nuovo luogo di residenza, dev’essere escusso al suo ultimo

domicilio svizzero, riguarda l’esecuzione in via di pignoramento o di

fallimento e non l’esecuzione del sequestro. I riferimenti agli art. 46 e 54 LEF

si applicano infatti al foro esecutivo, non a quello del sequestro, che può essere

dato, contrariamente al foro esecutivo, anche quando l’escusso è domiciliato

all’estero (sopra consid. 4.1).

4.2.2

Ciò

premesso, non vi sono invero validi motivi per non riconoscere anche in materia

di sequestro il principio delineato dal Tribunale federale nella decisione

citata, secondo cui non può essere imposto all’escutente, qualora l’escutendo

abbia abbandonato il proprio domicilio in Svizzera senza rendere noto il suo

nuovo luogo di soggiorno, l’obbligo di stabilire se il debitore si è davvero

trasferito all’estero e dove si trova il suo nuovo domicilio, ma spetta al

debitore portarne la prova. In effetti, l’art. 52 LEF è applicabile solo se il

luogo di soggiorno dell’escusso all’estero è noto (DTF 120 III 112 consid.

1/b). Nell’ipotesi in esame, non ammettere come foro del sequestro l’ultimo domicilio dell’escusso in Svizzera rischiereb­be

di determinare un conflitto di competenza negativo, dal momento che non solo il

giudice del sequestro e l’ufficio d’esecuzione del foro dell’ultimo domicilio

del debitore potrebbero dichiararsi incompetenti in mancanza di prova del suo

domicilio attuale, ma anche il giudice del sequestro e l’ufficio d’esecuzione

del domicilio o della sede del terzo debitore facendo valere che non è

dimostrato che il debitore sia domiciliato all’estero. Nel caso specifico, non

si può del resto escludere che PI 1 sia attualmente domiciliato in un altro

Cantone o addirittura ch’egli risieda tutt’oggi a L__________ senza esservisi

(nuovamente) notificato. Il ricorso merita pertanto accoglimento.

4.3

Per

abbondanza, non si può d’altronde dimenticare che l’ufficio d’esecuzione è

vincolato in principio dalla decisione del giudice del sequestro e può

rifiutare di eseguirla, se non vi si oppongono norme la cui applicazione rileva

dalla sua esclusiva competenza, solo in caso di manifesta nullità del decreto

di sequestro (sopra consid. 4; citata 15.2011.25, consid. 1.2/a). Nel caso in

rassegna, pur volendo ritenere discutibile il riferimento all’ultimo domicilio

di PI 1 noto in Svizzera, non sarebbe data la condizione del carattere

manifesto della nullità della decisione del Pretore di Lugano per giustificare

il rifiuto di darvi attuazione.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. ll ricorso è accolto. Di conseguenza il provvedimento impugnato è

annullato ed è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’ese­cuzione di

procedere al sequestro dei beni indicati nei decreti emessi il 22 e 25 aprile

2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6,

Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.