15.2022.59
Esecuzione del sequestro. Decisione d’irricevibilità dell’ufficio d’esecuzione per incompetenza territoriale. Debitore partito senza indicare il suo nuovo domicilio
16 agosto 2022Italiano9 min
sequestro, presso il domicilio del contribuente (indicato come “già in L__________ ora d’ignota dimora”), del “credito [da lui] vantato nei confronti di __________ SA, __________,
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Incarto n.
15.2022.59
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 maggio 2022 di
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità 28 aprile 2022
relativa all’esecuzione dei sequestri decretati a favore dei ricorrenti nei
confronti di
PI 1, d’ignota dimora
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
istanza dello Stato del Cantone Ticino promossa contro PI 1, con decreto del 22
aprile 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il
sequestro, presso il domicilio del contribuente (indicato come “già in L__________ ora d’ignota dimora”), del “credito [da lui] vantato nei confronti di __________ SA, __________,
3030 __________ (e delle sue agenzie secondo la sentenza BLSchK 2000, p. 142) a
dipendenza di tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita,
valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, relazioni bancarie dei
quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso a lui intestato e/o
appartenente. Sostanzialmente tutto quanto P__________ sa, deve o possa sapere,
appartenere al debitore sequestrato, e
meglio le relazioni IBAN __________ e __________”, il tutto sino a concorrenza di
complessivi fr. 115'133.90 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 72'360.40
dal 21 aprile 2022. Quale causa del credito figurano le
decisioni di tassazione dell’imposta cantonale per gli anni dal 2012 al 2017 e
tre decreti di multa (incluse le diffide) inflitte a PI 1 rispettivamente il 16
marzo 2016, il 16 marzo 2017 e il 18 luglio 2017. Quali cause del sequestro l’istante
ha indicato il n. 1 (assenza di domicilio fisso) e il n. 6 LEF (titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione) dell’art. 271 cpv. 1 LEF.
B. Con
decreto del 25 aprile 2022 il medesimo Pretore ha ordinato – su istanza della
Confederazione Svizzera promossa sempre contro PI 1 – il sequestro, al
domicilio del contribuente, degli stessi beni appena menzionati, sino a
concorrenza di complessivi fr. 63'480.40 oltre agli interessi del 4% su fr. 35'506.20
dal 21 aprile 2022. Quale causa del credito figurano le decisioni di tassazione
dell’imposta federale per gli anni dal 2012 al 2016, mentre le cause del
sequestro sono sempre gli art. 271 cpv. 1 n. 1 e 6 LEF.
C. Il
28 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso una “decisione d’irricevibilità” relativa all’esecuzione dei sequestri appena menzionati, indicando quale motivo la propria “incompetenza in ragione del foro” precisando che il debitore risultava essere partito da L__________ il
15 agosto 2016 senza indicare un nuovo indirizzo, sicché l’istanza di sequestro
avrebbe dovuto essere inoltrata “alla
Pretura competente del foro del bene in oggetto (ossia alla __________ a __________
o eventualmente alla sede di __________)”.
D. Con
un unico ricorso del 4 maggio 2022, la Confederazione Svizzera e lo Stato del
Cantone Ticino chiedono a questa Camera di annullare la decisione d’irricevibilità
e d’invitare l’UE a dar seguito ai due decreti di sequestro emessi dal Pretore.
E. Con
osservazioni dell’11 maggio 2022, l’UE ha confermato la sua decisione e
ribadito la propria incompetenza, ritenendo di aver agito correttamente. Il
ricorso non è stato comunicato a PI 1, neppure in via edittale, stante il
carattere unilaterale della procedura di sequestro fino alla sua esecuzione
(effetto sorpresa).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 aprile 2022, interposto il 4
maggio 2022 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
I
ricorrenti contestano la decisione d’irricevibilità impugnata rifacendosi al
principio giurisprudenziale (contenuto nella DTF 120 III 110) secondo cui il sequestro,
operato contro un debitore che ha lasciato il proprio domicilio in Svizzera per
trasferirsi all’estero e/o in un luogo di soggiorno senza domiciliarsi, può
essere promosso al foro dell’ultimo domicilio noto dell’interessato. Essendo l’ultima
residenza conosciuta di PI 1 a L__________, essi invitano l’Ufficio a dar
seguito ai decreti emessi dal Pretore e a eseguire i sequestri.
3.
Nelle
sue osservazioni, l’UE rileva di non poter dar seguito ai decreti in oggetto in
quanto gli stessi prevedono il sequestro di beni presso il domicilio del
debitore (cittadino italiano), che però non esiste più dal 15 agosto 2016 –
ossia dalla data di partenza dal Comune di L__________ con destinazione
sconosciuta – come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 26 aprile 2022 dal
competente Ufficio controllo abitanti. Ribadisce pertanto la propria incompetenza, aggiungendo che il sequestro –
poiché relativo a relazioni “bancarie” – andrebbe
effettuato presso la __________ a __________.
4.
L’ufficio
d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del
sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate
al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle
misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a
109.
LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della
CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 3.1). Nell’esecuzione del medesimo,
l’ufficiale esecutore deve tuttavia osservare
d’ufficio i limiti della propria competenza territoriale (sentenza
della CEF 15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 773 n. 47c, consid. 1.2/b; Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 275 LEF).
4.1
Secondo
la giurisprudenza, il credito non incorporato in una cartavalore è di
principio sequestrato al domicilio del suo titolare, se questi è
situato in Svizzera. È invece considerato localizzato al domicilio o
alla sede in Svizzera del terzo debitore nel caso in cui il debitore
sequestrato è domiciliato all’estero (DTF 140 III 514
consid. 3.2; 137 III 627 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1,
sen-tenze della CEF 15.2021.13 del 15 aprile 2021 consid. 2 e 15.2020.63 del 19
ottobre 2020 consid. 3).
4.2
Nel
caso in esame, l’ultimo domicilio accertato del debitore è a L__________, dove
egli ha soggiornato dal 14 settembre 2011 al 15 agosto 2016, data in cui è
partito senza indicare la sua nuova destinazione
(secondo le informazioni fornite dall’Ufficio controllo abitanti __________
all’UE il 26 aprile 2022). Ad oggi, egli risulta “d’ignota dimora”. Non è
quindi possibile stabilire se il foro del sequestro sia al suo domicilio –
appunto ignoto – oppure alla sede della terza debitrice – la Posta Svizzera –
ove egli fosse ora domiciliato all’estero, ciò s’ignora.
4.2.1
La
sentenza citata dai ricorrenti a sostegno dell’esecuzione dei sequestri (DTF
120.
III 113 consid. 1/b), secondo cui il debitore che aveva stabilito un
domicilio in Svizzera e non vi si trovi più temporaneamente, senza aver
comunicato il suo nuovo luogo di residenza, dev’essere escusso al suo ultimo
domicilio svizzero, riguarda l’esecuzione in via di pignoramento o di
fallimento e non l’esecuzione del sequestro. I riferimenti agli art. 46 e 54 LEF
si applicano infatti al foro esecutivo, non a quello del sequestro, che può essere
dato, contrariamente al foro esecutivo, anche quando l’escusso è domiciliato
all’estero (sopra consid. 4.1).
4.2.2
Ciò
premesso, non vi sono invero validi motivi per non riconoscere anche in materia
di sequestro il principio delineato dal Tribunale federale nella decisione
citata, secondo cui non può essere imposto all’escutente, qualora l’escutendo
abbia abbandonato il proprio domicilio in Svizzera senza rendere noto il suo
nuovo luogo di soggiorno, l’obbligo di stabilire se il debitore si è davvero
trasferito all’estero e dove si trova il suo nuovo domicilio, ma spetta al
debitore portarne la prova. In effetti, l’art. 52 LEF è applicabile solo se il
luogo di soggiorno dell’escusso all’estero è noto (DTF 120 III 112 consid.
1/b). Nell’ipotesi in esame, non ammettere come foro del sequestro l’ultimo domicilio dell’escusso in Svizzera rischierebbe
di determinare un conflitto di competenza negativo, dal momento che non solo il
giudice del sequestro e l’ufficio d’esecuzione del foro dell’ultimo domicilio
del debitore potrebbero dichiararsi incompetenti in mancanza di prova del suo
domicilio attuale, ma anche il giudice del sequestro e l’ufficio d’esecuzione
del domicilio o della sede del terzo debitore facendo valere che non è
dimostrato che il debitore sia domiciliato all’estero. Nel caso specifico, non
si può del resto escludere che PI 1 sia attualmente domiciliato in un altro
Cantone o addirittura ch’egli risieda tutt’oggi a L__________ senza esservisi
(nuovamente) notificato. Il ricorso merita pertanto accoglimento.
4.3
Per
abbondanza, non si può d’altronde dimenticare che l’ufficio d’esecuzione è
vincolato in principio dalla decisione del giudice del sequestro e può
rifiutare di eseguirla, se non vi si oppongono norme la cui applicazione rileva
dalla sua esclusiva competenza, solo in caso di manifesta nullità del decreto
di sequestro (sopra consid. 4; citata 15.2011.25, consid. 1.2/a). Nel caso in
rassegna, pur volendo ritenere discutibile il riferimento all’ultimo domicilio
di PI 1 noto in Svizzera, non sarebbe data la condizione del carattere
manifesto della nullità della decisione del Pretore di Lugano per giustificare
il rifiuto di darvi attuazione.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. ll ricorso è accolto. Di conseguenza il provvedimento impugnato è
annullato ed è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione di
procedere al sequestro dei beni indicati nei decreti emessi il 22 e 25 aprile
2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6,
Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.