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Decisione

15.2022.6

Denegata giustizia. Reiezione di una domanda d’esecuzione perché l’escussa è fallita. Carente legittimazione a ricorrere di una ditta individuale. Lingua della procedura

6 aprile 2022Italiano4 min

illecitamente rifiutato di avviare l’esecuzione e per di più ha omesso di trasmettere

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2022.6

Lugano

6 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato l’11 gennaio 2022 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro la reiezione della domanda d’esecuzione n. __________

presentata dalla ricorrente nei confronti della

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 15 novembre 2021 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecu­­zione

(UE) ha respinto la domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla “RI 1” nei confronti del­la PI 1, in quanto il fallimento

Fatti

di quest’ultima era stato dichiarato il 3 novembre 2021;

che

con ricorso dell’11 gennaio 2022, a nome della “RI 1” tale __________ si

duole di una denegata giustizia da parte dell’UE, che a suo dire ha

illecitamente rifiutato di avviare l’esecuzione e per di più ha omesso di trasmettere

la richiesta al giudice del fallimento, facendo valere al riguardo una pretesa

di risarcimento danni di fr. 3'500.–;

che

con ordinanza del 21 gennaio 2022, il presidente della Camera, accertato che che

la ricorrente non risulta iscritta né nel registro di commercio né nel registro

d’identificazione delle imprese (IDI), le ha assegnato un termine di dieci

giorni per dimostrare la propria personalità giuridica, ad esempio producendo i

suoi statuti, pena l’irricevibilità del ricorso in caso d’inosservanza del

termine;

che

con scritto del 15 marzo 2022, a nome della ricorrente RA 1 si duole della

mancata indicazione del debitore sul­l’ordinanza

del 21 gennaio 2022 (il cui originale è accluso allo scrit­to),

specifica di essere una creditrice svizzera tedesca e di accettare perciò solo

comunicazioni in lingua tedesca, e sostiene che la “RI 1” è una ditta

individuale, non tenuta ad iscriversi nel registro di commercio dal momento che

la sua cifra d’affari non raggiunge fr. 100'000.–, e in quanto tale non ha

statuti;

che

avendo la ricorrente stessa adito la Camera, dovrebbe sapere chi è la debitrice

nei confronti della quale ha presentato la doman­da d’esecuzione oggetto del

ricorso;

che la ricorrente misconosce d’altronde che l’italiano

è la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI) e

pertanto l’intera procedura esecutiva, compresa la procedura di ricorso all’autorità

di vigilanza ticinese (cfr. art. 7 cpv. 2 della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

280.200]), si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36

consid. 1, 108 V 208 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.64 del 14 gennaio

Considerandi

2020, RtiD 2020 II 924 n. 35c, consid. 7; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF);

che

in diritto svizzero le ditte individuali non hanno personalità giuridica,

sicché non possono essere soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione

o di fallimento, la quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica)

della ditta individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF

15.2016.42

del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012

pag. 2; Kof­mel Ehrenzeller in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29

ad art. 67 LEF);

che

la ditta individuale non ha quindi nemmeno la legittimazione a inoltrare un

ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2002.18 del 14 marzo

2002, pag. 2);

che

il ricorso in esame è pertanto irricevibile in mancanza di legittimazione della

“RI 1”;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro

di competenza can­tonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE),

Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.