15.2022.6
Denegata giustizia. Reiezione di una domanda d’esecuzione perché l’escussa è fallita. Carente legittimazione a ricorrere di una ditta individuale. Lingua della procedura
6 aprile 2022Italiano4 min
illecitamente rifiutato di avviare l’esecuzione e per di più ha omesso di trasmettere
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2022.6
Lugano
6 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato l’11 gennaio 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro la reiezione della domanda d’esecuzione n. __________
presentata dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 15 novembre 2021 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha respinto la domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla “RI 1” nei confronti della PI 1, in quanto il fallimento
Fatti
di quest’ultima era stato dichiarato il 3 novembre 2021;
che
con ricorso dell’11 gennaio 2022, a nome della “RI 1” tale __________ si
duole di una denegata giustizia da parte dell’UE, che a suo dire ha
illecitamente rifiutato di avviare l’esecuzione e per di più ha omesso di trasmettere
la richiesta al giudice del fallimento, facendo valere al riguardo una pretesa
di risarcimento danni di fr. 3'500.–;
che
con ordinanza del 21 gennaio 2022, il presidente della Camera, accertato che che
la ricorrente non risulta iscritta né nel registro di commercio né nel registro
d’identificazione delle imprese (IDI), le ha assegnato un termine di dieci
giorni per dimostrare la propria personalità giuridica, ad esempio producendo i
suoi statuti, pena l’irricevibilità del ricorso in caso d’inosservanza del
termine;
che
con scritto del 15 marzo 2022, a nome della ricorrente RA 1 si duole della
mancata indicazione del debitore sull’ordinanza
del 21 gennaio 2022 (il cui originale è accluso allo scritto),
specifica di essere una creditrice svizzera tedesca e di accettare perciò solo
comunicazioni in lingua tedesca, e sostiene che la “RI 1” è una ditta
individuale, non tenuta ad iscriversi nel registro di commercio dal momento che
la sua cifra d’affari non raggiunge fr. 100'000.–, e in quanto tale non ha
statuti;
che
avendo la ricorrente stessa adito la Camera, dovrebbe sapere chi è la debitrice
nei confronti della quale ha presentato la domanda d’esecuzione oggetto del
ricorso;
che la ricorrente misconosce d’altronde che l’italiano
è la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI) e
pertanto l’intera procedura esecutiva, compresa la procedura di ricorso all’autorità
di vigilanza ticinese (cfr. art. 7 cpv. 2 della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
280.200]), si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36
consid. 1, 108 V 208 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.64 del 14 gennaio
Considerandi
2020, RtiD 2020 II 924 n. 35c, consid. 7; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF);
che
in diritto svizzero le ditte individuali non hanno personalità giuridica,
sicché non possono essere soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione
o di fallimento, la quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica)
della ditta individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF
15.2016.42
del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012
pag. 2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29
ad art. 67 LEF);
che
la ditta individuale non ha quindi nemmeno la legittimazione a inoltrare un
ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2002.18 del 14 marzo
2002, pag. 2);
che
il ricorso in esame è pertanto irricevibile in mancanza di legittimazione della
“RI 1”;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro
di competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE),
Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.