15.2022.60
Ricorso di un creditore contro l’inventario nel fallimento dopo il suo deposito, volto a far inventariare tre crediti e delle azioni di una società fallita all’estero
2 settembre 2022Italiano9 min
contro l’inventario, chiedendo di menzionarvi pure tre crediti di RUB 1'418'542'384.04,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.60
Lugano
2 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 marzo 2022 della
RI 1
(rappresentata dal curatore fallimentare PI
6,
e patrocinata dalla RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro l’inventario eretto il 2 marzo 2022 nella
liquidazione del fallimento aperto nei confronti della
PI 1,
che riguarda anche gli
altri creditori
PI 4,
(patrocinato dall’avv. PI 2, )
PI 3,
(patrocinata dall’avv. RA 2, )
PI 8,
PI 9,
PI 10,
PI 11,
PI 12,
Comune di Paradiso, Paradiso
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni, Berna)
PI 13,
PI 14,
PI 5,
(rappr.dal curatore fallimentare RA 3, )
PI 15,
(patrocinata dall’ PR 1, )
PI 16,
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappr.
dall’Ufficio tesoreria e fatturazioni e dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
PI 17,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
27 giugno 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il
fallimento della PI 1 (in seguito PI 1). Il 16 ottobre 2019 la sede di Lugano
dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha quindi pubblicato l’apertura della
liquidazione in via sommaria.
B. Il
15 marzo 2022 l’UF ha depositato la graduatoria, in cui ha in particolare
iscritto la pretesa della RI 1 (detta in seguito RI 1) per fr. 20'956'109.91.
Lo stesso giorno l’Ufficio ha pure depositato l’inventario.
C. Con ricorso del 25 marzo 2022 la RI 1 si aggrava
contro l’inventario, chiedendo di menzionarvi pure tre crediti di RUB 1'418'542'384.04,
2'826'045'780.80 e 1'298'520'086 che la fallita vanta nei confronti della PI 5 con sede a __________, anch’essa
dichiarata in fallimento dal Tribunale arbitrale di Mosca il 20 agosto 2020,
nonché 530'829'988 di azioni che quest’ultima ha emesso a favore della PI 1.
D. Facendo seguito alla richiesta 28 marzo
2022 dell’UF volta a produrre i mezzi di prova inerenti ai predetti attivi, tramite
e-mail dell’8 aprile 2022 la RI 1 ha trasmesso all’Ufficio
tre “ordinanze” del Tribunale arbitrale della regione di Volgograd.
E. Mediante
osservazioni del 13 aprile 2022 PI 4 postula la reiezione del ricorso, mentre
la PI 3 si rimette al giudizio della Camera. Nelle sue dell’11 maggio 2022 l’Ufficio
conferma il provvedimento impugnato, pur dicendosi disponibile a procedere a
ulteriori accertamenti sull’esistenza dei beni di cui la ricorrente chiede l’inventariazione.
Gli altri interessati sono invece rimasti silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dal deposito dell’inventario avvenuto il 15 marzo 2022, il ricorso
presentato il 25 marzo 2022 dalla RI 1 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nelle
osservazioni al ricorso PI 4 rileva che la ricorrente è fallita, sicché può
essere rappresentata soltanto dall’amministratore fallimentare o da terze
parti nella misura in cui abbiano una procura rilasciata dallo stesso, ciò che
– a suo dire – non risulta dagli atti. Sennonché nell’incarto dell’UF è in
realtà presente una procura del 7 luglio 2021, ove PI 6, curatore fallimentare
della RI 1, ha conferito mandato alla RA 1, con sede a __________, di
rappresentarla nella procedura di fallimento della PI 1. Orbene, non vi sono
elementi per ritenere che tale procura non sia valida né il resistente ne
solleva alcuno. Considerato inoltre che il gravame è firmato da una persona
legittimata a rappresentare una parte in una procedura di ricorso all’autorità
di vigilanza giusta l’art. 15 della LPR, ovvero da PI 7, amministratore unico
della RA 1 e fiduciario autorizzato a esercitare nel Canton Ticino (v. www4.ti.ch/ di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/),
l’eccezione processuale invocata da PI 4 va dunque respinta.
3.
Nel
ricorso, l’insorgente si limita a chiedere l’iscrizione nell’inventario di tre
pretese che la fallita vanta contro la PI 5 e 530'829'988 di azioni di quest’ultima. A giustificazione della domanda, essa ha
prodotto all’UF tre “ordinanze” in lingua russa del Tribunale arbitrale della
regione di Volgograd, accompagnate da una traduzione in italiano.
Da
parte sua, l’Ufficio premette che al momento del deposito dell’inventario non
era a conoscenza dei presunti attivi indicati dalla ricorrente, l’ex
amministratore unico della fallita non avendo mai menzionato tali beni in
occasione del suo interrogatorio. Ciò posto, l’UF sostiene che i tre crediti in
questione non solo non sono stati resi sufficientemente verosimili, ma sembrano
non sussistere affatto, come risulta dalla traduzione italiana delle
“ordinanze”, ove nei relativi dispositivi è indicato che il Tribunale arbitrale
“ha determinato di: rigettare PI 1 nell’incorporare le richieste nel
registro di richiese dei creditori del PI 5” per i noti importi. In merito alle azioni, l’UF rileva invece che la ricorrente
non ne ha provato l’esistenza, ciò che – a sua detta – neppure risulta dalle “ordinanze”, e che, ad ogni modo, il pacchetto
azionario di una società in liquidazione fallimentare non ha alcun
valore di realizzazione e non può pertanto essere iscritto nell’inventario né
posto all’asta, salvo evenienze particolari.
3.1
Tutti
i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al
momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati,
indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni
situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente
impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da
terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una
semplice misura interna che non esplica alcun
effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54
III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non
stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati
né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza
del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la
sentenza della CEF 15.2003.171 del 18 dicembre 2003, RtiD 2004 II 760 n. 89c
pag. 3), l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo
le indicazioni del creditore e, qualora la massa rinunci a farlo realizzare,
potrà cedere al creditore il diritto di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF
114.
III 22 consid. 5/b; sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022).
Anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del
fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del
fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenberger/Schenker in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli erano
noti al momento del deposito (sentenza della CEF
15.2022.46
del 25 aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero
valore o appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze
successivamente venute a conoscenza dell’amministrazione
e dei creditori (citata 15.2022.37, consid. 2.1).
3.2
Nel
caso in rassegna, pur essendo vero, come sostiene l’Ufficio, che con le note
“ordinanze” il Tribunale arbitrale della regione di Volgograd ha respinto le
richieste della PI 1 d’iscrivere le tre pretese nel “registro delle richieste dei creditori” della fallita PI 5, non è
chiaro se nel contempo ne è stata accertata effettivamente e definitivamente l’inesistenza,
ciò che del resto nemmeno è indicato nei dispositivi. E neppure è manifesto che
siffatte decisioni sono passate in giudicato e state riconosciute in Svizzera.
Alla luce di tali considerazioni, dal momento che l’inventario è un mero provvedimento
interno che non determina in modo vincolante l’esistenza e il valore dei beni
inventariati (consid. 3.1), le tre pretese, che non erano note all’UF al
momento del deposito, devono essere inventariate stante la segnalazione
tempestiva della ricorrente, indipendentemente dalla possibilità di realizzarle
in seguito, di cui si terrà conto solo nella determinazione del valore di
stima, e fermo restando la facoltà per l’amministrazione del fallimento di
rinunciare a farle valere in giustizia e di cedere tale diritto ai creditori
giusta l’art. 260 LEF (consid. 3.1. i.f.).
3.3
Lo
stesso ragionamento vale per le azioni della PI 5. Nonostante si convenga
con l’Ufficio che il loro valore sia legato alla sostanza economica della
società che le ha emesse, sicché il fallimento di quest’ultima potrebbe influire
negativamente su di esso, tale circostanza
non ne impedisce comunque l’inventariazione, ma tutt’al più ne influenza la
stima del valore di realizzazione. Ne consegue che anche siffatti beni andavano
inventariati.
4.
Per
le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e all’Ufficio fatto ordine d’iscrivere
nell’inventario le tre pretese della fallita nei confronti della RI 1, nonché 530'829'988
di azioni emesse da quest’ultima a suo favore. L’Ufficio ne stabilirà quindi la
stima, tenendo conto che i crediti sono (alquanto) dubbi e che i titoli azionari, verosimilmente situati
all’estero (art. 27 RUF), sono stati emessi da una società attualmente
in liquidazione fallimentare in __________.
5.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine alla sede di
Lugano dell’Ufficio dei fallimenti d’iscrivere nell’inventario del fallimento
della PI 1 tre pre-tese di RUB 1'418'542'384.04, 2'826'045'780.80 e 1'298'520'086
che la stessa vanta nei confronti della PI 5, nonché 530'829'988 di azioni emesse
da quest’ultima a favore della fallita.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– alle
altre parti interessate ad opera dell’organo dei fallimenti.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.