Lexipedia

Decisione

15.2022.64

Ricorso per ritardata e denegata giustizia. Eccezione di perenzione dell’esecuzione. Regiudicata delle decisioni dell’autorità di vigilanza

8 settembre 2022Italiano9 min

e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in questione, che permetteva

Source ti.ch

Incarti

n.

15.2022.64

15.2022.65

Lugano

8 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso per

ritardata e denegata giustizia presentato il 16 maggio 2022 da

RI 1 __________ (per indirizzo: )

in

relazione con il rifiuto dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,

di constatare la pe­renzione ed estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n.

2 promosse nei confronti della ricorrente,

così come sul suo successivo

scritto del 20 maggio 2022;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

Fatti

il 6 aprile 2018, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito,

a favore delle 86 esecuzioni dirette contro

RI 1 che compongono il gruppo n. 2, il pignoramento dei conti n. __________

(di € 391'976.– al 31 ottobre 2017) e n. __________ (di € 54'000.–) presso l’PI

1, nonché di tre altri conti presso l’__________, tutti posti sotto sequestro

penale;

che

avendo il Procuratore generale del Canton Ticino informato l’UE che solo le

relazioni bancarie presso l’PI 2 risulta-vano ancora sotto sequestro penale,

esso ha allora chiesto e ottenuto dall’PI 1 il versamento di

fr. 288'094.45 ed ha allestito e inviato il 6 ottobre 2021 alla debitrice

e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in questione, che permetteva

di disinteressare tutti i creditori del gruppo n. 2;

che

con sentenza 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 questa Camera ha respinto – nella

misura della sua ricevibilità – il ricorso inoltrato da RI 1 l’8 ottobre 2021

contro il prelievo di € 280'000.– dal conto di lei

presso l’PI 1 e contro il successivo stato di riparto definitivo;

che

il 23 marzo 2022 l’UE ha depositato il conteggio finale per il gruppo n. 2 e

proceduto al versamento dei dividendi;

che

con scritto del 1° aprile 2022 intitolato “Contestazione conteggio finale gruppo 2 del 28 marzo

2022 e constatazione perenzione di tutte le esecuzioni elencate nel conteggio

gruppo 2 cum istanza di immediato congelamento delle provviste e di astensione

da ogni distribuzione”, RI 1 ha chiesto all’UE di

rettificare il conteggio nel senso di ristabilire i crediti della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, a suo dire illecitamente depennati per

la somma totale di circa fr. 16'525.–, e di accertare l’estinzione di tutte le

esecuzioni del gruppo n. 2 per tardività delle domande di continuazione entro

il termine perentorio di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF, provvedendo “all’immediato congelamento delle provviste

pari alla somma di CHF 288,094.45 astenendosi da ogni distribuzione”;

che

in risposta, il 13 aprile 2022 l’UE ha comunicato a RI 1 che l’oggetto della

sua contestazione era già stato evaso con la decisione 15.2021.109

del 14 gennaio 2022 e la sentenza del Tribunale federale 5A_100/2022 del 15

marzo 2022;

che

con sollecito del 27 aprile 2022 RI 1 ha nuovamente chiesto all’UE di accertare

la nullità di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 e di “reintegrare” i crediti AVS

rettificando il conteggio;

che il giorno successivo l’UE ha ribadito la sua

risposta del 13 apri­le 2022, facendo presente che non avrebbe più

risposto ad ulteriori scritti in relazione a questo caso;

che

mediante “ricorso per

ritardata e denegata giustizia cum istanza di congelamento provviste (CH

290.000.- ca) e di astensione da ogni distribuzione”, RI

1 chiede a un giudice della Camera “(possibilmente) diverso dal Presidente Jaques”, di accertare “l’avvenuta

ritardata e denegata giustizia commessa dall’UE Lugano”, di “annullare,

revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto i (non) provvedimenti culminati

con lo scritto del 2 maggio 2022”, di provvedere

all’immediato congelamento delle provviste di fr. 288'094.45, astenendosi da

ogni distribuzione, e di ordinare all’UE di constatare la perenzione e

l’estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2, protestate tasse, spese e

indennità;

che

nelle sue osservazioni del 24 maggio 2022, l’UE ha chiesto di dichiarare il

ricorso senza oggetto e irricevibile, precisando che alle esecuzioni della

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG non sono stati attribuiti

dividendi per il semplice fatto che nel frattempo esse sono state ritirate

dalla procedente;

che

come la ricorrente già ben sa (sentenza della CEF 15.2022.13 del 22 luglio 2022

consid. 2.1), una decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di

ritardata o denegata giustizia, fosse essa

anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a), ma dev’essere

impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in

giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid. 1.2);

che

la risposta dell’UE del 13 aprile 2022 esclude pertanto

che gli si possa rimproverare un diniego di giustizia o un ritardo a procedere;

che

se fosse da considerare come un provvedimento ai sensi del­l’art. 17 LEF, tale

riposta sarebbe dovuta essere impugnata entro dieci giorni da quando RI 1 ne ha

avuta conoscenza, sicché il ricorso in esame, del 16 maggio 2022, risulta

ampiamente tardivo;

che

per quanto attiene alla richiesta di accertare la perenzione di tutte le

esecuzioni del gruppo n. 2 in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF, la risposta

dell’UE non è del resto un provvedimento impugnabile secondo l’art. 17 LEF,

poiché esso si limita – correttamente – a ricordare che la questione è già

stata definitivamente liquidata con la sentenza 15.2021.109

emanata da questa Camera il 14 gennaio 2022, contro la quale RI 1 ha ricorso

senza successo al Tribunale federale (sentenza 5A_100/2022 del 15 marzo 2022);

che

contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Camera, nella sua veste di

autorità di vigilanza, statuisce definitivamente sulla questione della

perenzione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 88

cpv. 2 LEF (fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale), la

quale non è una questione di merito, bensì di procedura esecutiva regolata dalla

LEF, che rientra nella sua esclusiva competenza (art. 13 e 17 LEF; 3 LPR);

che

risulta esplicitamente dal conteggio finale del 23 marzo

2022 che alle pretese della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG

(tranne nelle esecuzioni n. __________ e __________) non è stato attribuito

alcun dividendo;

che

la contestazione di RI 1 fosse anche da considerare tempestiva, ella non spiega

quale interesse degno di protezione possa invocare a esigere di “ristabilire” le

esecuzioni della Cassa estinte, di cui chiede d’altro canto l’accertamento

della perenzione (come per tutte le altre);

che

il ricorso appare quindi irricevibile anche su questo punto;

che,

per abbondanza, il fatto ch’ella – a suo dire (contro-osservazioni del 7 giugno

2022) – non abbia ricevuto le comunicazioni del ritiro delle (dodici)

esecuzioni della Cassa (tranne due), che figurano tutte nell’incarto dell’UE,

non osta agli effetti di detto ritiro, che la ricorrente non dimostra essere

una “menzogna colossale e

vergognosa a tutta evidenza”, ciò che avrebbe potuto e

dovuto dimostrare semplicemente producendo

una dichiarazione della Cas­sa;

che

del resto, informata sia del conteggio finale del 23 marzo 2022 sia della

contestazione dell’escussa (v. e-mail 13 aprile 2022 del­l’UE alla caposervizio

__________), la Cassa non ha sollevato alcuna obiezione;

che

RI 1 ha precisato che il suo allegato del 20 maggio 2022 intitolato “ricorso per violazione LEF, CP, Cost. e per

ritardata e denegata giustizia” non era da considerare

come un ricorso a sé stante, bensì come un’integrazione volta a produrre il

precedente conteggio del 6 ottobre 2021, in cui tutte le esecuzioni della Cassa

di compensazione AVS/AI/IPG risultavano ancora in essere;

che se ne prende atto e si prescinde quindi dal

trattare l’allegato quale ricorso separato;

che

quale integrazione del ricorso del 16 maggio 2022, lo scritto del 20 maggio è

(ancora di più) tardivo;

che,

comunque sia, il conteggio del 15 settembre 2021 è uguale a quello del 28 marzo

2022, tranne che non menziona le esecuzioni estinte (ovvero quelle dodici della

Cassa), in quanto era stato allestito per calcolare la somma globale della

quale chiedere il trasferimento all’PI 1 (giacché sul conto della ricorrente

era depositato più di quanto necessario a estinguere le esecuzioni del grup­po n. 2), e non menziona separatamente le

spese d’incasso (fr. 5.– per importi fino a fr. 1'000.–, 5‰ per importi superiori, ma al massimo fr. 500.–,

art. 19 cpv. 1 OTLEF), ma le conteggia nelle singole esecuzioni;

che l’odierno giudizio viene emanato nella composizione plenaria

ordinaria della Camera;

che pur facendo astrazione dei dubbi sul fatto

che la ricorrente sia effettivamente domiciliata all’indirizzo in __________ da lei indicato sul ricorso, giacché

lavora a __________ e ha spedito il ricorso come lo scritto del 20 maggio 2022

da __________, ad ogni modo la sentenza odierna può essere notificata al

recapito del suo studio legale a __________, usato recentemente senza intoppi in

altre procedure (per esempio per le sentenze 15.2022.13 del 22 luglio 2022,

15.2022.82 del 22 giugno 2022, 15.2021.63 e 15.2021.109 del 14 gennaio 2022),

motivo per cui un invito a designare un recapito in Svizzera (giusta l’art. 140

CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR) risulta

superfluo;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

RI 1 è però resa attenta che se dovesse persistere a ripresentare censure già

respinte con una decisione definitiva potrà essere condannata a una multa fino

a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n.

5, 2° periodo LEF);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Si

dà atto che lo scritto del 20 maggio 2022 non è da trattare quale ricorso

separato.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.