15.2022.64
Ricorso per ritardata e denegata giustizia. Eccezione di perenzione dell’esecuzione. Regiudicata delle decisioni dell’autorità di vigilanza
8 settembre 2022Italiano9 min
e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in questione, che permetteva
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Incarti
n.
15.2022.64
15.2022.65
Lugano
8 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per
ritardata e denegata giustizia presentato il 16 maggio 2022 da
RI 1 __________ (per indirizzo: )
in
relazione con il rifiuto dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,
di constatare la perenzione ed estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n.
2 promosse nei confronti della ricorrente,
così come sul suo successivo
scritto del 20 maggio 2022;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
Fatti
il 6 aprile 2018, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito,
a favore delle 86 esecuzioni dirette contro
RI 1 che compongono il gruppo n. 2, il pignoramento dei conti n. __________
(di € 391'976.– al 31 ottobre 2017) e n. __________ (di € 54'000.–) presso l’PI
1, nonché di tre altri conti presso l’__________, tutti posti sotto sequestro
penale;
che
avendo il Procuratore generale del Canton Ticino informato l’UE che solo le
relazioni bancarie presso l’PI 2 risulta-vano ancora sotto sequestro penale,
esso ha allora chiesto e ottenuto dall’PI 1 il versamento di
fr. 288'094.45 ed ha allestito e inviato il 6 ottobre 2021 alla debitrice
e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in questione, che permetteva
di disinteressare tutti i creditori del gruppo n. 2;
che
con sentenza 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 questa Camera ha respinto – nella
misura della sua ricevibilità – il ricorso inoltrato da RI 1 l’8 ottobre 2021
contro il prelievo di € 280'000.– dal conto di lei
presso l’PI 1 e contro il successivo stato di riparto definitivo;
che
il 23 marzo 2022 l’UE ha depositato il conteggio finale per il gruppo n. 2 e
proceduto al versamento dei dividendi;
che
con scritto del 1° aprile 2022 intitolato “Contestazione conteggio finale gruppo 2 del 28 marzo
2022 e constatazione perenzione di tutte le esecuzioni elencate nel conteggio
gruppo 2 cum istanza di immediato congelamento delle provviste e di astensione
da ogni distribuzione”, RI 1 ha chiesto all’UE di
rettificare il conteggio nel senso di ristabilire i crediti della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, a suo dire illecitamente depennati per
la somma totale di circa fr. 16'525.–, e di accertare l’estinzione di tutte le
esecuzioni del gruppo n. 2 per tardività delle domande di continuazione entro
il termine perentorio di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF, provvedendo “all’immediato congelamento delle provviste
pari alla somma di CHF 288,094.45 astenendosi da ogni distribuzione”;
che
in risposta, il 13 aprile 2022 l’UE ha comunicato a RI 1 che l’oggetto della
sua contestazione era già stato evaso con la decisione 15.2021.109
del 14 gennaio 2022 e la sentenza del Tribunale federale 5A_100/2022 del 15
marzo 2022;
che
con sollecito del 27 aprile 2022 RI 1 ha nuovamente chiesto all’UE di accertare
la nullità di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 e di “reintegrare” i crediti AVS
rettificando il conteggio;
che il giorno successivo l’UE ha ribadito la sua
risposta del 13 aprile 2022, facendo presente che non avrebbe più
risposto ad ulteriori scritti in relazione a questo caso;
che
mediante “ricorso per
ritardata e denegata giustizia cum istanza di congelamento provviste (CH
290.000.- ca) e di astensione da ogni distribuzione”, RI
1 chiede a un giudice della Camera “(possibilmente) diverso dal Presidente Jaques”, di accertare “l’avvenuta
ritardata e denegata giustizia commessa dall’UE Lugano”, di “annullare,
revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto i (non) provvedimenti culminati
con lo scritto del 2 maggio 2022”, di provvedere
all’immediato congelamento delle provviste di fr. 288'094.45, astenendosi da
ogni distribuzione, e di ordinare all’UE di constatare la perenzione e
l’estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2, protestate tasse, spese e
indennità;
che
nelle sue osservazioni del 24 maggio 2022, l’UE ha chiesto di dichiarare il
ricorso senza oggetto e irricevibile, precisando che alle esecuzioni della
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG non sono stati attribuiti
dividendi per il semplice fatto che nel frattempo esse sono state ritirate
dalla procedente;
che
come la ricorrente già ben sa (sentenza della CEF 15.2022.13 del 22 luglio 2022
consid. 2.1), una decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di
ritardata o denegata giustizia, fosse essa
anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a), ma dev’essere
impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in
giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid. 1.2);
che
la risposta dell’UE del 13 aprile 2022 esclude pertanto
che gli si possa rimproverare un diniego di giustizia o un ritardo a procedere;
che
se fosse da considerare come un provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF, tale
riposta sarebbe dovuta essere impugnata entro dieci giorni da quando RI 1 ne ha
avuta conoscenza, sicché il ricorso in esame, del 16 maggio 2022, risulta
ampiamente tardivo;
che
per quanto attiene alla richiesta di accertare la perenzione di tutte le
esecuzioni del gruppo n. 2 in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF, la risposta
dell’UE non è del resto un provvedimento impugnabile secondo l’art. 17 LEF,
poiché esso si limita – correttamente – a ricordare che la questione è già
stata definitivamente liquidata con la sentenza 15.2021.109
emanata da questa Camera il 14 gennaio 2022, contro la quale RI 1 ha ricorso
senza successo al Tribunale federale (sentenza 5A_100/2022 del 15 marzo 2022);
che
contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Camera, nella sua veste di
autorità di vigilanza, statuisce definitivamente sulla questione della
perenzione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 88
cpv. 2 LEF (fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale), la
quale non è una questione di merito, bensì di procedura esecutiva regolata dalla
LEF, che rientra nella sua esclusiva competenza (art. 13 e 17 LEF; 3 LPR);
che
risulta esplicitamente dal conteggio finale del 23 marzo
2022 che alle pretese della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG
(tranne nelle esecuzioni n. __________ e __________) non è stato attribuito
alcun dividendo;
che
la contestazione di RI 1 fosse anche da considerare tempestiva, ella non spiega
quale interesse degno di protezione possa invocare a esigere di “ristabilire” le
esecuzioni della Cassa estinte, di cui chiede d’altro canto l’accertamento
della perenzione (come per tutte le altre);
che
il ricorso appare quindi irricevibile anche su questo punto;
che,
per abbondanza, il fatto ch’ella – a suo dire (contro-osservazioni del 7 giugno
2022) – non abbia ricevuto le comunicazioni del ritiro delle (dodici)
esecuzioni della Cassa (tranne due), che figurano tutte nell’incarto dell’UE,
non osta agli effetti di detto ritiro, che la ricorrente non dimostra essere
una “menzogna colossale e
vergognosa a tutta evidenza”, ciò che avrebbe potuto e
dovuto dimostrare semplicemente producendo
una dichiarazione della Cassa;
che
del resto, informata sia del conteggio finale del 23 marzo 2022 sia della
contestazione dell’escussa (v. e-mail 13 aprile 2022 dell’UE alla caposervizio
__________), la Cassa non ha sollevato alcuna obiezione;
che
RI 1 ha precisato che il suo allegato del 20 maggio 2022 intitolato “ricorso per violazione LEF, CP, Cost. e per
ritardata e denegata giustizia” non era da considerare
come un ricorso a sé stante, bensì come un’integrazione volta a produrre il
precedente conteggio del 6 ottobre 2021, in cui tutte le esecuzioni della Cassa
di compensazione AVS/AI/IPG risultavano ancora in essere;
che se ne prende atto e si prescinde quindi dal
trattare l’allegato quale ricorso separato;
che
quale integrazione del ricorso del 16 maggio 2022, lo scritto del 20 maggio è
(ancora di più) tardivo;
che,
comunque sia, il conteggio del 15 settembre 2021 è uguale a quello del 28 marzo
2022, tranne che non menziona le esecuzioni estinte (ovvero quelle dodici della
Cassa), in quanto era stato allestito per calcolare la somma globale della
quale chiedere il trasferimento all’PI 1 (giacché sul conto della ricorrente
era depositato più di quanto necessario a estinguere le esecuzioni del gruppo n. 2), e non menziona separatamente le
spese d’incasso (fr. 5.– per importi fino a fr. 1'000.–, 5‰ per importi superiori, ma al massimo fr. 500.–,
art. 19 cpv. 1 OTLEF), ma le conteggia nelle singole esecuzioni;
che l’odierno giudizio viene emanato nella composizione plenaria
ordinaria della Camera;
che pur facendo astrazione dei dubbi sul fatto
che la ricorrente sia effettivamente domiciliata all’indirizzo in __________ da lei indicato sul ricorso, giacché
lavora a __________ e ha spedito il ricorso come lo scritto del 20 maggio 2022
da __________, ad ogni modo la sentenza odierna può essere notificata al
recapito del suo studio legale a __________, usato recentemente senza intoppi in
altre procedure (per esempio per le sentenze 15.2022.13 del 22 luglio 2022,
15.2022.82 del 22 giugno 2022, 15.2021.63 e 15.2021.109 del 14 gennaio 2022),
motivo per cui un invito a designare un recapito in Svizzera (giusta l’art. 140
CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR) risulta
superfluo;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
RI 1 è però resa attenta che se dovesse persistere a ripresentare censure già
respinte con una decisione definitiva potrà essere condannata a una multa fino
a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n.
5, 2° periodo LEF);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Si
dà atto che lo scritto del 20 maggio 2022 non è da trattare quale ricorso
separato.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.