15.2022.68
Rifiuto di dar seguito alla domanda dell’escusso di non dar notizia a terzi di un’esecuzione. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione del credito vantato dall’escutente
12 settembre 2022Italiano4 min
corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove con l’avvertenza per cui in caso di mancata
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.68
Lugano
12 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 maggio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il provvedimento del 13 maggio 2022 con cui ha
respinto la domanda del ricorrente di non dar notizia a terzi dell’esecuzione
n. __________ promossa nei suoi confronti da
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 7 aprile 2022 RI 1 ha presentato dinanzi alla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda di non dar notizia a
terzi dell’esecuzione n. __________ che PI 1 aveva promosso nei suoi confronti
Fatti
il 21 ottobre 2021 per l’incasso di fr. 843.10 oltre agli interessi del 5%
dall’11 giugno 2018;
che
preso atto della richiesta, con scritto del 14 aprile 2022 l’UE ha assegnato
all’escutente un termine fino al 6 maggio 2022 per comunicare se aveva avviato
una procedura di eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso il 5
novembre 2021 (“rigetto dell’opposizione”
[art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento
[art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito,
corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove con l’avvertenza per cui in caso di mancata
comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a
conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF);
che
mediante e-mail del 12 maggio 2022 PI 1 ha informato l’Ufficio di aver avviato
quello stesso giorno una procedura di rigetto dell’opposizione davanti alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, producendo copia dell’istanza e
della ricevuta dell’invio per raccomandata;
che
sulla base dei predetti documenti, tramite provvedimento del 13 maggio 2022 l’UE
ha respinto la domanda di non dar notizia a terzi;
che
con ricorso del 19 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale decisione, contestando
il corretto adempimento dell’intervento dentistico che PI 1 aveva eseguito
su suo figlio __________ nel 2018;
che
tuttavia né l’ufficio d’esecuzione
né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure
riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza
della CEF 15.2022.93 del 26 agosto 2022);
che
il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso
Considerandi
solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per
violazione di una norma di diritto o errori d’apprezzamento che rientrano
nella competenza dell’ufficio, ad esempio la decisione che respinge la
richiesta di non dar notizia di un’esecuzione a terzi giusta l’art. 8a
cpv. 3 lett. d LEF;
che
se intende contestare il credito vantato dall’escutente, nella fattispecie l’escusso
lo dovrà fare nella procedura di rigetto dell’opposizione promossa dal
procedente il 12 maggio 2022 (art. 80-82 LEF);
che
il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria
(art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile;
che
stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla
controparte né il ricorso né la sentenza, come peraltro suggerito dall’UE nelle
sue osservazioni del 25 maggio 2022;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.