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Decisione

15.2022.68

Rifiuto di dar seguito alla domanda dell’escusso di non dar notizia a terzi di un’esecuzione. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione del credito vantato dall’escutente

12 settembre 2022Italiano4 min

corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove con l’avvertenza per cui in caso di mancata

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.68

Lugano

12 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 maggio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro il provvedimen­to del 13 maggio 2022 con cui ha

respinto la domanda del ricorrente di non dar notizia a terzi dell’esecuzione

n. __________ promossa nei suoi confronti da

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 7 aprile 2022 RI 1 ha presentato dinanzi alla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda di non dar notizia a

terzi dell’esecuzione n. __________ che PI 1 aveva promosso nei suoi confronti

Fatti

il 21 ottobre 2021 per l’incasso di fr. 843.10 oltre agli interessi del 5%

dall’11 giugno 2018;

che

preso atto della richiesta, con scritto del 14 aprile 2022 l’UE ha assegnato

all’escutente un termine fino al 6 maggio 2022 per comunicare se aveva avviato

una procedura di eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso il 5

novembre 2021 (“rigetto dell’opposizione”

[art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento

[art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito,

corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove con l’avvertenza per cui in caso di mancata

comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a

conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF);

che

mediante e-mail del 12 maggio 2022 PI 1 ha informato l’Ufficio di aver avviato

quello stesso giorno una procedura di rigetto dell’opposizione davanti alla

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, producendo copia dell’istanza e

della ricevuta dell’invio per raccomandata;

che

sulla base dei predetti documenti, tramite provvedimento del 13 maggio 2022 l’UE

ha respinto la domanda di non dar notizia a terzi;

che

con ricorso del 19 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale decisione, contestando

il corretto adempimento dell’inter­ven­­to dentistico che PI 1 aveva eseguito

su suo figlio __________ nel 2018;

che

tuttavia né l’ufficio d’esecuzione

né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure

riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza

della CEF 15.2022.93 del 26 agosto 2022);

che

il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso

Considerandi

solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per

violazione di una norma di diritto o errori d’apprez­­zamento che rientrano

nella competenza dell’ufficio, ad esempio la decisione che respinge la

richiesta di non dar notizia di un’ese­­cuzione a terzi giusta l’art. 8a

cpv. 3 lett. d LEF;

che

se intende contestare il credito vantato dall’escutente, nella fattispecie l’escusso

lo dovrà fare nella procedura di rigetto dell’op­posizione promossa dal

procedente il 12 maggio 2022 (art. 80-82 LEF);

che

il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria

(art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile;

che

stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla

controparte né il ricorso né la sentenza, come peraltro suggerito dall’UE nelle

sue osservazioni del 25 maggio 2022;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.