15.2022.69
Ricorso contro il rifiuto di dare seguito a una domanda d’esecuzione in mancanza della prova della personalità giuridica dell’escutente e dell’escussa
30 settembre 2022Italiano7 min
il 20 maggio 2022, l’escutente ha inviato alla sede di Bellinzona dell’UE una raccomandata con l’indicazione “Einschreibe Direkte Beschwerde” sulla
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.69
Lugano
30 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 maggio 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, Centro
cantonale dei precetti esecutivi (CCPE), o meglio contro la decisione 2
febbraio 2022 con cui non viene dato seguito alla domanda d’esecuzione presentata
il 23 dicembre 2021 dalla ricorrente nei confronti della
PI 1 __________
e sul ricorso 16 settembre 2022 relativo alla domanda d’esecuzione 30
agosto 2022 diretta contro la
PI 2, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 23 dicembre 2021, la “RI 1”, rappresentata da “RA 1”, ha presentato alla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda d’esecuzione nei confronti
della “PI 1” per l’incasso di complessivi fr. 3'850.–;
che il 2 febbraio 2022 il Centro cantonale dei
precetti esecutivi dell’UE (CCPE) ha assegnato all’escutente un termine
fino al 17 feb-braio 2022 per pagare le spese esecutive e quelle di un precedente
atto esecutivo, per verificare la ragione sociale dell’escussa e per dimostrare
la propria personalità giuridica, che non risulta né dal registro di commercio
né dal registro d’identificazione delle imprese (IDI), ad esempio producendo i
suoi statuti;
che
Fatti
il 20 maggio 2022, l’escutente ha inviato alla sede di Bellinzona dell’UE una raccomandata con l’indicazione “Einschreibe Direkte Beschwerde” sulla
busta, contenente quale primo foglio un’e-mail 15 marzo 2022 della “RI 1/__________” alla
sede di Mendrisio dell’UE, a firma di tale __________,
con cui chiedeva l’esecuzione immediata della domanda d’esecuzione del 23
dicembre 2021 e la comunicazione in
lingua tedesca dell’avvenuta esecuzione entro 24 ore al massimo, postulando
inoltre l’assegnazione di un risarcimento di fr. 2'500.– e del rimborso
dei suoi esborsi di fr. 1'500.–;
che
una copia dell’e-mail e degli allegati è anche pervenuta direttamente a questa
Camera il 23 maggio 2022;
che
nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022, l’UE rileva di non aver emesso il
precetto esecutivo in quanto l’escutente non ha dimostrato la propria
personalità giuridica né quella dell’escussa entro il termine assegnatole nella
decisione del 2 febbraio 2022;
che nella misura in cui possa essere qualificato
come tale, il ricorso appare manifestamente tardivo, siccome è stato
inoltrato solo il 20 maggio 2022 contro una decisione emessa il 2 febbraio
2022;
che
in una precedente procedura di ricorso, avviata dalla RI 1 l’11 gennaio 2022,
la Camera le ha già dato, invano, l’occasione di dimostrare la propria
personalità giuridica e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile in
mancanza di legittimazione della ricorrente (sentenza 15.2022.6 del 6 aprile
2022);
che
per il medesimo motivo il primo ricorso in esame va anch’esso dichiarato
irricevibile, ricordando, se ne fosse bisogno, che in diritto svizzero
le ditte individuali non hanno personalità giuridica, sicché non possono essere
soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione o di fallimento, la
quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica) della ditta
individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF 15.2016.42
del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012 pag. 2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29
ad art. 67 LEF), e non sono nemmeno legittimate a inoltrare un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF
15.2002.18 del 14 marzo 2002, pag. 2);
che
per il medesimo motivo un’esecuzione non può essere promossa contro una ditta
individuale, come potrebbe essere la PI 1 (dato
che la PI 1 Sagl è stata cancellata dal
registro di commercio il 2 luglio 2019), ma solo contro il suo titolare;
che
il 16 settembre 2022 la RI 1 (a quanto pare) ha inviato alla Camera un ricorso
(“Beschwerde
Betreibungsamt”) non firmato,
con cui chiede che venga data immediata attuazione a tutte le domande
d’esecuzione presentate da “__________ ag, RA 1, RI 1, __________,PI 3”, facendo valere che la legge non obbliga le
ditte individuali con una cifra d’affare inferiore a fr. 100'000.– a iscriversi
nel registro di commercio né che vieta loro di promuovere esecuzioni se
Considerandi
indicano il nome privato del loro titolare;
che
a tale scritto è allegato in particolare un’e-mail 2 settembre 2022 della “RI 1”
all’UE intitolata “Aufsichtsbeschwerde”, in
cui postula tra l’altro l’emissione della fattura relativa all’anticipo delle
spese esecutive riferite a “tutte le esecuzioni”, inclusa
quella contro la “PI
2”, in merito alla quale ha
allegato la domanda d’esecuzione presentata il 30 agosto 2022 dalla “PI 3 RA 1” presso la “__________”,
la quale riporta l’osservazione secondo cui la parte lesa è la “RI 1” e menziona come conto del creditore un conto
intestato alla “__________
ag”;
che
non firmato e sprovvisto di domande precise e motivate in modo
comprensibile – se non, in limitata misura, per quanto riguarda la domanda
d’esecuzione contro la PI 2 e la PI 1 – il ricorso è formalmente irricevibile (v.
art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che
la mancata emissione del precetto esecutivo contro la PI 2 non pare dovuta alle
(pur) carenti indicazioni del creditore e del debitore sulla domanda
d’esecuzione del 30 agosto 2022, bensì al mancato anticipo delle spese
esecutive (v. e-mail 2 settembre 2002 dell’UE accluso al ricorso);
che ad ogni modo – come appena specificato –
l’esecuzione può essere promossa unicamente da o contro il titolare
della ditta individuale, sicché la domanda d’esecuzione deve indicare il nome e
il cognome completi del titolare, con l’eventuale aggiunta “titolare della
[nome della ditta]”;
che
la domanda d’esecuzione contro la “PI 2”
non soddisfa tale esigenza formale, né per quanto attiene all’indicazione del
creditore, il nome del titolare della supposta ditta individuale “PI 3” non essendo riportato per intero, né per quanto
riguarda il debitore, la PI 2, il cui titolare non è menzionato;
che
non si evince dalla documentazione allegata che l’UE abbia omesso di emettere
una fattura per la richiesta di anticipazione delle spese esecutive – anzi l’ha
fatto il 12 luglio 2022, secondo la risposta contenuta nell’e-mail del 2
settembre 2022 – di modo che il ricorso appare prematuro, e di conseguenza
irricevibile anche sotto questo aspetto, in mancanza di un provvedimento
impugnabile o di un’omissione assimilabile a un’ipotesi di denegata o ritardata
giustizia;
che
la ricorrente è già stata resa edotta, nella già citata sentenza 15.2022.6
(pag. 2), che l’italiano è la lingua ufficiale in Ticino (art.
1.
cpv. 1 Cost. TI) e pertanto l’intera procedura esecutiva,
compresa la procedura di ricorso all’autorità di vigilanza ticinese (cfr. art.
7.
cpv. 2 LPR), si deve svolgere in questa lingua (DTF 102
Ia 36 consid. 1, 108 V 208 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.64 del 14
gennaio 2020, RtiD 2020 II 924 n. 35c, consid. 7; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF);
che
pure il secondo ricorso risulta così integralmente inammissibile, motivo per
cui si può prescindere dal notificarlo all’UE per istruttoria e dal comunicarlo
alla controparte, peraltro indeterminata, ciò che vale anche per il primo
ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
la ricorrente è resa attenta che se dovesse inoltrare altri ricorsi a nome della ditta e non del suo titolare, essi verranno
ritenuti abusivi e le
verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC);
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi 20 maggio e 16 settembre 2022 sono irricevibili.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione alla .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.