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Decisione

15.2022.69

Ricorso contro il rifiuto di dare seguito a una domanda d’esecuzione in mancanza della prova della personalità giuridica dell’escutente e dell’escussa

30 settembre 2022Italiano7 min

il 20 maggio 2022, l’escutente ha inviato alla sede di Bellinzo­na dell’UE una raccomandata con l’indicazione “Einschreibe Direkte Beschwerde” sulla

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.69

Lugano

30 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 maggio 2022 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, Centro

cantonale dei precetti esecutivi (CCPE), o meglio contro la decisione 2

febbraio 2022 con cui non viene dato seguito alla domanda d’esecuzione presentata

il 23 dicembre 2021 dalla ricorrente nei confronti della

PI 1 __________

e sul ricorso 16 settembre 2022 relativo alla domanda d’esecuzione 30

agosto 2022 diretta contro la

PI 2, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 23 dicembre 2021, la “RI 1”, rappresentata da “RA 1”, ha presentato alla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda d’esecuzione nei confronti

della “PI 1” per l’incasso di complessivi fr. 3'850.–;

che il 2 febbraio 2022 il Centro cantonale dei

precetti esecutivi del­l’UE (CCPE) ha assegnato all’escutente un termine

fino al 17 feb-braio 2022 per pagare le spese esecutive e quelle di un preceden­te

atto esecutivo, per verificare la ragione sociale dell’escussa e per dimostrare

la propria personalità giuridica, che non risulta né dal registro di commercio

né dal registro d’identificazione delle imprese (IDI), ad esempio producendo i

suoi statuti;

che

Fatti

il 20 maggio 2022, l’escutente ha inviato alla sede di Bellinzo­na dell’UE una raccomandata con l’indicazione “Einschreibe Direkte Beschwerde” sulla

busta, contenente quale primo foglio un’e-mail 15 marzo 2022 della “RI 1/__________” alla

sede di Mendrisio dell’UE, a firma di tale __________,

con cui chiedeva l’esecuzio­ne immediata della domanda d’esecuzione del 23

dicembre 2021 e la comunicazione in

lingua tedesca dell’avvenuta esecuzione en­tro 24 ore al massimo, postulando

inoltre l’assegnazione di un risarcimento di fr. 2'500.– e del rimborso

dei suoi esborsi di fr. 1'500.–;

che

una copia dell’e-mail e degli allegati è anche pervenuta direttamente a questa

Camera il 23 maggio 2022;

che

nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022, l’UE rileva di non aver emesso il

precetto esecutivo in quanto l’escutente non ha dimostrato la propria

personalità giuridica né quella dell’escussa entro il termine assegnatole nella

decisione del 2 febbraio 2022;

che nella misura in cui possa essere qualificato

come tale, il ricorso appare manifestamente tardivo, siccome è stato

inoltrato solo il 20 maggio 2022 contro una decisione emessa il 2 febbraio

2022;

che

in una precedente procedura di ricorso, avviata dalla RI 1 l’11 gennaio 2022,

la Camera le ha già dato, invano, l’occasione di dimostrare la propria

personalità giuridica e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile in

mancanza di legittimazione della ricorrente (sentenza 15.2022.6 del 6 aprile

2022);

che

per il medesimo motivo il primo ricorso in esame va anch’esso dichiarato

irricevibile, ricordando, se ne fosse bisogno, che in diritto svizzero

le ditte individuali non hanno personalità giuridica, sicché non possono essere

soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione o di fallimento, la

quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica) della ditta

individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF 15.2016.42

del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012 pag. 2; Kof­mel Ehrenzeller in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29

ad art. 67 LEF), e non sono nemmeno legittimate a inoltrare un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF

15.2002.18 del 14 marzo 2002, pag. 2);

che

per il medesimo motivo un’esecuzione non può essere promossa contro una ditta

individuale, come potrebbe essere la PI 1 (dato

che la PI 1 Sagl è stata cancellata dal

registro di commercio il 2 luglio 2019), ma solo contro il suo titolare;

che

il 16 settembre 2022 la RI 1 (a quanto pa­re) ha inviato alla Camera un ricorso

(“Beschwerde

Betreibungsamt”) non firmato,

con cui chiede che venga data immediata attuazione a tutte le domande

d’esecuzione presentate da “__________ ag, RA 1, RI 1, __________,PI 3”, facendo valere che la legge non obbliga le

ditte individuali con una cifra d’affare inferiore a fr. 100'000.– a iscriversi

nel registro di commercio né che vieta loro di promuovere esecuzioni se

Considerandi

indicano il nome privato del loro titolare;

che

a tale scritto è allegato in particolare un’e-mail 2 settembre 2022 della “RI 1”

all’UE intitolata “Aufsichtsbeschwerde”, in

cui postula tra l’altro l’emissione della fattura relativa all’anticipo delle

spese esecutive riferite a “tutte le esecuzioni”, inclusa

quella contro la “PI

2”, in merito alla quale ha

allegato la domanda d’esecuzione presentata il 30 agosto 2022 dalla “PI 3 RA 1” presso la “__________”,

la quale riporta l’osservazione secondo cui la parte lesa è la “RI 1” e menziona come conto del creditore un conto

intestato alla “__________

ag”;

che

non firmato e sprovvisto di domande precise e motivate in mo­do

comprensibile – se non, in limitata misura, per quanto riguarda la domanda

d’esecuzione contro la PI 2 e la PI 1 – il ricorso è formalmente irricevibile (v.

art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che

la mancata emissione del precetto esecutivo contro la PI 2 non pare dovuta alle

(pur) carenti indicazioni del creditore e del debitore sulla domanda

d’esecuzione del 30 agosto 2022, bensì al mancato anticipo delle spese

esecutive (v. e-mail 2 settembre 2002 dell’UE accluso al ricorso);

che ad ogni modo – come appena specificato –

l’esecuzione può essere promossa unicamente da o contro il titolare

della ditta individuale, sicché la domanda d’esecuzione deve indicare il nome e

il cognome completi del titolare, con l’eventuale aggiunta “titolare della

[nome della ditta]”;

che

la domanda d’esecuzione contro la “PI 2”

non soddisfa tale esigenza formale, né per quanto attiene all’indicazione del

creditore, il nome del titolare della supposta ditta individuale “PI 3” non essendo riportato per intero, né per quanto

riguarda il de­bitore, la PI 2, il cui titolare non è menzionato;

che

non si evince dalla documentazione allegata che l’UE abbia omesso di emettere

una fattura per la richiesta di anticipazione delle spese esecutive – anzi l’ha

fatto il 12 luglio 2022, secondo la risposta contenuta nell’e-mail del 2

settembre 2022 – di modo che il ricorso appare prematuro, e di conseguenza

irricevibile anche sotto questo aspetto, in mancanza di un provvedimento

impugnabile o di un’omissione assimilabile a un’ipotesi di denegata o ritardata

giustizia;

che

la ricorrente è già stata resa edotta, nella già citata sentenza 15.2022.6

(pag. 2), che l’italiano è la lingua ufficiale in Ticino (art.

1.

cpv. 1 Cost. TI) e pertanto l’intera procedura esecutiva,

compre­sa la procedura di ricorso all’autorità di vigilanza ticinese (cfr. art.

7.

cpv. 2 LPR), si deve svolgere in questa lingua (DTF 102

Ia 36 consid. 1, 108 V 208 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.64 del 14

gennaio 2020, RtiD 2020 II 924 n. 35c, consid. 7; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF);

che

pure il secondo ricorso risulta così integralmente inammissibile, motivo per

cui si può prescindere dal notificarlo all’UE per istruttoria e dal comunicarlo

alla controparte, peraltro indetermina­ta, ciò che vale anche per il primo

ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

la ricorrente è resa attenta che se dovesse inoltrare altri ricorsi a nome della ditta e non del suo titolare, essi verranno

ritenuti abu­sivi e le

verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC);

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. I ricorsi 20 maggio e 16 settembre 2022 sono irricevibili.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione alla .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza can­tonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.