15.2022.7
Misure conservative. Ricorso contro la decisione dell’UE di non prendere in custodia la licenza di condurre del veicolo pignorato o il veicolo stesso
13 giugno 2022Italiano7 min
chiesto la continuazione dell’esecuzione (cui è stato attribuito il n. __________) in virtù dell’art. 149 cpv. 3 LEF, domandando altresì all’organo
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Incarto n.
15.2022.7
Lugano
13 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 19 gennaio 2022 della
RI 1
(rappresentata dalla RA 1,
)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dell’attestato di carenza di beni (ACB) n. __________ emesso il 9
settembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) nei
confronti di PI 1 per fr. 2'000.05, il 23 settembre 2021 la RI 1 ha
chiesto la continuazione dell’esecuzione (cui è stato attribuito il n. __________) in virtù dell’art. 149 cpv. 3 LEF, domandando altresì all’organo
esecutivo di procedere al pignoramento dell’autoveicolo “Fiat
Panda” di proprietà del debitore, immatricolato nel 2011 con il n. __________.
B. Il
16 novembre 2021 l’UE ha quindi pignorato il veicolo in questione, stimandone
il valore in fr. 3'000.–. Nel verbale di pignoramento emesso il 14 gennaio
2022 l’Ufficio ha inoltre indicato che “quanto pignorato viene lasciato in custodia del
debitore sotto sua responsabilità a norma di legge” e
che PI 1 “è a carico dell’assistenza
sociale, impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv.1 LEF, non ha nessun altra
entrata, pignoramento eseguito su richiesta precisa del creditore procedente”.
C. Il
19 gennaio 2022 la RI 1 ha chiesto all’organo esecutivo di realizzare il
veicolo pignorato e con ricorso dello stesso giorno domanda di far ordine all’UE
di sequestrarne immediatamente la licenza di circolazione. Preso atto che il
debitore è a carico dell’assistenza, la ricorrente richiede pure nel memoriale
di ricorso dove e con chi vive PI 1.
D. Con
osservazioni del 21 gennaio 2022 l’Ufficio chiede alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
E. Mediante
replica del 25 gennaio l’insorgente ribadisce sostanzialmente le proprie
conclusioni ricorsuali.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di
pignoramento emesso il 14 gennaio 2022, il ricorso presentato il 19 gennaio
2022.
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nelle
osservazioni al ricorso, l’UE rileva anzitutto che la ricorrente non ha
prodotto la procura a favore della RA 1. Da parte sua, l’insorgente spiega
nella replica di non aver ritenuto necessario inviarne una, siccome intrattiene
contatti settimanali con gli uffici d’esecuzione. Fa pure notare che nel caso
specifico l’UE aveva comunque dato seguito alla sua domanda di continuazione,
in cui la RA 1 era indicata quale sua rappresentante legale.
Stante
l’esito dell’odierno giudizio (sotto, consid. 3.2 e 4), non occorre soffermarsi
oltre su tale aspetto. Va ad ogni modo rilevato che la RI 1 aveva menzionato la
RA 1 quale sua patrocinatrice già nella domanda d’esecuzione sfociata nel
rilascio dell’ACB sulla base del quale ha poi chiesto il proseguimento dell’esecuzione
giusta l’art. 149 cpv. 3 LEF, ragione per cui si può partire dal presupposto ch’essa
ha conferito regolare procura alla sua rappresentante.
3.
Preso
atto che la vettura pignorata è rimasta in custodia del debitore, nel ricorso
la RI 1 sostiene che quest’ultimo potrebbe volontariamente danneggiarla o
trafugarla, sicché domanda che l’UE ne prenda immediatamente in custodia la
licenza di circolazione. Nella replica essa fa valere altresì che l’UE avrebbe
dovuto chiederle se sarebbe stata disposta ad anticipare i costi della presa in
consegna del veicolo, domanda alla quale avrebbe risposto in modo affermativo,
giacché il valore di stima della vettura è superiore al credito da riscuotere.
3.1
Giusta
l’art. 98 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le
cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli
altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio (cpv. 1). Le altre
cose mobili possono invece essere lasciate provvisoriamente nelle mani del
debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni
richiesta (cpv. 2). Questi oggetti devono però essere collocati in custodia
dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il
creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti
in suo favore dal pignoramento (cpv. 3).
Per ottenere dall’ufficio d’esecuzione la presa in consegna dei beni
mobili pignorati o sequestrati il creditore deve giustificare che la
misura cautelare è necessaria a garantire i propri diritti esecutivi. Deve in
altri termini rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se
sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi
sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’eccezione al
principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente
nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF; sentenza
della CEF 15.2020.81 del 27 ottobre 2020, consid. 4.1; 15.2020.93 del 29
gennaio 2021, consid. 2.2).
3.2
Nel
caso in rassegna, la ricorrente si limita ad asserire che il debitore potrebbe
danneggiare o trafugare il veicolo pignorato, senza tuttavia rendere
verosimile una minaccia per i suoi interessi, fermo restando inoltre che la
misura da essa proposta, ovvero la presa in custodia della sola licenza di
circolazione, neppure sarebbe in grado d’impedire che l’escusso danneggi o
trafughi l’au-tovettura. In mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di
deprezzamento del bene pignorato, non si giustifica dunque di applicare l’eccezione
prevista dall’art. 98 cpv. 3 LEF, motivo per cui, sotto questo profilo, il
ricorso si rivela infondato.
4.
Per
quanto attiene alle domande circa l’abitazione e i membri dell’economia
domestica del debitore, a prescindere dal fatto che tali quesiti devono essere
posti in prima battuta all’UE anziché all’autorità di vigilanza mediante un
ricorso, nelle proprie osservazioni l’organo esecutivo ha fornito delle
risposte che la ricorrente non ha contestato nella replica. Da questo punto di
vista, il ricorso risulta pertanto senza oggetto (art. 24b cpv.1 LPR).
5.
Stante
l’esito del giudizio odierno, si giustifica di rinunciare alla notificazione
della sentenza al debitore, cui il ricorso non è stato comunicato.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione alla RA 1,
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.