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Decisione

15.2022.7

Misure conservative. Ricorso contro la decisione dell’UE di non prendere in custodia la licenza di condurre del veicolo pignorato o il veicolo stesso

13 giugno 2022Italiano7 min

chiesto la continuazione dell’esecuzione (cui è stato attribuito il n. __________) in virtù dell’art. 149 cpv. 3 LEF, domandando altresì all’organo

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.7

Lugano

13 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 19 gennaio 2022 della

RI 1

(rappresentata dalla RA 1,

)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dell’attestato di carenza di beni (ACB) n. __________ emesso il 9

settembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’e­­secuzione (UE) nei

confronti di PI 1 per fr. 2'000.05, il 23 settembre 2021 la RI 1 ha

chiesto la continuazione dell’esecuzione (cui è stato attribuito il n. __________) in virtù dell’art. 149 cpv. 3 LEF, domandando altresì all’organo

esecutivo di procedere al pignoramento dell’autoveicolo “Fiat

Panda” di proprietà del debitore, immatricolato nel 2011 con il n. __________.

B. Il

16 novembre 2021 l’UE ha quindi pignorato il veicolo in questio­ne, stimandone

il valore in fr. 3'000.–. Nel verbale di pignoramento emesso il 14 gennaio

2022 l’Ufficio ha inoltre indicato che “quanto pignorato viene lasciato in custodia del

debitore sotto sua responsabilità a norma di legge” e

che PI 1 “è a carico dell’assistenza

sociale, impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv.1 LEF, non ha nessun altra

entrata, pignoramento eseguito su richiesta precisa del creditore procedente”.

C. Il

19 gennaio 2022 la RI 1 ha chiesto all’organo esecutivo di realizzare il

veicolo pignorato e con ricorso dello stes­so giorno domanda di far ordine all’UE

di sequestrarne immediatamente la licenza di circolazione. Preso atto che il

debitore è a carico dell’assistenza, la ricorrente richiede pure nel memoriale

di ricorso dove e con chi vive PI 1.

D. Con

osservazioni del 21 gennaio 2022 l’Ufficio chiede alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

E. Mediante

replica del 25 gennaio l’insorgente ribadisce sostanzialmente le proprie

conclusioni ricorsuali.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di

pignoramento emesso il 14 gennaio 2022, il ricorso presentato il 19 gennaio

2022.

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nelle

osservazioni al ricorso, l’UE rileva anzitutto che la ricorrente non ha

prodotto la procura a favore della RA 1. Da parte sua, l’insorgente spiega

nella replica di non aver ritenuto necessario inviarne una, siccome intrattiene

contatti settimanali con gli uffici d’esecuzione. Fa pure notare che nel caso

specifico l’UE aveva comunque dato seguito alla sua domanda di continuazione,

in cui la RA 1 era indicata quale sua rappresentante legale.

Stante

l’esito dell’odierno giudizio (sotto, consid. 3.2 e 4), non occorre soffermarsi

oltre su tale aspetto. Va ad ogni modo rilevato che la RI 1 aveva menzionato la

RA 1 quale sua patrocinatrice già nella domanda d’esecuzione sfociata nel

rilascio dell’ACB sulla base del quale ha poi chiesto il proseguimento dell’esecuzione

giusta l’art. 149 cpv. 3 LEF, ragione per cui si può partire dal presupposto ch’essa

ha conferito regolare procura alla sua rappresentante.

3.

Preso

atto che la vettura pignorata è rimasta in custodia del debitore, nel ricorso

la RI 1 sostiene che quest’ultimo potrebbe volontariamente danneggiarla o

trafugarla, sicché domanda che l’UE ne prenda immediatamente in custodia la

licenza di circolazione. Nella replica essa fa valere altresì che l’UE avreb­be

dovuto chiederle se sarebbe stata disposta ad anticipare i costi della presa in

consegna del veicolo, domanda alla quale avrebbe risposto in modo affermativo,

giacché il valore di stima della vettura è superiore al credito da riscuotere.

3.1

Giusta

l’art. 98 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le

cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli

altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio (cpv. 1). Le altre

cose mobili possono invece essere lasciate provvisoriamente nelle mani del

debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni

richiesta (cpv. 2). Questi oggetti devono però essere collocati in custodia

dell’ufficio o d’un terzo, se l’uffi­­ciale lo reputi opportuno o se il

creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti

in suo favore dal pignoramento (cpv. 3).

Per ottenere dall’ufficio d’esecuzione la presa in consegna dei beni

mobili pignorati o sequestrati il creditore deve giustificare che la

misura cautelare è necessaria a garantire i propri diritti esecutivi. Deve in

altri termini rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se

sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi

sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’ecce­­zione al

principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente

nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF; sentenza

della CEF 15.2020.81 del 27 ottobre 2020, consid. 4.1; 15.2020.93 del 29

gennaio 2021, consid. 2.2).

3.2

Nel

caso in rassegna, la ricorrente si limita ad asserire che il debitore potrebbe

danneggiare o trafugare il veicolo pignorato, sen­za tuttavia rendere

verosimile una minaccia per i suoi interessi, fermo restando inoltre che la

misura da essa proposta, ovvero la presa in custodia della sola licenza di

circolazione, neppure sarebbe in grado d’impedire che l’escusso danneggi o

trafughi l’au-tovettura. In mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di

deprezzamento del bene pignorato, non si giustifica dunque di applicare l’eccezione

prevista dall’art. 98 cpv. 3 LEF, motivo per cui, sotto questo profilo, il

ricorso si rivela infondato.

4.

Per

quanto attiene alle domande circa l’abitazione e i membri del­l’economia

domestica del debitore, a prescindere dal fatto che tali quesiti devono essere

posti in prima battuta all’UE anziché all’au­torità di vigilanza mediante un

ricorso, nelle proprie osservazioni l’organo esecutivo ha fornito delle

risposte che la ricorrente non ha contestato nella replica. Da questo punto di

vista, il ricorso risulta pertanto senza oggetto (art. 24b cpv.1 LPR).

5.

Stante

l’esito del giudizio odierno, si giustifica di rinunciare alla notificazione

della sentenza al debitore, cui il ricorso non è stato comunicato.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione alla RA 1,

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.