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Decisione

15.2022.70

Ricorso contro l’attestato di carenza di beni. Accertamenti insufficienti dell’ufficio d’esecuzione in merito alle spese abitative del debitore. Beni di esiguo valore

20 settembre 2022Italiano10 min

causa del loro valore esiguo nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF, l’Ufficio ha d’altronde

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.70

Lugano

20 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 maggio 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 2 maggio

2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ la sede di Lugano dell’Ufficio d’ese­­cuzione (UE) ha emesso il 2

maggio 2022 un attestato di carenza di beni

(ACB) a favore di RI 1 per l’importo di fr. 51'957.50 rimasto

integralmente scoperto. L’UE ha invero accertato l’impi­gnorabilità dei redditi

del debitore sulla base del seguente computo annesso all’ACB:

Redditi

Rendita LPP

fr.

1'019.70

Rendita AVS

fr.

2'317.00

Totale

fr.

3'336.70

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'300.00

CHF 4'000.– trimestrali

Assicurazione malattia

fr.

492.15

Spese mediche e dentali

fr.

470.25

Totale

fr.

3'462.40

A

causa del loro valore esiguo nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF, l’Ufficio ha d’altronde

rinunciato a pignorare in particolare il fondo __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso, non­ché

l’interessenza che gli spetta nella comunione ereditaria formata con i tre

fratelli PI 3, PI 4 e PI 5, il cui asse successorio è costituito della quota di

comproprietà di ½ della particella n. __________ RFD di __________ e dei fondi

n. __________ RFD di __________, __________, __________ e __________ RFD di __________

e __________ RFD di __________.

B. Con

ricorso del 13 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo di annullarlo e di restituire gli atti all’UE affinché proceda al

pignoramento.

C. Mediante

osservazioni del 24 maggio 2022 PI 1 si oppone al ricorso, pur mostrandosi d’accordo

con un eventuale pignoramento del sedime di __________ o delle altre particelle

in altri luoghi boschivi, tutte facenti parte di una “complicata comunio­ne ereditaria”. Nelle sue del 31 maggio 2022 l’organo esecutivo reputa invece di aver

agito correttamente e si riconferma dunque nei propri provvedimenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 3 maggio 2022, il ricorso

presentato il 13 maggio 2022 è in linea di principio ricevibile sotto questa

prospettiva (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3.

Il

ricorrente contesta anzitutto i fr. 1'300.– computati come “pigio­ne”, sostenendo che l’escusso non ha

prodotto alcun contratto di locazione, ma unicamente un attestato bancario, dal

quale emergerebbe un versamento di fr. 4'000.– a favore della figlia PI 2.

Egli è del parere che tale pagamento non concerne necessariamente la pigione,

ma può essere stato eseguito per altri motivi. Rileva altresì che il debitore è

titolare di un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n. __________

RFD di __________, donata alla figlia, sicché non è tenuto a pagare alcuna

pigione. Reputa in ogni caso eccessivo e ingiustificato che il debitore paghi fr. 1'300.–

per essere semplicemente ospitato in casa della figlia.

Da

parte sua, l’Ufficio osserva che l’importo in questione fa riferimento agli

interessi ipotecari dell’abitazione di __________, ove il debitore risiede e

vanta un diritto d’abitazione vita natural durante, iscritto a registro

fondiario l’8 luglio 2021.

PI

1, dal canto suo, sostiene di abitare

provvisoriamen­te nella proprietà intestata alla figlia per poter

seguire varie terapie mediche a causa del suo precario stato di salute. Egli

spiega inoltre di contribuire al pagamento degli interessi ipotecari e dell’am­mortamento,

onde evitare la messa all’incanto del fondo.

3.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso rispon­da

penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere

d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a

registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare

sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue

affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente

emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza

della CEF 15.2021.132 del 30 maggio 2022, consid. 4.1).

3.2

Nel

caso in rassegna, per riconoscere nel minimo d’esistenza le spese abitative di fr. 1'300.–,

l’Ufficio si è fondato unicamente sul­l’attestato bancario consegnato dall’escusso,

dal quale risulta che il 16 dicembre 2021 egli ha versato fr. 4'000.– sul

“Conto BASE corrente CHF «IPOTECHE»” intestato a “PI 2 e PI 1” presso la Banca __________. Nello stes­so documento è pure indicato in forma manoscritta che si tratta di un versamento

di fr. 4'000.– “trimestrali”. Ora, siffatto documento non è sufficiente da solo a giustificare le

spese d’abitazione effettive del debitore. Non è invero dato di sapere se l’importo

in questione corrisponde a un’eventuale pigione pattuita con la figlia PI 2,

come indicato nel calcolo del minimo d’esistenza (ciò che pare però

inverosimile vista l’intestazione del conto sul quale il versamento è stato

effettuato), o agli interessi ipotecari, come sostiene l’organo esecutivo nelle

osservazioni. E, come rileva a ragione il ricorrente, neppure è chiaro se il

pagamento è avvenuto per una di queste cause o per altri motivi, in particolare

perché l’estratto non menziona il fondo cui si riferisce il conto. A fronte di tali

considerazioni, non si può ritenere che l’UE abbia svolto tutte le indagini

necessarie a stabilire le spese abitative dell’escusso, omettendo in

particolare di verificare se la somma versata sul con­to intestato al debitore

e alla figlia PI 2 serve effettivamente al pagamento di una pigione o degli

interessi ipotecari, compreso l’eventuale

ammortamento (obbligatorio), come afferma il resisten­te. Sotto questo

profilo, il ricorso s’avvera dunque fondato e l’incarto va restituito all’organo

esecutivo per ulteriori accertamenti (sotto, consid. 5).

4.

L’insorgente

si duole pure che l’Ufficio non ha pignorato alcun immobile appartenente al

debitore. In proposito, egli fa notare che, nonostante alcuni di essi abbiano

un valore esiguo, la particella n. __________ RFD di __________, ubicata

in zona edificabile, ha un valore di stima ufficiale di fr. 14'808.–,

ragione per cui – a suo dire – un pignoramento immobiliare risulta

indubbiamente possibile.

4.1

Nelle

proprie osservazioni, l’UE ribadisce quanto già constatato nel verbale interno

delle operazioni di pignoramento, ovvero che l’unico immobile di esclusiva

proprietà del debitore è il fondo n. __________ RFD di __________ (un

bosco la cui stima ufficiale è di fr. 241.–), mentre gli altri fondi ivi

menzionati appartengono alla comunione ereditaria di cui l’escusso fa parte

insieme ai suoi tre fratelli e i loro valori di stima ufficiale ammontano

complessivamente a fr. 16'652.–. Reputando di esiguo valore sia l’im­mobile

sia la quota ereditaria spettante al debitore, l’organo esecutivo osserva quindi

di aver rinunciato al loro pignoramento giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF.

4.2

Orbene,

il ricorrente stesso ammette che alcuni degli immobili indicati nel verbale di

pignoramento sono di valore esiguo, compre­so l’unico fondo che appartiene

esclusivamente al debitore. Ciononostante egli ne chiede il pignoramento, senza

spiegare perché si rivelerebbe errata la decisione dell’Ufficio, basata sull’art.

92.

cpv. 2 LEF, secondo cui sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro

da presumere che il ricavo eccederebbe di così po­co la somma delle spese da

non giustificare la loro realizzazione. Già per tale motivo, la censura risulta

irricevibile per carenza di motivazione.

Per quanto attiene invece alla particella n. __________

RFD di __________, è vero che il suo

valore di stima ufficiale è di fr. 14'808.–, e quindi a prima vista

superiore alla somma delle spese per la sua realizzazione, ma l’insorgente non pare

avvedersi ch’essa non appartiene all’escusso, bensì alla comunione ereditaria

di cui egli fa parte insieme ai suoi tre fratelli, sicché, come indicato nelle

osservazioni, l’organo esecutivo avrebbe potuto tutt’al più pignorare la sua

interessenza, ciò che però non ha fatto, poiché ha considerato la quota

spettante al debitore pure di esiguo valore rispetto alle presumibili spese di

realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF), le quali – va ricordato – potrebbero includere anche quelle per procedere al­la

divisione giudiziaria dell’eredità (art. 132 cpv. 1 LEF e 604 CC). Orbene, l’insorgente

non ha contestato l’argomentazione dell’UE, né vi si è direttamente confrontato,

ragione per cui, anche da questo punto di vista, il ricorso risulta

irricevibile, siccome immotivato.

5.

Alla

luce delle considerazioni suesposte, in parziale accoglimento del ricorso

(sopra, consid. 3.2), la decisione impugnata va annullata limitatamente al

calcolo del minimo d’esistenza e l’incarto retrocesso all’UE affinché proceda a

un nuovo interrogatorio dell’e­­scusso, ponendogli domande puntuali sulle sue

effettive spese d’abitazione. A tal uopo, l’Ufficio inviterà PI 1 a produrre il

contratto di mutuo ipotecario relativo all’abitazione di __________ in cui

questa Camera aveva già accertato ch’egli vive (sentenza della CEF

15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021, consid. 5.4) e/o eventuali accordi

scritti stipulati con la figlia PI 2. All’occorrenza, chiederà informazioni

anche alla banca che ha finanziato l’acquisto dell’immobile (verosimilmente la

Banca __________) e a PI 2. Stabilito l’im­­porto relativo alle spese abitative,

l’UE verificherà infine se il debitore ha continuato a pagarle anche per i mesi

successivi a quelli eventualmente corrispondenti ai fr. 4'000.– versati nel

dicembre 2021. Svolte le nuove indagini, l’organo esecutivo ne darà atto nel

verbale di pignoramento e stabilirà dunque nuovamente il minimo d’esistenza del

debitore.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

L’attestato di carenza di beni emesso il 2 maggio

2022.

nell’e­­secuzione n. __________ è annullato

limitatamente alla determinazione del minimo d’esistenza di PI 1.

1.2

L’incarto

è retrocesso alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecu­­zione affinché proceda

agli accertamenti indicati nel considerando n. 5 e a una nuova determinazione

della quota pignorabile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.