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Decisione

15.2022.71

Ricorso contro l’aggiudicazione di un fondo. Errore nell’indicazione del luogo dell’asta nell’elenco oneri (ma non nell’avviso né nelle pubblicazioni dell’asta). Errore di data nel verbale d’aggiudicazione e mancata firma dell’aggiudicatario

26 agosto 2022Italiano6 min

il fondo n. __________ RFD di __________ appartenente alla RI 1 (in seguito “RI 1”), promos­sa nei

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.71

Lugano

26 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 30 giugno 2022 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________

di sua proprietà, avvenuta il 19 maggio 2022 nell’ese­­cuzione n. __________ in

realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dall’

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante

Fatti

il fondo n. __________ RFD di __________ appartenente alla RI 1 (in seguito “RI 1”), promos­sa nei

confronti di quest’ultima dall’PI 1 il 26 agosto 2020 per fr. 1'428'543.10

oltre agli accessori, il 12 ottobre 2021 la

sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso l’av­­viso di

vendita per il 19 maggio 2022 alle ore 14:00 nella “sala del Consiglio comunale di Mendrisio, Piazza

Municipio 13, 6850 Mendrisio”, allegandovi gli

estratti del Foglio ufficiale cantonale e del Foglio ufficiale svizzero di

commercio relativi alla pubblicazione dello stesso avviso di vendita, prevista

(e avvenuta) per il __________ 2021, estratti che contengono le medesime

indicazioni dell’avviso di vendita, anche per quanto riguarda la sala d’incanto;

che

il 22 febbraio 2022, l’UE ha depositato l’elenco oneri del fondo da realizzare,

che indica, per un errore di battitura, che gl’incanti si sarebbero tenuti

giovedì 19 maggio 2022 alle ore 14:00 “a Lugano, presso la sala del

Consiglio Comunale di Mendrisio, Piazza Mu­nicipio 13”;

che

il 19 maggio 2022 l’UE ha aggiudicato il fondo al secondo tur­no d’asta (con la

facoltà di disdire eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza

legale) alla procedente PI 1 per fr. 1'555'000.–;

che

con reclamo del 30 maggio 2022, la RI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di an­nullare

l’aggiudicazione, protestate spese e ripetibili;

che

la ricorrente allega di non essere stata in grado di assistere all’incanto

poiché ha cercato invano l’indirizzo della sala d’incanto a Lugano;

che

– essa afferma – l’indicazione errata di Lugano anziché Mendrisio sull’elenco

oneri non era evidente “per

una persona domiciliata fuori cantone e di origine italiana e non ticinese”;

ch’essa

si duole pertanto di una violazione del suo diritto di essere sentita, nella

misura in cui non ha potuto “controllare

la validità della procedura, fare le sue

osservazioni o proposte”, sicché ritiene di essere stata danneggiata, come

pure gli altri creditori, che non riceveranno nulla dalla realizzazione del

fondo;

che nelle sue osservazioni del 1° giugno 2022, l’UE

postula la reie­zione del ricorso senza istruttoria “in quanto intempestivo, manifestamente

infondato e temerario”;

che

contrariamente a quanto allega, la ricorrente non è stata avvisata dell’incanto

con l’elenco oneri, bensì con l’avviso di vendita del 12 ottobre 2021, il quale

indicava correttamente il luogo del­l’a­­sta;

che

il successivo elenco oneri menzionava sì per errore Lugano quale luogo dell’incanto,

ma tenuto conto del contrasto con l’av­viso

di vendita la ricorrente avrebbe dovuto, se in buona fede aves­se avuto

dubbi al riguardo, chiedere ragguagli all’UE;

che

anche una persona non ticinese doveva rendersi conto che la sala del Consiglio

comunale di Mendrisio non poteva trovarsi a Lugano;

che

la società ricorrente ha del resto notoriamente la sede nei Grigioni, a __________,

poco lontano dal confine con il Ticino, e il suo amministratore unico, benché

cittadino italiano, capisce la lingua italiana ed è domiciliato a __________,

pure essa non distante dal Ticino;

Considerandi

che

ad ogni modo la ricorrente non dimostra di aver cercato inva­no l’indirizzo

della sala d’incanto a Lugano, producendo ad esempio dichiarazioni scritte di

persone alle quali essa si sarebbe rivolta il 19 maggio 2022 a Lugano in

occasione delle sue ricerche;

che

non avendo la ricorrente reso verosimile che l’errore contenu­to nell’elenco

oneri le abbia impedito di partecipare all’asta, il ricorso dev’essere dichiarato

irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione;

che

il noto errore non risulta avere tratto in inganno neppure altri interessati;

che

la ricorrente fa inoltre valere “certi

dubbi sulla realtà dell’incanto in questione”

riferendosi alle date diverse figuranti sul verbale d’ag­­giudicazione (18

maggio) e sul verbale d’incanto (19 maggio) nonché al fatto che il primo

documento non è controfirmato dall’aggiu­­dicataria;

che

l’indicazione del 18 maggio 2022 sul verbale d’incanto è, pure esso, un

manifesto refuso;

che

ad ogni modo la ricorrente non allega alcuna prova, come le incombeva (art. 9

CC), suscettibile di accertare l’inesattezza del contenuto dei verbali in

merito alla “realtà dell’incanto

in questione”, né sul fatto che l’asta si è svolta il

19.

maggio 2022 come previsto;

che

la ricorrente non menziona d’altronde il motivo per cui l’as­­senza della firma

dell’aggiudicataria sul verbale d’aggiudicazione determinerebbe l’annullamento

dell’asta;

che

l’art. 61 cpv. 2 RFF (non citato nel ricorso) prescrive sì che il verbale debba

essere sottoscritto dall’aggiudicatario, ma non si tratta di una norma formale,

bensì solo di una disposizione d’or­­dine, volta a facilitare la prova della

volontà dell’aggiudicatario di acquisire il fondo (cfr. Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 5 n. 5 ad art. 73 RUF);

che

del resto la banca verosimilmente non era presente il giorno dell’asta, poiché

aveva presentato già il 6 maggio 2022 un’offerta scritta, debitamente firmata

dai suoi rappresentanti legali (v. allegati alle osservazioni dell’UE), come le

consentiva la legge (v. art. 58 cpv. 4 RFF);

che

la censura va pertanto respinta, ciò che segna la sorte definitiva del ricorso;

che

stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla

controparte né il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR), mentre

la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’__________. .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.