15.2022.71
Ricorso contro l’aggiudicazione di un fondo. Errore nell’indicazione del luogo dell’asta nell’elenco oneri (ma non nell’avviso né nelle pubblicazioni dell’asta). Errore di data nel verbale d’aggiudicazione e mancata firma dell’aggiudicatario
26 agosto 2022Italiano6 min
il fondo n. __________ RFD di __________ appartenente alla RI 1 (in seguito “RI 1”), promossa nei
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.71
Lugano
26 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 giugno 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________
di sua proprietà, avvenuta il 19 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ in
realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dall’
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante
Fatti
il fondo n. __________ RFD di __________ appartenente alla RI 1 (in seguito “RI 1”), promossa nei
confronti di quest’ultima dall’PI 1 il 26 agosto 2020 per fr. 1'428'543.10
oltre agli accessori, il 12 ottobre 2021 la
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso l’avviso di
vendita per il 19 maggio 2022 alle ore 14:00 nella “sala del Consiglio comunale di Mendrisio, Piazza
Municipio 13, 6850 Mendrisio”, allegandovi gli
estratti del Foglio ufficiale cantonale e del Foglio ufficiale svizzero di
commercio relativi alla pubblicazione dello stesso avviso di vendita, prevista
(e avvenuta) per il __________ 2021, estratti che contengono le medesime
indicazioni dell’avviso di vendita, anche per quanto riguarda la sala d’incanto;
che
il 22 febbraio 2022, l’UE ha depositato l’elenco oneri del fondo da realizzare,
che indica, per un errore di battitura, che gl’incanti si sarebbero tenuti
giovedì 19 maggio 2022 alle ore 14:00 “a Lugano, presso la sala del
Consiglio Comunale di Mendrisio, Piazza Municipio 13”;
che
il 19 maggio 2022 l’UE ha aggiudicato il fondo al secondo turno d’asta (con la
facoltà di disdire eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza
legale) alla procedente PI 1 per fr. 1'555'000.–;
che
con reclamo del 30 maggio 2022, la RI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare
l’aggiudicazione, protestate spese e ripetibili;
che
la ricorrente allega di non essere stata in grado di assistere all’incanto
poiché ha cercato invano l’indirizzo della sala d’incanto a Lugano;
che
– essa afferma – l’indicazione errata di Lugano anziché Mendrisio sull’elenco
oneri non era evidente “per
una persona domiciliata fuori cantone e di origine italiana e non ticinese”;
ch’essa
si duole pertanto di una violazione del suo diritto di essere sentita, nella
misura in cui non ha potuto “controllare
la validità della procedura, fare le sue
osservazioni o proposte”, sicché ritiene di essere stata danneggiata, come
pure gli altri creditori, che non riceveranno nulla dalla realizzazione del
fondo;
che nelle sue osservazioni del 1° giugno 2022, l’UE
postula la reiezione del ricorso senza istruttoria “in quanto intempestivo, manifestamente
infondato e temerario”;
che
contrariamente a quanto allega, la ricorrente non è stata avvisata dell’incanto
con l’elenco oneri, bensì con l’avviso di vendita del 12 ottobre 2021, il quale
indicava correttamente il luogo dell’asta;
che
il successivo elenco oneri menzionava sì per errore Lugano quale luogo dell’incanto,
ma tenuto conto del contrasto con l’avviso
di vendita la ricorrente avrebbe dovuto, se in buona fede avesse avuto
dubbi al riguardo, chiedere ragguagli all’UE;
che
anche una persona non ticinese doveva rendersi conto che la sala del Consiglio
comunale di Mendrisio non poteva trovarsi a Lugano;
che
la società ricorrente ha del resto notoriamente la sede nei Grigioni, a __________,
poco lontano dal confine con il Ticino, e il suo amministratore unico, benché
cittadino italiano, capisce la lingua italiana ed è domiciliato a __________,
pure essa non distante dal Ticino;
Considerandi
che
ad ogni modo la ricorrente non dimostra di aver cercato invano l’indirizzo
della sala d’incanto a Lugano, producendo ad esempio dichiarazioni scritte di
persone alle quali essa si sarebbe rivolta il 19 maggio 2022 a Lugano in
occasione delle sue ricerche;
che
non avendo la ricorrente reso verosimile che l’errore contenuto nell’elenco
oneri le abbia impedito di partecipare all’asta, il ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione;
che
il noto errore non risulta avere tratto in inganno neppure altri interessati;
che
la ricorrente fa inoltre valere “certi
dubbi sulla realtà dell’incanto in questione”
riferendosi alle date diverse figuranti sul verbale d’aggiudicazione (18
maggio) e sul verbale d’incanto (19 maggio) nonché al fatto che il primo
documento non è controfirmato dall’aggiudicataria;
che
l’indicazione del 18 maggio 2022 sul verbale d’incanto è, pure esso, un
manifesto refuso;
che
ad ogni modo la ricorrente non allega alcuna prova, come le incombeva (art. 9
CC), suscettibile di accertare l’inesattezza del contenuto dei verbali in
merito alla “realtà dell’incanto
in questione”, né sul fatto che l’asta si è svolta il
19.
maggio 2022 come previsto;
che
la ricorrente non menziona d’altronde il motivo per cui l’assenza della firma
dell’aggiudicataria sul verbale d’aggiudicazione determinerebbe l’annullamento
dell’asta;
che
l’art. 61 cpv. 2 RFF (non citato nel ricorso) prescrive sì che il verbale debba
essere sottoscritto dall’aggiudicatario, ma non si tratta di una norma formale,
bensì solo di una disposizione d’ordine, volta a facilitare la prova della
volontà dell’aggiudicatario di acquisire il fondo (cfr. Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 5 n. 5 ad art. 73 RUF);
che
del resto la banca verosimilmente non era presente il giorno dell’asta, poiché
aveva presentato già il 6 maggio 2022 un’offerta scritta, debitamente firmata
dai suoi rappresentanti legali (v. allegati alle osservazioni dell’UE), come le
consentiva la legge (v. art. 58 cpv. 4 RFF);
che
la censura va pertanto respinta, ciò che segna la sorte definitiva del ricorso;
che
stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla
controparte né il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR), mentre
la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’__________. .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.