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Decisione

15.2022.72

Comminatoria di fallimento. Pretesa nullità della comminatoria di fallimento fondata su una sentenza estera riconosciuta incidentalmente esecutiva in Svizzera. Abuso di diritto

17 agosto 2022Italiano9 min

il 29 aprile e il 15 febbraio 2021 rispettivamente da PI 1, PI 2 e PI 3 contro RI

Source ti.ch

Incarti n.

15.2022.72

15.2022.73

15.2022.74

Lugano

17 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 30 maggio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 26 aprile 2022 nelle esecuzioni

n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente

da

PI 1 AT- __________

PI 2 AT- __________

PI 3 AT- __________

(rappresentati dall’__________

PA 1 __________,

e – il primo – patrocinato dall’__________ PA

2 __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’Ufficio

ese­cuzioni della Regione __________, promosse il 4 marzo,

il 29 aprile e il 15 febbraio 2021 rispettivamente da PI 1, PI 2 e PI 3 contro RI

1 per l’in­casso di fr. 5'787.60, fr. 3'315.73 e fr. 17'976.34 oltre

agli interessi e spese, il 26 aprile 2022 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecu­zione

(UE), appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state rigettate

in via definitiva con sentenze 8 aprile 2022 del Bezirksgericht di Zurigo, ha

notificato all’escusso, al suo nuovo domicilio di __________, tre comminatorie

di fallimento del 18 maggio 2022 attribuendovi i n. __________, __________ e __________.

B. Con

tre ricorsi del 30 maggio 2022, RI 1 chiede l’annullamento

delle comminatorie di fallimento, previo conferimen­to dell’effetto sospensivo.

Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2022 l’UE non si è opposto alla

richiesta d’effetto sospensivo e si è rimesso al giudizio della Camera. I

ricorsi non sono stati notificati agli escutenti per osservazioni.

C. Con

uno scritto spontaneo del 1° luglio 2022, PI 1 ha segnalato alla Camera che il ricorrente

non ha inoltrato alcun ricorso al Tribunale superiore del Cantone Zurigo.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

1.1 Giusta

i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura

amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla

stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità

può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della

decisione delle altre.

1.2 Nel

caso in esame, l’insorgente ha presentato tre ricorsi contro tre comminatorie

di fallimento emesse a richiesta di escutenti rappresentati dallo stesso legale,

facendo valere le medesime censure in ogni impugnativa. Si giustifica pertanto

di statuire sui gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

Considerandi

2.

Nei

tre ricorsi, RI 1 invoca la nullità delle comminatorie di fallimento ai sensi

dell’art. 22 LEF perché si fondano su sentenze austriache (dei tribunali

distrettuali di __________, __________ e __________) che pretende non essergli

mai state notificate. Fa valere di aver ricorso all’Obergericht del Canton Zurigo

il 21 aprile 2022 contro le decisioni del Bezirksgericht di Zurigo del­l’8

aprile 2022 che hanno dichiarato esecutive in Svizzera le decisioni austriache,

ciò che a suo parere avrebbe fatto scattare l’ef­fetto sospensivo secondo l’art.

327a cpv. 1 e 2 CPC, in dispregio del quale gli escutenti hanno

presentato le domande di continuazione dell’esecuzione, agendo a suo dire in modo

abusivo e coercitivo giusta l’art. 181 CP, così da “distruggerlo” sia

personalmente che professionalmente,

nonostante fosse pendente “il procedimen­to d’appello”. Il ricorrente si

duole infatti che i tre procedenti l’hanno escusso nonostante potessero

facilmente e rapidamente riscuotere il proprio credito presso l’assicurazione

di responsabilità civile professionale __________ in virtù dell’art. 60 cpv. 1bis

della legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).

2.1

In

linea di massima, la sentenza del giudice del rigetto dell’oppo­­sizione

vincola l’ufficio d’esecuzione e l’autorità di vigilanza. Una decisione è

nulla (solo) quando è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente

o almeno agevolmente riconoscibi­le, ove poi l’ammissione della nullità non

minacci seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in

considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’auto­rità

giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo

particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando

ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla

procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con

numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014

consid. 6.2). La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua

natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione

del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501, 136 III

571, 129 I 363 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.40 del 9

novembre 2015 consid. 4 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3.5,

massimato in RtiD 2008 I 1087 n. 68c).

2.2

Nel

caso in esame, come in un precedente caso analogo (senten­za della CEF 15.2022.27

del 16 marzo 2022 consid. 2.1 e segg.), il ricorrente non fa valere contro le

decisioni di rigetto dell’opposi­zione alcuno dei motivi di nullità

identificati dalla giurisprudenza. Che le decisioni austriache non gli siano –

a suo dire – mai state notificate è una censura ch’egli avrebbe dovuto far

valere nelle procedure di rigetto dell’opposizione. Nella presente procedura ta­le

censura è irricevibile.

2.3

Come

già spiegatogli dalla Camera (già citata 15.2022.27 consid. 2.3), il reclamo contro una decisione di rigetto

dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico (art. 309 lett. b n. 3 e

325.

cpv. 1 CPC). Il ricorrente non ha provato – e invero nemmeno

allegato – che l’Obergericht del Canton Zurigo ha conferito effetto sospensivo ai suoi reclami. È addirittura

dubbio ch’egli li abbia effettivamente inoltrati, siccome ha prodotto

unicamente l’atto di reclamo senza nessuna prova d’invio né conferma di

ricezione del l’Obergericht. Ad ogni modo l’art. 327a cpv. 2 CPC da lui citato non si

applica perché le decisioni del Bezirksgericht di Zurigo non sono decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art.

38–52 della Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12), bensì decisioni di

rigetto dell’opposizione, giusta l’art. 84 LEF, in cui la questione dell’esecutività

delle decisioni austriache in Svizzera è stata esaminata in via solo

incidentale, pregiudiziale (v. il consid. 4 di tali decisioni) (già citata 15.2022.27 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il ricorrente si duole inoltre che la scelta dei procedenti di escuterlo

in luogo di far capo all’assicurazione RC professionale in virtù del­l’art. 60

cpv. 1bis LCA costituisce un abuso di diritto nonché una strategia

processuale inopportuna, giacché presso l’assicurazio­ne avrebbero potuto riscuotere

la propria pretesa in modo

rapido, semplice e diretto.

3.1

Giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è

protetto dalla legge. Tale principio si applica anche in materia esecutiva, ma

va interpretato in modo particolarmente restrittivo visto il limitato potere di

cognizione dell’ufficio di esecuzione. I fatti costitutivi dell’asserito abuso

di diritto devono essere comprovati (sentenza della CEF 15.2015.33/38 del 26

maggio 2015, consid. 6 con rinvii).

3.2

Nel

caso specifico, il ricorrente non ha minimamente comprovato le proprie allegazioni.

Si è limitato a produrre una polizza assicurativa apparentemente scaduta il 28

febbraio 2006. Non sussiste alcuna prova che l’__________ risponda delle

pretese degli escutenti. Se fosse così, RI 1 potrebbe del resto chiedere all’assicurazione

di versare l’indennità dovuta direttamente agli escutenti (art. 60 cpv. 1 LCA).

3.3

Per il medesimo motivo, RI

1.

sostiene che le esecuzioni costituiscono nei suoi confronti una coercizione

ai sensi dell’art. 181 CP. La Camera non ha tuttavia competenze in ambito

penale. Ad ogni modo, visto che le sue allegazioni relative all’in­dennità

secondo l’art. 60 LCA non sono dimostrate, anche la censura riferita all’art.

181.

CPC manca di fondamento. Del resto, il ricorrente non spiega quali fini

diversi dalla riscossione dei loro crediti perseguirebbero gli escutenti. Non

basta affermare in modo generico che i creditori intendono unicamente “distruggerlo” sia

personalmente che professionalmente, senza però apportare alcun elemento

oggettivo a sostegno delle proprie allegazioni.

3.4

Infine, nemmeno rende

manifestamente abusive le comminatorie di fallimento il fatto che, a dire del

ricorrente, sia in corso una “procedura

d’appello” (recte: di reclamo contro le decisioni di

rigetto dell’opposizione), come risulta già dalle considerazioni che precedono

(sopra consid. 2.3).

4.

Con l’emanazione del

giudizio odierno, le domande d’effetto sospensivo diventano senza oggetto, per

tacere del fatto che per impedire il fallimento sarebbe bastato al ricorrente

pagare le somme poste in esecuzione o far intervenire il proprio assicuratore.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è

respinto.

2. Il

ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.

3. Il

ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.

4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.