15.2022.72
Comminatoria di fallimento. Pretesa nullità della comminatoria di fallimento fondata su una sentenza estera riconosciuta incidentalmente esecutiva in Svizzera. Abuso di diritto
17 agosto 2022Italiano9 min
il 29 aprile e il 15 febbraio 2021 rispettivamente da PI 1, PI 2 e PI 3 contro RI
Source ti.ch
Incarti n.
15.2022.72
15.2022.73
15.2022.74
Lugano
17 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 30 maggio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 26 aprile 2022 nelle esecuzioni
n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente
da
PI 1 AT- __________
PI 2 AT- __________
PI 3 AT- __________
(rappresentati dall’__________
PA 1 __________,
e – il primo – patrocinato dall’__________ PA
2 __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’Ufficio
esecuzioni della Regione __________, promosse il 4 marzo,
il 29 aprile e il 15 febbraio 2021 rispettivamente da PI 1, PI 2 e PI 3 contro RI
1 per l’incasso di fr. 5'787.60, fr. 3'315.73 e fr. 17'976.34 oltre
agli interessi e spese, il 26 aprile 2022 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state rigettate
in via definitiva con sentenze 8 aprile 2022 del Bezirksgericht di Zurigo, ha
notificato all’escusso, al suo nuovo domicilio di __________, tre comminatorie
di fallimento del 18 maggio 2022 attribuendovi i n. __________, __________ e __________.
B. Con
tre ricorsi del 30 maggio 2022, RI 1 chiede l’annullamento
delle comminatorie di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2022 l’UE non si è opposto alla
richiesta d’effetto sospensivo e si è rimesso al giudizio della Camera. I
ricorsi non sono stati notificati agli escutenti per osservazioni.
C. Con
uno scritto spontaneo del 1° luglio 2022, PI 1 ha segnalato alla Camera che il ricorrente
non ha inoltrato alcun ricorso al Tribunale superiore del Cantone Zurigo.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
1.1 Giusta
i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura
amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla
stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità
può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della
decisione delle altre.
1.2 Nel
caso in esame, l’insorgente ha presentato tre ricorsi contro tre comminatorie
di fallimento emesse a richiesta di escutenti rappresentati dallo stesso legale,
facendo valere le medesime censure in ogni impugnativa. Si giustifica pertanto
di statuire sui gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
Considerandi
2.
Nei
tre ricorsi, RI 1 invoca la nullità delle comminatorie di fallimento ai sensi
dell’art. 22 LEF perché si fondano su sentenze austriache (dei tribunali
distrettuali di __________, __________ e __________) che pretende non essergli
mai state notificate. Fa valere di aver ricorso all’Obergericht del Canton Zurigo
il 21 aprile 2022 contro le decisioni del Bezirksgericht di Zurigo dell’8
aprile 2022 che hanno dichiarato esecutive in Svizzera le decisioni austriache,
ciò che a suo parere avrebbe fatto scattare l’effetto sospensivo secondo l’art.
327a cpv. 1 e 2 CPC, in dispregio del quale gli escutenti hanno
presentato le domande di continuazione dell’esecuzione, agendo a suo dire in modo
abusivo e coercitivo giusta l’art. 181 CP, così da “distruggerlo” sia
personalmente che professionalmente,
nonostante fosse pendente “il procedimento d’appello”. Il ricorrente si
duole infatti che i tre procedenti l’hanno escusso nonostante potessero
facilmente e rapidamente riscuotere il proprio credito presso l’assicurazione
di responsabilità civile professionale __________ in virtù dell’art. 60 cpv. 1bis
della legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).
2.1
In
linea di massima, la sentenza del giudice del rigetto dell’opposizione
vincola l’ufficio d’esecuzione e l’autorità di vigilanza. Una decisione è
nulla (solo) quando è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente
o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non
minacci seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in
considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità
giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo
particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando
ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla
procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con
numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014
consid. 6.2). La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua
natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione
del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501, 136 III
571, 129 I 363 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.40 del 9
novembre 2015 consid. 4 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3.5,
massimato in RtiD 2008 I 1087 n. 68c).
2.2
Nel
caso in esame, come in un precedente caso analogo (sentenza della CEF 15.2022.27
del 16 marzo 2022 consid. 2.1 e segg.), il ricorrente non fa valere contro le
decisioni di rigetto dell’opposizione alcuno dei motivi di nullità
identificati dalla giurisprudenza. Che le decisioni austriache non gli siano –
a suo dire – mai state notificate è una censura ch’egli avrebbe dovuto far
valere nelle procedure di rigetto dell’opposizione. Nella presente procedura tale
censura è irricevibile.
2.3
Come
già spiegatogli dalla Camera (già citata 15.2022.27 consid. 2.3), il reclamo contro una decisione di rigetto
dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico (art. 309 lett. b n. 3 e
325.
cpv. 1 CPC). Il ricorrente non ha provato – e invero nemmeno
allegato – che l’Obergericht del Canton Zurigo ha conferito effetto sospensivo ai suoi reclami. È addirittura
dubbio ch’egli li abbia effettivamente inoltrati, siccome ha prodotto
unicamente l’atto di reclamo senza nessuna prova d’invio né conferma di
ricezione del l’Obergericht. Ad ogni modo l’art. 327a cpv. 2 CPC da lui citato non si
applica perché le decisioni del Bezirksgericht di Zurigo non sono decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art.
38–52 della Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12), bensì decisioni di
rigetto dell’opposizione, giusta l’art. 84 LEF, in cui la questione dell’esecutività
delle decisioni austriache in Svizzera è stata esaminata in via solo
incidentale, pregiudiziale (v. il consid. 4 di tali decisioni) (già citata 15.2022.27 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il ricorrente si duole inoltre che la scelta dei procedenti di escuterlo
in luogo di far capo all’assicurazione RC professionale in virtù dell’art. 60
cpv. 1bis LCA costituisce un abuso di diritto nonché una strategia
processuale inopportuna, giacché presso l’assicurazione avrebbero potuto riscuotere
la propria pretesa in modo
rapido, semplice e diretto.
3.1
Giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è
protetto dalla legge. Tale principio si applica anche in materia esecutiva, ma
va interpretato in modo particolarmente restrittivo visto il limitato potere di
cognizione dell’ufficio di esecuzione. I fatti costitutivi dell’asserito abuso
di diritto devono essere comprovati (sentenza della CEF 15.2015.33/38 del 26
maggio 2015, consid. 6 con rinvii).
3.2
Nel
caso specifico, il ricorrente non ha minimamente comprovato le proprie allegazioni.
Si è limitato a produrre una polizza assicurativa apparentemente scaduta il 28
febbraio 2006. Non sussiste alcuna prova che l’__________ risponda delle
pretese degli escutenti. Se fosse così, RI 1 potrebbe del resto chiedere all’assicurazione
di versare l’indennità dovuta direttamente agli escutenti (art. 60 cpv. 1 LCA).
3.3
Per il medesimo motivo, RI
1.
sostiene che le esecuzioni costituiscono nei suoi confronti una coercizione
ai sensi dell’art. 181 CP. La Camera non ha tuttavia competenze in ambito
penale. Ad ogni modo, visto che le sue allegazioni relative all’indennità
secondo l’art. 60 LCA non sono dimostrate, anche la censura riferita all’art.
181.
CPC manca di fondamento. Del resto, il ricorrente non spiega quali fini
diversi dalla riscossione dei loro crediti perseguirebbero gli escutenti. Non
basta affermare in modo generico che i creditori intendono unicamente “distruggerlo” sia
personalmente che professionalmente, senza però apportare alcun elemento
oggettivo a sostegno delle proprie allegazioni.
3.4
Infine, nemmeno rende
manifestamente abusive le comminatorie di fallimento il fatto che, a dire del
ricorrente, sia in corso una “procedura
d’appello” (recte: di reclamo contro le decisioni di
rigetto dell’opposizione), come risulta già dalle considerazioni che precedono
(sopra consid. 2.3).
4.
Con l’emanazione del
giudizio odierno, le domande d’effetto sospensivo diventano senza oggetto, per
tacere del fatto che per impedire il fallimento sarebbe bastato al ricorrente
pagare le somme poste in esecuzione o far intervenire il proprio assicuratore.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è
respinto.
2. Il
ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.
3. Il
ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
– ;
– .
–
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.