15.2022.75
Ricorso contro l’avviso di pignoramento emesso durante la procedura di reclamo contro la decisione di rigetto (definitivo) dell’opposizione
13 giugno 2022Italiano4 min
alla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di proseguire l’esecuzione.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.75
Lugano
13 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 maggio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Acquarossa, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 maggio
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal
Comune di Bellinzona, Bellinzona
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa l’11 novembre 2021 dal PI 1 contro RI 1 per l’incasso di
complessivi fr. 1'003.50 oltre ad accessori, il Giudice di pace del
Circolo di Acquarossa ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dall’escusso con decisione del 29 aprile 2022.
B. Sulla
scorta della decisione appena menzionata, il 16 maggio 2022 il PI 1 ha chiesto
alla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di proseguire l’esecuzione.
C. Dando
seguito alla domanda, il 23 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento
per il 22 agosto 2022.
D. Con
ricorso del 27 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale atto, chiedendone l’annullamento
e postulando nel contempo la concessione di un’indennità d’inconvenienza di fr. 70.–.
E. Nelle
sue osservazioni del 3 giugno 2022 l’Ufficio domanda alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 23 maggio 2022, il ricorso presentato il 27 maggio è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente rimprovera all’UE di aver emesso l’avviso di pignoramento nonostante
la decisione di rigetto dell’opposizione non sia ancora passata in giudicato. Fa
valere di aver presentato reclamo contro la decisione in questione il 13 maggio
2022.
dinanzi al Tribunale d’appello, ragione per cui – a suo dire – l’opposizione
non può essere ancora considerata come rigettata in via definitiva, ciò che
preclude la continuazione dell’esecuzione.
Ora,
è vero che il 13 maggio 2022 l’insorgente ha presentato reclamo contro la
decisione di rigetto definitivo dell’opposizione davanti a questa Camera nella
sua veste di autorità giudiziaria superiore (inc. 14.2022.55), ma egli
misconosce che il rimedio del reclamo non ha effetto sospensivo automatico,
sicché la decisione di rigetto definitivo è immediatamente esecutiva (art. 325
cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non
dimostra di aver chiesto – ciò che non ha fatto nella fattispecie – e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale
federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 e i rinvii; sentenza della
CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020, consid. 2). Il ricorso s’avvera pertanto
infondato.
3.
Stante
il suo esito, si giustifica di rinunciare alla notificazione della
sentenza al creditore, cui il ricorso non è stato comunicato.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). A prescindere dalla soccombenza del ricorrente, non può quindi
essere accolta la sua richiesta di un’indennità d’inconvenienza.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a Damiano .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.