15.2022.77
Minimo di esistenza. Spese di trasferta mediante il traporto pubblico. Importo di base dell’escusso maggiorenne che svolge un apprendistato e vive con i propri genitori
2 settembre 2022Italiano7 min
“reclamo” (recte: ricorso) del 19 maggio 2022 la RI 1 si aggrava contro il predetto
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.77
Lugano
2 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 maggio 2022 della
RI 1
(rappresentata dalla RA 1,
)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 17
maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso
il 17 maggio 2022 un attestato di carenza di beni (ACB) a favore della RI 1 per
l’importo rimasto integralmente scoperto di fr. 771.65. L’UE ha invero
accertato l’impignorabilità dei redditi dell’escusso sulla base del seguente
computo annesso all’ACB:
Redditi
Debitore
fr.
887.00
Totale
fr.
887.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto
pubblico
fr.
151.00
Abbonamento Arcobaleno
Totale
fr.
1'562.00
B. Con
“reclamo” (recte: ricorso) del 19 maggio 2022 la RI 1 si aggrava contro il predetto
provvedimento, chiedendone la rettifica.
C. Mediante
osservazioni del 7 giugno 2022, reputando di aver agito correttamente l’Ufficio
si è riconfermato nella decisione impugnata, mentre PI 1 è rimasto silente.
D. Tramite
replica del 19 luglio 2022, pur consapevole di essere “fuori tempo” la ricorrente ha
ribadito sostanzialmente le proprie conclusioni. Stante il
presumibile esito della decisione odierna, tale allegato non è stato notificato
alla controparte (art. 9 cpv. 3 LPR).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 17 maggio 2022 dall’UE, il ricorso
presentato il 19 maggio 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà es-sere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
La
ricorrente mette in dubbio anzitutto la scadenza del contratto di tirocinio del
debitore. A suo parere, esso dovrebbe terminare il 31 agosto 2022 anziché alla
fine del novembre 2022, come invece indicato nella sezione “osservazioni” dell’ACB.
Ora, a prescindere dal fatto ch’essa non trae alcuna conclusione da siffatta
considerazione, omettendo in particolare d’indicare in che modo incide sul
minimo d’esistenza di PI 1, il contratto di tirocinio agli atti menziona che il
periodo di formazione ha luogo “dal
2.
novembre 2021 al 1° novembre 2022 compreso”, ciò che
la RI 1 avrebbe potuto constatare da sé, semplicemente prendendo visione dell’incarto. Immotivata, la censura s’avvera dunque irricevibile.
4.
L’insorgente
si duole inoltre delle spese di trasferta mediante il traporto pubblico,
sostenendo che il costo dell’abbonamento Arcobaleno per la tratta __________
ammonta a fr. 74.– anziché fr. 151.– mensili.
4.1
Da
parte sua, nelle osservazioni l’Ufficio rileva che la sede della scuola
professionale frequentata dal debitore si trova a __________, sicché egli
necessita di un abbonamento che copre oltre 6 zone, il cui costo annuo è di fr. 1'890.–,
ovvero fr. 151.– (recte:
157.50) al mese. Nella replica, l’insorgente si limita ad affermare che il verbale di pignoramento non è preciso, ragione per
cui non era al corrente che la scuola frequentata dall’escusso è a __________.
Ciononostante domanda di stralciare la spesa in questione.
4.2
Anche
in tal caso la richiesta si rivela immotivata e quindi inammissibile. Venuta a
conoscenza che la sede della scuola professionale frequentata da PI 1 si trova
a __________, ciò che effettivamente risulta dal medesimo contratto di
tirocinio, la ricorrente non spiega invero perché le spese legate al traporto
pubblico debbano comunque essere stralciate.
5.
La
RI 1 reputa infine che il minimo di base debba essere sensibilmente ridotto, siccome
l’escusso percepisce solo fr. 887.– quale apprendista e vive con i genitori.
Ora,
dal verbale interno delle operazioni di pignoramento non è dato di sapere se il
debitore, malgrado sia maggiorenne, è ancora a carico dei genitori, ovvero se
sta ancora svolgendo una prima formazione scolastica o professionale, ciò che
imporrebbe ai genitori di continuare a mantenerlo fino alla conclusione della
forma-zione in virtù dell’art. 277 cpv. 2 CC (v. punto II/6 della Tabella e
sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014, consid. 3.1). La questione
può tuttavia rimanere indecisa, dal momento che anche volendo ammettere, come
sostiene la ricorrente, ch’egli è ancora a loro carico, l’esito del calcolo non
cambierebbe. In effetti, neppure applicando, nella migliore delle ipotesi per l’insorgente,
il supplemento di fr. 600.– per figli oltre 10 anni (v. punto I/4 della
Tabella) quale importo di base anziché i fr. 1'200.– per il debitore che
vive da solo (v. punto I/1 della Tabella), il minimo esistenziale di PI 1 in
tale evenienza ammonterebbe a fr. 962.– (minimo di base di fr. 600.–
+ pasti consumati fuori casa per fr. 211.– + spese di trasferta con i
trasporti pubblici di fr. 151.–) e quindi sarebbe sempre superiore al
reddito accertato di fr. 887.–, per tacere del fatto che secondo il
conteggio di stipendio del 31 marzo 2022 presente nell’incarto dell’UF, l’escusso
pare in realtà guadagnare di meno (fr. 788.60). Infondato sotto questo
profilo, il ricorso va dunque respinto.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.