15.2022.78
Avviso di pignoramento. Perenzione dell’esecuzione la cui continuazione non è stata chiesta per tempo
16 gennaio 2023Italiano8 min
del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giu-dice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena
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Incarto
n.
15.2022.78
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 3 giugno (n. 63/2022) e 26
agosto 2022 (n. 84/2022) di
RI 1 c/o fermo posta,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 13 maggio 2022,
rispettivamente contro quello emesso in sostituzione il 25 maggio 2022 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2019 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1
ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'563'899.30 oltre a interessi
e spese, la quale ha interposto opposizione il 5 agosto 2019.
B. Con
sentenza del 29 settembre 2021 (SO 2021.2917), il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza inoltrata da PI 1 il 21 giugno 2021 e
ha rigettato in via definitiva l’opposizione
al precetto esecutivo interposta dall’escussa il 5 agosto 2019
limitatamente alla somma richiesta di fr. 51'057.20 oltre agli interessi
del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giu-dice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena
citata (inc. 14.2021.163) in quanto anche l’atto emendato trasmesso dalla reclamante conteneva ancora inaccettabili contumelie.
C. Sulla
scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1
limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, il 13
maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento (con il n. __________a) per il 10 giugno 2022 a concorrenza di fr. 34'728.– complessivi (mentre per il saldo l’esecuzione
è rimasta registrata con il n. __________ e come sospesa da opposizione).
D. In
sostituzione dell’atto appena menzionato, il 25 maggio 2022, l’UE ha emesso un
nuovo avviso di pignoramento per il 16 agosto 2022 a concorrenza della somma
rettificata di fr. 63'847.60 spese e interessi compresi.
E. Con
un primo ricorso del 3 giugno 2022 (n. 63/2022), RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” il primo avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.
F. Nelle
sue osservazioni dell’8 giugno 2022, l’UE ha ritenuto di avere eseguito
correttamente la procedura, ma si è rimesso al giudizio della Camera per quanto
riguarda la domanda di effetto sospensivo.
G. Mediante
contro-osservazioni del 20 giugno 2022, RI 1 ha chiesto di accogliere il suo
ricorso previo accertamento della perenzione
dell’esecuzione e della nullità del pignoramento e del nuovo avviso di
pignoramento del 25 maggio 2022.
H. Con
un secondo ricorso del 26 agosto 2022 (n. 84/2022), RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo e
accertamento della perenzione dell’esecuzione, di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” (anche) il secondo avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e
indennità.
I. Nelle
osservazioni del 1° settembre 2022, l’UE ha confermato le sue precedenti
osservazioni e si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la
domanda di effetto sospensivo, la quale è stata accolta con ordinanza del 2
dicembre 2022.
L. Nelle
osservazioni del 16 dicembre 2022 PI 1 ha postulato la reiezione dei ricorsi e
nelle sue del 20 dicembre 2022 l’UE ha confermato un’altra volta la validità
dei propri provvedimenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica del primo avviso di pignoramento, avvenuta secondo le stesse allegazioni della
ricorrente il 24 maggio 2022, il primo ricorso è tempestivo, ma senza oggetto,
giacché l’atto impugnato è stato sostituito dall’avviso di pignoramento del 25
maggio 2022. Il secondo ricorso del 26
agosto 2022 appare invece tardivo, dal momento che RI 1 aveva conoscenza
del secondo avviso di pignoramento già al momento in cui ha presentato le
contro-osservazioni del 20 giugno 2022 (pag. 3 in fondo), ma da quest’ultimo
atto si evince che già allora aveva chiesto di accertare la nullità dell’esecuzione
e pertanto anche del secondo avviso di pignoramento. Trattandosi di censure di
nullità, vanno del resto esaminate d’ufficio a prescindere dalla tempestività
del ricorso (art. 22 cpv. 1 LEF).
2.
La
ricorrente chiede di accertare la nullità dell’avviso di pignoramento, facendo
valere che l’esecuzione è perenta già dal 5 o dal 20 agosto 2020 nel senso dell’art.
88.
cpv. 2 LEF, ossia prima dell’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione.
2.1
Nelle
sue osservazioni PI 1 si limita a rilevare di aver tempestivamente inoltrato l’azione di rigetto dell’opposizione all’esecuzione
da lui promossa a convalida del sequestro entro il termine di dieci giorni
stabilito dall’art. 279 cpv. 2 LEF, tenuto conto del fatto che l’opposizione al
sequestro interposta dalla ricorrente ha sospeso il termine di convalida in
conformità dell’art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF. Afferma che la tempestività dell’azione
è comprovata dalla stessa decisione di rigetto dell’opposizione, che l’ha
riconosciuta, mentre RI 1 ne aveva paradossalmente invocato il carattere
prematuro proprio alla luce della sospensione stabilita dall’art. 279 cpv. 5 n.
1.
LEF.
2.2
PI
1.
si determina solo sul termine di convalida
del sequestro, disciplinato dall’art. 279 LEF, senza spendere una
parola sull’osservanza del termine di perenzione dell’esecuzione stabilito dall’art.
88.
cpv. 2 LEF, secondo cui la domanda di proseguimento dev’essere presentata entro
un anno dalla notifica del precetto esecutivo (all’escusso: DTF
125.
III 46 consid. 3/b), a prescindere dal fatto che l’esecuzione sia stata promossa o no a
convalida di un sequestro. Ora, la validità o la caducità del sequestro non
influisce in quanto tale sulla perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF
143.
III 585 consid. 3.2.1) e viceversa l’esecuzione si estingue se la domanda
di proseguimento non è presentata entro un anno dalla notifica del precetto
esecutivo (Jolanta Kren Kostkiewicz/Ilija
Penon, Zur Arrestprosequierung im
nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, 238 ad V/A;
implicitamente: sentenza del Tribunale
federale 5A_220/2013 del 6 settembre 2013, consid. 5.2 ; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 10 ad art. 279 LEF). In altre parole, termini di convalida del
sequestro e di perenzione dell’esecuzione sono indipendenti. Che la
presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione sia tempestiva dal
profilo della convalida del sequestro (ai sensi dell’art. 279 LEF) non comporta di per sé la prevenzione della
perenzione secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF. A parte il fatto che la constatazione
dell’osservanza di ambedue i termini compete all’ufficio d’esecuzione (e
su ricorso all’autorità di vigilanza) e non al giudice del rigetto dell’opposizione
(cfr. DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008
del 15 dicembre 2008 consid. 2), la conferma del rispetto del termine di
convalida del sequestro contenuta nella sentenza di rigetto del
29.
settembre 2021 (sopra ad B) non è di rilievo per la questione della
perenzione dell’esecuzione eccepita dalla ricorrente.
2.3
Il precetto esecutivo fatto spiccare da PI 1 è stato notificato a RI 1 il 5 agosto 2019. L’esecuzione
si è pertanto perenta già il 5 agosto 2020
(art. 88 cpv. 2 LEF), ovvero prima dell’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione, avvenuto solo il 21 giugno
2021.
Non si è verificata pertanto alcuna sospensione del termine di
perenzione, sicché la domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il
22.
ottobre 2021 è tardiva. L’UE avrebbe quindi dovuto d’ufficio rifiutare di
darvi seguito. Gli avvisi di pignoramento impugnati sono di conseguenza nulli
(DTF 96 III 117; Sievi in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 88 LEF), ciò che questa Camera deve accertare d’ufficio a prescindere dall’esistenza
di un valido ricorso (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF; sentenza della CEF
15.2019.85
del 28 gennaio 2020, RtiD 2020 II 953 n. 44c, consid. 3). I ricorsi
vanno pertanto accolti e gli avvisi di pignoramento emessi nell’esecuzione n. __________a dichiarati nulli.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti e di conseguenza gli avvisi di pignoramento
emessi nell’esecuzione n. __________a sono dichiarati nulli.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.