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Decisione

15.2022.79

Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Stato di riparto. Privilegio del creditore a beneficio dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

23 settembre 2022Italiano8 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dalla sede

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.79

Lugano

23 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 10 giugno 2022 della

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 30 maggio 2022

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa dalla

PI 1,

(patrocinata dall’ PR 1, )

nei confronti della

PI 2,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dalla sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 2 (in seguito “PI 1”) ha

escusso la PI 2 (in seguito “PI 2”) per l’incasso di un credito garantito da

quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella n.__________ RFD di __________ dal 1° al 4°

grado per complessivi fr. 3'641'000.–. La procedente ha presentato la

domanda di vendita il 10 maggio 2017.

B. Il

14 agosto 2019, la PI 3 ha ceduto all’RI 1

(in seguito “RI 1”) per fr. 35'000.– una pretesa di fr. 153'343.–

nei confronti della PI 1 per lavori eseguiti sul noto fondo, a beneficio della

quale era stata iscritta nel registro fondiario un’ipoteca legale definitiva il

4 gennaio 2019, poi rettificata l’11 marzo 2019.

C. Il

10 maggio 2021 la sede di Mendrisio dell’UE, che si occupa

del settore immobiliare del Sottoceneri dall’aprile 2018, ha depositato le

condizioni d’asta e l’elenco oneri, fissando l’asta per il 1° luglio 2021. Nell’elenco oneri l’Ufficio ha in particolare

iscritto in 5a posizione il credito dell’RI 1 (ceduto dalla PI 3)

per fr. 182'594.45 a beneficio di un’ipoteca legale “di grado LEG (Ipoteca per costruzioni)”, secondo la rettifica d’ufficio dell’11 mar­zo 2019.

D. Statuendo

con sentenza del 21 giugno 2021 (inc. 15.2021.54) la Camera ha respinto nella

misura della sua ammissibilità il ricorso che l’RI 1 aveva presentato il 17

maggio 2021 contro le

condizioni d’asta e l’elenco oneri. Adito con ricorso del 24 giugno 2021 contro

tale decisione, il Tribunale federale ha stralciato la cau­sa dai ruoli mediante sentenza del 12 luglio

2021 (inc. 5A_518/2021) a

seguito del ritiro del gravame.

E. Il

1° luglio 2021 il fondo è stato aggiudicato alla PI 1 al secondo turno (con la

possibilità di disdire i contratti di locazione per la successiva scadenza

legale) per fr. 1'700'000.–.

F. Il

30 maggio 2022 l’UE ha allestito e depositato il seguente stato di riparto:

N.

Creditore pignoratizio

Somma di

credito Fr.

Somma

ricavata Fr.

Importo

scoperto Fr.

1.

Stato del Cantone Ticino

Ufficio Esazione e Condoni

Vicolo Sottocorte

6501 Bellinzona

Rif. __________

39'706.60

39'706.60

–-.–-

2.

PI 2

__________

__________

23'732.25

23'732.25

–-.–-

3.

PI 1

4'736'900.00

1'599'531.95

In parziale

compensazione del credito

3'137'368.05

4.

PI 3 –

Rappr. Avv. PI 4

CP

IL di grado LEF – Artigiani o Imprenditori

38'712.30

–-.–-

38'712.30

5.

RI 1

IL di grado LEF – Artigiani o Imprenditori

182'594.45

–-.–-

182'594.45

TOTALE

5'021'645.60

==========

1'662'970.80

==========

3'358'674.80

==========

Nessuna eccedenza a favore

dei creditori pignoranti

G. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 10 giugno 2022 l’RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendone la modifica, ovvero il pagamento del credito da essa vantato

mediante riduzione degli importi previsti per gli altri creditori pignoratizi.

H. Nelle

sue osservazioni del 14 giugno 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 31 maggio 2022, il ricorso presentato

il 10 giugno 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) sotto questo

profilo.

2.

La

ricorrente sostiene che lo stato di riparto non tiene conto del privilegio

conferito all’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, in violazione dell’art.

841.

cpv. 1 CC, sicché – a suo dire – dev’essere

modificato nel senso di ridurre gl’importi destinati agli altri cre­ditori

pignoratizi, in particolare quello della PI 1, al fine di corrispondere a essa integralmente

il suo credito. In proposito fa valere che i lavori oggetto del credito

garantito dall’ipoteca degli artigiani e imprenditori ha indubbiamente

contribuito ad aumen-tare il valore della proprietà, dal momento che – secondo

essa – prima dei lavori di ristrutturazione il fondo valeva fr. 1'000'000.–

e in seguito è stato aggiudicato alla PI 1 per fr. 1'700'000.–.

Da

parte sua, l’Ufficio premette che il credito dell’insorgente è stato iscritto

nell’elenco oneri in 5a posizione, circostanza ch’essa non ha

contestato. Ciò posto, dal momento che il prezzo a cui è stato aggiudicato il

fondo (fr. 1'700'000.–) non è sufficiente per pagare tutti i creditori

pignoratizi, l’UE rileva che quelli al beneficio dell’ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori sono andati totalmente perdenti, motivo per cui verrà

loro fissato un termine per promuovere al foro dell’esecuzione l’azione

tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull’importo del ricavo

assegnato ai creditori pignoratizi anteriori, conformemente all’art. 117 del Regolamento

del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS

281.42).

2.1

Giusta

l’art. 112 cpv. 1 RFF, incassato integralmente il ricavo

della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato

della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in

base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente né

per il loro importo né per il loro grado. Ne consegue che l’autorità di

vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio deve

limitarsi a esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso che

quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione

del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere

dal decidere questioni di diritto materiale relative all’e­­sistenza, al grado

e all’importo dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri (sentenza della CEF 15.2019.74 dell’11 dicembre 2019, con­sid. 1.1;

cfr. DTF 120 III 24 consid. 3).

2.2

Nel

caso in rassegna, conformemente alla predetta norma, l’UE si è limitato a

trascrivere nello stato di riparto i crediti così come inseriti nell’elenco

oneri passato in giudicato (consid. C e F), sicché nulla può essergli

rimproverato da questo punto di vista, la ricorrente non potendo più rimettere

in discussione nello stadio della ripartizione il grado e l’importo dei crediti

pignoratizi ivi iscritti (art. 43 cpv. 1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art.

102.

RFF anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare). Per

quanto attiene invece al privilegio dei creditori a beneficio dell’ipo­teca

degli artigiani o imprenditori in caso di perdita giusta l’art. 841 cpv. 1 CC,

come ha rettamente rilevato nelle osservazioni, l’ufficio d’esecuzione è

unicamente tenuto a fissare loro il termine di dieci giorni per promuovere al

foro dell’esecuzione l’azione tendente al riconoscimento del diritto di essere

pagati sull’importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori

(art. 117 cpv. 1 RFF) e, ove tale azione venga tempestivamente presentata, a

sospendere il riparto limitatamente alle “somme in litigio” (art. 117 cpv. 2

RFF), ovvero ai dividendi spettanti ai creditori convenuti (sentenza della CEF

15.2014.121

del 6 marzo 2015, consid. 3, massimato in RtiD 2015 II 929

n. 72c). Trattandosi di una questione di diritto materiale, non spetta

invero all’UE né all’autorità di vigilanza accertare se sono dati i presupposti

dell’art. 841 cpv. 1 CC, bensì al competente giudice del merito secondo l’art.

117.

cpv. 1 RFF (DTF 110 III 79 consid. 3/a). È solo in quella sede che l’insorgente

potrà far valere il suo privilegio. Il ricorso si rivela dunque manifestamente

irricevibile per incompetenza materiale della Camera a decidere su tale oggetto.

3.

Stante

il suo esito, si giustifica di rinunciare alla notificazione della

sentenza alle altre parti interessate, cui il ricorso non è stato comunicato

(art. 9 cpv. 2 LPR).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.