15.2022.79
Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Stato di riparto. Privilegio del creditore a beneficio dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
23 settembre 2022Italiano8 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dalla sede
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.79
Lugano
23 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 10 giugno 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 30 maggio 2022
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa dalla
PI 1,
(patrocinata dall’ PR 1, )
nei confronti della
PI 2,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 2 (in seguito “PI 1”) ha
escusso la PI 2 (in seguito “PI 2”) per l’incasso di un credito garantito da
quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella n.__________ RFD di __________ dal 1° al 4°
grado per complessivi fr. 3'641'000.–. La procedente ha presentato la
domanda di vendita il 10 maggio 2017.
B. Il
14 agosto 2019, la PI 3 ha ceduto all’RI 1
(in seguito “RI 1”) per fr. 35'000.– una pretesa di fr. 153'343.–
nei confronti della PI 1 per lavori eseguiti sul noto fondo, a beneficio della
quale era stata iscritta nel registro fondiario un’ipoteca legale definitiva il
4 gennaio 2019, poi rettificata l’11 marzo 2019.
C. Il
10 maggio 2021 la sede di Mendrisio dell’UE, che si occupa
del settore immobiliare del Sottoceneri dall’aprile 2018, ha depositato le
condizioni d’asta e l’elenco oneri, fissando l’asta per il 1° luglio 2021. Nell’elenco oneri l’Ufficio ha in particolare
iscritto in 5a posizione il credito dell’RI 1 (ceduto dalla PI 3)
per fr. 182'594.45 a beneficio di un’ipoteca legale “di grado LEG (Ipoteca per costruzioni)”, secondo la rettifica d’ufficio dell’11 marzo 2019.
D. Statuendo
con sentenza del 21 giugno 2021 (inc. 15.2021.54) la Camera ha respinto nella
misura della sua ammissibilità il ricorso che l’RI 1 aveva presentato il 17
maggio 2021 contro le
condizioni d’asta e l’elenco oneri. Adito con ricorso del 24 giugno 2021 contro
tale decisione, il Tribunale federale ha stralciato la causa dai ruoli mediante sentenza del 12 luglio
2021 (inc. 5A_518/2021) a
seguito del ritiro del gravame.
E. Il
1° luglio 2021 il fondo è stato aggiudicato alla PI 1 al secondo turno (con la
possibilità di disdire i contratti di locazione per la successiva scadenza
legale) per fr. 1'700'000.–.
F. Il
30 maggio 2022 l’UE ha allestito e depositato il seguente stato di riparto:
N.
Creditore pignoratizio
Somma di
credito Fr.
Somma
ricavata Fr.
Importo
scoperto Fr.
1.
Stato del Cantone Ticino
Ufficio Esazione e Condoni
Vicolo Sottocorte
6501 Bellinzona
Rif. __________
39'706.60
39'706.60
–-.–-
2.
PI 2
__________
__________
23'732.25
23'732.25
–-.–-
3.
PI 1
4'736'900.00
1'599'531.95
In parziale
compensazione del credito
3'137'368.05
4.
PI 3 –
Rappr. Avv. PI 4
CP
IL di grado LEF – Artigiani o Imprenditori
38'712.30
–-.–-
38'712.30
5.
RI 1
IL di grado LEF – Artigiani o Imprenditori
182'594.45
–-.–-
182'594.45
TOTALE
5'021'645.60
==========
1'662'970.80
==========
3'358'674.80
==========
Nessuna eccedenza a favore
dei creditori pignoranti
G. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 10 giugno 2022 l’RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,
chiedendone la modifica, ovvero il pagamento del credito da essa vantato
mediante riduzione degli importi previsti per gli altri creditori pignoratizi.
H. Nelle
sue osservazioni del 14 giugno 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 31 maggio 2022, il ricorso presentato
il 10 giugno 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) sotto questo
profilo.
2.
La
ricorrente sostiene che lo stato di riparto non tiene conto del privilegio
conferito all’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, in violazione dell’art.
841.
cpv. 1 CC, sicché – a suo dire – dev’essere
modificato nel senso di ridurre gl’importi destinati agli altri creditori
pignoratizi, in particolare quello della PI 1, al fine di corrispondere a essa integralmente
il suo credito. In proposito fa valere che i lavori oggetto del credito
garantito dall’ipoteca degli artigiani e imprenditori ha indubbiamente
contribuito ad aumen-tare il valore della proprietà, dal momento che – secondo
essa – prima dei lavori di ristrutturazione il fondo valeva fr. 1'000'000.–
e in seguito è stato aggiudicato alla PI 1 per fr. 1'700'000.–.
Da
parte sua, l’Ufficio premette che il credito dell’insorgente è stato iscritto
nell’elenco oneri in 5a posizione, circostanza ch’essa non ha
contestato. Ciò posto, dal momento che il prezzo a cui è stato aggiudicato il
fondo (fr. 1'700'000.–) non è sufficiente per pagare tutti i creditori
pignoratizi, l’UE rileva che quelli al beneficio dell’ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori sono andati totalmente perdenti, motivo per cui verrà
loro fissato un termine per promuovere al foro dell’esecuzione l’azione
tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull’importo del ricavo
assegnato ai creditori pignoratizi anteriori, conformemente all’art. 117 del Regolamento
del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS
281.42).
2.1
Giusta
l’art. 112 cpv. 1 RFF, incassato integralmente il ricavo
della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato
della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in
base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente né
per il loro importo né per il loro grado. Ne consegue che l’autorità di
vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio deve
limitarsi a esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso che
quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione
del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere
dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza, al grado
e all’importo dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri (sentenza della CEF 15.2019.74 dell’11 dicembre 2019, consid. 1.1;
cfr. DTF 120 III 24 consid. 3).
2.2
Nel
caso in rassegna, conformemente alla predetta norma, l’UE si è limitato a
trascrivere nello stato di riparto i crediti così come inseriti nell’elenco
oneri passato in giudicato (consid. C e F), sicché nulla può essergli
rimproverato da questo punto di vista, la ricorrente non potendo più rimettere
in discussione nello stadio della ripartizione il grado e l’importo dei crediti
pignoratizi ivi iscritti (art. 43 cpv. 1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art.
102.
RFF anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare). Per
quanto attiene invece al privilegio dei creditori a beneficio dell’ipoteca
degli artigiani o imprenditori in caso di perdita giusta l’art. 841 cpv. 1 CC,
come ha rettamente rilevato nelle osservazioni, l’ufficio d’esecuzione è
unicamente tenuto a fissare loro il termine di dieci giorni per promuovere al
foro dell’esecuzione l’azione tendente al riconoscimento del diritto di essere
pagati sull’importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori
(art. 117 cpv. 1 RFF) e, ove tale azione venga tempestivamente presentata, a
sospendere il riparto limitatamente alle “somme in litigio” (art. 117 cpv. 2
RFF), ovvero ai dividendi spettanti ai creditori convenuti (sentenza della CEF
15.2014.121
del 6 marzo 2015, consid. 3, massimato in RtiD 2015 II 929
n. 72c). Trattandosi di una questione di diritto materiale, non spetta
invero all’UE né all’autorità di vigilanza accertare se sono dati i presupposti
dell’art. 841 cpv. 1 CC, bensì al competente giudice del merito secondo l’art.
117.
cpv. 1 RFF (DTF 110 III 79 consid. 3/a). È solo in quella sede che l’insorgente
potrà far valere il suo privilegio. Il ricorso si rivela dunque manifestamente
irricevibile per incompetenza materiale della Camera a decidere su tale oggetto.
3.
Stante
il suo esito, si giustifica di rinunciare alla notificazione della
sentenza alle altre parti interessate, cui il ricorso non è stato comunicato
(art. 9 cpv. 2 LPR).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.