Lexipedia

Decisione

15.2022.8

Domanda d’esecuzione diretta contro un funzionario della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Nullità per manifesto abuso di diritto

1 luglio 2022Italiano9 min

novembre 2021 da RI 1 nei confronti di PI 1, ritenendola “nulla in quanto manifestamente viziata da un

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.8

Lugano

1 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso di

RI

1, IT-__________ (per notifica: )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 10 gennaio 2022 con cui

esso rifiuta di dare seguito alla domanda di esecuzione promossa dal ricorrente

nei confronti di

PI

1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

provvedimento del 10 gennaio 2022 la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha rifiutato di dar seguito alla domanda di esecuzione presentata il 10

novembre 2021 da RI 1 nei confronti di PI 1, ritenendola “nulla in quanto manifestamente viziata da un

abuso di diritto”.

B. Con

ricorso del 24 gennaio 2022 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendo di annullarlo, di far obbligo al­l’UE di emanare il precetto

esecutivo sulla scorta della sua domanda d’esecuzione e di notificarlo all’escusso,

protestate tasse, spese e ripetibili.

C. In

virtù dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200),

la Camera ha rinunciato ad avviare un’istruttoria.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 10 gennaio 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

provvedimento impugnato, l’UE ha ritenuto la domanda d’ese­cuzione di RI 1

nulla in quanto viziata da un manifesto abuso di diritto, nella misura in cui

aveva già promosso nel 2021 due altre esecuzioni contro il funzionario della

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG PI 1 per cause analoghe lesive

della reputazione dell’escusso e con riferimento a una decisione di questa

Camera senza attinenza con la fattispecie, senza poi proseguirle. Ha infatti

ritirato la prima e non ha contestato la decisione 22 ottobre 2021 di non dare

seguito alla seconda, in cui è stato pure invitato “a evitare azioni chiaramente vessatorie”, presentando al contrario appena due settimane dopo la domanda d’esecuzione

oggetto della decisione impugnata.

3.

Nel

ricorso, RI 1 afferma dapprima che giusta gli art. 92 LEF e 20 cpv. 2 LAVS una

rendita AVS è impignorabile e che sono nulli tanto il pignoramento, quanto la

compensazione che ledono il minimo vitale dell’escusso giusta la LEF. Spiega

poi di aver escusso PI 1 per violazione della LEF, siccome quest’ul­timo ha

deciso di compensare mensilmente fr. 1'000.– con la sua rendita AVS di fr. 2'370.–

(recte: fr. 2'390.–) mensili, ciò che lo ha lasciato “con solo fr. 1'390.– e per di più in uno

stato d’indigenza” e gli “ha cagionato un danno irreparabile”. Precisa che è proprio il risarcimento di tale pregiudizio l’oggetto della

domanda d’esecuzio­­ne che l’UE ha rifiutato di trattare. Gli rimprovera di

aver intaccato il suo minimo vitale e chiede pertanto che questa Camera annulli

il provvedimento impugnato e faccia ordine all’ufficio di emettere il precetto

esecutivo in base alla sua domanda d’esecuzione.

4.

Così

argomentando, il ricorrente non si confronta direttamente con la motivazione

del provvedimento impugnato, spiegando in particolare perché egli ha promosso

una nuova esecuzione anziché proseguire quelle precedenti. La ricevibilità del

ricorso è pertanto dubbia sul piano della motivazione. Non occorre però appro-fondire

oltre la questione, giacché la decisione dell’UE risulta condivisibile perlomeno

nel suo risultato.

4.1

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente

abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può

essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza

del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2

consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione

né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta

in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la

minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza

5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;

DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve

– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115

III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di

porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili

giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del

17.

marzo 2014, consid. 3.2.2).

4.1.1

Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto

(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno

che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un

credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stes­sa

causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto del­l’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’ese­cuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/ 2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di

abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso

dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé

(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novem-bre 2015 consid.

4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2021.108

del 5 gennaio 2022, consid. 3.1).

4.1.2

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera è in linea di principio da considerare d’ufficio

abusiva e pertanto nulla in particolare l’e­­secuzione promossa dal sedicente

danneggiato che scientemen­te sceglie di escutere personalmente il magistrato o

il funzionario ritenuto responsabile per

danni causati nell’esercizio delle sue fun­zioni qualora il diritto cantonale

preveda la responsabilità esclusiva dello Stato, poiché così agendo

manifesta di voler colpire non tan­to il patrimonio di lui quanto la sua

persona, scopo che esula da quello per cui è stata concepita l’esecuzione (sentenza

della CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, RtiD 2015 II 879 n. 45c, consid.

6.3/b; v. anche la sentenza della Cour de

Justice di Ginevra del 24 novembre 2011 in BlSchK 2012, 173 segg.

consid. 4).

4.2

Nel

caso in rassegna, RI 1 fonda il credito (risarcitorio) posto in esecuzione nei

confronti del funzionario PI 1 su una

pretesa violazione della LEF, che quest’ultimo avrebbe com­messo nell’esercizio

delle sue funzioni in seno alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,

ordinando la compensazione dei

crediti della Cassa con rendite e assegni per grandi invalidi giu­sta l’art.

20.

cpv. 2 LAVS in ragione di fr. 1'000.– mensili (v. sentenza

della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021). Ora, secondo la Legge sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 166.100],

in caso di “danno cagionato a

terzi con atti od omissioni commessi da […] agenti [di enti pubblici]” (art. 3 lett. a), qual è pacificamente un funzionario dell’Istituto

delle assicurazioni sociali (IAS) (art. 1 cpv. 1 lett. a) e/o della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG (art. 1 cpv. 1 lett. e), “il danneggiato non ha azione [diretta] contro l’agente pubblico” (art. 4 cpv. 3; cfr. pure art. 12 del Decreto

legislativo di applicazione della legge federale sull’assicurazione per la

vecchiaia e superstiti [RL 851.100]). Insistendo

nell’escutere il funzionario personalmente mentre dovrebbe agire contro

lo Stato (art. 4 cpv. 1), RI 1 manifesta di perseguire fini estranei all’esecuzione

per debiti disciplinata dalla LEF, anche perché non pare intenzionato a

proseguire le esecuzioni da lui iniziate (come già successo in altre esecuzioni

da lui dirette contro soggetti di diritto privato: v. sentenze della CEF

15.2017.14

del 6 giugno 2017 e 15.2016.107 del 3 maggio 2017). Perlomeno nel

risultato, la decisione impugnata resiste alla critica.

5.

Per

mera abbondanza, occorre inoltre rilevare che il ricorso appare abusivo per un

altro motivo. In effetti, in seguito alla decisione del 28 giugno 2021 (inc.

15.2021.75), l’UE ha tenuto conto nel calcolo del minimo esistenziale del

ricorrente solo della parte non compensata della sua rendita AVS, pari a fr. 1'390.–

mensili (v. sentenze della CEF 15.2021.89 consid. 6 e 15.2021.94 pag. 2 ambedue

del 19 ottobre 2021). Continuare a lamentare una violazio­ne del proprio minimo

esistenziale sempre per la stessa ragione è stucchevole.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). RI 1 è tuttavia avvertito che se dovesse presentare altri ricorsi

sulla questione trattata nella decisione odierna, la Camera potrebbe condannarlo

a una multa sino a fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese in virtù

dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– RI 1, __________, __________;

– PI 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.