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Decisione

15.2022.80

Ricorso contro la modifica del verbale di sequestro, il verbale di pignoramento e il relativo attestato di perdita emessi contro un debitore domiciliato all’estero

26 ottobre 2022Italiano11 min

percepito dalla PINT1 1 di __________, il tutto fino a concorrenza di € 25'708.43, pari a fr. 29'659.80.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.80

Lugano

26 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 6 maggio 2022 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la modifica del verbale di sequestro n. __________ avvenuta

l’11 aprile 2018, nonché contro l’attestato di perdita e il verbale di

pignoramento emessi entrambi il 25 aprile 2022 nell’__________ promossa dalla

ricorrente a convalida del sequestro nei confronti di

PI 1,

IT-

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

domanda di RI 1, il 23 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha

riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera – limitatamente agli obblighi

alimentari ivi contenuti – il decreto di omologazione della convenzione del 3

giugno 2014 di separazione consensuale da lei conclusa con PI 1 emesso dalla

prima sezione civile del Tribunale di Varese, ordinando, al medesimo tempo, il

sequestro di un conto intestato a quest’ultimo presso l’agenzia di __________

dell’PI 2 nonché del salario da lui

percepito dalla PINT1 1 di __________, il tutto fino a concorrenza di € 25'708.43, pari a fr. 29'659.80.

B. Il 6 marzo 2018 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso

il verbale di sequestro (n. __________) sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'039.40

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

960.00

Affitto

fr.

134.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

441.00

1'495 km/mese a 0.295 fr./km

=

fr. 441.– (v. Circolare CEF

n.

39/2015, versione 2018)

Spese mediche e dentali

fr.

130.00

Altri

fr.

292.50

Alimenti versati per la figlia

Totale

fr.

2'168.50­

L’UE

ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro del debitore l’importo mensile eccedente fr. 2'168.50

(indicativamente fr. 870.90) dal 1° marzo 2018 e ordinato all’PI 2

di tenere a sua completa ed esclusiva disposizione quanto indicato nel decreto

di sequestro.

C. L’11

aprile 2018 l’UE ha proceduto a una revisione del calcolo del minimo d’esistenza,

con cui ha aumentato la base mensile del debitore da fr. 960.– a fr. 1'080.–

e aggiunto altri fr. 480.– mensili quale supplemento per la figlia S__________,

giungendo così a un minimo d’esistenza di complessivi fr. 2'768.50 (ossia fr. 600.–

in più rispetto al primo calcolo). Con

uno scritto del medesimo giorno, l’UE ha quindi diffidato la PINT1 1 (in

seguito: PINT1 1) a trattenere da subito

dal salario d’PI 1 l’im­­porto mensile eccedente fr. 2'768.50

(indicativamente fr. 270.90). Per svista, la revisione non è stata

comunicata a RI 1.

D. Statuendo

nel frattempo sull’opposizione al sequestro interposta l’8 marzo 2018 da PI 1 e

sull’istanza di rigetto definitivo del­l’opposizione all’esecuzione a convalida

del sequestro promossa il 29 marzo 2018 da RI 1, con una decisione unica del 31

dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la prima istanza,

mentre ha parzialmente accolto la seconda, rigettando in via definitiva l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________89 – emesso l’8 marzo 2018 dall’UE

di Lugano – limitatamente a fr. 29'275.55 (anziché fr. 29'659.80).

E. Sulla

scorta della decisione appena menzionata, l’UE ha dato seguito alla domanda del

31 marzo 2022 di RI 1 di proseguire l’esecuzione, emettendo il 4 aprile 2022 l’avviso

di pigno-ramento, effettuato l’8 aprile 2022 presso l’PI 2 di __________. Con

uno scritto del 7 aprile 2022 la banca ha informato l’UE che il sequestro era

risultato infruttuoso e la relazione bancaria d’PI 1 era stata chiusa.

F. Accertata

l’infruttuosità del pignoramento, il medesimo giorno in cui è stato allestito

il verbale – ossia il 25 aprile 2022 – l’UE ha emesso un attestato di perdita a

favore di RI 1 per l’im­­porto di fr. 32'624.15

rimasto integralmente scoperto.

G. A ricezione dell’attestato di perdita, RI 1 ha

chiesto spie­gazioni all’UE in merito al mancato pignoramento del

salario d’PI 1. Con e-mail del 27 aprile 2022 l’Ufficio le ha comunicato di

aver proceduto, l’11 aprile 2018, alla revisione del calcolo del minimo

esistenziale e, scusandosi per la mancata comunicazione della medesima, le ha

trasmesso il verbale di sequestro aggiorna­to e una serie di ulteriori

documenti, tra cui i conteggi di stipendio e la comunicazione della cessazione

del rapporto di lavoro con la PINT1 1.

H. Con

ricorso del 6 maggio 2022, RI 1 si aggrava sia contro l’attestato appena

menzionato, sia contro il verbale di pignoramento e di sequestro modificato l’11

aprile 2018, chiedendo l’annullamento di tutti e tre i provvedimenti e l’emissione

di un nuovo verbale di pignoramento, corretto nel suo contenuto, e l’a­­dozione

delle “necessarie misure” contro la datrice di lavoro tenuta alla trattenuta salariale.

I. Mediante

osservazioni trasmesse – per email – il 13 giugno 2022, PI 1 si è limitato a “confermare la chiusura della procedura”, mentre nelle sue del medesimo giorno l’UE ritiene di aver agito

correttamente, eccezion fatta per la “possibile” mancata intimazio­ne del nuovo

calcolo del minimo d’esistenza alla creditrice. Il 24 giugno 2022 la ricorrente

ha presentato una domanda volta all’ot­­tenimento dell’effetto sospensivo,

accolta dal presidente della Camera con ordinanza del 27 giugno 2022.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione

devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) –

entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza

(art. 17 cpv. 2 LEF).

Nel

caso in esame, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esisten­­za dei primi due

provvedimenti impugnati – l’attestato di perdita e il verbale di pignoramento –

il giorno successivo alla loro emissione (il 25 aprile 2022), sicché il ricorso interposto il 6 maggio 2022 è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF). Lo è pure nella misura in cui è diretto contro la modifica del

verbale di sequestro avvenuta l’11 aprile 2018, ma notificata dall’UE – per sua

medesima ammissione – per e-mail alla creditrice solo il 27 aprile 2022.

2.

La

ricorrente si duole del fatto, secondo lei contraddittorio, che nel nuovo

calcolo del minimo esistenziale dell’escusso l’UE ha computato il supplemento

relativo al mantenimento della figlia nonostante il credito alla base di tutta

la procedura da lei avviata riguardasse proprio il mancato pagamento degli

alimenti dovuti dall’ex marito. Contesta l’emissione

dell’attestato di perdita per l’intero credito da lei vantato, giacché a

suo dire la datrice di lavoro del debitore era tenuta a trattenere dallo

stipendio i fr. 870.90 inizialmente stabiliti nel verbale di sequestro fino

al giorno della revisio­ne del calcolo del minimo esistenziale (l’11 aprile

2018) e in seguito i fr. 270.90 stabiliti nella nuova decisione fino al termine

del rapporto contrattuale (ossia agosto 2018). Chiede pertanto l’an­­nullamento

dei tre provvedimenti impugnati e l’emissione di un nuovo conteggio.

Nelle

sue osservazioni l’UE ammette di non aver informato l’escu­­tente della

revisione, ma ritiene di aver agito correttamente nel modificare il calcolo del

minimo esistenziale, in particolare dopo aver appreso che la figlia S__________

viveva col padre, come risulta dal certificato di famiglia presentato dal

debitore e rilasciato il 28 mar­zo 2018 dal Comune di __________ – e che dal

mese di febbraio 2018 l’ex datrice di lavoro d’PI 1 tratteneva e versa­va, su

ordine del Tribunale di Varese, fr. 596.– mensili direttamen­te a RI 1,

come si evince dai conteggi di salario. Precisa poi che durante il periodo del sequestro

del reddito – limitato al periodo da marzo ad agosto 2018, mese in cui è

terminato il rapporto di lavoro – ha potuto pignorare una sola eccedenza, di fr. 118.90,

che però è stata restituita all’escusso per compensare ammanchi negli altri

mesi. Ha quindi dovuto rilasciare l’attestato di perdita, siccome il sequestro

presso l’PI 2 aveva avuto esito negativo e il pignoramento in una procedura

come quella in esame è limitato ai soli beni sequestrati.

3.

Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il

ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva

– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un

eventuale errato comportamen­to dell’organo di esecuzione forzata in vista di

una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,

con rif.).

3.1

Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che l’UE

non ha incassato alcun importo dalla PINT1 1 se non una sola eccedenza, di fr. 118.90,

che ha però dovuto restituire all’escusso per compensare ammanchi negli altri

mesi. L’UE non poteva neppure – e non può più – esigere dall’ex datrice di

lavoro il versamento delle trattenute di fr. 870.90 mensili inizialmente

stabilite nel verbale di sequestro per i mesi di marzo e aprile 2018 (ossia

fino alla decisione di revisione) perché la figlia viveva già con l’escusso in

quei mesi, come risulta dal certificato del Comune di __________ del 6 dicembre

2017.

Poiché il mancato computo del supplemento per la figlia (fr. 480.–) e dell’aumento della base mensile per

debitore monoparentale (da fr. 960.– a fr. 1'080.–, ossia di fr. 120.–)

era manifestamente suscettibile di ledere in modo insostenibile il minimo

esistenziale dell’escusso, l’UE doveva tenerne conto d’uf­­ficio anche per il

periodo di pignoramento antecedente (cfr. DTF 110 III 32 consid. 2;

sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 1).

3.2

Ad ogni modo, la ricorrente non contesta che il

rapporto di lavoro con la PINT1 1 è terminato nell’agosto del 2018. Un (nuovo) pignoramento è quindi ora

praticamente escluso e non potrebbe neppure essere ordinato su eventuali

nuovi redditi che l’escusso dovesse percepire attualmente in Svizzera, dal

momento che per i debitori domiciliati all’estero il pignoramento può vertere

solo sui beni sequestrati (DTF 115 III 36 consid. 4; sentenza della CEF

15.2012

109 dell’8 ottobre 2012, pag. 2) e che il reddito pignorabile d’PI 1

poteva essere sequestrato – e pertanto pignorato – solo per un anno a contare

dall’esecuzione del sequestro (art. 93 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF),

ovvero fino al febbraio del 2019. Dal momento che non tende al conseguimento di

un fine pratico di procedura esecutiva, il ricorso è irricevibile, a

prescindere dalla correttezza della decisione di revisione (cfr. sentenza

della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.2/b, massimato in RtiD 2006

I 739 n. 68c).

3.3

Per

mera abbondanza, la decisione dell’UE appare del resto corretta. Non si può

invero non rilevare che l’organo esecutivo, nel­l’aggiungere il supplemento per

la figlia, avrebbe verosimilmente dovuto

depennare gli alimenti per lei, computati per fr. 292.50, poiché

non erano probabilmente dovuti né versati, giacché S__________ viveva con il

padre (la spesa non risultava del resto documentata). Ma nel contempo, esso

avrebbe anche dovuto d’ufficio dedurre dal reddito dell’escusso quanto versato

dalla datrice di lavoro direttamente alla ricorrente (fr. 596.–) in base

alla decisione del Tribunale di Varese (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28

giugno 2021, pag. 2). Fatte le dovute correzioni, il reddito dell’escusso

sarebbe verosimilmente risultato comunque impignorabile, il suo minimo

esistenziale, di fr. 2'476.– (2'168.50 + 480 + 120 – 292.50) essendo

superiore di fr. 32.60 rispetto a suo reddito computabile, di fr. 2'443.40

(3'039.40 – 596).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.