15.2022.80
Ricorso contro la modifica del verbale di sequestro, il verbale di pignoramento e il relativo attestato di perdita emessi contro un debitore domiciliato all’estero
26 ottobre 2022Italiano11 min
percepito dalla PINT1 1 di __________, il tutto fino a concorrenza di € 25'708.43, pari a fr. 29'659.80.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.80
Lugano
26 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 maggio 2022 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la modifica del verbale di sequestro n. __________ avvenuta
l’11 aprile 2018, nonché contro l’attestato di perdita e il verbale di
pignoramento emessi entrambi il 25 aprile 2022 nell’__________ promossa dalla
ricorrente a convalida del sequestro nei confronti di
PI 1,
IT-
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
domanda di RI 1, il 23 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha
riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera – limitatamente agli obblighi
alimentari ivi contenuti – il decreto di omologazione della convenzione del 3
giugno 2014 di separazione consensuale da lei conclusa con PI 1 emesso dalla
prima sezione civile del Tribunale di Varese, ordinando, al medesimo tempo, il
sequestro di un conto intestato a quest’ultimo presso l’agenzia di __________
dell’PI 2 nonché del salario da lui
percepito dalla PINT1 1 di __________, il tutto fino a concorrenza di € 25'708.43, pari a fr. 29'659.80.
B. Il 6 marzo 2018 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso
il verbale di sequestro (n. __________) sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'039.40
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
960.00
Affitto
fr.
134.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
441.00
1'495 km/mese a 0.295 fr./km
=
fr. 441.– (v. Circolare CEF
n.
39/2015, versione 2018)
Spese mediche e dentali
fr.
130.00
Altri
fr.
292.50
Alimenti versati per la figlia
Totale
fr.
2'168.50
L’UE
ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro del debitore l’importo mensile eccedente fr. 2'168.50
(indicativamente fr. 870.90) dal 1° marzo 2018 e ordinato all’PI 2
di tenere a sua completa ed esclusiva disposizione quanto indicato nel decreto
di sequestro.
C. L’11
aprile 2018 l’UE ha proceduto a una revisione del calcolo del minimo d’esistenza,
con cui ha aumentato la base mensile del debitore da fr. 960.– a fr. 1'080.–
e aggiunto altri fr. 480.– mensili quale supplemento per la figlia S__________,
giungendo così a un minimo d’esistenza di complessivi fr. 2'768.50 (ossia fr. 600.–
in più rispetto al primo calcolo). Con
uno scritto del medesimo giorno, l’UE ha quindi diffidato la PINT1 1 (in
seguito: PINT1 1) a trattenere da subito
dal salario d’PI 1 l’importo mensile eccedente fr. 2'768.50
(indicativamente fr. 270.90). Per svista, la revisione non è stata
comunicata a RI 1.
D. Statuendo
nel frattempo sull’opposizione al sequestro interposta l’8 marzo 2018 da PI 1 e
sull’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione all’esecuzione a convalida
del sequestro promossa il 29 marzo 2018 da RI 1, con una decisione unica del 31
dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la prima istanza,
mentre ha parzialmente accolto la seconda, rigettando in via definitiva l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________89 – emesso l’8 marzo 2018 dall’UE
di Lugano – limitatamente a fr. 29'275.55 (anziché fr. 29'659.80).
E. Sulla
scorta della decisione appena menzionata, l’UE ha dato seguito alla domanda del
31 marzo 2022 di RI 1 di proseguire l’esecuzione, emettendo il 4 aprile 2022 l’avviso
di pigno-ramento, effettuato l’8 aprile 2022 presso l’PI 2 di __________. Con
uno scritto del 7 aprile 2022 la banca ha informato l’UE che il sequestro era
risultato infruttuoso e la relazione bancaria d’PI 1 era stata chiusa.
F. Accertata
l’infruttuosità del pignoramento, il medesimo giorno in cui è stato allestito
il verbale – ossia il 25 aprile 2022 – l’UE ha emesso un attestato di perdita a
favore di RI 1 per l’importo di fr. 32'624.15
rimasto integralmente scoperto.
G. A ricezione dell’attestato di perdita, RI 1 ha
chiesto spiegazioni all’UE in merito al mancato pignoramento del
salario d’PI 1. Con e-mail del 27 aprile 2022 l’Ufficio le ha comunicato di
aver proceduto, l’11 aprile 2018, alla revisione del calcolo del minimo
esistenziale e, scusandosi per la mancata comunicazione della medesima, le ha
trasmesso il verbale di sequestro aggiornato e una serie di ulteriori
documenti, tra cui i conteggi di stipendio e la comunicazione della cessazione
del rapporto di lavoro con la PINT1 1.
H. Con
ricorso del 6 maggio 2022, RI 1 si aggrava sia contro l’attestato appena
menzionato, sia contro il verbale di pignoramento e di sequestro modificato l’11
aprile 2018, chiedendo l’annullamento di tutti e tre i provvedimenti e l’emissione
di un nuovo verbale di pignoramento, corretto nel suo contenuto, e l’adozione
delle “necessarie misure” contro la datrice di lavoro tenuta alla trattenuta salariale.
I. Mediante
osservazioni trasmesse – per email – il 13 giugno 2022, PI 1 si è limitato a “confermare la chiusura della procedura”, mentre nelle sue del medesimo giorno l’UE ritiene di aver agito
correttamente, eccezion fatta per la “possibile” mancata intimazione del nuovo
calcolo del minimo d’esistenza alla creditrice. Il 24 giugno 2022 la ricorrente
ha presentato una domanda volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo,
accolta dal presidente della Camera con ordinanza del 27 giugno 2022.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione
devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) –
entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza
(art. 17 cpv. 2 LEF).
Nel
caso in esame, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza dei primi due
provvedimenti impugnati – l’attestato di perdita e il verbale di pignoramento –
il giorno successivo alla loro emissione (il 25 aprile 2022), sicché il ricorso interposto il 6 maggio 2022 è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF). Lo è pure nella misura in cui è diretto contro la modifica del
verbale di sequestro avvenuta l’11 aprile 2018, ma notificata dall’UE – per sua
medesima ammissione – per e-mail alla creditrice solo il 27 aprile 2022.
2.
La
ricorrente si duole del fatto, secondo lei contraddittorio, che nel nuovo
calcolo del minimo esistenziale dell’escusso l’UE ha computato il supplemento
relativo al mantenimento della figlia nonostante il credito alla base di tutta
la procedura da lei avviata riguardasse proprio il mancato pagamento degli
alimenti dovuti dall’ex marito. Contesta l’emissione
dell’attestato di perdita per l’intero credito da lei vantato, giacché a
suo dire la datrice di lavoro del debitore era tenuta a trattenere dallo
stipendio i fr. 870.90 inizialmente stabiliti nel verbale di sequestro fino
al giorno della revisione del calcolo del minimo esistenziale (l’11 aprile
2018) e in seguito i fr. 270.90 stabiliti nella nuova decisione fino al termine
del rapporto contrattuale (ossia agosto 2018). Chiede pertanto l’annullamento
dei tre provvedimenti impugnati e l’emissione di un nuovo conteggio.
Nelle
sue osservazioni l’UE ammette di non aver informato l’escutente della
revisione, ma ritiene di aver agito correttamente nel modificare il calcolo del
minimo esistenziale, in particolare dopo aver appreso che la figlia S__________
viveva col padre, come risulta dal certificato di famiglia presentato dal
debitore e rilasciato il 28 marzo 2018 dal Comune di __________ – e che dal
mese di febbraio 2018 l’ex datrice di lavoro d’PI 1 tratteneva e versava, su
ordine del Tribunale di Varese, fr. 596.– mensili direttamente a RI 1,
come si evince dai conteggi di salario. Precisa poi che durante il periodo del sequestro
del reddito – limitato al periodo da marzo ad agosto 2018, mese in cui è
terminato il rapporto di lavoro – ha potuto pignorare una sola eccedenza, di fr. 118.90,
che però è stata restituita all’escusso per compensare ammanchi negli altri
mesi. Ha quindi dovuto rilasciare l’attestato di perdita, siccome il sequestro
presso l’PI 2 aveva avuto esito negativo e il pignoramento in una procedura
come quella in esame è limitato ai soli beni sequestrati.
3.
Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il
ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva
– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un
eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di
una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,
con rif.).
3.1
Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che l’UE
non ha incassato alcun importo dalla PINT1 1 se non una sola eccedenza, di fr. 118.90,
che ha però dovuto restituire all’escusso per compensare ammanchi negli altri
mesi. L’UE non poteva neppure – e non può più – esigere dall’ex datrice di
lavoro il versamento delle trattenute di fr. 870.90 mensili inizialmente
stabilite nel verbale di sequestro per i mesi di marzo e aprile 2018 (ossia
fino alla decisione di revisione) perché la figlia viveva già con l’escusso in
quei mesi, come risulta dal certificato del Comune di __________ del 6 dicembre
2017.
Poiché il mancato computo del supplemento per la figlia (fr. 480.–) e dell’aumento della base mensile per
debitore monoparentale (da fr. 960.– a fr. 1'080.–, ossia di fr. 120.–)
era manifestamente suscettibile di ledere in modo insostenibile il minimo
esistenziale dell’escusso, l’UE doveva tenerne conto d’ufficio anche per il
periodo di pignoramento antecedente (cfr. DTF 110 III 32 consid. 2;
sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 1).
3.2
Ad ogni modo, la ricorrente non contesta che il
rapporto di lavoro con la PINT1 1 è terminato nell’agosto del 2018. Un (nuovo) pignoramento è quindi ora
praticamente escluso e non potrebbe neppure essere ordinato su eventuali
nuovi redditi che l’escusso dovesse percepire attualmente in Svizzera, dal
momento che per i debitori domiciliati all’estero il pignoramento può vertere
solo sui beni sequestrati (DTF 115 III 36 consid. 4; sentenza della CEF
15.2012
109 dell’8 ottobre 2012, pag. 2) e che il reddito pignorabile d’PI 1
poteva essere sequestrato – e pertanto pignorato – solo per un anno a contare
dall’esecuzione del sequestro (art. 93 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF),
ovvero fino al febbraio del 2019. Dal momento che non tende al conseguimento di
un fine pratico di procedura esecutiva, il ricorso è irricevibile, a
prescindere dalla correttezza della decisione di revisione (cfr. sentenza
della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.2/b, massimato in RtiD 2006
I 739 n. 68c).
3.3
Per
mera abbondanza, la decisione dell’UE appare del resto corretta. Non si può
invero non rilevare che l’organo esecutivo, nell’aggiungere il supplemento per
la figlia, avrebbe verosimilmente dovuto
depennare gli alimenti per lei, computati per fr. 292.50, poiché
non erano probabilmente dovuti né versati, giacché S__________ viveva con il
padre (la spesa non risultava del resto documentata). Ma nel contempo, esso
avrebbe anche dovuto d’ufficio dedurre dal reddito dell’escusso quanto versato
dalla datrice di lavoro direttamente alla ricorrente (fr. 596.–) in base
alla decisione del Tribunale di Varese (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28
giugno 2021, pag. 2). Fatte le dovute correzioni, il reddito dell’escusso
sarebbe verosimilmente risultato comunque impignorabile, il suo minimo
esistenziale, di fr. 2'476.– (2'168.50 + 480 + 120 – 292.50) essendo
superiore di fr. 32.60 rispetto a suo reddito computabile, di fr. 2'443.40
(3'039.40 – 596).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.