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Decisione

15.2022.81

Rivendicazione di un conto pignorato. Perenzione

14 dicembre 2022Italiano10 min

(solidalmente con la moglie) dallo Stato del Cantone Ticino per fr. 1'755'000.–,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.81

Lugano

14 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 giugno 2022 della

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, nelle esecuzioni promosse da

PI 2, (es.

__________ e __________)

Confederazione Svizzera, Berna (es. __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. __________)

RI 3, __________ (es. __________)

(rappresentati

dall’RA 1, )

nei

confronti di

PI 1, __________

(patrocinato dall’__________ PR 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dando

seguito a tre decreti di sequestro del 21 marzo 2017, fondati su altrettante

richieste di garanzie emesse lo stesso giorno nei confronti di PI 1

(solidalmente con la moglie) dallo Stato del Cantone Ticino per fr. 1'755'000.–,

dalla Confederazione Svizzera per fr. 920'000.– e dal RI 3 per fr. 1'320'000.–

oltre ad accessori, il 22 marzo 2017 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro pres­so

la banca PI 4 (ora AO 1) di “tutti gli averi, titoli, valori, beni di ogni tipo,

incorporati in cartevalori (azioni e/o obbligazioni, ecc.) che si trovano su

conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza,

dei quali il debitore e/o la PI 5 siano titolari, comunque nulla escluso

intestato e/o appartenente al debitore e/o alla società. Sostanzialmente tutto

quanto la banca sa, deve e/o possa sapere, appartenere al debitore sequestrato

e/o alla __________ SA malgrado la diversa intestazio­ne dei conti”.

B. Il 18

aprile 2017 i creditori sequestranti hanno promosso nei confronti di PI 1 le esecuzioni n. __________, __________ e __________

a convalida dei sequestri.

C. Il

29 marzo 2017 la banca ha comunicato all’Ufficio che il sequestro è risultato

parzialmente fruttuoso e gli ha trasmesso la situazione patrimoniale riferita

al conto corrente n. __________ legato alla relazione n. __________, intestata alla

società panamense PI 5, di cui l’avv.

PI 6 è amministratore nonché avente diritto di firma individuale sul conto, che

in quella data presentava un saldo di

€ 216'108.08. PI 1 è indicato quale avente diritto

economico del conto.

D. Nelle

esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dalla PI 6 contro PI 1, il 19

settembre 2017 l’UE ha pignorato il conto appena citato. Nel verbale di

pignoramento l’Ufficio ha indicato che quanto pignorato è sequestrato a favore

dei tre enti pubblici già menzionati, dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (in una procedura diretta contro PI 6 per sospetti di truffa e

sottrazione fiscale) e del Ministero pubblico del Cantone Ticino (in un

procedimento a carico del medesimo per reati di appropriazione indebita o

subordinatamente amministrazione infedele).

E. L’11

giugno 2018 il Ministero pubblico ha dissequestrato la relazione bancaria

intestata alla PI 5 limitatamente a € 169'822.12. Con scritto del 10 luglio 2018 anche l’Amministra­­zione federale delle contribuzioni ha autorizzato

il dissequestro parziale dello stesso conto per € 169'822.12

“in modo di effettuare un

pagamento a favore della signora PI 3”.

F. Il

24 agosto 2018 PI 3 ha rivendicato la proprietà di siffatta relazione limitatamente

a € 169'822.12.

G. Il

28 agosto 2018 l’Ufficio ha quindi impartito all’PI 2, nonché alla

Confederazione Svizzera, allo Stato del Cantone Ticino e al PI 7, un termine di

venti giorni per promuovere un’azione di contestazione della rivendicazione dinanzi

al giudice di merito. Adita quale autorità di vigilanza dai tre enti pubblici,

con sentenza del 26 marzo 2019 (inc. 15.2018.77) la scrivente Camera ha

respinto la domanda di annullare l’assegnazione del termine per perenzione

della rivendicazione.

H. Il

7 settembre 2018 l’AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, una petizione di contestazione

della rivendicazione.

I. Dando

seguito alle domande di proseguimento del 27 giugno 2020 dei tre creditori

sequestranti, il 13 gennaio 2021 l’Ufficio ha pignorato il noto conto anche a loro

favore.

L. Statuendo

con decisione del 26 agosto 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 1, ha accolto l’azione dell’AO 1.

M. Mediante

decisione del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141) questa Camera, adita quale

autorità giudiziaria di seconda istanza, ha respinto nella misura della sua

ammissibilità l’appello presentato da PI 3 contro la sentenza pretorile.

N. Preso

atto di tale decisione, il 31 maggio 2022 la RI 1 ha a sua volta rivendicato la

relazione pignorata limitatamente a € 169'822.12.

O. Tramite

provvedimento dell’8 giugno 2022 l’UE ha respinto la rivendicazione, considerandola

manifestamente tardiva.

P. Con

ricorso del 20 giugno 2022 la RI 1 si aggrava contro

siffatto provvedimento, chiedendo, previo conferimento del­l’effetto

sospensivo, che sia annullato e che sia fatto ordine all’or­gano esecutivo di

assegnare un termine di 20 giorni ai creditori e al debitore per promuovere l’azione

di contestazione della sua pretesa.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto im-pugnato avvenuta il 9 giugno 2022, il ricorso presentato

il 20 giugno 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

L’UE

ha ritenuto la rivendicazione della RI 1 abusivamente tardiva in quanto essa

era già stata informata del sequestro e del pignoramento del conto con lo

scritto 4 maggio 2017 dell’PI 2, oltre che mediante l’e-mail 20 luglio 2019 che

l’Ufficio aveva trasmesso allo stesso studio legale che rappresen­ta la

rivendicante.

2.1

La

ricorrente premette di non aver mai ricevuto la lettera dell’PI 2, mentre

ammette che nel luglio 2018 l’UE aveva comunicato allo studio legale che la

rappresenta che il conto risultava essere sequestrato e pignorato. Essa sostiene

però di non aver tardato astutamente a

dichiarare la propria rivendicazione né di essersi dimostrata manifestamente negligente, come invece ha considerato

l’UE nel provvedimento impugnato, poiché ha reputato in buona fede che

il diritto di PI 3 prevalesse rispetto al suo quale intestataria del conto,

sicché – a suo dire – solamente con la decisione di questa Camera del 15 aprile

2022.

(inc. 14.2021.141) ha preso atto che PI 3 non vanta alcun diritto sul

credito pignorato e ha dunque avuto conferma di essere l’unica entità giuridica

legittimata a rivendicare il conto bancario intestatole. Per tali ragioni, è

del parere che la sua rivendicazione del 31 maggio 2022 sia tempestiva.

2.1

Sebbene

la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere

fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2

LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro

un breve termine appropriato alle

circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del

Tribunale federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il

diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la

rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 144 III 203

consid. 5.1.2.2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_543/

2015.

del 16 novembre 2015, consid. 4.2.1). Ciò può avvenire non solo

quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di

ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce

in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare

quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57

e segg.; sentenza della CEF 15.2018.78 del 26 marzo 2019 e

rimandi).

2.2

Nel

caso in rassegna, la ricorrente ha saputo del pignoramento del 19 settembre

2017.

a favore dell’PI 2 perlomeno dal lu-glio del 2018, quando la lic. iur. PI

4, che rappresentava il suo amministratore PI 6 (e in seguito anche la madre di

lui, PI 3, nella procedura di rivendicazione del conto, insieme all’avv. __________),

ha chiesto informazioni sul conto all’UE, il quale le ha confermato essere

tuttora “sot­to sequestro e

pignoramento” (e-mail

20.

luglio 2018 del capo servizio __________), e ha poi segnalato all’UE

che il conto era stato parzialmente dissequestrato penalmente a favore della

madre del clien­te, chiedendo d’indicarle la procedura corretta per “liberarci anche del sequestro LEF,

limitatamente alla somma che non è di PI 1” (e-mail

della lic. iur. PI 4 del 20 luglio 2018 delle ore 15:42). Dei sequestri delle

autorità fiscali l’avv. PI 6 pare aver saputo già prima, siccome la lic iur. PI

4.

ne ha indicato i numeri all’UE (e-mail del 19 agosto 2018).

Formulata

a distanza di quasi quattro anni da quando era venuta a conoscenza del

pignoramento e, ancora prima, dei sequestri, la rivendicazione della RI 1 è

pertanto manifestamente tardiva, il ritardo non essendo giustificato da alcun

motivo legittimo. Essa avrebbe infatti potuto e dovuto avanzare le sue pretese

già nel 2018, indipendentemente dal diritto vantato da PI 3, di natura personale e quindi non incompatibile

con il pignoramento. La precedente decisione della CEF (14.2021.141)

non è al riguardo di rilievo, perché non ha modificato la situazione giuridica

esistente. La RI 1 era già titolare del conto dalla sua apertura,

effettuata dall’avv. PI 6 nel 2010 (citata 14.2021.141 ad A), mentre PI 3 ha

sempre vantato sul conto il (semplice) credito cedutole da PI 4 il 9

maggio 2018. Il ritardo nel proporre la rivendicazione è pertanto da imputare

unicamente a una manifesta negligenza dell’insorgente, che ha considerato che

il diritto della madre del suo amministratore fosse prevalente. Del resto,

siccome la rivendicazione di PI 3 era solo parziale (verteva su €

169'822.12 a fronte di un saldo al 5 maggio 2017 di € 216'005.53), la ricorrente avrebbe

dovuto rivendicare almeno il saldo residuo. La decisione dell’UE risulta dunque

conforme alla legge. Ritenere tempestiva la rivendicazione della ricorrente

nelle circostanze descritte significhereb­be prolungare una procedura che è già

durata fin troppo a lungo. Il ricorso va di conseguenza respinto.

2.3

Ad

ogni modo, gli eventuali diritti materiali della RI 1 sul conto pignorato non sono

pregiudicati in alcun modo dalla decisione dell’Ufficio, siccome la

perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo colposo conduce

alla perdita del diritto del rivendicante solo nella procedura esecutiva in

corso, ma non anche alla perdita del proprio diritto materiale (citata 15.2018.77,

consid. 4. i.f. e riferimento).

3.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né

il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR), mentre la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.