15.2022.81
Rivendicazione di un conto pignorato. Perenzione
14 dicembre 2022Italiano10 min
(solidalmente con la moglie) dallo Stato del Cantone Ticino per fr. 1'755'000.–,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.81
Lugano
14 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 giugno 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, nelle esecuzioni promosse da
PI 2, (es.
__________ e __________)
Confederazione Svizzera, Berna (es. __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. __________)
RI 3, __________ (es. __________)
(rappresentati
dall’RA 1, )
nei
confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________ PR 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dando
seguito a tre decreti di sequestro del 21 marzo 2017, fondati su altrettante
richieste di garanzie emesse lo stesso giorno nei confronti di PI 1
(solidalmente con la moglie) dallo Stato del Cantone Ticino per fr. 1'755'000.–,
dalla Confederazione Svizzera per fr. 920'000.– e dal RI 3 per fr. 1'320'000.–
oltre ad accessori, il 22 marzo 2017 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro presso
la banca PI 4 (ora AO 1) di “tutti gli averi, titoli, valori, beni di ogni tipo,
incorporati in cartevalori (azioni e/o obbligazioni, ecc.) che si trovano su
conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza,
dei quali il debitore e/o la PI 5 siano titolari, comunque nulla escluso
intestato e/o appartenente al debitore e/o alla società. Sostanzialmente tutto
quanto la banca sa, deve e/o possa sapere, appartenere al debitore sequestrato
e/o alla __________ SA malgrado la diversa intestazione dei conti”.
B. Il 18
aprile 2017 i creditori sequestranti hanno promosso nei confronti di PI 1 le esecuzioni n. __________, __________ e __________
a convalida dei sequestri.
C. Il
29 marzo 2017 la banca ha comunicato all’Ufficio che il sequestro è risultato
parzialmente fruttuoso e gli ha trasmesso la situazione patrimoniale riferita
al conto corrente n. __________ legato alla relazione n. __________, intestata alla
società panamense PI 5, di cui l’avv.
PI 6 è amministratore nonché avente diritto di firma individuale sul conto, che
in quella data presentava un saldo di
€ 216'108.08. PI 1 è indicato quale avente diritto
economico del conto.
D. Nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dalla PI 6 contro PI 1, il 19
settembre 2017 l’UE ha pignorato il conto appena citato. Nel verbale di
pignoramento l’Ufficio ha indicato che quanto pignorato è sequestrato a favore
dei tre enti pubblici già menzionati, dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (in una procedura diretta contro PI 6 per sospetti di truffa e
sottrazione fiscale) e del Ministero pubblico del Cantone Ticino (in un
procedimento a carico del medesimo per reati di appropriazione indebita o
subordinatamente amministrazione infedele).
E. L’11
giugno 2018 il Ministero pubblico ha dissequestrato la relazione bancaria
intestata alla PI 5 limitatamente a € 169'822.12. Con scritto del 10 luglio 2018 anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha autorizzato
il dissequestro parziale dello stesso conto per € 169'822.12
“in modo di effettuare un
pagamento a favore della signora PI 3”.
F. Il
24 agosto 2018 PI 3 ha rivendicato la proprietà di siffatta relazione limitatamente
a € 169'822.12.
G. Il
28 agosto 2018 l’Ufficio ha quindi impartito all’PI 2, nonché alla
Confederazione Svizzera, allo Stato del Cantone Ticino e al PI 7, un termine di
venti giorni per promuovere un’azione di contestazione della rivendicazione dinanzi
al giudice di merito. Adita quale autorità di vigilanza dai tre enti pubblici,
con sentenza del 26 marzo 2019 (inc. 15.2018.77) la scrivente Camera ha
respinto la domanda di annullare l’assegnazione del termine per perenzione
della rivendicazione.
H. Il
7 settembre 2018 l’AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, una petizione di contestazione
della rivendicazione.
I. Dando
seguito alle domande di proseguimento del 27 giugno 2020 dei tre creditori
sequestranti, il 13 gennaio 2021 l’Ufficio ha pignorato il noto conto anche a loro
favore.
L. Statuendo
con decisione del 26 agosto 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 1, ha accolto l’azione dell’AO 1.
M. Mediante
decisione del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141) questa Camera, adita quale
autorità giudiziaria di seconda istanza, ha respinto nella misura della sua
ammissibilità l’appello presentato da PI 3 contro la sentenza pretorile.
N. Preso
atto di tale decisione, il 31 maggio 2022 la RI 1 ha a sua volta rivendicato la
relazione pignorata limitatamente a € 169'822.12.
O. Tramite
provvedimento dell’8 giugno 2022 l’UE ha respinto la rivendicazione, considerandola
manifestamente tardiva.
P. Con
ricorso del 20 giugno 2022 la RI 1 si aggrava contro
siffatto provvedimento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, che sia annullato e che sia fatto ordine all’organo esecutivo di
assegnare un termine di 20 giorni ai creditori e al debitore per promuovere l’azione
di contestazione della sua pretesa.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto im-pugnato avvenuta il 9 giugno 2022, il ricorso presentato
il 20 giugno 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
L’UE
ha ritenuto la rivendicazione della RI 1 abusivamente tardiva in quanto essa
era già stata informata del sequestro e del pignoramento del conto con lo
scritto 4 maggio 2017 dell’PI 2, oltre che mediante l’e-mail 20 luglio 2019 che
l’Ufficio aveva trasmesso allo stesso studio legale che rappresenta la
rivendicante.
2.1
La
ricorrente premette di non aver mai ricevuto la lettera dell’PI 2, mentre
ammette che nel luglio 2018 l’UE aveva comunicato allo studio legale che la
rappresenta che il conto risultava essere sequestrato e pignorato. Essa sostiene
però di non aver tardato astutamente a
dichiarare la propria rivendicazione né di essersi dimostrata manifestamente negligente, come invece ha considerato
l’UE nel provvedimento impugnato, poiché ha reputato in buona fede che
il diritto di PI 3 prevalesse rispetto al suo quale intestataria del conto,
sicché – a suo dire – solamente con la decisione di questa Camera del 15 aprile
2022.
(inc. 14.2021.141) ha preso atto che PI 3 non vanta alcun diritto sul
credito pignorato e ha dunque avuto conferma di essere l’unica entità giuridica
legittimata a rivendicare il conto bancario intestatole. Per tali ragioni, è
del parere che la sua rivendicazione del 31 maggio 2022 sia tempestiva.
2.1
Sebbene
la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere
fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2
LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro
un breve termine appropriato alle
circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del
Tribunale federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il
diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la
rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 144 III 203
consid. 5.1.2.2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_543/
2015.
del 16 novembre 2015, consid. 4.2.1). Ciò può avvenire non solo
quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di
ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce
in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare
quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57
e segg.; sentenza della CEF 15.2018.78 del 26 marzo 2019 e
rimandi).
2.2
Nel
caso in rassegna, la ricorrente ha saputo del pignoramento del 19 settembre
2017.
a favore dell’PI 2 perlomeno dal lu-glio del 2018, quando la lic. iur. PI
4, che rappresentava il suo amministratore PI 6 (e in seguito anche la madre di
lui, PI 3, nella procedura di rivendicazione del conto, insieme all’avv. __________),
ha chiesto informazioni sul conto all’UE, il quale le ha confermato essere
tuttora “sotto sequestro e
pignoramento” (e-mail
20.
luglio 2018 del capo servizio __________), e ha poi segnalato all’UE
che il conto era stato parzialmente dissequestrato penalmente a favore della
madre del cliente, chiedendo d’indicarle la procedura corretta per “liberarci anche del sequestro LEF,
limitatamente alla somma che non è di PI 1” (e-mail
della lic. iur. PI 4 del 20 luglio 2018 delle ore 15:42). Dei sequestri delle
autorità fiscali l’avv. PI 6 pare aver saputo già prima, siccome la lic iur. PI
4.
ne ha indicato i numeri all’UE (e-mail del 19 agosto 2018).
Formulata
a distanza di quasi quattro anni da quando era venuta a conoscenza del
pignoramento e, ancora prima, dei sequestri, la rivendicazione della RI 1 è
pertanto manifestamente tardiva, il ritardo non essendo giustificato da alcun
motivo legittimo. Essa avrebbe infatti potuto e dovuto avanzare le sue pretese
già nel 2018, indipendentemente dal diritto vantato da PI 3, di natura personale e quindi non incompatibile
con il pignoramento. La precedente decisione della CEF (14.2021.141)
non è al riguardo di rilievo, perché non ha modificato la situazione giuridica
esistente. La RI 1 era già titolare del conto dalla sua apertura,
effettuata dall’avv. PI 6 nel 2010 (citata 14.2021.141 ad A), mentre PI 3 ha
sempre vantato sul conto il (semplice) credito cedutole da PI 4 il 9
maggio 2018. Il ritardo nel proporre la rivendicazione è pertanto da imputare
unicamente a una manifesta negligenza dell’insorgente, che ha considerato che
il diritto della madre del suo amministratore fosse prevalente. Del resto,
siccome la rivendicazione di PI 3 era solo parziale (verteva su €
169'822.12 a fronte di un saldo al 5 maggio 2017 di € 216'005.53), la ricorrente avrebbe
dovuto rivendicare almeno il saldo residuo. La decisione dell’UE risulta dunque
conforme alla legge. Ritenere tempestiva la rivendicazione della ricorrente
nelle circostanze descritte significherebbe prolungare una procedura che è già
durata fin troppo a lungo. Il ricorso va di conseguenza respinto.
2.3
Ad
ogni modo, gli eventuali diritti materiali della RI 1 sul conto pignorato non sono
pregiudicati in alcun modo dalla decisione dell’Ufficio, siccome la
perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo colposo conduce
alla perdita del diritto del rivendicante solo nella procedura esecutiva in
corso, ma non anche alla perdita del proprio diritto materiale (citata 15.2018.77,
consid. 4. i.f. e riferimento).
3.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né
il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR), mentre la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv. .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.