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Decisione

15.2022.89

Ricorso contro il conteggio delle spese d’esecuzione a carico del creditore. Censure tardive contro l’attestato di carenza di beni. Trattamento come segnalazione

5 dicembre 2022Italiano7 min

n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 2'270.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.89

Lugano

5 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 3 luglio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti

di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 2'270.–

oltre agli accessori, il 25 maggio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’ese­­cuzione

(UE) ha emesso a favore dell’escutente un attestato di carenza di beni (ACB)

per l’importo rimasto integralmente scoperto di fr. 2'774.45. Mediante

conteggio del 27 maggio 2022 l’UE ha posto a suo carico le spese esecutive di fr. 111.45.

B. Con

ricorso del 3 luglio 2022 RI 1 si aggrava contro il conteggio, chiedendone l’annullamento.

Egli domanda inoltre che l’UE svolga un’inchiesta approfondita sulla situazione

patrimoniale di PI 1, che informi i servizi sociali per esaminare se ella è in

grado di occuparsi della propria figlia minorenne, che comunichi ai creditori

un promemoria in relazione alle varie vie civili e penali che rimarrebbero

aperte dopo aver esaurito la via esecutiva e che venga fatta un’analisi interna

approfondita dell’UE per identificare altri debitori seriali.

C. Nelle

sue osservazioni del 7 luglio 2022 l’UE si è rimesso alla decisione di questa

Camera.

D. Tramite

scritto del 29 agosto 2022 il ricorrente ha fornito nuovi elementi fattuali, postulando

la continuazione dell’esecuzione e ribadendo la richiesta di annullamento delle

spese a suo carico.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Dagli atti non è dato di sapere quando RI 1 ha ricevuto il conteggio

delle spese d’esecuzione, dal momento che l’invio è avvenuto per posta

semplice. Nemmeno il ricorrente fornisce indicazioni utili al riguardo,

limitandosi a sostenere di aver intrattenuto due conversazioni telefoniche il

28.

giugno 2022 con la funzionaria dell’Ufficio __________. Non essendo quindi l’UE

in grado di provare quando è stata recapitata la decisione impugnata, datata 27

maggio 2022, il ricorso inoltrato il 4 luglio 2022 per posta raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________)

va con­siderato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile

sotto questo profilo (art. 17 cpv. 2 LEF).

1.1

Il

gravame s’avvera invece inammissibile, siccome tardivo, laddove il ricorrente

si duole di mancanze negli accertamenti svolti dall’UE in fase di pignoramento,

pretendendo solo ora ulteriori indagini e atti, tra cui l’ispezione del

domicilio dell’escussa e il pignoramento del salario ch’essa avrebbe percepito

in passato. A tal fine egli avrebbe dovuto infatti impugnare l’ACB entro dieci

giorni da quando ne ebbe conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro l’11

giugno 2022, avendo ricevuto l’atto il 30 maggio 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per

il rinvio dell’art. 31 LEF; v. tracciamento della raccomandata n. __________).

1.2

Altrettanto

irricevibile si rivela la richiesta volta a informare i servizi sociali su

eventuali carenze della capacità genitoriale dell’escus­­sa, né l’organo

esecutivo né questa Camera essendo competenti in tale materia. Spetta semmai

all’insorgente, se lo ritiene opportuno, procedere a una segnalazione alla

competente autorità regionale di protezione dei minori.

1.3

Non

trovano sorte migliore le domande intese a comunicare ai creditori un

promemoria in relazione alle varie vie civili e penali che rimangono aperte

dopo aver esaurito la via esecutiva e a procedere a un’analisi interna

approfondita dell’Ufficio per identificare eventuali altri debitori seriali. Da

una parte il ricorrente può far valere con un ricorso nel senso dell’art.

17.

LEF soltanto un interesse personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione)

e non l’interesse di terzi, segnatamente di altri creditori (sentenza della CEF

15.2019.7

del 3 giugno 2019, consid. 3.1/a e riferimento citato). Dall’altra, il ricorso all’autorità di vigilanza deve servire al conseguimento di

un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non

alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di

esecuzione forza­ta in vista di una successiva azione di responsabilità giusta

l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad

art. 17 LEF, con rif.). Ora, quanto RI 1 si prefigge di ottenere non è una

misura esecutiva in un procedimento determinato in cui egli è parte.

Su

questo punto il ricorso andrà nondimeno trattato come una segnalazione e

verranno effettuate le necessarie verifiche, ma nella procedura di vigilanza

(giusta l’art. 13 LEF) il segnalante non ha qualità di parte e non è

legittimato a esigere l’emanazione di una decisione (sentenza del Tribunale

federale 5A_974/2013 del 26 marzo 2014 consid. 2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 13a ad art. 13 LEF).

1.4

È infine pure irricevibile la richiesta tesa a depennare le spese

esecutive a carico di un altro creditore, il Comune di __________, che

partecipa allo stesso pignoramento, giacché il ricorrente non fa valere un

interesse personale (v. sopra consid. 1.3).

2.

Il

ricorrente chiede di annullare le spese esecutive di fr. 111.45 poiché

ritiene insufficienti gli accertamenti svolti

dall’UE. Si tratta però di una censura che, come esposto sopra (consid. 1),

egli avrebbe dovuto invocare mediante tempestivo ricorso contro l’ACB. Non vi è

dunque alcun motivo giustificato di annullare le spese connesse a una decisione

dell’UE ormai definitiva. Il ricorrente non contesta d’altronde l’importo di

tali spese, che risultano del resto conformi all’Ordinanza

sulle tasse riscosse in applicazione della

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35): fr. 9.10

per la redazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF) e l’invio

(fr. 13 cpv. 1) dell’avviso di pignoramento, fr. 32.50 per l’esecuzione

infruttuosa del pignoramento a favore di un credito di fr. 2'270.– (art.

20.

cpv. 1 e 2) e fr. 69.85 per la redazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF)

e l’invio (art. 13 cpv. 1) dell’ACB (4 pagine) a lui e alla debitrice.

Va

inoltre ricordato che, nonostante le spese d’esecuzione siano a carico del

debitore, il creditore è tenuto ad anticiparle (art. 68 cpv. 1 LEF primo

periodo). Qualora però, come nella fattispecie, l’ufficio d’esecuzione compie

un’operazione senz’aver preventivamente preteso la prestazione di un anticipo,

le spese devono essere recuperate presso l’escutente, se del caso per via

esecutiva, ove non possano essere prelevate su pagamenti fatti dal debitore all’ufficio

o sul ricavo della realizzazione (sentenza del Tribunale federale 5A_616/2012

del 2 ottobre 2012, consid. 7.1.1 e riferimenti citati). Orbene, l’Ufficio ha

agito conformemente alla legge, laddove ha invitato RI 1 a pagare le spese

esecutive in questione, siccome la debitrice non ha effettuato alcun pagamen­to

all’ufficio (art. 12 LEF) e il pignoramento è risultato infruttuoso.

3.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né

il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.