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Decisione

15.2022.9

Avviso di pignoramento. Ricorso con domanda di effetto sospensivo motivata con la presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposi-zione

22 marzo 2022Italiano4 min

proporzionalità e il principio dell’economia di giudizio impongono di soprassedere momentaneamente alla

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.9

Lugano

22 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 25 gennaio

2022 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 gennaio 2022 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 14 gennaio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha emesso nei confronti di RI 1 l’avviso di pignoramento nell’esecuzione

n. __________ promossa dalla Confederazione Svizzera, avvertendolo che

avrebbe esteso il pignoramento già previsto

per il 31 gennaio 2022 al credito di fr. 153'364.05, spese e

interessi compresi, fatto valere dall’escutente;

che

Fatti

il 19 gennaio 2022 RI 1 ha chiesto all’UE in via elettronica di annullare il

pignoramento, facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione 30

novembre 2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva

rigettato in via definitiva la sua opposizione all’esecuzione in questione;

che

con e-mail del 20 gennaio 2022 l’UE ha respinto la richiesta dell’escusso,

ricordando che il reclamo non ha effetto sospensivo automatico;

che

con il ricorso in esame RI 1 impugna sia l’av­viso di pignoramento sia la

risposta del 20 gennaio 2022 postulandone l’annullamento;

che

pur riconoscendo l’assenza di effetto sospensivo automatico del proprio

reclamo, egli si riferisce a una decisione di questa Camera (15.2020.119/121

del 14 dicembre 2020, consid. 2.1) per affermare il proprio diritto a

interporre ricorso contro l’avviso di pignoramento e chiedere l’effetto

sospensivo giusta l’art. 36 LEF;

che

a suo dire la ponderazione degli interessi in gioco, il principio della

proporzionalità e il principio dell’economia di giudizio impongono di soprassedere momentaneamente alla

prosecuzione del­l’e­secuzione onde evitare di vanificare il senso del

suo reclamo e d’instaurare situazioni di fatto irreversibili o comunque

difficilmen­te modificabili;

che

con ordinanza del 27 gennaio 2022 il presidente della Camera ha accolto solo

parzialmente la domanda di effetto sospensivo al ricorso ora all’esame,

ordinando la sospensione dell’esecuzione unicamente dopo l’esecuzione del

pignoramento, dopo aver ricordato che se l’escusso ha la facoltà di ricorrere

contro l’avviso di pignoramento, come indicato nella sentenza richiamata da RI

1, egli non ha un diritto automatico all’ottenimento dell’effetto sospensivo,

che va chiesto e motivato (art. 36 LEF), mentre nella fattispecie il ricorrente

non ha specificato quali “situazioni

Considerandi

di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili”

potrebbero verificarsi in caso di esecuzione del pignoramento, il quale è una

misura esclusivamente cautelare, né perché il pignoramento vanificherebbe il

reclamo da lui interposto contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc.

14.2021.201);

che

con la parziale reiezione della domanda appena citata e stan­te l’assenza di

una richiesta analoga nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto

dell’opposizione, il ricorso va respinto nel merito, nulla ostando all’esecuzione

del pignoramento, peraltro nel frattempo già eseguito;

che

con decisione odierna la Camera ha del resto respinto il re-clamo di RI 1 nella

causa di rigetto dell’opposi­zione;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.