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Avviso di pignoramento. Ricorso con domanda di effetto sospensivo motivata con la presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposi-zione
22 marzo 2022Italiano4 min
proporzionalità e il principio dell’economia di giudizio impongono di soprassedere momentaneamente alla
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.9
Lugano
22 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 gennaio
2022 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 gennaio 2022 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 14 gennaio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha emesso nei confronti di RI 1 l’avviso di pignoramento nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla Confederazione Svizzera, avvertendolo che
avrebbe esteso il pignoramento già previsto
per il 31 gennaio 2022 al credito di fr. 153'364.05, spese e
interessi compresi, fatto valere dall’escutente;
che
Fatti
il 19 gennaio 2022 RI 1 ha chiesto all’UE in via elettronica di annullare il
pignoramento, facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione 30
novembre 2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva
rigettato in via definitiva la sua opposizione all’esecuzione in questione;
che
con e-mail del 20 gennaio 2022 l’UE ha respinto la richiesta dell’escusso,
ricordando che il reclamo non ha effetto sospensivo automatico;
che
con il ricorso in esame RI 1 impugna sia l’avviso di pignoramento sia la
risposta del 20 gennaio 2022 postulandone l’annullamento;
che
pur riconoscendo l’assenza di effetto sospensivo automatico del proprio
reclamo, egli si riferisce a una decisione di questa Camera (15.2020.119/121
del 14 dicembre 2020, consid. 2.1) per affermare il proprio diritto a
interporre ricorso contro l’avviso di pignoramento e chiedere l’effetto
sospensivo giusta l’art. 36 LEF;
che
a suo dire la ponderazione degli interessi in gioco, il principio della
proporzionalità e il principio dell’economia di giudizio impongono di soprassedere momentaneamente alla
prosecuzione dell’esecuzione onde evitare di vanificare il senso del
suo reclamo e d’instaurare situazioni di fatto irreversibili o comunque
difficilmente modificabili;
che
con ordinanza del 27 gennaio 2022 il presidente della Camera ha accolto solo
parzialmente la domanda di effetto sospensivo al ricorso ora all’esame,
ordinando la sospensione dell’esecuzione unicamente dopo l’esecuzione del
pignoramento, dopo aver ricordato che se l’escusso ha la facoltà di ricorrere
contro l’avviso di pignoramento, come indicato nella sentenza richiamata da RI
1, egli non ha un diritto automatico all’ottenimento dell’effetto sospensivo,
che va chiesto e motivato (art. 36 LEF), mentre nella fattispecie il ricorrente
non ha specificato quali “situazioni
Considerandi
di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili”
potrebbero verificarsi in caso di esecuzione del pignoramento, il quale è una
misura esclusivamente cautelare, né perché il pignoramento vanificherebbe il
reclamo da lui interposto contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc.
14.2021.201);
che
con la parziale reiezione della domanda appena citata e stante l’assenza di
una richiesta analoga nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto
dell’opposizione, il ricorso va respinto nel merito, nulla ostando all’esecuzione
del pignoramento, peraltro nel frattempo già eseguito;
che
con decisione odierna la Camera ha del resto respinto il re-clamo di RI 1 nella
causa di rigetto dell’opposizione;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.