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Decisione

15.2022.91

Minimo di esistenza. Spese di trasferta e di telefono per il servizio di picchetto. Spese per l’esercizio del diritto di visita a un figlio residente all’estero

18 novembre 2022Italiano9 min

10 agosto 2022 l’UE ha proceduto alla revisione del calcolo del minimo d’esistenza,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.91

Lugano

18 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 29 luglio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Comune di Bellinzona, Bellinzona

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

diverse esecuzioni sopra menzionate promosse contro RI 1, il 26 luglio 2022 la

sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al pignoramento

dei redditi dell’escusso, determinando la quota pignorabile sulla base del

seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

5'479.00

Totale

fr.

5'479.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'300.00

Spese accessorie CHF 150.00

Assicurazione malattia

fr.

463.95

Quota parte

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

120.00

G__________ – S__________ 196 km/mese a 0.610 fr./km

= fr. 120.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2022 aggiornata al

rincaro carburante)

Altri

fr.

100.00

Eventuali costi conguaglio/riscaldamento (aggiunto

forfait tenuto conto del rincaro nafta)

Altri

fr.

220.00

Diritto di visita per J__________ e G__________ CHF

400.00:30gg x8gg x2

Altri

fr.

400.00

Alimenti figlio G__________ 200.00 (alimenti) +

200.00 (assegni famigliari)

Altri

fr.

120.00

Parcheggio

Altri

fr.

130.00

Diritto di visita M__________ – CHF 600:30gg x8gg

(forfait per pari diritto di visita in Svizzera per un bambino> 10 anni) –

ridotto del 20% poiché è residente in Portogallo e dunque adeguato in

funzione al costo della vita nel paese in cui abita

Altri

fr.

400.00

Alimenti figlio M__________ 200.00 (alimenti) +

200.00 (assegni famigliari) – Vive in Portogallo

Altri

fr.

115.00

Costi visite mediche e medicamenti non assicurati a

carico dell’escusso­

Altri

fr.

400.00

Alimenti figlio J__________ 200.00 (alimenti) +

200.00 (assegni famigliari)

Totale

fr.

5'179.95

L’UE

ha quindi notificato il predetto calcolo all’escusso.

B. Con

ricorso del 29 luglio 2022 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendone la rettifica nel senso di considerare un costo supplementare per il

servizio di picchetto o di restituirgli la relativa indennità di fr. 350.–

al mese, nonché di aumentare a fr. 355.– le spese per l’esercizio del

diritto di visita al figlio M__________. Egli ha pure postulato la concessione

dell’effetto sospensivo al gravame.

C. Mediante

ordinanza del 5 agosto 2022 il presidente di questa Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo, fissando in fr. 5'330.– il

minimo esistenziale dell’escusso durante la procedura di ricorso.

D. Il

10 agosto 2022 l’UE ha proceduto alla revisione del calcolo del minimo d’esistenza,

aggiungendovi due supplementi di fr. 150.– mensili per “lavoro a turni – come da decisione CEF 15.2022.91” e di fr. 300.– mensili per “rata dentista (valida fino a ottobre 2022)”.

L’Ufficio ha pertanto pignorato presso la datrice di lavoro del

debitore, la PI 1, l’importo eccedente il nuovo minimo esistenziale di fr. 5'629.95

(anziché fr. 5'179.95) dal 10 agosto 2022.

E. Nelle osservazioni del 29 settembre 2022 l’organo esecutivo si

riconferma nel suo provvedimento, segnalando i due nuovi supplementi

riconosciuti all’escusso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 luglio 2022 dall’UE, il ricorso

presentato il giorno successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

Il

ricorrente si duole anzitutto che l’UE ha pignorato l’intera indennità di fr. 350.–

mensili ch’egli percepisce, in aggiunta allo stipendio, dalla PI 1 per il

servizio di picchetto che è tenuto a prestare una o due volte al mese, quale

manutentore di macchinari. In proposito, rileva che non è possibile

quantificare a priori il numero di volte ch’egli deve presentarsi sul posto di

lavoro durante le settimane di picchetto. Non trova tuttavia corretto che l’indennità

in questione sia stata integralmente pignorata, siccome in tal modo egli non

beneficia più di alcun rimborso per le spese cagionate dalle trasferte con il

suo veicolo privato e dall’abbonamento telefonico per essere sempre

raggiungibile. Chiede pertanto che nel calcolo gli sia riconosciuto un costo

supplementare per il servizio di picchetto o, in alternativa, che l’indennità

non sia oggetto di pignoramento.

Facendo

propria l’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo, il 10 agosto 2022 l’Ufficio

ha modificato il calcolo del minimo esistenziale, computando in particolare fr. 150.–

quale supplemento per le spese di trasferta e d’abbonamento telefonico relative

al servizio di picchetto. Ora, in base ai conteggi di stipendio che l’organo

esecutivo ha richiesto d’ufficio alla PI 1, risulta che nel periodo dal gennaio

al settembre 2022 l’escusso ha percepito indennità di picchetto per fr. 3'510.–,

ovvero una media mensile di fr. 390.– lordi. Giacché la sua datrice di

lavoro ha continuato a versare tale indennità per tutto il periodo in questione,

si può presumere che RI 1 abbia effettivamente svolto il servizio di picchetto

e abbia avuto delle spese. In mancanza di giustificativi, non è dato di sapere

a quanto ammontano le spese effettive e in particolare se corrispondono

esattamente all’indennità netta percepita dall’escusso. È probabile che ciò non

sia il caso, siccome si tratta di un’indennità forfettaria che notoriamente compensa

non solo lo svolgimento del servizio di picchetto, ma anche la disponibilità del

lavoratore a prestare tale servizio. È quindi corretto che al debitore venga

riconosciuto un supplemento per questo genere di spese professionali, come ha

fatto l’Ufficio nel nuovo calcolo, ma non

equivalente all’intera indennità corrispo­sta dalla datrice di lavoro. Se

RI 1 avesse voluto ottenere di più, avrebbe dovuto, nel ricorso, quantificare e

giustificare con documenti il supplemento richiesto e contestare la revisione del

10.

agosto 2022. Si può in definitiva considerare che con la revisione del

calcolo l’escusso ha ottenuto ciò che chiedeva e ritenere il ricorso senza

oggetto su questo punto.

4.

L’insorgente

reputa altresì insufficienti i fr. 130.– che gli sono stati riconosciuti

per l’esercizio del suo diritto di visita al figlio M__________, residente in

Portogallo. Rileva al riguardo che in base alla decisione di divorzio, egli ha

diritto di visitare suo figlio per almeno 5 settimane all’anno, sicché – a suo

dire – ciò significa ch’egli si reca in Portogallo almeno 4 a 5 volte all’anno.

Considerati i costi legati alla trasferta sino all’aeroporto, al parcheggio

dell’auto, al volo, al noleggio di un veicolo in Portogallo e alle spese

straordinarie di mantenimento del figlio durante il soggiorno, il ricorrente è

del pa-rere che la somma computata dall’Ufficio non è minimamente sufficiente a

esercitare il suo diritto di visita, sicché pretende che il supplemento sia

aumentato a fr. 355.–, come previsto nella precedente decisione di

pignoramento di salario del 26 luglio 2022.

4.1

Secondo

costante giurisprudenza, nel calcolo del minimo d’esi­­stenza possono essere

prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo

e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 IIII 22, consid. 3/a; sentenza della

CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 5.2). Tale principio vale anche per

le spese indispensabili legate all’esercizio del diritto di visita ai figli del

debitore.

4.2

Nel

caso in rassegna, il ricorrente si è limitato ad allegare di recarsi 4 a 5

volte all’anno in Portogallo per visitare suo figlio M__________, senza

tuttavia comprovare la sua asserzione né giustificare mediante documenti le

spese effettivamente sopportate. In tali circostanze, non può essergli riconosciuto

un importo superiore a quel­lo stabilito dall’Ufficio. Sotto questa

prospettiva, il ricorso risulta quindi infondato.

5.

Siccome

non ha ancora emesso il verbale di pignoramento, l’UE ha indicato nelle proprie

osservazioni di non aver notificato il ricorso ai creditori e neppure di aver

assegnato il termine per presentare eventuali osservazioni. Ora, dal momento

che l’organo esecutivo ha proceduto a una revisione del calcolo il 10 agosto

2022.

e che anche il nuovo provvedimento non è stato (ancora) notificato ai

creditori, non è necessario intimare il ricorso al vaglio né la presente

decisione alle altre parti interessate, le quali potranno impugnare il verbale

di pignoramento, anche in merito ai punti contestati nel ricorso del debitore e

qui esaminati, entro dieci giorni da quando lo avranno ricevuto (art. 17 cpv. 2

LEF).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.