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Decisione

15.2022.93

Decisione di pignoramento di salario. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione dei crediti vantati dagli escutenti

26 agosto 2022Italiano4 min

il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.93

Lugano

26 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Faido, o meglio contro la decisione di pigno­ramento di salario emessa il 2 agosto 2022 nelle

esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente

dalle società

PI 1, __________

PI 2, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei

confronti di RI 1 dalla PI 1 e dal­l’PI 2 , il 2 agosto 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

ha determinato in fr. 2'367.– mensili il minimo esistenziale dell’escussa (base

mensile fr. 1'200.–, affitto fr. 620.–, pasti fuori domicilio fr. 211.–,

trasferte fino al luogo di lavoro con l’auto fr. 336.–) e la quota pignorabile

del suo salario di fr. 3'000.– mensili percepito dalla __________ nella parte

eccedente il minimo esistenziale, indicativamente fr. 633.– mensili;

che

con ricorso dell’11 agosto 2022, RI 1 contesta la decisione di pignoramento,

chiedendo in via preliminare la conces-sione dell’effetto sospensivo, facendo valere

che i calcoli dell’escutente PI 1 non sono esatti e i tassi d’interesse

applicati dall’altra escutente, l’PI 2, sono irregolari, in quanto hanno

variato senz’alcuna spiegazione da fr. 50.– per un mese a fr. 1'500.– per il

mese successivo;

che

tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL

280.200]) – sono

competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei

crediti posti in esecuzione;

che

Fatti

il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso

solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per

violazione di una norma di diritto o errori d’apprezzamento che rientrano nella

competenza dell’ufficio (ad esempio il calcolo del minimo esistenziale in

applicazione dell’art. 93 LEF);

che

se intende contestare il credito vantato dall’escutente, l’escus­so deve invece

anzitutto interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e poi

difendersi in un’eventuale azione di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84

LEF);

che

se l’escusso non ha interposto opposizione o se la sua opposizione è stata

definitivamente rigettata, egli non può più rimettere in discussione la pretesa

dell’escutente con un ricorso all’autorità di vigilanza, ma può tutt’al più

promuovere un’azione giudiziaria di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a

LEF);

che

il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria

(art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile;

che

stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso

Considerandi

né la sentenza alle controparti, come peraltro suggerito dall’UE nelle sue

osservazioni del 12 agosto 2022, mentre la domanda di effetto sospensivo

diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.