15.2022.93
Decisione di pignoramento di salario. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione dei crediti vantati dagli escutenti
26 agosto 2022Italiano4 min
il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso
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Incarto n.
15.2022.93
Lugano
26 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Faido, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il 2 agosto 2022 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente
dalle società
PI 1, __________
PI 2, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei
confronti di RI 1 dalla PI 1 e dall’PI 2 , il 2 agosto 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
ha determinato in fr. 2'367.– mensili il minimo esistenziale dell’escussa (base
mensile fr. 1'200.–, affitto fr. 620.–, pasti fuori domicilio fr. 211.–,
trasferte fino al luogo di lavoro con l’auto fr. 336.–) e la quota pignorabile
del suo salario di fr. 3'000.– mensili percepito dalla __________ nella parte
eccedente il minimo esistenziale, indicativamente fr. 633.– mensili;
che
con ricorso dell’11 agosto 2022, RI 1 contesta la decisione di pignoramento,
chiedendo in via preliminare la conces-sione dell’effetto sospensivo, facendo valere
che i calcoli dell’escutente PI 1 non sono esatti e i tassi d’interesse
applicati dall’altra escutente, l’PI 2, sono irregolari, in quanto hanno
variato senz’alcuna spiegazione da fr. 50.– per un mese a fr. 1'500.– per il
mese successivo;
che
tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL
280.200]) – sono
competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei
crediti posti in esecuzione;
che
Fatti
il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso
solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per
violazione di una norma di diritto o errori d’apprezzamento che rientrano nella
competenza dell’ufficio (ad esempio il calcolo del minimo esistenziale in
applicazione dell’art. 93 LEF);
che
se intende contestare il credito vantato dall’escutente, l’escusso deve invece
anzitutto interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e poi
difendersi in un’eventuale azione di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84
LEF);
che
se l’escusso non ha interposto opposizione o se la sua opposizione è stata
definitivamente rigettata, egli non può più rimettere in discussione la pretesa
dell’escutente con un ricorso all’autorità di vigilanza, ma può tutt’al più
promuovere un’azione giudiziaria di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a
LEF);
che
il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria
(art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile;
che
stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso
Considerandi
né la sentenza alle controparti, come peraltro suggerito dall’UE nelle sue
osservazioni del 12 agosto 2022, mentre la domanda di effetto sospensivo
diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.