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Decisione

15.2022.95

Ricorso contro lo stato di riparto del ricavo della realizzazione del pegno. Contestazione delle ipoteche legali a favore degli enti pubblici

30 settembre 2022Italiano6 min

al Consorzio, fr. 1'344'327.10 alla creditrice ipotecaria procedente a saldo della sua pretesa ammessa definitivamen­te

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.95

Lugano

30 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 agosto 2022 di

RI 1 (GR)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro lo stato di riparto depositato il 2 agosto 2022

nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________

RFD di __________, promossa dalla __________ nei confronti di

PI 1 __________

procedura che interessa

anche:

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

PI 4, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 10 settembre 2021 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecu­zione (UE) ha comunicato agli interessati

l’elenco oneri, in cui sono stati iscritti segnatamente lo Stato del

Cantone Ticino, il PI 3 e il PI 4 per pretese di rispettivamente fr. 11'821.75,

13'547.15 e 402.–, garantite da ipoteche

legali di diritto pubblico (art. 836 CC), come pure RI 1 per un credito

Fatti

di fr. 977'500.– garantito da due cartelle ipotecarie di quarto e quinto

grado;

che

il 7 ottobre 2021, l’UE ha aggiudicato il fondo a RI 1 per fr. 1'560'000.–;

che

il 2 agosto 2022 l’UE ha emesso lo stato di riparto, che prevede il versamento

di fr. 11'821.75 allo Stato, fr. 13'547.15 al Comune, fr. 402.–

al Consorzio, fr. 1'344'327.10 alla creditrice ipotecaria procedente a saldo della sua pretesa ammessa definitivamen­te

e fr. 54'149.55 a RI 1 (scoperto: fr. 923'078.35, fatto sal­vo l’eventuale

riversamento di un’eccedenza se l’imposta sull’utile immobiliare dovesse essere

inferiore a fr. 122'705.–);

che

con il ricorso in esame, del 12 agosto 2022, RI 1 contesta il riparto a favore

dei creditori di diritto pubblico, sostenendo che solo l’imposta immobiliare

comunale e i contributi di miglioria possono essere garantiti da ipoteche

legali di diritto pubblico;

ch’egli

spiega di non aver ricorso contro l’elenco oneri, dando per scontato che gli

enti pubblici insinuano le proprie pretese in modo corretto, ma auspica che le

insinuazioni, in quanto manifestamen­te errate, possano essere rettificate in

questa sede;

che

come giustamente rilevato dall’UE nelle osservazioni al ricorso, i crediti

definitivamente accertati nell’elenco oneri non possono poi più essere

contestati giudizialmente (art. 112 cpv. 1, 2° periodo RFF), ma neppure con un

ricorso all’autorità di vigilanza in sede di riparto (art. 43 cpv. 1 per il

rinvio dell’art. 102 RFF; sentenza della CEF 15.2010.100 del 10 settembre 2010),

trattandosi di decisioni (dell’UE) definitive, onde l’irricevibilità del

ricorso;

che

può essere lasciata indecisa la questione di sapere se sia possibile, come auspica

il ricorrente, modificare una pretesa definitivamente ammessa all’elenco oneri

in caso di un errore manifesto, giacché le pretese da lui contestate non

appaiono manifestamente errate;

che,

in effetti, il beneficio dell’ipoteca legale di diritto cantonale è sì dato

solo “per crediti direttamente connessi con il fondo gravato” (art. 836 cpv. 1 CC), ma fra i crediti fiscali “con una relazione

particolare con l’immobile di un contribuente”, la legge tributaria, la giu­risprudenza e la dottrina annoverano in particolare

non solo l’im­posta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche

(art. 291 segg. LT), ma pure l’imposta sugli utili immobiliari (TUI, art. 123

segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 95

segg. LT), l’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 20 LT) e sugli

utili delle persone giuridiche (art. 67 segg. LT), limitatamente ai redditi

derivanti dall’immobile (affitti, locazio­ni, valore locativo dedotti gli

Considerandi

interessi passivi e le spese di manutenzione),

e l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’im­posta di

successione e donazione, limitatamente alla sostanza immobiliare (art. 42 e 158

LT), dedotti i debiti che vi si riferiscono (art. 47, 160 e 161 LT) (art. 252

cpv. 1 LT; sentenza della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.6 e i

rinvii);

che

nella fattispecie non vi sono evidenti indicazioni che le pretese contestate

dal ricorrente non si riferiscano a nessuno dei tipi d’im­posta appena evocati

o, trattandosi del credito del Consorzio, a

contributi di miglioria (cfr. art.

19.

della legge sui contributi di miglio­ria [RL 703.100]);

che,

ad ogni modo, l’accertamento dell’(in)esistenza delle ipoteche legali

rivendicate dai creditori di diritto pubblico è di competenza del giudice di

merito nel quadro di un’azione di contestazio­ne dell’elenco oneri, che RI 1

avrebbe dovuto provocare contestando l’elenco oneri entro dieci giorni dal suo

deposito (art. 140 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; 37 e 102

RFF);

che

il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende superfluo la sua comunicazione agli interessati, come invece

richiesto dal ricorrente nella sua replica del 27 settembre 2022 (art. 9

cpv. 2 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 280.200]), come pure la notificazione loro

del giudizio odierno;

che

a scanso di equivoci l’ordinamento legale appena ricordato – imperniato sul

principio della responsabilità individuale degli interessati nella procedura di

realizzazione del pegno – non esclude la potenziale esistenza d’indebiti

arricchimenti ove non siano tempestivamente contestati nelle forme prescritte

dalla legge;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.