15.2022.95
Ricorso contro lo stato di riparto del ricavo della realizzazione del pegno. Contestazione delle ipoteche legali a favore degli enti pubblici
30 settembre 2022Italiano6 min
al Consorzio, fr. 1'344'327.10 alla creditrice ipotecaria procedente a saldo della sua pretesa ammessa definitivamente
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Incarto n.
15.2022.95
Lugano
30 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 agosto 2022 di
RI 1 (GR)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro lo stato di riparto depositato il 2 agosto 2022
nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________
RFD di __________, promossa dalla __________ nei confronti di
PI 1 __________
procedura che interessa
anche:
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
PI 4, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 10 settembre 2021 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato agli interessati
l’elenco oneri, in cui sono stati iscritti segnatamente lo Stato del
Cantone Ticino, il PI 3 e il PI 4 per pretese di rispettivamente fr. 11'821.75,
13'547.15 e 402.–, garantite da ipoteche
legali di diritto pubblico (art. 836 CC), come pure RI 1 per un credito
Fatti
di fr. 977'500.– garantito da due cartelle ipotecarie di quarto e quinto
grado;
che
il 7 ottobre 2021, l’UE ha aggiudicato il fondo a RI 1 per fr. 1'560'000.–;
che
il 2 agosto 2022 l’UE ha emesso lo stato di riparto, che prevede il versamento
di fr. 11'821.75 allo Stato, fr. 13'547.15 al Comune, fr. 402.–
al Consorzio, fr. 1'344'327.10 alla creditrice ipotecaria procedente a saldo della sua pretesa ammessa definitivamente
e fr. 54'149.55 a RI 1 (scoperto: fr. 923'078.35, fatto salvo l’eventuale
riversamento di un’eccedenza se l’imposta sull’utile immobiliare dovesse essere
inferiore a fr. 122'705.–);
che
con il ricorso in esame, del 12 agosto 2022, RI 1 contesta il riparto a favore
dei creditori di diritto pubblico, sostenendo che solo l’imposta immobiliare
comunale e i contributi di miglioria possono essere garantiti da ipoteche
legali di diritto pubblico;
ch’egli
spiega di non aver ricorso contro l’elenco oneri, dando per scontato che gli
enti pubblici insinuano le proprie pretese in modo corretto, ma auspica che le
insinuazioni, in quanto manifestamente errate, possano essere rettificate in
questa sede;
che
come giustamente rilevato dall’UE nelle osservazioni al ricorso, i crediti
definitivamente accertati nell’elenco oneri non possono poi più essere
contestati giudizialmente (art. 112 cpv. 1, 2° periodo RFF), ma neppure con un
ricorso all’autorità di vigilanza in sede di riparto (art. 43 cpv. 1 per il
rinvio dell’art. 102 RFF; sentenza della CEF 15.2010.100 del 10 settembre 2010),
trattandosi di decisioni (dell’UE) definitive, onde l’irricevibilità del
ricorso;
che
può essere lasciata indecisa la questione di sapere se sia possibile, come auspica
il ricorrente, modificare una pretesa definitivamente ammessa all’elenco oneri
in caso di un errore manifesto, giacché le pretese da lui contestate non
appaiono manifestamente errate;
che,
in effetti, il beneficio dell’ipoteca legale di diritto cantonale è sì dato
solo “per crediti direttamente connessi con il fondo gravato” (art. 836 cpv. 1 CC), ma fra i crediti fiscali “con una relazione
particolare con l’immobile di un contribuente”, la legge tributaria, la giurisprudenza e la dottrina annoverano in particolare
non solo l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche
(art. 291 segg. LT), ma pure l’imposta sugli utili immobiliari (TUI, art. 123
segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 95
segg. LT), l’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 20 LT) e sugli
utili delle persone giuridiche (art. 67 segg. LT), limitatamente ai redditi
derivanti dall’immobile (affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli
Considerandi
interessi passivi e le spese di manutenzione),
e l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’imposta di
successione e donazione, limitatamente alla sostanza immobiliare (art. 42 e 158
LT), dedotti i debiti che vi si riferiscono (art. 47, 160 e 161 LT) (art. 252
cpv. 1 LT; sentenza della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.6 e i
rinvii);
che
nella fattispecie non vi sono evidenti indicazioni che le pretese contestate
dal ricorrente non si riferiscano a nessuno dei tipi d’imposta appena evocati
o, trattandosi del credito del Consorzio, a
contributi di miglioria (cfr. art.
19.
della legge sui contributi di miglioria [RL 703.100]);
che,
ad ogni modo, l’accertamento dell’(in)esistenza delle ipoteche legali
rivendicate dai creditori di diritto pubblico è di competenza del giudice di
merito nel quadro di un’azione di contestazione dell’elenco oneri, che RI 1
avrebbe dovuto provocare contestando l’elenco oneri entro dieci giorni dal suo
deposito (art. 140 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; 37 e 102
RFF);
che
il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende superfluo la sua comunicazione agli interessati, come invece
richiesto dal ricorrente nella sua replica del 27 settembre 2022 (art. 9
cpv. 2 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]), come pure la notificazione loro
del giudizio odierno;
che
a scanso di equivoci l’ordinamento legale appena ricordato – imperniato sul
principio della responsabilità individuale degli interessati nella procedura di
realizzazione del pegno – non esclude la potenziale esistenza d’indebiti
arricchimenti ove non siano tempestivamente contestati nelle forme prescritte
dalla legge;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.