15.2022.96
Spese di amministrazione coatta di fondi. Prelievo sul ricavo delle pigioni dopo il ritiro dell’esecuzione. Reiezione della domanda di rimborso presentata dagli escussi
16 gennaio 2023Italiano9 min
sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno RI 1 (quote A) e RI 2 (quote B). Da
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.96
Lugano
16 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 luglio
2022 di
RI 1,
RI 2,
(patrocinati dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
nei confronti dei ricorrenti da
PI 1,
(già patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Facendo
seguito alle sentenze 14.2018.93 e 14.2018.94 emanate il 1° giugno 2018 da
questa Camera nella sua veste di autorità giudiziaria di seconda istanza, il 4
giugno 2018 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito i
sequestri (n. __________ e __________), allestendone i verbali, da cui
risultavano sequestrate le quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________,
__________ e __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, di cui
sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno RI 1 (quote A) e RI 2 (quote B). Da
quel momento la sede di Mendrisio dell’UE, responsabile del settore immobiliare
del Sottoceneri, si è occupata dell’amministrazione coatta dei fondi.
B. A
convalida dei sequestri, il 19 giugno 2018 PI 1 ha promosso le esecuzioni n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso
di fr. 500'000.– oltre ad accessori. Il 13 luglio
2018 gli escussi hanno interposto opposizione ai rispettivi precetti
esecutivi.
C. Con
avvisi del 20 luglio 2018 l’UE ha comunicato ai comproprietari degli immobili
sequestrati e ai rispettivi conduttori che da quel momento avrebbe riscosso
direttamente le pigioni derivanti dai contratti di locazione in essere.
D. A
seguito di un accordo intervenuto tra le parti, il 7 giugno 2022 PI 1 ha
ritirato le domande di sequestro e le esecuzioni, sicché RI 1 e RI 2 hanno
chiesto all’Ufficio di riversare loro le pigioni incassate nel corso dell’amministrazione
coatta.
E. Dopo aver posto termine all’amministrazione
coatta l’8 giugno 2022, mediante e-mail del 14 luglio 2022 l’organo
esecutivo ha trasmesso a RI 1 il conteggio dei ricavi e delle spese, da cui
risulta che l’Ufficio ha incassato pigioni per fr. 327'350.– a fronte di
spese di fr. 16'700.–.
F. Il 18 luglio 2022 RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’UE
il rimborso di fr. 16'367.50, corrispondenti al 5% delle pigioni riscosse
giusta l’art. 27 OTLEF, sostenendo che le spese di amministrazione devono
essere poste a carico di PI 1.
G. Con
comunicazione del 21 luglio 2022 l’Ufficio ha rifiutato di dar seguito alla
predetta richiesta, spiegando che i costi legati alla gestione sono trattenuti
dal ricavato della stessa, sicché ha invitato gli escussi a domandarne la
restituzione al creditore procedente.
H. Mediante ricorso del 25 luglio 2022 RI 1 e RI 2
si aggravano contro tale provvedimento, chiedendo che sia annullato e che sia
fatto ordine all’UE di versare loro fr. 16'700.–.
I. Tramite
osservazioni del 16 agosto 2022 l’UE postula la reiezione del gravame, mentre PI
1 è rimasto silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto im-
pugnato
emesso il 21 luglio 2022 dall’UE, il ricorso presentato il 25 luglio 2022 è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
I
ricorrenti si dolgono che l’Ufficio ha posto a loro carico le spese d’amministrazione
dei fondi sequestrati di fr. 16'700.– in violazione dell’art. 68 cpv. 1
LEF. Pur non contestandone la quantificazione, essi sono del parere che tali
spese debbano essere imputate al creditore sequestrante, siccome costui ha
ritirato le domande di sequestro e le esecuzioni. In proposito, fanno
riferimento alla DTF 138 III 265, secondo cui – a loro detta – “nel caso in cui l’escutente ritiri e annulli
le procedure esecutive, come nel caso di specie
[…]
non è
possibile mettere a carico degli escussi delle spese esecutive di nessun tipo” (ricorso, pag. 4 ad 4). Fanno notare altresì che non hanno pagato il
credito posto in esecuzione e che le loro opposizioni ai precetti esecutivi non
sono mai state rigettate né in via definitiva né in via provvisoria. Rilevano
infine che qualora l’UE non avesse provveduto a richiedere all’escutente degli
adeguati anticipi sulle spese esecutive, comprese quelle dell’amministrazione
coatta, ciò non legittima a ribaltarle su chi già era indebitamente oggetto di
precetti esecutivi e sequestri nel frattempo annullati.
2.1
Il
pignoramento di un fondo, che comprende anche i frutti e gli altri redditi
(art. 102 cpv. 1 LEF), ne comporta l’amministrazione coatta da parte dell’ufficio
d’esecuzione in principio per tutta la durata del pignoramento (art. 102 cpv. 3
LEF e art. 16 cpv. 1 RFF, applicabili anche al sequestro per il rinvio dell’art.
275.
LEF). Il ricavo dei frutti e redditi incassati servirà anzitutto a
soddisfare le spese d’amministrazione (art. 22 cpv. 1 RFF primo periodo), motivo
per cui l’ufficio è legittimato a prelevarle sulle pigioni o i fitti riscossi
(Ruedin in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 68 LEF).
Ove ritenga tali redditi insufficienti, l’ufficio può farsi
anticipare dal creditore le spese in questione (art. 105 LEF e 16 cpv. 4 RFF). Ad
ogni modo, le spese d’amministrazione e le tasse devono essere soddisfatte con
i redditi dell’immobile anche se l’esecuzione è stata sospesa in seguito a
opposizione e se essa si avvera ingiustificata,
l’ufficio non è tenuto a rimborsare tali importi all’escusso, quest’ultimo
disponendo di un’azione di rivalsa nei confronti dell’escutente (DTF 64 III 56;
Ruedin op. cit., ibidem).
2.2
Nel
caso in rassegna, durante l’amministrazione coatta l’UE ha riscosso pigioni per
un totale di fr. 327'350.–, ovvero una somma più che sufficiente a coprire
le spese di fr. 16'700.–, la cui legittimazione (e quotità) è del resto
rimasta incontestata. Ciò posto, non era necessario che l’Ufficio pretendesse dall’escutente
la prestazione di un anticipo nel senso dell’art. 16 cpv. 4 RFF, potendo in
effetti prelevare a buon diritto le proprie spese sul ricavo delle pigioni
incassate giusta l’art. 22 cpv. 1 RFF (citata DTF 64 III 55).
2.2.1
Non
porta a diversa conclusione la sentenza invocata dai ricorrenti, siccome le
circostanze di fatto ivi esaminate divergono dalla fattispecie al vaglio di
questa Camera. In quel caso, dopo aver anticipato le spese di notificazione del
precetto esecutivo in via edittale previste
dagli art. 11 e 13 cpv. 1 OTLEF, il procedente aveva ritirato l’esecuzione,
sicché le spese sono rimaste giustamente a suo carico, il creditore dovendo sopportare in siffatte circostanze le spese
relative alle operazioni svolte dall’ufficio d’esecuzione con gli anticipi da
lui effettuati (DTF 138 III 268 consid. 3.3.2), siccome in mancanza di
pagamenti effettuati dal debitore all’ufficio o di conseguimento di un ricavo dalla
realizzazione (o dall’amministrazione del
fondo), le spese (di pubblicazione del precetto esecutivo) non erano coperte (cfr. sentenze
del Tribunale federale 5A_616/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 7.1.1, e
riferimenti citati, e della CEF 15.2022.89 del 4 dicembre 2022, consid.
2).
2.2.2
Diverso
è il discorso nel caso di specie, ove l’UE ha legittimamente potuto coprire le
proprie spese con le pigioni incassate nel corso dell’amministrazione coatta in
virtù dei combinati art. 102 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 1 RFF. Non è tenuto a
rimborsare agli escussi gl’importi prelevati sulle pigioni riscosse e a
rivalersi, se del caso per via esecutiva, sull’escutente.
Spetta invece semmai agli escussi far valere il loro diritto di regresso
verso il procedente (consid. 2.1 i.f.).
2.2.3
Non
è infatti contestato che l’UE era tenuto ad amministrare i fondi al momento in
cui vi ha proceduto né che ha diritto al riguardo a una remunerazione di fr. 16'367.50
(pari al 5% dell’incasso di fr. 327'350.– secondo l’art. 27 OTLEF). Un
ricorso su questo punto sarebbe oltretutto tardivo (citata DTF 139 III 267
consid. 3.2). Non si tratta dunque di spese relative ad atti esecutivi non
prescritti dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussiste un obbligo
di pagamento a carico delle parti (Emmel in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 68). In
virtù dello spirito dell’art. 68 LEF, l’ufficio d’esecuzione è legittimato a
coprirsi e a far sopportare alle parti (nel caso concreto agli escussi) il
rischio d’insolvibilità della controparte.
2.2.4
Che
nel caso di specie l’escutente sia esclusivamente responsabile delle spese
avversate è del resto dubbio. Secondo i principi di soccombenza ed equità (cfr. art.
106.
segg. CPC; Emmel, op. cit., n.
16.
ad art. 68), la ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico,
considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio dell’esecuzione,
quale ne sarebbe stato presu-mibilmente l’esito e quale parte sia all’origine del
ritiro dell’esecuzione (cfr. sentenze
del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 3.1),
senza che vi sia un ordine tra i diversi criteri né che siano esclusi altri
fattori, come il comportamento processuale
delle parti (sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre
2012.
consid. 3.2). D’altronde, le spese dell’UE sono (perlomeno in parte) in
diretta correlazione con l’incasso delle pigioni, di cui hanno beneficiato
esclusivamente gli escussi. Ancorché competa all’UE
(cfr. DTF 85 III 128; sentenze del Tribunale federale 5A_455/2012 consid.
3.
e K 144/03 del 18 giugno 2004 consid. 4.1; Emmel,
op.
cit., n. 22 ad art. 68), la questione della responsabilità per le spese
esecutive può rimanere indecisa in questa sede dal momento che gli escussi non
hanno formulato conclusioni al riguardo, limitandosi a postulare il
riversamento dell’emolumento di fr. 16'700.–
prelevato dall’UE.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.