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Decisione

15.2022.96

Spese di amministrazione coatta di fondi. Prelievo sul ricavo delle pigioni dopo il ritiro dell’esecuzione. Reiezione della domanda di rimborso presentata dagli escussi

16 gennaio 2023Italiano9 min

sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno RI 1 (quo­te A) e RI 2 (quote B). Da

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.96

Lugano

16 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 25 luglio

2022 di

RI 1,

RI 2,

(patrocinati dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse

nei confronti dei ricorrenti da

PI 1,

(già patrocinato dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Facendo

seguito alle sentenze 14.2018.93 e 14.2018.94 emanate il 1° giugno 2018 da

questa Camera nella sua veste di autorità giudiziaria di seconda istanza, il 4

giugno 2018 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito i

sequestri (n. __________ e __________), allestendone i verbali, da cui

risultavano sequestrate le quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________,

__________ e __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, di cui

sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno RI 1 (quo­te A) e RI 2 (quote B). Da

quel momento la sede di Mendrisio dell’UE, responsabile del settore immobiliare

del Sottoceneri, si è occupata dell’amministrazione coatta dei fondi.

B. A

convalida dei sequestri, il 19 giugno 2018 PI 1 ha promosso le esecuzioni n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso

di fr. 500'000.– oltre ad accessori. Il 13 luglio

2018 gli escussi han­no interposto opposizione ai rispettivi precetti

esecutivi.

C. Con

avvisi del 20 luglio 2018 l’UE ha comunicato ai comproprietari degli immobili

sequestrati e ai rispettivi conduttori che da quel momento avrebbe riscosso

direttamente le pigioni derivanti dai contratti di locazione in essere.

D. A

seguito di un accordo intervenuto tra le parti, il 7 giugno 2022 PI 1 ha

ritirato le domande di sequestro e le esecuzioni, sicché RI 1 e RI 2 hanno

chiesto al­l’Ufficio di riversare loro le pigioni incassate nel corso dell’ammini­strazione

coatta.

E. Dopo aver posto termine all’amministrazione

coatta l’8 giugno 2022, mediante e-mail del 14 luglio 2022 l’organo

esecutivo ha trasmes­so a RI 1 il conteggio dei ricavi e delle spese, da cui

risulta che l’Ufficio ha incassato pigioni per fr. 327'350.– a fronte di

spese di fr. 16'700.–.

F. Il 18 luglio 2022 RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’UE

il rimborso di fr. 16'367.50, corrispondenti al 5% delle pigioni riscosse

giusta l’art. 27 OTLEF, sostenendo che le spese di amministrazione devono

essere poste a carico di PI 1.

G. Con

comunicazione del 21 luglio 2022 l’Ufficio ha rifiutato di dar seguito alla

predetta richiesta, spiegando che i costi legati alla gestione sono trattenuti

dal ricavato della stessa, sicché ha invitato gli escussi a domandarne la

restituzione al creditore procedente.

H. Mediante ricorso del 25 luglio 2022 RI 1 e RI 2

si aggravano contro tale provvedimento, chiedendo che sia annullato e che sia

fatto ordine all’UE di versare loro fr. 16'700.–.

I. Tramite

osservazioni del 16 agosto 2022 l’UE postula la reiezione del gravame, mentre PI

1 è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto im-

pugnato

emesso il 21 luglio 2022 dall’UE, il ricorso presentato il 25 luglio 2022 è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

I

ricorrenti si dolgono che l’Ufficio ha posto a loro carico le spese d’amministrazione

dei fondi sequestrati di fr. 16'700.– in violazio­ne dell’art. 68 cpv. 1

LEF. Pur non contestandone la quantificazio­ne, essi sono del parere che tali

spese debbano essere imputate al creditore sequestrante, siccome costui ha

ritirato le doman­de di sequestro e le esecuzioni. In proposito, fanno

riferimento alla DTF 138 III 265, secondo cui – a loro detta – “nel caso in cui l’escutente ritiri e annulli

le procedure esecutive, come nel caso di specie

[…]

non è

possibile mettere a carico degli escussi delle spese esecutive di nessun tipo” (ricorso, pag. 4 ad 4). Fanno notare altresì che non hanno pagato il

credito posto in esecuzione e che le loro opposizioni ai precetti esecutivi non

sono mai state rigettate né in via definitiva né in via provvisoria. Rilevano

infine che qualora l’UE non avesse provveduto a richiedere all’escutente degli

adeguati anticipi sulle spese esecutive, comprese quelle dell’amministra­zione

coatta, ciò non legittima a ribaltarle su chi già era indebitamente oggetto di

precetti esecutivi e sequestri nel frattempo annullati.

2.1

Il

pignoramento di un fondo, che comprende anche i frutti e gli altri redditi

(art. 102 cpv. 1 LEF), ne comporta l’amministrazione coatta da parte dell’ufficio

d’esecuzione in principio per tutta la durata del pignoramento (art. 102 cpv. 3

LEF e art. 16 cpv. 1 RFF, applicabili anche al sequestro per il rinvio dell’art.

275.

LEF). Il ricavo dei frutti e redditi incassati servirà anzitutto a

soddisfare le spese d’ammi­­nistrazione (art. 22 cpv. 1 RFF primo periodo), motivo

per cui l’uf­ficio è legittimato a prelevarle sulle pigioni o i fitti riscossi

(Ruedin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 68 LEF).

Ove ritenga tali redditi insufficienti, l’ufficio può farsi

anticipare dal creditore le spese in questione (art. 105 LEF e 16 cpv. 4 RFF). Ad

ogni modo, le spese d’amministrazione e le tasse devo­no essere soddisfatte con

i redditi dell’immobile anche se l’esecu­zione è stata sospesa in seguito a

opposizione e se essa si avvera ingiustificata,

l’ufficio non è tenuto a rimborsare tali importi all’escus­­so, quest’ultimo

disponendo di un’azione di rivalsa nei confronti dell’escutente (DTF 64 III 56;

Ruedin op. cit., ibidem).

2.2

Nel

caso in rassegna, durante l’amministrazione coatta l’UE ha riscosso pigioni per

un totale di fr. 327'350.–, ovvero una somma più che sufficiente a coprire

le spese di fr. 16'700.–, la cui legittimazione (e quotità) è del resto

rimasta incontestata. Ciò posto, non era necessario che l’Ufficio pretendesse dall’escutente

la prestazione di un anticipo nel senso dell’art. 16 cpv. 4 RFF, potendo in

effetti prelevare a buon diritto le proprie spese sul ricavo delle pigioni

incassate giusta l’art. 22 cpv. 1 RFF (citata DTF 64 III 55).

2.2.1

Non

porta a diversa conclusione la sentenza invocata dai ricorrenti, siccome le

circostanze di fatto ivi esaminate divergono dalla fattispecie al vaglio di

questa Camera. In quel caso, dopo aver anticipato le spese di notificazione del

precetto esecutivo in via edittale previste

dagli art. 11 e 13 cpv. 1 OTLEF, il procedente ave­va ritirato l’esecuzione,

sicché le spese sono rimaste giustamente a suo carico, il creditore dovendo sopportare in siffatte circostanze le spese

relative alle operazioni svolte dall’ufficio d’esecuzione con gli anticipi da

lui effettuati (DTF 138 III 268 consid. 3.3.2), siccome in mancanza di

pagamenti effettuati dal debitore all’ufficio o di conseguimento di un ricavo dalla

realizzazione (o dall’amministrazione del

fondo), le spese (di pubblicazione del precetto esecutivo) non erano coperte (cfr. sentenze

del Tribunale federale 5A_616/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 7.1.1, e

riferimenti citati, e della CEF 15.2022.89 del 4 dicembre 2022, consid.

2).

2.2.2

Diverso

è il discorso nel caso di specie, ove l’UE ha legittimamen­te potuto coprire le

proprie spese con le pigioni incassate nel corso dell’amministrazione coatta in

virtù dei combinati art. 102 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 1 RFF. Non è tenuto a

rimborsare agli escussi gl’im­porti prelevati sulle pigioni riscosse e a

rivalersi, se del caso per via esecutiva, sull’escutente.

Spetta invece semmai agli escussi far valere il loro diritto di regresso

verso il procedente (consid. 2.1 i.f.).

2.2.3

Non

è infatti contestato che l’UE era tenuto ad amministrare i fondi al momento in

cui vi ha proceduto né che ha diritto al riguardo a una remunerazione di fr. 16'367.50

(pari al 5% dell’incasso di fr. 327'350.– secondo l’art. 27 OTLEF). Un

ricorso su questo pun­to sarebbe oltretutto tardivo (citata DTF 139 III 267

consid. 3.2). Non si tratta dunque di spese relative ad atti esecutivi non

prescritti dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussiste un obbligo

di pagamento a carico delle parti (Emmel in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 68). In

virtù dello spirito dell’art. 68 LEF, l’ufficio d’esecu­zione è legittimato a

coprirsi e a far sopportare alle parti (nel caso concreto agli escussi) il

rischio d’insolvibilità della controparte.

2.2.4

Che

nel caso di specie l’escutente sia esclusivamente responsabile delle spese

avversate è del resto dubbio. Secondo i principi di soccombenza ed equità (cfr. art.

106.

segg. CPC; Emmel, op. cit., n.

16.

ad art. 68), la ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico,

considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio dell’esecuzione,

quale ne sarebbe stato presu-mibilmente l’esito e quale parte sia all’origine del

ritiro dell’esecu­zione (cfr. sentenze

del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 3.1),

senza che vi sia un ordine tra i diversi criteri né che siano esclusi altri

fattori, come il comportamento processuale

delle parti (sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre

2012.

consid. 3.2). D’altronde, le spese dell’UE sono (perlomeno in parte) in

diretta correlazione con l’incasso delle pigioni, di cui hanno beneficiato

esclusivamente gli escussi. Ancorché competa all’UE

(cfr. DTF 85 III 128; sentenze del Tribunale federale 5A_455/2012 consid.

3.

e K 144/03 del 18 giugno 2004 consid. 4.1; Emmel,

op.

cit., n. 22 ad art. 68), la questione della responsabilità per le spese

esecutive può rimanere indecisa in questa sede dal momento che gli escussi non

hanno formulato conclusioni al riguardo, limitandosi a postulare il

riversamento del­l’emolumento di fr. 16'700.–

prelevato dall’UE.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.