15.2022.97
Ricorso contro il precetto esecutivo che non riporta in intero la causa della pretesa posta in esecuzione
7 settembre 2022Italiano4 min
emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o
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Incarto n.
15.2022.97
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. 3276955 emesso il 15 luglio
2022 a richiesta della ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 22 giugno 2022 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di
esecuzione nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004, indicando quale causa del credito quella già menzionata in precedenti
esecuzioni (v. in particolare le sentenze della CEF 15.2022.14 del 24 giugno
Fatti
2022 ad A e 15.2020.20 del 10 aprile 2020 ad A);
che dando seguito a siffatta
domanda, il 15 luglio 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o
indicazione del motivo del credito” e accludendo al precetto un documento intitolato “titolo di credito”, in cui figura il testo integrale della
causa di credito menzionata nella domanda d’esecuzione;
che
con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 chiede l’annullamento totale del precetto
esecutivo “falsificato”, esigendone l’emissione e la notifica di uno nuovo, che riporti
l’intero contenuto della domanda d’esecuzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 e 2
n. 1 LEF;
che
la ricorrente ha già formulato una domanda del tutto analoga nel quadro di un
precedente ricorso in merito al precetto esecutivo n. __________21, facendo valere sostanzialmente le stesse
motivazioni;
che la Camera ha respinto il
ricorso con sentenza 15.2022.14 del 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 luglio 2022 (ma da reputare notificata già il 7
luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in
giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie
estive (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF);
che RI 1 – benché a conoscenza
di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha
nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della
motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi
a inoltrare il 27 luglio una domanda
di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichiarata irricevibile con sentenza odierna [inc.
15.2022.14]);
che per i motivi espressi
nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il
ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
Considerandi
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che tenuto conto del fatto che
la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della
presentazione del nuovo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere
a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese
processuali in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo
l’avvertenza contenuta nel considerando 5
della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in
questa sede;
che
la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle
osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a
nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà
proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole
tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr.
sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e
15.2018.4
del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.