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Decisione

15.2022.97

Ricorso contro il precetto esecutivo che non riporta in intero la causa della pretesa posta in esecuzione

7 settembre 2022Italiano4 min

emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.97

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. 3276955 emesso il 15 luglio

2022 a richiesta della ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 22 giugno 2022 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di

esecuzione nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004, indicando quale causa del credito quella già menzionata in precedenti

esecuzioni (v. in particolare le sentenze della CEF 15.2022.14 del 24 giugno

Fatti

2022 ad A e 15.2020.20 del 10 aprile 2020 ad A);

che dando seguito a siffatta

domanda, il 15 luglio 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o

indicazione del motivo del credito” e accludendo al precetto un documento intitolato “titolo di credito”, in cui figura il testo integrale della

causa di credito menzionata nella domanda d’esecuzione;

che

con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 chiede l’annullamento totale del precetto

esecutivo “falsificato”, esigendo­ne l’emissione e la notifica di uno nuovo, che riporti

l’intero contenuto della domanda d’esecuzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 e 2

n. 1 LEF;

che

la ricorrente ha già formulato una domanda del tutto analoga nel quadro di un

precedente ricorso in merito al precetto esecutivo n. __________21, facendo valere sostanzialmente le stesse

motivazioni;

che la Camera ha respinto il

ricorso con sentenza 15.2022.14 del 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 lu­glio 2022 (ma da reputare notificata già il 7

luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in

giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie

esti­ve (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF);

che RI 1 – benché a conoscenza

di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha

nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della

motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi

a inoltrare il 27 luglio una domanda

di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichia­rata irricevibile con sentenza odierna [inc.

15.2022.14]);

che per i motivi espressi

nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il

ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

Considerandi

assegna­no indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che tenuto conto del fatto che

la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della

presentazione del nuo­vo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere

a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese

processuali in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo

l’avvertenza contenuta nel considerando 5

della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in

questa sede;

che

la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle

osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a

nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà

proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole

tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr.

sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e

15.2018.4

del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.