15.2022.98
Ricorso contro la graduatoria nel fallimento. Termine di ricorso
7 settembre 2022Italiano5 min
1, sentenza del Tribunale federale 5A_606/ 2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3.3;
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.98
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 agosto 2022 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro la graduatoria depositata il 2 agosto 2022 nella
procedura di fallimento aperta nei confronti della
PI 1 in liquidazione, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nel fallimento aperto il 25 febbraio 2021 nei confronti della PI
1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la
graduatoria dal 2 al 22 agosto 2022, come da pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale del 2 agosto
2022;
che
con ricorso del 22 agosto 2022, il Comune RI 1, ammesso nella graduatoria in
terza classe per un credito di fr. 630.– e pro memoria (giusta l’art. 63 RUF)
per una pretesa di fr. 2'548.– relativa alle imposte comunali dal 2018 al 2021
(doc. B accluso al ricorso, numeri d’ordine 10 e 11), chiede, in via
principale, di riformare la graduatoria nel senso di stralciare le insinuazioni
d’PI 2 (ammesso in terza classe per fr. 1'000'583.73) e di PI 3 (ammessa
nell’elenco oneri relativo ai fondi n. __________ e __________ RFD di __________
per una pretesa di fr. 650'000.– garantita da una cartella ipotecaria di
secondo grado), e in via subordinata di annullare la graduatoria e di rinviare
l’incarto all’UF perché proceda all’allestimento di una nuova graduatoria dopo
aver effettuato ulteriori accertamenti in merito alle suddette due
insinuazioni;
che
Fatti
il ricorso all’autorità di vigilanza, come il ricorrente rileva a ragione,
dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha
avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
ch’egli
ritiene invece a torto che nella fattispecie il termine di ricorso ha iniziato
a decorrere al momento in cui, il 10 agosto 2022, ha ricevuto l’e-mail dell’UF
contenente la documentazione relativa alle insinuazioni contestate;
che
infatti la data di decorrenza dei termini di ricorso e di contestazione
giudiziaria della graduatoria (art. 250 LEF) è identico (DTF 96 III 76 consid.
1, sentenza del Tribunale federale 5A_606/ 2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3.3;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001,
n. 17 ad art. 249 LEF);
che ambedue i termini per contestare la graduatoria decorrono dalla
data di pubblicazione della graduatoria sul FUSC (art. 68 RUF) a condizione che
la graduatoria sia consultabile presso l’ufficio dei fallimenti il giorno della
pubblicazione (DTF 119 V 93 consid. 4/a; 112 III 44 consid. 3/a; Hierholzer/Sogo in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 40 ad art. 250 LEF);
che
nella fattispecie il deposito della graduatoria è stata pubblicata martedì 2
agosto 2022, data a partire dalla quale era effettivamente consultabile presso
l’UF;
che
il termine di ricorso di dieci giorni è pertanto scaduto venerdì 12 agosto
2022;
che
interposto solo il 22 agosto, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò
irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 128);
che,
a scanso di equivoci, è determinante il momento della conoscenza dell’atto
impugnato – presunta, per quanto riguarda la graduatoria fallimentare, alla
Considerandi
data della pubblicazione del suo deposito (art. 35 cpv. 1 LEF) – e non dei
motivi d’impugnazione;
che
in linea di massima la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del
termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine ove la decisione impugnata sia chiara e completa, poiché spetta al
destinatario esaminare l'incarto durante il termine di ricorso per verificarne
la correttezza (DTF 73 III 117 seg.; sentenze della CEF
15.2017.22
del 4 aprile 2017 consid. 1, 15.2015.82/84
del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid. 2.3 e 15.2012.52 del 7 maggio 2012; Franco Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 256 ad art. 17 LEF);
che nel caso specifico l’ammissione nella graduatoria delle due pretese
contestate dal Comune RI 1 era chiara già al momento del suo deposito e
pertanto gli incombeva acquisire le informazioni e i documenti necessari e
allestire il ricorso entro il 12 agosto;
che
con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv. .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.