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Decisione

15.2022.98

Ricorso contro la graduatoria nel fallimento. Termine di ricorso

7 settembre 2022Italiano5 min

1, sentenza del Tribunale federale 5A_606/ 2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3.3;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.98

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 agosto 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro la graduatoria depositata il 2 agosto 2022 nella

procedura di fallimento aperta nei confronti della

PI 1 in liquidazione, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nel fallimento aperto il 25 febbraio 2021 nei confronti della PI

1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la

graduatoria dal 2 al 22 agosto 2022, come da pubblicazione sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale del 2 agosto

2022;

che

con ricorso del 22 agosto 2022, il Comune RI 1, ammesso nella graduatoria in

terza classe per un credito di fr. 630.– e pro memoria (giusta l’art. 63 RUF)

per una pretesa di fr. 2'548.– relativa alle imposte comunali dal 2018 al 2021

(doc. B accluso al ricorso, numeri d’ordine 10 e 11), chiede, in via

principale, di riformare la graduatoria nel senso di stralciare le insinuazioni

d’PI 2 (ammesso in terza classe per fr. 1'000'583.73) e di PI 3 (ammessa

nell’elenco oneri relativo ai fondi n. __________ e __________ RFD di __________

per una pretesa di fr. 650'000.– garantita da una cartella ipotecaria di

secondo grado), e in via subordinata di annullare la graduatoria e di rinviare

l’incarto all’UF perché proceda all’allestimento di una nuova graduatoria dopo

aver effettuato ulteriori accertamenti in merito alle suddette due

insinuazioni;

che

Fatti

il ricorso all’autorità di vigilanza, come il ricorrente rileva a ragione,

dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha

avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

ch’egli

ritiene invece a torto che nella fattispecie il termine di ricorso ha iniziato

a decorrere al momento in cui, il 10 agosto 2022, ha ricevuto l’e-mail dell’UF

contenente la documentazione relativa alle insinuazioni contestate;

che

infatti la data di decorrenza dei termini di ricorso e di contestazione

giudiziaria della graduatoria (art. 250 LEF) è identico (DTF 96 III 76 consid.

1, sentenza del Tribunale federale 5A_606/ 2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3.3;

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001,

n. 17 ad art. 249 LEF);

che ambedue i termini per contestare la graduatoria decorrono dalla

data di pubblicazione della graduatoria sul FUSC (art. 68 RUF) a condizione che

la graduatoria sia consultabile presso l’ufficio dei fallimenti il giorno della

pubblicazione (DTF 119 V 93 consid. 4/a; 112 III 44 consid. 3/a; Hierholzer/Sogo in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 40 ad art. 250 LEF);

che

nella fattispecie il deposito della graduatoria è stata pubblicata martedì 2

agosto 2022, data a partire dalla quale era effettivamen­te consultabile presso

l’UF;

che

il termine di ricorso di dieci giorni è pertanto scaduto venerdì 12 agosto

2022;

che

interposto solo il 22 agosto, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò

irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 128);

che,

a scanso di equivoci, è determinante il momento della conoscenza dell’atto

impugnato – presunta, per quanto riguarda la graduatoria fallimentare, alla

Considerandi

data della pubblicazione del suo deposito (art. 35 cpv. 1 LEF) – e non dei

motivi d’impugnazione;

che

in linea di massima la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del

termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine ove la decisione impugnata sia chiara e completa, poiché spetta al

destinatario esaminare l'incarto durante il termine di ricorso per verificarne

la correttezza (DTF 73 III 117 seg.; sentenze della CEF

15.2017.22

del 4 aprile 2017 consid. 1, 15.2015.82/84

del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid. 2.3 e 15.2012.52 del 7 maggio 2012; Franco Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 256 ad art. 17 LEF);

che nel caso specifico l’ammissione nella graduatoria delle due pretese

contestate dal Comune RI 1 era chiara già al momento del suo deposito e

pertanto gli incombeva acquisire le informazioni e i documenti necessari e

allestire il ricorso entro il 12 agosto;

che

con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo

contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.