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Decisione

15.2022.99

Minimo di esistenza. Spese di trasferta dal luogo di lavoro in Svizzera a quello in cui vive la famiglia (Italia). Rimborso di un prestito bancario per l’acquisto delle automobili. Costi di riscaldamento e tassa rifiuti. Spese di trasporto, di cura e scolastiche della figlia handicappata

18 gennaio 2023Italiano21 min

al 26 agosto 2022, il 4 agosto 2022 la sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.99

Lugano

18 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 16 agosto 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Acquarossa, o meglio contro il pignoramento di redditi emesso il 4 agosto

2022 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________, __________ e __________)

Stato del Cantone

Ticino,

Bellinzona (es.

n. __________, __________ e __________)

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, (es. n. __________)

Comune di PI 4, (es. n. __________ e __________)

PI 5, (es.

n. __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni sopra menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 20'698.60

al 26 agosto 2022, il 4 agosto 2022 la sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quo­ta pignorabile dei redditi dell’escusso RI 1 sulla

ba­se del seguente computo:

Redditi

Debitore

__________

fr.

1'400.00

Affitto fondo __________ RFD __________

Debitore

__________

fr.

500.00

Affitto fondo __________ RFD __________

Debitore

Macelleria RI 1, __________

fr.

4'529.00

macellaio

Debitore

__________ e __________

fr.

1'140.00

Affitto fondo __________ RFD __________

Totale

fr.

7'569.00

Minimo

d’esistenza

Comune

Base mensile

fr.

1'600.00

Dedotto il 20% a moglie e figlia in quanto in Italia

(20% di CHF 500)

PINT1 1

Supplemento figlio

fr.

480.00

Ridotto del 20% in quanto vive in Italia

Comune

Affitto

fr.

995.00

Interessi ipoteca B__________ 1.0% fr. 11'942.42

all’anno fr. 995.20 mensili

Comune

Premio di assicurazione malattia

fr.

465.00

H__________

Debitore

Altri

fr.

925.00

Spese di gestione e manutenzione immobili

Coniuge

Altri

fr.

1'400.00

Mutuo Italia per moglie e figlia Euro

Totale

fr.

5'865.00

L’UE

ha quindi notificato all’escusso il pignoramento dei suoi redditi limitatamente

a fr. 1'704.– mensili, pari alla quota

eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 5'865.–.

B. Con

ricorso del 16 agosto 2022, RI 1 si è aggravato contro la predetta decisione

chiedendo la sospensione del pignoramento almeno nella misura in cui supera fr. 124.80.

C. Il

26 agosto 2022 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale, limitatamente alla ripartizione delle somme pignorate.

D. Con

osservazioni del 2 settembre 2022 l’UE ha confermato il provvedimento

impugnato, ritenendolo corretto, motivo per cui ha rinunciato a notificare il

ricorso ai creditori. Su ordine del presidente della Camera, l’Ufficio ha

proceduto ad assegnare un termine alle controparti per presentare eventuali

osservazioni al ricorso. Entro il termine impartito, solo il Comune di PI 4 si

è espresso, rimettendosi al giudizio dell’autorità di vigilanza. Nelle sue

osservazioni del 4 ottobre 2022 l’Ufficio si è (nuovamente) riconfermato nella

propria decisione informando la Camera di avere “cautelativamente e a copertura dei crediti posti a

pignoramento” provveduto a pignorare i fondi __________

e __________ RFD del Comune di PI 4.

E. Il 9 e il 19 dicembre 2022 il ricorrente ha prodotto i documenti

richiesti dal presidente della Camera con ordinanza del 29 novembre 2022.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 agosto 2022 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente lamenta in primo luogo di non aver potuto fornire tutti i dati

necessari per stabilire il fabbisogno della sua famiglia, giacché l’UE ha

proceduto al pignoramento in sua assenza e unicamente sulla scorta di “alcuni documenti” da lui trasmessi. Ora, a

prescindere dal fatto che quello in oggetto non è il primo pignoramento eseguito nei suoi confronti – l’ultimo

risalendo al dicembre del 2021 – l’escusso non trae alcuna conclusione

dalle critiche mosse all’operato dell’Ufficio, se non la richiesta di poter

fornire nella procedura di ricorso informazioni dettagliate sulla sua

situazione familiare, e in particolare sullo stato di salute della figlia PINT1

1, e produrre (altri) documenti che non ha potuto consegnare al­l’UE in

occasione del pignoramento del 4 agosto 2022. Quand’an­­che egli avrebbe dovuto

spontaneamente allegare e provare, già davanti all’UE, tutte le spese di cui

chiede il computo nel minimo esistenziale suo e della famiglia, considerato che

il mancato accertamento di alcuni fatti da lui allegati avrebbe potuto

determinare una violazione manifesta e insostenibile di tale minimo e la

nullità della decisione impugnata (cfr. DTF 110 III 32;

sentenza della CEF 15.2012 del 6 giugno 2012 consid. 1), la Camera gli

ha d’ufficio dato l’occasione di produrre altri documenti giustificativi (sopra

ad E). Nulla osta quindi ora a entrare senza indugio nel merito

del gravame.

3.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

4.

Fra

le diverse spese correnti che l’UE non ha considerato e che a suo dire sono da

computare nel suo minimo esistenziale, RI 1 cita anzitutto i costi della

trasferta dal suo posto di lavoro a M__________, dov’egli lavora e risiede durante

la settimana, a S__________ (in provincia di Como), paese in cui vivono la

moglie e la figlia PINT1 1, affetta da una grave disabilità. Considerando ch’egli

percorre tale tratta – di complessivi 202 km tra andata e ritorno – almeno una

volta alla settimana (quindi al minimo 52 volte all’an­­no), il ricorrente

ritiene giustificato di riconoscergli un supplemento di fr. 367.65, pari

al numero medio dei chilometri mensili percorsi (875) moltiplicato per costo

chilometrico di fr. 0.42/km stabilito dal­la CEF nella Circolare n.

39/2015 sulla determinazione delle spe­se di trasferta mediante un autoveicolo

ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Chiede inoltre di

aggiungervi € 260.– mensili a titolo di rimborso rateale del prestito che la D__________

gli ha concesso per l’acquisto delle auto per lui e la moglie, giungendo a un

supplemento per trasferte di fr. 627.65 complessivi.

4.1

È

accertato che RI 1 è professionalmente attivo a __________ come macellaio,

mentre la sua famiglia vive a oltre cen­to chilometri di distanza a S__________.

Non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente, come da lui affermato,

raggiunge la famiglia una volta a settimana né che la spesa della trasferta è

necessaria all’esercizio della sua attività lucrativa ed è a suo carico, ciò

che del resto né l’UE né i creditori hanno contestato. La spesa in questione,

come si vedrà, non appare poi così sproporzionata rispetto al reddito

conseguito (di fr. 4'529.–) da rendere la sua attività deficitaria. Sotto questo profilo la spesa appare

indispensabile ai sen­si dell’art. 93 LEF.

4.1.1

Il

ricorrente sostiene d’altronde a ragione che l’uso dell’automobile gli è più

favorevole rispetto ai mezzi pubblici per il tempo impiegato e la sua

praticità. In effetti secondo Googlemaps, da M__________ ci s’impiega un’ora e

42.

minuti per raggiungere in auto S__________. Con i mezzi pubblici, per

contro, la durata di percorrenza indicata si aggira sulle 4 ore e 10 minuti,

tenuto conto dei diversi spostamenti, dei cambi (a piedi o in autobus da M__________

a B__________, in treno da B__________ a L__________ e almeno tre autobus da L__________

a S__________, passando da M__________ e D__________), nonché della frequenza

dei trasporti e dei tempi di attesa tra una tratta e l’altra. In queste circostanze,

l’uso dei trasporti pubblici, che richiederebbe, per l’andata e ritorno, una

giornata a fronte dei due giorni di permanenza settimanale con la famiglia, non

può essere ragionevolmente imposto all’escusso. Gli vanno pertanto riconosciuti

i costi di trasferta con l’automobile.

4.1.2

Poiché

egli non ne ha dimostrato i costi effettivi, occorre determinarli in base alla

citata Circolare n. 39/2015. Tenuto conto che la distanza tra il luogo di

lavoro dell’escusso (e di residenza durante la settimana) e il domicilio della

famiglia è di 101 km, come si evince da Googlemaps, che il debitore percorre

tale tratta due vol­te alla settimana (andata e ritorno) per un minimo di 48

volte al­l’anno (escluse le vacanze, di almeno quattro settimane) e che l’indennità

chilometrica è di 0.428 fr./km (secondo la Circolare n. 39/2015 per il

2022, aggiornata il 1° giugno 2022 in considerazione del rincaro del

carburante), il costo mensile medio delle trasferte (di 808 km, ossia 101 x 2 x

48.

÷ 12) ammonta a fr. 346.– (808 x 0.428). La censura va quindi accolta

in tale misura.

4.2

Per

quanto concerne le rate di € 260.– mensili relativi al prestito erogato dalla D__________,

il ricorrente allega che lo stesso è servito all’acquisto delle auto per lui e

la moglie e che tale spesa dev’essere computata senza restrizioni, giacché

entrambe le vetture sono indispensabili, da un lato per trasportare la figlia a

scuo­la, dal fisioterapista e in ospedale, dall’altro per permettere a lui di

spostarsi dalla __________ a S__________. Sennonché non si evince dal contratto

di mutuo del 7 febbraio 2022 (doc. D) che il credito di € 20'250.– concesso a RI

1.

quale “finanziamento personale” fosse

destinato all’acquisto di automobili, né, soprattut­to che fosse indispensabile

a tale scopo. L’escusso non pare poi rischiare di vedersene tolto il possesso

ove non dovesse pagare le rate, il cui regolare versamento non è peraltro

documentato, non essendo dato di capire a quale periodo si riferisce la

“distinta di versamento” agli atti (doc. D, 1° foglio). Il contratto di mutuo

non è quindi assimilabile a un leasing, sicché le rate di rimborso non possono

essere aggiunte al minimo esistenziale del debitore (sentenze della CEF

15.2019.29

del 14 agosto 2019 consid. 6 e 15.2018.46 del 18 giugno 2018,

consid. 3.2/b). La richiesta del ricorrente va su questo punto respinta.

4.3

Nell’ipotesi

in cui il supplemento di fr. 627.25 non fosse riconosciuto, il ricorrente

chiede di considerare quale base mensile le due economie domestiche separate,

per fr. 2'280.– complessivi, anziché quella comune di fr. 1'600.–

computata dall’UE. Egli stes­so riconosce però di convivere con la moglie e la

figlia, perlomeno a tempo parziale. D’altronde, le sue spese di trasferte

documentate sono state ammesse. Non entra quindi in considerazione un ulteriore

supplemento riferito alla base mensile.

5.

Il

ricorrente postula poi il computo delle spese di riscaldamento delle abitazioni

di M__________ (per fr. 49.40 mensili) e di S__________ (di fr. 259.–

mensili per il gas e fr. 150.– per il pellet), così come della tassa

rifiuti di fr. 31.75 mensili.

5.1

Per

quanto concerne l’abitazione di M__________, RI 1 rileva che per il 2022 le

spese di riscaldamento finora sostenute ammontano a fr. 2'371.90, come

risulta dalla fattura emessa dalla __________ SA il 4 agosto 2022 annessa al

ricorso. A suo dire tale importo va ripartito sui quattro appartamenti dell’immobile

di sua proprietà, in cui egli ne occupa uno, mentre affitta gli altri tre, sicché

a suo carico va riconosciuta una spesa di fr. 49.40 al mese (2'371.90 ÷ 4 ÷12).

Nella sua risposta del 19 dicembre 2022 (sopra ad E), il ricorrente ha

precisato, sulla scorta della planimetria acclusa, che per i due appartamenti

al pianterreno, di circa 40 mq l’uno e 105 mq l’altro, le spese di

riscaldamento sono compre­se nella pigione, integralmente computata dall’UE

come reddito, mentre solo per l’appartamento al primo piano, di circa 145 mq,

il costo dell’olio di riscaldamento è pagato a parte dall’inquilino. Tenuto

conto che la “casetta” in cui egli vive misura pure all’incirca 40 mq, reputa

che dovrebbe venirgli riconosciuto un costo mensile di fr. 98.85.

5.1.1

Se

il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno

computate le spese indispensabili connesse all’immobile,

in particolare gli interessi ipotecari (senza ammortamento), i

contributi di diritto pubblico e le spese di manutenzione, calcolate sulla

media mensile (Tabella, ad II/1), comprese le spese di riscaldamento, a

prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, ad II/2), senza però le

spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già

considerate nell’importo base (Tabella, ad II/1; sentenza della CEF 15.2021.129

del 3 maggio 2022, consid. 4.2 e il rinvio).

5.1.2

Nel

caso di specie, l’UE ha considerato le spese di gestione e manutenzione dell’immobile

a M__________ in fr. 925.– mensili, probabilmente fondandosi sulla somma

dichiarata alla posta 5.5 della decisione di tassazione dell’imposta cantonale

2020.

agli atti. Essa dovrebbe comprendere eventuali spese di riscaldamento non

poste a carico degli inquilini, ma non quelle relative all’appartamento dello

stesso proprietario. Secondo i dati forniti dal ricorrente il supplemento per

costi di riscaldamento va stabilito in fr. 24.– mensili (2'371.90 x [40 ÷ 330

÷ 12]).

5.2

Per

quanto attiene alle spese per il riscaldamento dell’abitazione di S__________,

nel ricorso RI 1 aveva sostenuto che le spese del riscaldamento a gas erano

mediamente di fr. 105.– mensili, quelle di elettricità di fr. 160.–

mensili arrotondati e quelle per il pellet di fr. 150.– mensili (fr. 99.–

nel 2021). Con la sua risposta del 9 dicembre 2022 il ricorrente ha prodotto

tre giustificativi di pagamento del gas di riscaldamento del 23 luglio 2021, 26

marzo e 19 luglio 2022, ammontanti a € 2'193.06 complessivi, da cui deduce un

costo mensile (su 18 mesi) di € 121.85, una fattura per l’energia elettrica di

€ 630.90 relativa ad agosto e settembre 2022, esponendo un costo supplementare

di € 315.– mensili, e una ricevuta di fr. 590.70 (con uno sconto personale

di fr. 66.–) per l’acquisto di 66 sacchi di pellet, facendo valere che la

famiglia usa giornalmente circa un sacco e mezzo da ottobre ad aprile, ossia

250/270 sacchi all’anno per un costo di almeno fr. 2'500.– annui.

Benché

il ricorrente non abbia prodotto un calcolo del fabbisogno energetico relativo

al riscaldamento, si può ritenere, visto che la stufa a pellet si trova nel

soggiorno, che contribuisca, con l’impian­­to

a gas, al riscaldamento indispensabile della casa. Può quindi al

riguardo essere riconosciuto il costo di fr. 99.– mensili esposto nel

ricorso (€ 1'188.– per tre palette di ognuna 72 sacchi da 15 kg, al tasso di

cambio paritario €/fr.), quello di fr. 2'500.– annui indicato

successivamente non risultando dimostrato. Sommato al costo per il gas

arrotondato a fr. 120.– mensili, il supplemento per il riscaldamento

ammonta a fr. 220.– mensili, cui occorre aggiungere le spese di

elettricità. La fattura dei due soli mesi di agosto e settembre 2022 non pare

al riguardo rappresentativa né probante, perché indica anche il “conguaglio di

luglio 2022” e un canone di abbonamento alla televisione, di cui si tiene già

conto nel minimo esistenziale di base (sentenza della CEF 15.2022.41 del 20

settembre 2022 consid. 5 e i rinvii). Il costo di fr. 160.– mensili (pari

a circa € 320.– ogni due mesi, doc. E) menzionato nel ricorso sembra più

realistico, ma va dedotta la parte destinata alla luce e alla cucina, già

compresa nel minimo di base (a concorrenza di fr. 70.– mensili per una

coppia o una famiglia, sentenza della CEF 15. 2020.56 del 20 novembre 2020

consid. 3.2, da ridurre del 20% nel caso concreto, come fatto per il minimo di

base, in ragione del diverso tenore di vita nella fascia di confine), e quella

relativa alla televisione (€ 18.–/mese). A questo titolo si può così

tenere conto di fr. 86.– (160 ./. 56 ./. 18). Le spese complessive di

riscaldamen­to computabili ascendono in definitiva a fr. 306.– al mese.

5.3

Secondo

RI 1 dev’essere inoltre conteggiata nel suo minimo esistenziale anche la tassa

per la raccolta dei rifiuti, quantificata in fr. 31.75 al mese (al cambio

paritario di 1 €/ CHF), sulla scorta della fattura annuale del Comune di S__________

per il 2022 di € 381.–.

A

prescindere dal fatto che il ricorrente non ha prodotto i giustificativi atti a

comprovare l’avvenuto pagamento di tale spesa, va ad ogni modo ricordato che

secondo la giurisprudenza di questa Camera, anche la tassa per la raccolta dei

rifiuti rientra nell’importo di base mensile (citata 15.2021.129 consid. 7.1 e i

rinvii), sicché essa non può essere ulteriormente aggiunta quale supplemento al

minimo vitale dell’escusso. Su questo punto il ricorso è di conseguenza

infondato.

6.

Nel

ricorso RI 1 evidenzia i problemi di salute della figlia PINT1 1, la quale

soffre di un’emiplegia della parte destra del corpo e recentemente ha dovuto

sottoporsi a un intervento di ricostruzione della rotula al ginocchio destro.

Considerato il suo handicap, la bambina deve sottoporsi a sedute di fisioterapia

quattro volte la settimana, di cui due vengono effettuate da fisioterapisti

privati presso il domicilio di S__________, mentre gli altri due si svolgono

presso il Centro di fisioterapia A__________ a D__________, a 4 km da casa.

Oltre ad accompagnare la bambina due volte a settimana alle sedute di

fisioterapia (in totale 70 km al mese), la moglie del ricorrente usa l’automobile

anche per portare la figlia a scuola, sempre a D__________, percorrendo due

viaggi di 8 km ciascuno al gior­no per 36 settimane, quindi una media di 120 km

al mese. RI 1 chiede pertanto che vengano ammesse le spese di trasferta in auto

in favore della figlia, da lui quantificate in fr. 102.60 mensili.

6.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel

senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per

motivi me-dici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre

2004, consid. 5, sentenze della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 8.1

e 15.2019.100 del 2 aprile 2020, consid. 3.1). Nella misura in cui non sono

dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel

minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v. sopra, consid.

4.1.2).

6.1.1

Nel

caso in rassegna, il ricorrente ha prodotto diversi documenti che attestano i

problemi di salute della figlia PINT1 1, dichiarata “persona in stato di handicap grave” (v. doc. C, primo

foglio, in fine). Anche il ricovero per l’intervento chirurgico al ginocchio,

avvenuto nell’aprile 2022, è stato documentato (doc. C, terzo foglio).

Ora,

che l’uso del veicolo sia indispensabile per la moglie dell’e­­scusso giusta l’art.

92.

LEF è palese, giacché RI 1 ha dimostrato i motivi per cui la bambina

necessita di essere trasportata in automobile. Il problema è che agli atti non

risulta alcun documento attestante che PINT1 1 frequenta il Centro di

fisioterapia A__________ di __________ e con il suo ultimo scritto il

ricorrente non ha prodotto la prescrizione medica e l’attestazione di

frequentazione del Centro, ma si è limitato a comunicare che la figlia ha

smesso di recarsi presso l’A__________ da settembre 2022. Non può quindi essere

aggiunto alcun supplemento a questo titolo nel minimo esistenziale.

6.1.2

Diversa

è invece la questione per il tragitto casa-scuola, giacché dal rapporto del 20

giugno 2022 rilasciato dalla “Commissione

medica per accertamento della disabilità in età evolutiva”, sede

territoriale di D__________, si evince che PINT1 1 frequenta la scuola

secondaria di primo grado e che vive in stato di handicap grave con una

patologia sia fisica sia psichica (doc. C, primo e secondo foglio). Tale

documento, oltre ai rapporti medici annessi, è sufficiente a comprovare che la

moglie dell’escusso necessita di spostarsi tutti i giorni della settimana da

casa sua a D__________ per accompagnare la figlia a scuola. Il debitore ha

inoltre fornito informazioni in merito alla distanza che la moglie percorre tra

il suo domicilio e la scuola, indicando l’indirizzo della struttura (via __________),

facilmente verificabile in internet. Ciò posto, considerato il calendario

scolastico di 36 settimane (come indicato dal ricorrente, dedotte le vacanze) e

il tragitto di andata e ritorno da S__________ – D__________ di 8 km al giorno

per cinque giorni alla settimana, per una media di 120 km al mese (8 km x 5 x

36.

÷ 12), in applicazione della Circolare n. 39/2015 (sopra consid. 4.1.2) le

spese di trasferta mensili corrispondono a fr. 73.– alla tariffa ponderata

di 0.610 fr./km. Le spese di trasferta vanno pertanto riconosciute

limitatamente a tale importo.

6.2

Per

l’insorgente anche le due sedute settimanali private di fisioterapia per la

figlia a domicilio (di € 40/60 l’una) devono essere computate nel suo minimo

esistenziale nella misura di fr. 346.65 al mese. Non è però dato di capire

perché le sedute effettuate al Centro di fisioterapia __________ a __________

sarebbero prese a carico dal­la “mutua” (ora Sistema sanitario nazionale, SSN)

e quelle a domicilio no (forse perché non sono state prescritte da un medico).

Andrebbe inoltre verificato se i genitori di PINT1 1 non abbiano diritto al

rimborso delle spese che eccedono il “ticket” sanitario. Non è poi chiaro

quante sedute vengono effettuate da settembre 2022.

Non

è però necessario risolvere tali questioni in questa sede. Il trattamento è

infatti iniziato proprio il giorno dell’esecuzione del pignoramento, il 4

agosto 2022, di modo che la richiesta del ricorrente va trattata come una

domanda di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), da rivolgere all’UE (e non – in

prima battuta – all’autorità di vigilanza), fornendogli le fatture emesse

finora e le relative ricevute di pagamento, unitamente a un’attestazione dell’Azienda

sanitaria locale (ASL) in merito all’assenza di presa a carico, anche solo

parziale, di queste spese da parte del SSN.

6.3

Da

ultimo, il ricorrente chiede che gli vengano riconosciuti i costi dei testi di

scuola della figlia PINT1 1, da lui quantificati in € 12.15 mensili (pari a fr. 12.15).

Poiché egli ha allegato lo scontrino di pagamento della cartolibreria __________

di D__________, di € 145.90, che ne attesta l’acquisto (doc. F ultimo foglio) e

l’effettivo pagamento, l’importo preteso va aggiunto alle spese esistenziali

computabili.

7.

Alla

luce dei motivi suesposti (consid. 4.1.2, 6.1.2 e 6.3), in parziale

accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio

va rettificato nel senso che sono aggiunte le spese mensili per la trasferta da

M__________ a S__________, di fr. 346.– (sopra consid. 4.1.2), quelle di

riscaldamento delle abitazioni di M__________, di fr. 24.– (consid.

5.1.2), e di S__________, di fr. 306.– (consid. 5.2), le spese di

trasporto per la figlia dalla casa di S__________ alla scuola di D__________,

di fr. 73.– (consid. 6.1.2), nonché i costi per il materiale scolastico

(libri di testo e cartoleria), di fr. 12.– al mese, per un totale

complessivo di fr. 761.–. Di conseguenza va ordinato all’UE

di pignorare il reddito di RI 1 a

concorrenza di 943.– mensili (fr. 7'569.–./. 5'865.–./. 761.–) anziché fr. 1'704.–.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto

ordine all’Ufficio di esecuzione di pignorare il reddito di RI 1 limitatamente

a fr. 943.– mensili.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.