15.2022.99
Minimo di esistenza. Spese di trasferta dal luogo di lavoro in Svizzera a quello in cui vive la famiglia (Italia). Rimborso di un prestito bancario per l’acquisto delle automobili. Costi di riscaldamento e tassa rifiuti. Spese di trasporto, di cura e scolastiche della figlia handicappata
18 gennaio 2023Italiano21 min
al 26 agosto 2022, il 4 agosto 2022 la sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.99
Lugano
18 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 16 agosto 2022 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Acquarossa, o meglio contro il pignoramento di redditi emesso il 4 agosto
2022 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________, __________ e __________)
Stato del Cantone
Ticino,
Bellinzona (es.
n. __________, __________ e __________)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 3, (es. n. __________)
Comune di PI 4, (es. n. __________ e __________)
PI 5, (es.
n. __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni sopra menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 20'698.60
al 26 agosto 2022, il 4 agosto 2022 la sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso RI 1 sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
__________
fr.
1'400.00
Affitto fondo __________ RFD __________
Debitore
__________
fr.
500.00
Affitto fondo __________ RFD __________
Debitore
Macelleria RI 1, __________
fr.
4'529.00
macellaio
Debitore
__________ e __________
fr.
1'140.00
Affitto fondo __________ RFD __________
Totale
fr.
7'569.00
Minimo
d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'600.00
Dedotto il 20% a moglie e figlia in quanto in Italia
(20% di CHF 500)
PINT1 1
Supplemento figlio
fr.
480.00
Ridotto del 20% in quanto vive in Italia
Comune
Affitto
fr.
995.00
Interessi ipoteca B__________ 1.0% fr. 11'942.42
all’anno fr. 995.20 mensili
Comune
Premio di assicurazione malattia
fr.
465.00
H__________
Debitore
Altri
fr.
925.00
Spese di gestione e manutenzione immobili
Coniuge
Altri
fr.
1'400.00
Mutuo Italia per moglie e figlia Euro
Totale
fr.
5'865.00
L’UE
ha quindi notificato all’escusso il pignoramento dei suoi redditi limitatamente
a fr. 1'704.– mensili, pari alla quota
eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 5'865.–.
B. Con
ricorso del 16 agosto 2022, RI 1 si è aggravato contro la predetta decisione
chiedendo la sospensione del pignoramento almeno nella misura in cui supera fr. 124.80.
C. Il
26 agosto 2022 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale, limitatamente alla ripartizione delle somme pignorate.
D. Con
osservazioni del 2 settembre 2022 l’UE ha confermato il provvedimento
impugnato, ritenendolo corretto, motivo per cui ha rinunciato a notificare il
ricorso ai creditori. Su ordine del presidente della Camera, l’Ufficio ha
proceduto ad assegnare un termine alle controparti per presentare eventuali
osservazioni al ricorso. Entro il termine impartito, solo il Comune di PI 4 si
è espresso, rimettendosi al giudizio dell’autorità di vigilanza. Nelle sue
osservazioni del 4 ottobre 2022 l’Ufficio si è (nuovamente) riconfermato nella
propria decisione informando la Camera di avere “cautelativamente e a copertura dei crediti posti a
pignoramento” provveduto a pignorare i fondi __________
e __________ RFD del Comune di PI 4.
E. Il 9 e il 19 dicembre 2022 il ricorrente ha prodotto i documenti
richiesti dal presidente della Camera con ordinanza del 29 novembre 2022.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 agosto 2022 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente lamenta in primo luogo di non aver potuto fornire tutti i dati
necessari per stabilire il fabbisogno della sua famiglia, giacché l’UE ha
proceduto al pignoramento in sua assenza e unicamente sulla scorta di “alcuni documenti” da lui trasmessi. Ora, a
prescindere dal fatto che quello in oggetto non è il primo pignoramento eseguito nei suoi confronti – l’ultimo
risalendo al dicembre del 2021 – l’escusso non trae alcuna conclusione
dalle critiche mosse all’operato dell’Ufficio, se non la richiesta di poter
fornire nella procedura di ricorso informazioni dettagliate sulla sua
situazione familiare, e in particolare sullo stato di salute della figlia PINT1
1, e produrre (altri) documenti che non ha potuto consegnare all’UE in
occasione del pignoramento del 4 agosto 2022. Quand’anche egli avrebbe dovuto
spontaneamente allegare e provare, già davanti all’UE, tutte le spese di cui
chiede il computo nel minimo esistenziale suo e della famiglia, considerato che
il mancato accertamento di alcuni fatti da lui allegati avrebbe potuto
determinare una violazione manifesta e insostenibile di tale minimo e la
nullità della decisione impugnata (cfr. DTF 110 III 32;
sentenza della CEF 15.2012 del 6 giugno 2012 consid. 1), la Camera gli
ha d’ufficio dato l’occasione di produrre altri documenti giustificativi (sopra
ad E). Nulla osta quindi ora a entrare senza indugio nel merito
del gravame.
3.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
4.
Fra
le diverse spese correnti che l’UE non ha considerato e che a suo dire sono da
computare nel suo minimo esistenziale, RI 1 cita anzitutto i costi della
trasferta dal suo posto di lavoro a M__________, dov’egli lavora e risiede durante
la settimana, a S__________ (in provincia di Como), paese in cui vivono la
moglie e la figlia PINT1 1, affetta da una grave disabilità. Considerando ch’egli
percorre tale tratta – di complessivi 202 km tra andata e ritorno – almeno una
volta alla settimana (quindi al minimo 52 volte all’anno), il ricorrente
ritiene giustificato di riconoscergli un supplemento di fr. 367.65, pari
al numero medio dei chilometri mensili percorsi (875) moltiplicato per costo
chilometrico di fr. 0.42/km stabilito dalla CEF nella Circolare n.
39/2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo
ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Chiede inoltre di
aggiungervi € 260.– mensili a titolo di rimborso rateale del prestito che la D__________
gli ha concesso per l’acquisto delle auto per lui e la moglie, giungendo a un
supplemento per trasferte di fr. 627.65 complessivi.
4.1
È
accertato che RI 1 è professionalmente attivo a __________ come macellaio,
mentre la sua famiglia vive a oltre cento chilometri di distanza a S__________.
Non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente, come da lui affermato,
raggiunge la famiglia una volta a settimana né che la spesa della trasferta è
necessaria all’esercizio della sua attività lucrativa ed è a suo carico, ciò
che del resto né l’UE né i creditori hanno contestato. La spesa in questione,
come si vedrà, non appare poi così sproporzionata rispetto al reddito
conseguito (di fr. 4'529.–) da rendere la sua attività deficitaria. Sotto questo profilo la spesa appare
indispensabile ai sensi dell’art. 93 LEF.
4.1.1
Il
ricorrente sostiene d’altronde a ragione che l’uso dell’automobile gli è più
favorevole rispetto ai mezzi pubblici per il tempo impiegato e la sua
praticità. In effetti secondo Googlemaps, da M__________ ci s’impiega un’ora e
42.
minuti per raggiungere in auto S__________. Con i mezzi pubblici, per
contro, la durata di percorrenza indicata si aggira sulle 4 ore e 10 minuti,
tenuto conto dei diversi spostamenti, dei cambi (a piedi o in autobus da M__________
a B__________, in treno da B__________ a L__________ e almeno tre autobus da L__________
a S__________, passando da M__________ e D__________), nonché della frequenza
dei trasporti e dei tempi di attesa tra una tratta e l’altra. In queste circostanze,
l’uso dei trasporti pubblici, che richiederebbe, per l’andata e ritorno, una
giornata a fronte dei due giorni di permanenza settimanale con la famiglia, non
può essere ragionevolmente imposto all’escusso. Gli vanno pertanto riconosciuti
i costi di trasferta con l’automobile.
4.1.2
Poiché
egli non ne ha dimostrato i costi effettivi, occorre determinarli in base alla
citata Circolare n. 39/2015. Tenuto conto che la distanza tra il luogo di
lavoro dell’escusso (e di residenza durante la settimana) e il domicilio della
famiglia è di 101 km, come si evince da Googlemaps, che il debitore percorre
tale tratta due volte alla settimana (andata e ritorno) per un minimo di 48
volte all’anno (escluse le vacanze, di almeno quattro settimane) e che l’indennità
chilometrica è di 0.428 fr./km (secondo la Circolare n. 39/2015 per il
2022, aggiornata il 1° giugno 2022 in considerazione del rincaro del
carburante), il costo mensile medio delle trasferte (di 808 km, ossia 101 x 2 x
48.
÷ 12) ammonta a fr. 346.– (808 x 0.428). La censura va quindi accolta
in tale misura.
4.2
Per
quanto concerne le rate di € 260.– mensili relativi al prestito erogato dalla D__________,
il ricorrente allega che lo stesso è servito all’acquisto delle auto per lui e
la moglie e che tale spesa dev’essere computata senza restrizioni, giacché
entrambe le vetture sono indispensabili, da un lato per trasportare la figlia a
scuola, dal fisioterapista e in ospedale, dall’altro per permettere a lui di
spostarsi dalla __________ a S__________. Sennonché non si evince dal contratto
di mutuo del 7 febbraio 2022 (doc. D) che il credito di € 20'250.– concesso a RI
1.
quale “finanziamento personale” fosse
destinato all’acquisto di automobili, né, soprattutto che fosse indispensabile
a tale scopo. L’escusso non pare poi rischiare di vedersene tolto il possesso
ove non dovesse pagare le rate, il cui regolare versamento non è peraltro
documentato, non essendo dato di capire a quale periodo si riferisce la
“distinta di versamento” agli atti (doc. D, 1° foglio). Il contratto di mutuo
non è quindi assimilabile a un leasing, sicché le rate di rimborso non possono
essere aggiunte al minimo esistenziale del debitore (sentenze della CEF
15.2019.29
del 14 agosto 2019 consid. 6 e 15.2018.46 del 18 giugno 2018,
consid. 3.2/b). La richiesta del ricorrente va su questo punto respinta.
4.3
Nell’ipotesi
in cui il supplemento di fr. 627.25 non fosse riconosciuto, il ricorrente
chiede di considerare quale base mensile le due economie domestiche separate,
per fr. 2'280.– complessivi, anziché quella comune di fr. 1'600.–
computata dall’UE. Egli stesso riconosce però di convivere con la moglie e la
figlia, perlomeno a tempo parziale. D’altronde, le sue spese di trasferte
documentate sono state ammesse. Non entra quindi in considerazione un ulteriore
supplemento riferito alla base mensile.
5.
Il
ricorrente postula poi il computo delle spese di riscaldamento delle abitazioni
di M__________ (per fr. 49.40 mensili) e di S__________ (di fr. 259.–
mensili per il gas e fr. 150.– per il pellet), così come della tassa
rifiuti di fr. 31.75 mensili.
5.1
Per
quanto concerne l’abitazione di M__________, RI 1 rileva che per il 2022 le
spese di riscaldamento finora sostenute ammontano a fr. 2'371.90, come
risulta dalla fattura emessa dalla __________ SA il 4 agosto 2022 annessa al
ricorso. A suo dire tale importo va ripartito sui quattro appartamenti dell’immobile
di sua proprietà, in cui egli ne occupa uno, mentre affitta gli altri tre, sicché
a suo carico va riconosciuta una spesa di fr. 49.40 al mese (2'371.90 ÷ 4 ÷12).
Nella sua risposta del 19 dicembre 2022 (sopra ad E), il ricorrente ha
precisato, sulla scorta della planimetria acclusa, che per i due appartamenti
al pianterreno, di circa 40 mq l’uno e 105 mq l’altro, le spese di
riscaldamento sono comprese nella pigione, integralmente computata dall’UE
come reddito, mentre solo per l’appartamento al primo piano, di circa 145 mq,
il costo dell’olio di riscaldamento è pagato a parte dall’inquilino. Tenuto
conto che la “casetta” in cui egli vive misura pure all’incirca 40 mq, reputa
che dovrebbe venirgli riconosciuto un costo mensile di fr. 98.85.
5.1.1
Se
il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno
computate le spese indispensabili connesse all’immobile,
in particolare gli interessi ipotecari (senza ammortamento), i
contributi di diritto pubblico e le spese di manutenzione, calcolate sulla
media mensile (Tabella, ad II/1), comprese le spese di riscaldamento, a
prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, ad II/2), senza però le
spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già
considerate nell’importo base (Tabella, ad II/1; sentenza della CEF 15.2021.129
del 3 maggio 2022, consid. 4.2 e il rinvio).
5.1.2
Nel
caso di specie, l’UE ha considerato le spese di gestione e manutenzione dell’immobile
a M__________ in fr. 925.– mensili, probabilmente fondandosi sulla somma
dichiarata alla posta 5.5 della decisione di tassazione dell’imposta cantonale
2020.
agli atti. Essa dovrebbe comprendere eventuali spese di riscaldamento non
poste a carico degli inquilini, ma non quelle relative all’appartamento dello
stesso proprietario. Secondo i dati forniti dal ricorrente il supplemento per
costi di riscaldamento va stabilito in fr. 24.– mensili (2'371.90 x [40 ÷ 330
÷ 12]).
5.2
Per
quanto attiene alle spese per il riscaldamento dell’abitazione di S__________,
nel ricorso RI 1 aveva sostenuto che le spese del riscaldamento a gas erano
mediamente di fr. 105.– mensili, quelle di elettricità di fr. 160.–
mensili arrotondati e quelle per il pellet di fr. 150.– mensili (fr. 99.–
nel 2021). Con la sua risposta del 9 dicembre 2022 il ricorrente ha prodotto
tre giustificativi di pagamento del gas di riscaldamento del 23 luglio 2021, 26
marzo e 19 luglio 2022, ammontanti a € 2'193.06 complessivi, da cui deduce un
costo mensile (su 18 mesi) di € 121.85, una fattura per l’energia elettrica di
€ 630.90 relativa ad agosto e settembre 2022, esponendo un costo supplementare
di € 315.– mensili, e una ricevuta di fr. 590.70 (con uno sconto personale
di fr. 66.–) per l’acquisto di 66 sacchi di pellet, facendo valere che la
famiglia usa giornalmente circa un sacco e mezzo da ottobre ad aprile, ossia
250/270 sacchi all’anno per un costo di almeno fr. 2'500.– annui.
Benché
il ricorrente non abbia prodotto un calcolo del fabbisogno energetico relativo
al riscaldamento, si può ritenere, visto che la stufa a pellet si trova nel
soggiorno, che contribuisca, con l’impianto
a gas, al riscaldamento indispensabile della casa. Può quindi al
riguardo essere riconosciuto il costo di fr. 99.– mensili esposto nel
ricorso (€ 1'188.– per tre palette di ognuna 72 sacchi da 15 kg, al tasso di
cambio paritario €/fr.), quello di fr. 2'500.– annui indicato
successivamente non risultando dimostrato. Sommato al costo per il gas
arrotondato a fr. 120.– mensili, il supplemento per il riscaldamento
ammonta a fr. 220.– mensili, cui occorre aggiungere le spese di
elettricità. La fattura dei due soli mesi di agosto e settembre 2022 non pare
al riguardo rappresentativa né probante, perché indica anche il “conguaglio di
luglio 2022” e un canone di abbonamento alla televisione, di cui si tiene già
conto nel minimo esistenziale di base (sentenza della CEF 15.2022.41 del 20
settembre 2022 consid. 5 e i rinvii). Il costo di fr. 160.– mensili (pari
a circa € 320.– ogni due mesi, doc. E) menzionato nel ricorso sembra più
realistico, ma va dedotta la parte destinata alla luce e alla cucina, già
compresa nel minimo di base (a concorrenza di fr. 70.– mensili per una
coppia o una famiglia, sentenza della CEF 15. 2020.56 del 20 novembre 2020
consid. 3.2, da ridurre del 20% nel caso concreto, come fatto per il minimo di
base, in ragione del diverso tenore di vita nella fascia di confine), e quella
relativa alla televisione (€ 18.–/mese). A questo titolo si può così
tenere conto di fr. 86.– (160 ./. 56 ./. 18). Le spese complessive di
riscaldamento computabili ascendono in definitiva a fr. 306.– al mese.
5.3
Secondo
RI 1 dev’essere inoltre conteggiata nel suo minimo esistenziale anche la tassa
per la raccolta dei rifiuti, quantificata in fr. 31.75 al mese (al cambio
paritario di 1 €/ CHF), sulla scorta della fattura annuale del Comune di S__________
per il 2022 di € 381.–.
A
prescindere dal fatto che il ricorrente non ha prodotto i giustificativi atti a
comprovare l’avvenuto pagamento di tale spesa, va ad ogni modo ricordato che
secondo la giurisprudenza di questa Camera, anche la tassa per la raccolta dei
rifiuti rientra nell’importo di base mensile (citata 15.2021.129 consid. 7.1 e i
rinvii), sicché essa non può essere ulteriormente aggiunta quale supplemento al
minimo vitale dell’escusso. Su questo punto il ricorso è di conseguenza
infondato.
6.
Nel
ricorso RI 1 evidenzia i problemi di salute della figlia PINT1 1, la quale
soffre di un’emiplegia della parte destra del corpo e recentemente ha dovuto
sottoporsi a un intervento di ricostruzione della rotula al ginocchio destro.
Considerato il suo handicap, la bambina deve sottoporsi a sedute di fisioterapia
quattro volte la settimana, di cui due vengono effettuate da fisioterapisti
privati presso il domicilio di S__________, mentre gli altri due si svolgono
presso il Centro di fisioterapia A__________ a D__________, a 4 km da casa.
Oltre ad accompagnare la bambina due volte a settimana alle sedute di
fisioterapia (in totale 70 km al mese), la moglie del ricorrente usa l’automobile
anche per portare la figlia a scuola, sempre a D__________, percorrendo due
viaggi di 8 km ciascuno al giorno per 36 settimane, quindi una media di 120 km
al mese. RI 1 chiede pertanto che vengano ammesse le spese di trasferta in auto
in favore della figlia, da lui quantificate in fr. 102.60 mensili.
6.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel
senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per
motivi me-dici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre
2004, consid. 5, sentenze della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 8.1
e 15.2019.100 del 2 aprile 2020, consid. 3.1). Nella misura in cui non sono
dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel
minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v. sopra, consid.
4.1.2).
6.1.1
Nel
caso in rassegna, il ricorrente ha prodotto diversi documenti che attestano i
problemi di salute della figlia PINT1 1, dichiarata “persona in stato di handicap grave” (v. doc. C, primo
foglio, in fine). Anche il ricovero per l’intervento chirurgico al ginocchio,
avvenuto nell’aprile 2022, è stato documentato (doc. C, terzo foglio).
Ora,
che l’uso del veicolo sia indispensabile per la moglie dell’escusso giusta l’art.
92.
LEF è palese, giacché RI 1 ha dimostrato i motivi per cui la bambina
necessita di essere trasportata in automobile. Il problema è che agli atti non
risulta alcun documento attestante che PINT1 1 frequenta il Centro di
fisioterapia A__________ di __________ e con il suo ultimo scritto il
ricorrente non ha prodotto la prescrizione medica e l’attestazione di
frequentazione del Centro, ma si è limitato a comunicare che la figlia ha
smesso di recarsi presso l’A__________ da settembre 2022. Non può quindi essere
aggiunto alcun supplemento a questo titolo nel minimo esistenziale.
6.1.2
Diversa
è invece la questione per il tragitto casa-scuola, giacché dal rapporto del 20
giugno 2022 rilasciato dalla “Commissione
medica per accertamento della disabilità in età evolutiva”, sede
territoriale di D__________, si evince che PINT1 1 frequenta la scuola
secondaria di primo grado e che vive in stato di handicap grave con una
patologia sia fisica sia psichica (doc. C, primo e secondo foglio). Tale
documento, oltre ai rapporti medici annessi, è sufficiente a comprovare che la
moglie dell’escusso necessita di spostarsi tutti i giorni della settimana da
casa sua a D__________ per accompagnare la figlia a scuola. Il debitore ha
inoltre fornito informazioni in merito alla distanza che la moglie percorre tra
il suo domicilio e la scuola, indicando l’indirizzo della struttura (via __________),
facilmente verificabile in internet. Ciò posto, considerato il calendario
scolastico di 36 settimane (come indicato dal ricorrente, dedotte le vacanze) e
il tragitto di andata e ritorno da S__________ – D__________ di 8 km al giorno
per cinque giorni alla settimana, per una media di 120 km al mese (8 km x 5 x
36.
÷ 12), in applicazione della Circolare n. 39/2015 (sopra consid. 4.1.2) le
spese di trasferta mensili corrispondono a fr. 73.– alla tariffa ponderata
di 0.610 fr./km. Le spese di trasferta vanno pertanto riconosciute
limitatamente a tale importo.
6.2
Per
l’insorgente anche le due sedute settimanali private di fisioterapia per la
figlia a domicilio (di € 40/60 l’una) devono essere computate nel suo minimo
esistenziale nella misura di fr. 346.65 al mese. Non è però dato di capire
perché le sedute effettuate al Centro di fisioterapia __________ a __________
sarebbero prese a carico dalla “mutua” (ora Sistema sanitario nazionale, SSN)
e quelle a domicilio no (forse perché non sono state prescritte da un medico).
Andrebbe inoltre verificato se i genitori di PINT1 1 non abbiano diritto al
rimborso delle spese che eccedono il “ticket” sanitario. Non è poi chiaro
quante sedute vengono effettuate da settembre 2022.
Non
è però necessario risolvere tali questioni in questa sede. Il trattamento è
infatti iniziato proprio il giorno dell’esecuzione del pignoramento, il 4
agosto 2022, di modo che la richiesta del ricorrente va trattata come una
domanda di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), da rivolgere all’UE (e non – in
prima battuta – all’autorità di vigilanza), fornendogli le fatture emesse
finora e le relative ricevute di pagamento, unitamente a un’attestazione dell’Azienda
sanitaria locale (ASL) in merito all’assenza di presa a carico, anche solo
parziale, di queste spese da parte del SSN.
6.3
Da
ultimo, il ricorrente chiede che gli vengano riconosciuti i costi dei testi di
scuola della figlia PINT1 1, da lui quantificati in € 12.15 mensili (pari a fr. 12.15).
Poiché egli ha allegato lo scontrino di pagamento della cartolibreria __________
di D__________, di € 145.90, che ne attesta l’acquisto (doc. F ultimo foglio) e
l’effettivo pagamento, l’importo preteso va aggiunto alle spese esistenziali
computabili.
7.
Alla
luce dei motivi suesposti (consid. 4.1.2, 6.1.2 e 6.3), in parziale
accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio
va rettificato nel senso che sono aggiunte le spese mensili per la trasferta da
M__________ a S__________, di fr. 346.– (sopra consid. 4.1.2), quelle di
riscaldamento delle abitazioni di M__________, di fr. 24.– (consid.
5.1.2), e di S__________, di fr. 306.– (consid. 5.2), le spese di
trasporto per la figlia dalla casa di S__________ alla scuola di D__________,
di fr. 73.– (consid. 6.1.2), nonché i costi per il materiale scolastico
(libri di testo e cartoleria), di fr. 12.– al mese, per un totale
complessivo di fr. 761.–. Di conseguenza va ordinato all’UE
di pignorare il reddito di RI 1 a
concorrenza di 943.– mensili (fr. 7'569.–./. 5'865.–./. 761.–) anziché fr. 1'704.–.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto
ordine all’Ufficio di esecuzione di pignorare il reddito di RI 1 limitatamente
a fr. 943.– mensili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.