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Decisione

15.2023.1

Minimo di esistenza. Aumento in base al costo della vita

29 marzo 2023Italiano4 min

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.1

Lugano

29 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 30 dicembre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione di revisione del pignoramento di

salario emessa il 21 dicembre 2022 a favore delle esecuzioni n. __________, __________

e __________ (gruppo n. 5) promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

(rappresentato dall’RA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni appena menzionate dirette

contro RI 1, il 28 luglio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha pignorato presso la datrice di lavoro

dell’escusso, la __________, la quota del suo salario eccedente il suo minimo

esistenziale, determinato in fr. 2'711.70 mensili;

che

con scritto del 18 dicembre 2022 RI 1 ha chiesto all’UE, nella persona della

cursore PI 1, di adeguare il suo minimo esistenziale all’aumento del premio

della cassa malati e all’aumento del costo della vita in Svizzera;

che

con decisione del 21 dicembre 2022 l’Ufficio ha modificato il pignoramento, limitandolo

all’importo eccedente il minimo vitale aumentato a fr. 2'828.45 (tenuto

conto dell’aumento del premio della __________ da fr. 470.25 a fr. 537.–

e di un supplemento per vestiario professionale di fr. 50.–);

che

con il ricorso in esame, del 30 dicembre 2022, RI 1 si duole che l’UE non ha

dato seguito alla sua richiesta di adattamento del suo minimo esistenziale all’aumento

del costo della vita in Svizzera, recentemente comunicato dalla Banca nazionale

svizzera, né gli ha fatto pervenire alcuna comunicazione specifica in merito;

che

nel frattempo l’UE ha saldato le tre esecuzioni del gruppo con le trattenute

incassate fino a dicembre del 2022, sicché il ricorso pare essere diventato

senza oggetto;

che

ad ogni modo la Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n.

35/ 2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto

2009), in base alla quale l’UE ha calcolato il minimo vitale del ricorrente, si

fonda – come esplicitamente indicato sulla prima pagina – sull’indice nazionale

(indice totale) dei prezzi al consumo (base dicembre 2005 = 100 punti), di fine

dicembre 2008 con un indice di 103.4 punti e tiene già conto dei prossimi

aumenti dell’in­dice dei prezzi al consumo fino a un indice di 110 punti, un adeguamento

dei criteri numerici essendo previsto al superamento dell’indice di 115 punti o

a una riduzione dell’indice sotto 95 punti;

che,

orbene, secondo i dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/24405707/

master) l’indice totale di dicembre 2022 era di 106.8 punti e

quello di febbraio 2023 di 108.2 punti (base dicembre 2005 = 100 punti);

che

non si giustifica pertanto ancora alcun adeguamento dei criteri numerici

contenuti nella tabella;

che

in merito alla richiesta di adozione di un provvedimento disciplinare

appropriato nei confronti della cursore PI 1, si ricorda un’altra volta (v.

sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 5.2) che il

denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF [RL 280.100]) né

alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46

consid. 6; sentenza della CEF 15.2021.98 del 22 ottobre 2021), per tacere

del fatto che nel caso in esame non risulta alcun errore da parte della

funzionaria incriminata;

che

stante l’esito del giudizio odierno, non è

necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9

cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Fatti

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

Considerandi

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.