15.2023.1
Minimo di esistenza. Aumento in base al costo della vita
29 marzo 2023Italiano4 min
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.1
Lugano
29 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di revisione del pignoramento di
salario emessa il 21 dicembre 2022 a favore delle esecuzioni n. __________, __________
e __________ (gruppo n. 5) promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
(rappresentato dall’RA 2, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate dirette
contro RI 1, il 28 luglio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha pignorato presso la datrice di lavoro
dell’escusso, la __________, la quota del suo salario eccedente il suo minimo
esistenziale, determinato in fr. 2'711.70 mensili;
che
con scritto del 18 dicembre 2022 RI 1 ha chiesto all’UE, nella persona della
cursore PI 1, di adeguare il suo minimo esistenziale all’aumento del premio
della cassa malati e all’aumento del costo della vita in Svizzera;
che
con decisione del 21 dicembre 2022 l’Ufficio ha modificato il pignoramento, limitandolo
all’importo eccedente il minimo vitale aumentato a fr. 2'828.45 (tenuto
conto dell’aumento del premio della __________ da fr. 470.25 a fr. 537.–
e di un supplemento per vestiario professionale di fr. 50.–);
che
con il ricorso in esame, del 30 dicembre 2022, RI 1 si duole che l’UE non ha
dato seguito alla sua richiesta di adattamento del suo minimo esistenziale all’aumento
del costo della vita in Svizzera, recentemente comunicato dalla Banca nazionale
svizzera, né gli ha fatto pervenire alcuna comunicazione specifica in merito;
che
nel frattempo l’UE ha saldato le tre esecuzioni del gruppo con le trattenute
incassate fino a dicembre del 2022, sicché il ricorso pare essere diventato
senza oggetto;
che
ad ogni modo la Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n.
35/ 2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto
2009), in base alla quale l’UE ha calcolato il minimo vitale del ricorrente, si
fonda – come esplicitamente indicato sulla prima pagina – sull’indice nazionale
(indice totale) dei prezzi al consumo (base dicembre 2005 = 100 punti), di fine
dicembre 2008 con un indice di 103.4 punti e tiene già conto dei prossimi
aumenti dell’indice dei prezzi al consumo fino a un indice di 110 punti, un adeguamento
dei criteri numerici essendo previsto al superamento dell’indice di 115 punti o
a una riduzione dell’indice sotto 95 punti;
che,
orbene, secondo i dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/24405707/
master) l’indice totale di dicembre 2022 era di 106.8 punti e
quello di febbraio 2023 di 108.2 punti (base dicembre 2005 = 100 punti);
che
non si giustifica pertanto ancora alcun adeguamento dei criteri numerici
contenuti nella tabella;
che
in merito alla richiesta di adozione di un provvedimento disciplinare
appropriato nei confronti della cursore PI 1, si ricorda un’altra volta (v.
sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 5.2) che il
denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF [RL 280.100]) né
alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46
consid. 6; sentenza della CEF 15.2021.98 del 22 ottobre 2021), per tacere
del fatto che nel caso in esame non risulta alcun errore da parte della
funzionaria incriminata;
che
stante l’esito del giudizio odierno, non è
necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9
cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Fatti
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
Considerandi
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.