15.2023.100
Notifica di precetti esecutivi. Contestazione anni dopo i pignoramenti
29 settembre 2023Italiano12 min
quelli del gruppo n. 6 notificati il 9 agosto e 14 settembre 2021 a domanda dei Comuni di PI 1 e PI 12, e quello del gruppo n. 7, notificato il 9 agosto
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.100
Lugano
29 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 1° settembre 2023
da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i
successivi atti eseguiti nelle 39 esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti
sfociate nei pignoramenti eseguiti:
il 16 marzo 2015 a favore del
gruppo n. 1 composto delle 3 esecuzioni promosse da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n.
__________)
Confederazione Svizzera, Berna (n. 1__________)
(rappresentati
dall’RA 1 )
PI 1,
(n. __________)
il 24 gennaio 2020 a favore del
gruppo n. 3 composto delle 17 esecuzioni promosse da
PI 1,
Cadenazzo (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, 2__________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________)
PI 15, __________ (es. n. __________)
PI 10 (n. __________)
PI 5 (n. __________)
il 16 settembre 2020 a favore del gruppo n. 4
composto delle 2 esecuzioni promosse da
PI 16 (n. __________)
(c/o RA 2, __________, __________)
PI 1, __________ (n. __________)
il 14 aprile 2021 a favore del gruppo n. 5
composto delle 6 esecuzioni promosse da
PI 13, __________
(n. __________, __________
e __________)
État de Vaud, Losanna (n. __________)
(rappr. dal DGAIC, Direction du recouvrement CHUV,
Losanna)
PI 1, __________ (n. __________ e __________)
il 2 novembre 2021 a favore del gruppo n. 6
composto delle 10 esecuzioni promosse da
PI 13, __________
(n. __________)
PI 10, __________ (n. __________ e __________)
État de Vaud, Losanna (n. __________)
(rappr. dal __________, __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n.
__________)
Confederazione Svizzera, Berna (n. __________)
(rappresentati
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI 1, __________ (n. __________)
PI 12, __________ (n. __________, __________ e __________)
e il 24 luglio 2022 a
favore del gruppo n. 7 composto dell’unica esecuzione promossa da
PI 14, __________ (n. __________)
ritenuto
in
fatto:
A. Nelle esecuzioni appena
menzionate, il 22 agosto 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha consegnato brevi manu all’escusso RI 1, a domanda e per il tramite del
suo “preposto” RAPPr 1 (doc. 8 accluso al ricorso), i verbali di pignoramento
per i gruppi da n. 1 a 7 emessi rispettivamente il 13 e 29
gennaio 2016, 15 aprile 2020, 27 gennaio e 20 maggio 2021, nonché 10 gennaio e 15
settembre 2022 (doc. 1-7).
B. Con il
ricorso in esame, del 1° settembre 2023, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
di dichiarare nulli le notifiche di tutti i precetti esecutivi menzionati nei
verbali di pignoramento dei gruppi da 1-7 e tutti gli atti esecutivi
successivi, e di annullare i relativi pignoramenti, mentre
in via subordinata dichiara
d’interporre opposizione integrale a tutte le esecuzioni elen-cate nei
verbali di pignoramento e postula l’annullamento di tutti i pignoramenti,
protestate spese e ripetibili.
C. Con
osservazioni dell’8 settembre 2023, l’UE si è opposto alla domanda di effetto
sospensivo.
Considerando
in diritto:
1. Il ricorrente allega di essere venuto a
conoscenza delle esecuzioni impugnate solo il 22 agosto 2023 a ricezione dei
noti verbali di pignoramento, ritirati brevi manu dal proprio “preposto” RA 1, dopo
che, nel contesto di un precedente ricorso (del 21 marzo 2023) relativo al
gruppo n. 8 (inc. 15.2023.28), aveva preso coscienza dell’esistenza di altri “blocchi” (recte: gruppi) di
pignoramento.
Ora, il ricorrente avrebbe dovuto prendere
“coscienza” dell’esistenza di gruppi precedenti al più tardi quando ha
ricevuto l’ordinanza del 3 aprile 2023 che concedeva effetto sospensivo al suo
precedente ricorso (inc. 15.2023.28),
giacché essa menzionava esplicitamente che il verbale impugnato riguardava
il gruppo n. 8. Il principio della buona fede (art. 2 cpv.
1 CC) gl’imponeva d’informarsi senza ritardo presso l’UE
sui gruppi precedenti di cui asserisce di
non aver avuto conoscenza fino ad allora (cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi;
DTF 139 IV 232 consid. 1.3). La richiesta di consegna dei
verbali impugnati solo il 21 agosto 2023 (doc. 8) è ampiamente tardiva e dunque
lo è pure il ricorso.
2. Ad
ogni modo l’impugnativa risulta ancora una volta al limite del temerario come i
precedenti ricorsi di RI 1 dell’8 maggio 2023
(inc. 15.2023.48), 16 maggio 2023 (inc. 15.2023.55) e 19 maggio 2023
(inc. 15.2023.57) diretti contro la notifica di altri precetti esecutivi. Infatti,
egli ha interposto opposizione ai tre precetti esecutivi del gruppo n. 1
tuttora pendenti e ha inoltrato senza successo tre reclami contro le decisioni
di rigetto delle sue opposizioni (sentenze della CEF 14.2012.84-86 del 14
giugno 2013). La produzione dello stato di ripartizione 14 ottobre 2016 (doc.
12) dimostra d’altronde ch’egli era – o perlomeno avrebbe dovuto essere – perfettamente a conoscenza delle esecuzioni dei
gruppi n. 1 e 2.
2.1 Quanto
ai precetti esecutivi del gruppo n. 3 emessi in esecuzioni ancora in corso
(ossia non ritirate o pagate), sono stati notificati al suo “preposto” RAPPr 1
dalla cancelleria comunale di __________ tra il 15 luglio e il 14 ottobre 2019.
Fatti
I due precetti esecutivi del gruppo n. 4 sono stati notificati il 28 maggio e
il 3 agosto 2020 secondo la stessa modalità, così come i due precetti del
gruppo n. 5 (es. __________ e __________), notificati il 29 settembre 2020,
quelli del gruppo n. 6 notificati il 9 agosto e 14 settembre 2021 a domanda dei Comuni di PI 1 e PI 12, e quello del gruppo n. 7, notificato il 9 agosto
2021 a richiesta del Comune di PI 14.
Le opposizioni interposte dall’escusso contro tutti i precetti emessi dei
Comuni sono poi state successivamente rigettate in via definitiva.
2.2 Gli
altri precetti esecutivi sono stati notificati ad altri rappresentanti dell’escusso,
ossia __________ (es. n. __________), __________ (es. n. __________/__________) e la moglie __________ (es n. __________]),
oppure in via edittale (es. n. __________, __________,
__________, __________ e __________)
il 1° luglio (allegato al FUC n. __________, pag. 2), il 5 agosto
(allegato al FUC n. __________, pag. 2) e il 18 agosto 2021 (allegato al FUC n.
__________ pag. 2).
2.3 Tutte
le notifiche sono d’altronde successive al ritorno del ricorrente a __________
dalla __________ il 29 maggio 2019 (secondo il certificato di domicilio accluso
al ricorso quale doc. 9), dove egli è rimasto fino al 16 dicembre 2021 (v.
citata 15.2023.28 del 18 settembre 2023, consid. 2.2).
2.4 La
contestazione dei precetti esecutivi e dei pignoramenti, come le opposizioni,
interposte (un’altra volta per alcuni di essi) in via subordinata, sono di conseguenza
manifestamente tardive. Non occorre pertanto verificare la validità delle
notifiche edittali, di cui il ricorrente si limita del resto a negare l’esistenza,
contrariamente all’evidenza.
3. Per
il ricorrente vi sarebbe “ragione
di credere” che le esecuzioni tuttora in corso del
gruppo n. 1 (n. __________-__________) sono nulle o perente poiché poggiano su
richieste di garanzia a copertura di pretese fiscali per recupero d’imposte
federali, cantonali e comunali sottratte, le quali, per quanto attiene agli
anni fiscali 2003-2004, sono state annullate dalla Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello (CdT) con decisione del 6 novembre 2020 (doc. 10) e dal
Tribunale federale per quanto riguarda l’anno 2005 (sentenza 2C_1025/2020 del 3
marzo 2021 [doc. 11]).
3.1 Le
spiegazioni sommarie del ricorrente e i documenti incompleti da lui prodotti
non permettono di stabilire se le pretese di cui è stata accertata
apparentemente la perenzione (il dispositivo della decisione cantonale non è stato prodotto) sono le stesse di quelle
fatte valere con le esecuzioni del gruppo n. 1 e se sì per quale im-porto
(ritenuto che le esecuzioni si riferiscono agli anni fiscali dal 2001 al 2009).
Insufficientemente motivato il ricorso è pure su questo punto irricevibile.
3.2 Comunque
sia, non spetta a questa Camera statuire sulla questione per la prima volta in seconda
sede, bensì al ricorrente far accertare la nullità, totale o parziale, delle
decisioni alla base delle esecuzioni in questione oppure adire l’autorità
fiscale perché le ritiri, totalmente o parzialmente.
4. Il
ricorrente rileva inoltre che dalla somma dei crediti vantati nei suoi
confronti dovrebbero essere espunte le pretese per multe fiscali di fr. 3'000'000.–
Considerandi
relative a tentativi di sottrazione d’imposte per
gli anni fiscali 2006 a 2009, che risultano dalle decisioni 25 novembre
2016.
e (su reclamo) 2 giugno 2021, perché le ha impugnate con un ricorso del 7
luglio 2021 alla CdT (doc. 14), che non ha ancora statuito sulla sua domanda di
effetto sospensivo. Egli le ritiene infatti ampiamente prescritte.
Anche
su questo punto incombe a lui verificare se le pretese in questione sono state
poste in esecuzione (ciò che a prima vista non pare essere il caso) e,
occorrendo, farle sospendere o annullare in via giudiziaria, fermo restando che
per difendere efficacemente i propri diritti RI 1 deve anzitutto ritirare gli
atti esecutivi che gli vengono recapitati per posta e interporre opposizione
alle esecuzioni che ritiene infondate, poiché la verifica del fondamento della
pretesa posta in esecuzione o della validità di una decisione non può mai
essere fatta nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza.
5.
Il ricorrente fa ancora valere che tutte le
esecuzioni del gruppo n. 1, tranne le tre appena menzionate, e
tutte quelle del gruppo n. 2 sono state estinte o saldate. Tenuto conto delle
riduzioni delle tre note pretese di circa fr. 4'000'000.– in base alle
decisioni della CdT e del Tribunale federale (sopra consid. 3) e delle multe
fiscali di fr. 3'000'000.– (sopra consid. 4), come pure del pagamento di
crediti con il ricavato delle venite RI 1 chiede che l’ammontare complessivo
dei suoi debiti, accertato da questa Camera in fr. 17'000'000.– (per la
precisione fr. 17'829'600.65 ) nella decisione
15.2023.23
del 19 giugno 2023 (consid. 3.1.2), sia ricondotto a circa fr. 9'500'000.–.
5.1
Come il ricorrente avrebbe potuto agevolmente
verificare chiedendo un estratto completo del registro delle esecuzioni, l’UE
ha registrato come estinte le altre esecuzioni del gruppo n. 1 e tutte quelle
del gruppo n. 2 in seguito al loro pagamento. Egli pare mi-sconoscere che il
suo debito sta crescendo per via degl’interessi di mora (e dell’introduzione di
nuove esecuzioni) e che esecuzioni sono in corso nei suoi confronti non solo
presso la sede di Bellinzona dell’UE (attualmente 44 allo stadio del
pignoramento [P] per oltre fr. 370'000.– e 106 allo stadio della
realizzazione [R] per oltre fr. 7'650'000.–, già dedotte quelle estinte
dei gruppi n. 1 e 2), ma anche nelle sedi di Biasca (4 P per più di fr. 4'200'000.–
e 1 R per fr. 1'347.50), Locarno (22 R per più di fr. 5'750'000.–),
Lugano (112 R per circa fr. 60'000.–) e
Mendrisio (8 R per oltre fr. 100'000.–). In totale, il suo debito esecutivo ha ora superato i fr. 18'000'000.–,
senza contare i precetti esecutivi per circa fr. 2'000'000.– che la sede
di Bellinzona dell’UE ha tentato invano di notificargli recentemente al suo
domicilio di __________, poiché avrebbe traslocato magari (di nuovo) a __________
senza avvertire l’UE e questa Camera e tolto la procura al suo “preposto” RAPPr
1.
5.2
A
parte il fatto che la decisione 15.2023.23 è definitiva, siccome RI 1 non l’ha
impugnata al Tribunale federale, e quindi non può più essere corretta o
approfondita, il carico esecutivo che grava sul ricorrente andrebbe confermato
(o meglio rivisto verso l’alto, come visto), sotto riserva delle iniziative ch’egli
vorrà promuovere presso le autorità fiscali, per ottenere il ritiro o l’annullamento
di parte delle esecuzioni che dovessero vertere su pretese perente, e presso l’UE
per adattare di conseguenza la sua situazione esecutiva, sulla scorta di
spiegazioni e documenti giustificativi chiari (sopra consid. 3.2 e 4).
6.
In
definitiva, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda
di effetto sospensivo diventa senza oggetto. Stante l’esito del giudizio
odierno, non è necessario comunicarlo ai creditori. Va notificato a RI 1 all’indirizzo
da lui indicato sul ricorso e di cui non ha comunicato alcun cambiamento
successivamente.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia, per l’ultima volta, che la parte o il suo
rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere
condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e
spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.