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Decisione

15.2023.100

Notifica di precetti esecutivi. Contestazione anni dopo i pignoramenti

29 settembre 2023Italiano12 min

quelli del gruppo n. 6 notificati il 9 agosto e 14 settembre 2021 a domanda dei Comuni di PI 1 e PI 12, e quello del gruppo n. 7, notificato il 9 agosto

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.100

Lugano

29 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 1° settembre 2023

da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i

successivi atti eseguiti nelle 39 esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti

sfociate nei pignoramenti eseguiti:

il 16 marzo 2015 a favore del

gruppo n. 1 composto delle 3 esecuzioni promosse da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n.

__________)

Confederazione Svizzera, Berna (n. 1__________)

(rappresentati

dall’RA 1 )

PI 1,

(n. __________)

il 24 gennaio 2020 a favore del

gruppo n. 3 composto delle 17 esecuzioni promosse da

PI 1,

Cadenazzo (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, 2__________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________)

PI 15, __________ (es. n. __________)

PI 10 (n. __________)

PI 5 (n. __________)

il 16 settembre 2020 a favore del gruppo n. 4

composto delle 2 esecuzioni promosse da

PI 16 (n. __________)

(c/o RA 2, __________, __________)

PI 1, __________ (n. __________)

il 14 aprile 2021 a favore del gruppo n. 5

composto delle 6 esecuzioni promosse da

PI 13, __________

(n. __________, __________

e __________)

État de Vaud, Losanna (n. __________)

(rappr. dal DGAIC, Direction du recouvrement CHUV,

Losanna)

PI 1, __________ (n. __________ e __________)

il 2 novembre 2021 a favore del gruppo n. 6

composto delle 10 esecuzioni promosse da

PI 13, __________

(n. __________)

PI 10, __________ (n. __________ e __________)

État de Vaud, Losanna (n. __________)

(rappr. dal __________, __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n.

__________)

Confederazione Svizzera, Berna (n. __________)

(rappresentati

dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 1, __________ (n. __________)

PI 12, __________ (n. __________, __________ e __________)

e il 24 luglio 2022 a

favore del gruppo n. 7 composto dell’unica esecuzione promossa da

PI 14, __________ (n. __________)

ritenuto

in

fatto:

A. Nelle esecuzioni appena

menzionate, il 22 agosto 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha consegnato brevi ma­nu all’escusso RI 1, a domanda e per il tramite del

suo “preposto” RAPPr 1 (doc. 8 accluso al ricorso), i verbali di pignoramento

per i gruppi da n. 1 a 7 emessi rispettivamente il 13 e 29

gennaio 2016, 15 aprile 2020, 27 gennaio e 20 maggio 2021, nonché 10 gennaio e 15

settembre 2022 (doc. 1-7).

B. Con il

ricorso in esame, del 1° settembre 2023, RI 1 chie­de, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

di dichiarare nulli le notifiche di tutti i precetti esecutivi menzionati nei

verbali di pignoramento dei gruppi da 1-7 e tutti gli atti esecutivi

successivi, e di annullare i relativi pignoramenti, mentre

in via subordinata dichiara

d’interporre opposizione integrale a tutte le esecuzioni elen­-cate nei

verbali di pignoramento e postula l’annullamento di tutti i pignoramenti,

protestate spese e ripetibili.

C. Con

osservazioni dell’8 settembre 2023, l’UE si è opposto alla domanda di effetto

sospensivo.

Considerando

in diritto:

1. Il ricorrente allega di essere venuto a

conoscenza delle esecuzioni impugnate solo il 22 agosto 2023 a ricezione dei

noti verbali di pignoramento, ritirati brevi manu dal proprio “preposto” RA 1, dopo

che, nel contesto di un precedente ricorso (del 21 mar­zo 2023) relativo al

gruppo n. 8 (inc. 15.2023.28), aveva preso coscienza dell’esistenza di altri “blocchi” (recte: gruppi) di

pignoramento.

Ora, il ricorrente avrebbe dovuto prendere

“coscienza” dell’esisten­­za di gruppi precedenti al più tardi quando ha

ricevuto l’ordinanza del 3 aprile 2023 che concedeva effetto sospensivo al suo

precedente ricorso (inc. 15.2023.28),

giacché essa menzionava esplicitamente che il verbale impugnato riguardava

il gruppo n. 8. Il principio della buona fede (art. 2 cpv.

1 CC) gl’imponeva d’informarsi senza ritardo presso l’UE

sui gruppi precedenti di cui asserisce di

non aver avuto conoscenza fino ad allora (cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi;

DTF 139 IV 232 consid. 1.3). La richiesta di consegna dei

verbali impugnati solo il 21 agosto 2023 (doc. 8) è ampiamente tardiva e dunque

lo è pure il ricorso.

2. Ad

ogni modo l’impugnativa risulta ancora una volta al limite del temerario come i

precedenti ricorsi di RI 1 dell’8 maggio 2023

(inc. 15.2023.48), 16 maggio 2023 (inc. 15.2023.55) e 19 mag­gio 2023

(inc. 15.2023.57) diretti contro la notifica di altri precetti esecutivi. Infatti,

egli ha interposto opposizione ai tre precetti esecutivi del gruppo n. 1

tuttora pendenti e ha inoltrato senza succes­so tre reclami contro le decisioni

di rigetto delle sue opposizioni (sentenze della CEF 14.2012.84-86 del 14

giugno 2013). La produzione dello stato di ripartizione 14 ottobre 2016 (doc.

12) dimostra d’altronde ch’egli era – o perlomeno avrebbe dovuto essere – perfettamente a conoscenza delle esecuzioni dei

gruppi n. 1 e 2.

2.1 Quanto

ai precetti esecutivi del gruppo n. 3 emessi in esecuzioni ancora in corso

(ossia non ritirate o pagate), sono stati notificati al suo “preposto” RAPPr 1

dalla cancelleria comunale di __________ tra il 15 luglio e il 14 ottobre 2019.

Fatti

I due precetti esecutivi del gruppo n. 4 sono stati notificati il 28 maggio e

il 3 agosto 2020 secondo la stessa modalità, così come i due precetti del

gruppo n. 5 (es. __________ e __________), notificati il 29 settembre 2020,

quelli del gruppo n. 6 notificati il 9 agosto e 14 settembre 2021 a domanda dei Comuni di PI 1 e PI 12, e quello del gruppo n. 7, notificato il 9 agosto

2021 a richiesta del Comune di PI 14.

Le opposizioni interposte dall’escusso contro tutti i precetti emessi dei

Comuni sono poi state successivamente rigettate in via definitiva.

2.2 Gli

altri precetti esecutivi sono stati notificati ad altri rappresentanti dell’escusso,

ossia __________ (es. n. __________), __________ (es. n. __________/__________) e la moglie __________ (es n. __________]),

oppure in via edittale (es. n. __________, __________,

__________, __________ e __________)

il 1° luglio (allegato al FUC n. __________, pag. 2), il 5 ago­sto

(allegato al FUC n. __________, pag. 2) e il 18 agosto 2021 (allegato al FUC n.

__________ pag. 2).

2.3 Tutte

le notifiche sono d’altronde successive al ritorno del ricorrente a __________

dalla __________ il 29 maggio 2019 (secondo il certificato di domicilio accluso

al ricorso quale doc. 9), dove egli è rimasto fino al 16 dicembre 2021 (v.

citata 15.2023.28 del 18 settembre 2023, consid. 2.2).

2.4 La

contestazione dei precetti esecutivi e dei pignoramenti, come le opposizioni,

interposte (un’altra volta per alcuni di essi) in via subordinata, sono di conseguenza

manifestamente tardive. Non occorre pertanto verificare la validità delle

notifiche edittali, di cui il ricorrente si limita del resto a negare l’esistenza,

contrariamente all’evidenza.

3. Per

il ricorrente vi sarebbe “ragione

di credere” che le esecuzioni tuttora in corso del

gruppo n. 1 (n. __________-__________) sono nulle o perente poiché poggiano su

richieste di garanzia a copertura di pretese fiscali per recupero d’imposte

federali, cantonali e comunali sottratte, le quali, per quanto attiene agli

anni fiscali 2003-2004, sono state annullate dalla Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello (CdT) con decisione del 6 novembre 2020 (doc. 10) e dal

Tribunale federale per quanto riguarda l’anno 2005 (sentenza 2C_1025/2020 del 3

marzo 2021 [doc. 11]).

3.1 Le

spiegazioni sommarie del ricorrente e i documenti incompleti da lui prodotti

non permettono di stabilire se le pretese di cui è stata accertata

apparentemente la perenzione (il dispositivo della decisione cantonale non è stato prodotto) sono le stesse di quelle

fatte valere con le esecuzioni del gruppo n. 1 e se sì per quale im-porto

(ritenuto che le esecuzioni si riferiscono agli anni fiscali dal 2001 al 2009).

Insufficientemente motivato il ricorso è pure su questo punto irricevibile.

3.2 Comunque

sia, non spetta a questa Camera statuire sulla questione per la prima volta in seconda

sede, bensì al ricorrente far accertare la nullità, totale o parziale, delle

decisioni alla base delle esecuzioni in questione oppure adire l’autorità

fiscale perché le ritiri, totalmente o parzialmente.

4. Il

ricorrente rileva inoltre che dalla somma dei crediti vantati nei suoi

confronti dovrebbero essere espunte le pretese per multe fiscali di fr. 3'000'000.–

Considerandi

relative a tentativi di sottrazione d’imposte per

gli anni fiscali 2006 a 2009, che risultano dalle decisioni 25 no­vembre

2016.

e (su reclamo) 2 giugno 2021, perché le ha impugnate con un ricorso del 7

luglio 2021 alla CdT (doc. 14), che non ha ancora statuito sulla sua domanda di

effetto sospensivo. Egli le ritiene infatti ampiamente prescritte.

Anche

su questo punto incombe a lui verificare se le pretese in questione sono state

poste in esecuzione (ciò che a prima vista non pare essere il caso) e,

occorrendo, farle sospendere o annullare in via giudiziaria, fermo restando che

per difendere efficacemente i propri diritti RI 1 deve anzitutto ritirare gli

atti esecutivi che gli vengono recapitati per posta e interporre opposizione

alle esecuzioni che ritiene infondate, poiché la verifica del fondamento della

pretesa posta in esecuzione o della validità di una decisione non può mai

essere fatta nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza.

5.

Il ricorrente fa ancora valere che tutte le

esecuzioni del gruppo n. 1, tranne le tre appena menzionate, e

tutte quelle del gruppo n. 2 sono state estinte o saldate. Tenuto conto delle

riduzioni delle tre note pretese di circa fr. 4'000'000.– in base alle

decisioni della CdT e del Tribunale federale (sopra consid. 3) e delle multe

fiscali di fr. 3'000'000.– (sopra consid. 4), come pure del pagamento di

crediti con il ricavato delle venite RI 1 chiede che l’am­montare complessivo

dei suoi debiti, accertato da questa Camera in fr. 17'000'000.– (per la

precisione fr. 17'829'600.65 ) nella decisione

15.2023.23

del 19 giugno 2023 (consid. 3.1.2), sia ricondotto a circa fr. 9'500'000.–.

5.1

Come il ricorrente avrebbe potuto agevolmente

verificare chiedendo un estratto completo del registro delle esecuzioni, l’UE

ha registrato come estinte le altre esecuzioni del gruppo n. 1 e tutte quelle

del gruppo n. 2 in seguito al loro pagamento. Egli pare mi-sconoscere che il

suo debito sta crescendo per via degl’interessi di mora (e dell’introduzione di

nuove esecuzioni) e che esecuzioni sono in corso nei suoi confronti non solo

presso la sede di Bellinzona dell’UE (attualmente 44 allo stadio del

pignoramento [P] per oltre fr. 370'000.– e 106 allo stadio della

realizzazione [R] per oltre fr. 7'650'000.–, già dedotte quelle estinte

dei gruppi n. 1 e 2), ma anche nelle sedi di Biasca (4 P per più di fr. 4'200'000.–

e 1 R per fr. 1'347.50), Locarno (22 R per più di fr. 5'750'000.–),

Lugano (112 R per circa fr. 60'000.–) e

Mendrisio (8 R per oltre fr. 100'000.–). In totale, il suo debito esecutivo ha ora superato i fr. 18'000'000.–,

senza contare i precetti esecutivi per circa fr. 2'000'000.– che la sede

di Bellinzona dell’UE ha tentato invano di notificargli recentemente al suo

domicilio di __________, poiché avrebbe traslocato magari (di nuovo) a __________

senza avvertire l’UE e questa Camera e tolto la procura al suo “preposto” RAPPr

1.

5.2

A

parte il fatto che la decisione 15.2023.23 è definitiva, siccome RI 1 non l’ha

impugnata al Tribunale federale, e quindi non può più essere corretta o

approfondita, il carico esecutivo che grava sul ricorrente andrebbe confermato

(o meglio rivisto verso l’alto, come visto), sotto riserva delle iniziative ch’egli

vorrà promuovere presso le autorità fiscali, per ottenere il ritiro o l’annulla­mento

di parte delle esecuzioni che dovessero vertere su pretese perente, e presso l’UE

per adattare di conseguenza la sua situazione esecutiva, sulla scorta di

spiegazioni e documenti giustificativi chiari (sopra consid. 3.2 e 4).

6.

In

definitiva, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda

di effetto sospensivo diventa senza oggetto. Stante l’esito del giudizio

odierno, non è necessario comunicarlo ai creditori. Va notificato a RI 1 all’indirizzo

da lui indicato sul ricorso e di cui non ha comunicato alcun cambiamento

successivamente.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia, per l’ultima volta, che la parte o il suo

rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere

condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e

spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.