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Decisione

15.2023.104

Minimo di esistenza. Diritto di essere sentito dell’escusso. Pignorabilità di rendite pensionistiche estere

20 dicembre 2023Italiano10 min

Mendrisio dell’Ufficio d’ese­­cuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’e­­scusso sulla

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.104

Lugano

20 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 26

settembre 2023 di

RI 1

(c/o __________)__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________, __________,

__________, __________ e __________) promosse nei confronti del ricorrente da

Kanton Luzern, Lucerna

Comune di Buttisholz, Buttisholz (LU)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

summenzionate esecuzioni del gruppo n. 1 promosse dal Kanton Luzern e dal

Comune di Buttisholz nei confronti di RI 1, il 4 aprile 2023 la sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’ese­­cuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’e­­scusso sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

364.25

Cassa

pensione Lussemburgo

fr.

fr.

1'920.00

467.10

AVS + Complementare

Cassa pensione Germania

Totale

fr.

2'751.35

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'150.00

Spese mediche e dentali

fr.

146.00

Partecipazioni

Altri

fr.

50.00

Vestiario medico

Totale

fr.

2'546.00

A

fronte di un’eccedenza di fr. 205.35 (fr. 2'751.35 ./. fr. 2'546.–)

costituita delle rendite pensionistiche

percepite dall’estero (Lussem­burgo e Germania), l’UE ha pignorato

presso l’escusso l’importo fisso arrotondato di fr. 200.– mensili dal 4

aprile 2023. Il verbale di pignoramento è stato quindi emesso l’8 maggio 2023.

B. Il

4 maggio e il 5 giugno 2023 RI 1 ha versato all’Uf­­ficio l’importo pignorato

di fr. 200.– per i relativi mesi.

C. Mediante

scritto del 22 agosto 2023, l’associazione PI 2, a nome del suo affiliato RI 1,

ha accusato l’UE di aver “estorsionato” (recte: estorto) a quest’ultimo i fr. 400.– da lui versati, “costringendolo a pagare rate di Fr. 200.–

ingannandolo con la frase: «noi possiamo pignora­re»”. Essa ha pure osservato che il suo affiliato

vive unicamente grazie a una rendita AI e alle prestazioni complementari,

entram­be impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF.

D. In

risposta, il 29 agosto 2023 l’organo esecutivo ha fatto notare al PI 2 che,

oltre alla rendita AVS impignorabile, il debitore percepisce due rendite

pensionistiche pignorabili per un totale di fr. 831.35 mensili.

E. Tramite

comunicazione del 5 settembre 2023 il PI 2 ha chiesto all’Ufficio di emanare “una decisione formale motivata, onde poter

fare opposizione ed eventualmente ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d’appello”. Il 12 settembre 2023 l’UE ha

quindi informato l’associazione che l’atto impugnabile è il verbale di

pignoramento dell’8 maggio 2023.

F. Con

ricorso del 26 settembre 2023 presentato direttamente a questa Camera, RI 1, “rappresentato” dal PI

2, si aggrava contro il predetto verbale di pignoramento, chiedendone l’annullamento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame. Domanda pure l’ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio “limitatamente alle eventuali

spese giudiziarie”.

G. Mediante

ordinanza 29 settembre 2023 il presidente di questa Camera ha impartito ad RI 1

un termine di dieci giorni per munirsi di un rappresentante nel senso dell’art.

15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) oppure per firmare egli stesso una

copia del ricorso, ricordando che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità

di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali, agli avvocati ammessi al

libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai

fiduciari con l’autorizzazio­­ne cantonale (art. 15 LPR), tra i quali non

figura l’associazione PI 2. Il 4 ottobre 2023 RI 1,

“coaddiuvato” dal CO.DI.CI, ha trasmesso all’UE un esemplare del ricorso firmato di

proprio pugno.

H. Con

osservazioni del 6 ottobre 2023 l’UE domanda di valutare la possibilità di

dichiarare irricevibile il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art.

9 cpv. 2 LPR, reputando di non aver commes­so alcun errore. Preavvisa inoltre negativamente la concessione dell’effetto

sospensivo, pur rimettendosi al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono

essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne

ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).

1.1

Il ricorrente sostiene che il PI 2 è venuto a conoscenza del verbale di

pignoramento soltanto il 26 settembre 2023, sicché – a suo dire – il ricorso,

inoltrato entro dieci giorni, è tempestivo. In realtà, a ben guardare, al posto

del verbale di pignoramento dell’8 maggio 2023 impugnato, egli ha allegato al

ricorso quello che l’UE ha emesso il 22 settembre 2023 nelle esecuzioni del

gruppo n. 2 (esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei suoi confronti

dall’PI 1) (doc. B e G), ove è stata pignorata la stessa quo­ta fissa di fr. 200.–

mensili. Ora, non v’è dubbio che RI 1 abbia inteso aggravarsi proprio contro il

primo verbale, giacché il PI 2 ne fa espressamente menzione nello scritto 22

agosto 2023 inoltrato all’Ufficio. Ne consegue che l’insorgente è venuto a

conoscenza del verbale di pignoramento impugnato al più tardi in quella data,

ragione per cui il ricorso, presentato soltanto il 26 settembre 2023, si rivela

manifestamente tardivo.

1.2

Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo

contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo

e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione in-sopportabile (cfr. DTF

110.

III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). Il ricorso può dunque nondimeno essere esaminato

sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF (sentenza della CEF

15.2017.57

del 6 settembre 2017, consid. 1).

2.

Secondo

l’art. 93 LEF, ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

3.

Il

ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver proceduto al calcolo del suo

minimo d’esistenza limitandosi a fare “quattro

conti”, senza dargli la possibilità di esprimersi, in grave

violazione del suo diritto di essere sentito. Tale censura lascia però il tempo

che tro­va. Dagli atti emerge invero che con scritto del 27 marzo 2023 l’escusso

aveva informato l’organo esecutivo di aver avuto un incidente in Germania e di non

poter dunque presenziare al pignoramento previsto inizialmente proprio quel

giorno, motivo per cui ha autorizzato tale PI 3 a sostituirlo e rappresentarlo.

In occasione dell’interrogatorio del 4 aprile 2023 PI 3 si è in effetti

presentata dinanzi all’Ufficio per procedere al pignoramento in rappresentanza

di RI 1, fornendo le informazioni e i documenti utili all’uopo (v. verbale

interno delle operazioni di pignoramento del 4 aprile 2023, pag. 2). Non è quindi

vero, come sostenuto nel ricorso, che ad RI 1 è stato negato di esprimersi,

sicché sotto questa prospettiva il ricorso s’avvera infondato, se non temerario.

4.

L’insorgente

sostiene altresì che le rendite pensionistiche estere pignorate dall’Ufficio

limitatamente all’eccedenza di fr. 200.– al mese non provengono dalla sua

cassa pensione, ma si tratta di “rendite d’invalidità

del Lussemburgo e dell’Italia” assolutamente impignorabili

giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF. Ora, a prescindere dal fatto ch’egli

non ha corroborato la sua allegazione con alcuna pro­va, questa Camera ha già

avuto modo di stabilire che l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF fa espressamente riferimento

solo alle rendite delle assicurazioni sociali svizzere, siccome dalla

motivazione della lo­ro assoluta impignorabilità (l’insufficienza del primo

pilastro a coprire il minimo vitale dell’assicurato, cfr. FF 1991 III 55)

si comprende che il legislatore non ha inteso estenderne il campo d’ap­plicazione

alle rendite delle assicurazioni sociali obbligatorie este­re, le quali sono quindi

disciplinate esclusivamente dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2006.53 del

17.

luglio 2006, consid. 3, RtiD 2007 I 861 n. 67c e riferimenti citati).

4.1

In

una sentenza più recente, il Tribunale federale ha invero considerato che le pensioni

di base estere sono assolutamente impignorabili se l’assicurazione estera

corrisponde effettivamente al sistema svizzero dell’AVS, che generalmente non

fornisce prestazioni che superano il minimo vitale ai sensi del diritto dell’esecu­zione

(DTF 143 III 385 consid. 4.3). Secondo questa decisione, una rendita AVS del

Liechtenstein è soggetta a una protezione assoluta contro il pignoramento,

mentre una rendita di vecchiaia versata in base al diritto austriaco della

sicurezza sociale è limitatamente pignorabile (DTF 134 III 608 consid. 2.6.3). Ad

ogni modo la rendita vecchiaia estera può essere considerata impignorabile solo

alla condizione che non superi l’importo della pensione AVS massima svizzera,

tenendo conto della rendita AVS effettivamen­te percepita in Svizzera e di

eventuali altre pensioni di base este­re. Il debitore non può invocare l’impignorabilità

dell’eccedenza (DTF 143 III 385 consid. 4.6; vonder

Mühll, op.

cit., n. 37 ad art. 92 LEF).

4.2

Nella fattispecie, il ricorrente non allega né

dimostra che le legislazioni pensionistiche del Lussemburgo e della Germania (per

errore egli si riferisce all’Italia) siano equivalenti a quella svizzera del

primo pilastro, limitandosi ad affermare che le rendite da lui percepite non

proverrebbero da casse pensioni bensì da assicurazioni invalidità, senza

produrre le relative decisioni. Non è tuttavia necessario approfondire la

questione, poiché il totale delle tre rendite versategli, di fr. 2'751.35

mensili, supera la rendita AVS semplice massima in Svizzera (con un periodo di

contribuzione completo), attualmente di fr. 2'450.– mensili (art. 34 cpv.

3.

e 5 LAVS). La differenza, di fr. 301.35 (fr. 2'751.35 ./ 2'450.–),

risulta quindi limitatamente pignorabile (DTF 143 III 385 consid. 4.6), a

concorrenza della quota delle tre rendite eccedente il minimo esistenziale del­l’escusso

di fr. 2'546.–, arrotondata dall’UE in fr. 200.– mensili. Di

conseguenza, anche su questo punto il ricorso è privo di fondamento.

5.

Per legge, in linea di massima non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF). La domanda del ricorrente di ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio “limitatamente

alle eventuali spese giudiziarie” si avvera pertanto priva

d’oggetto.

6.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione

del­l’effetto sospensivo diventa senza oggetto e si può

prescindere dal notificare alle controparti sia il ricorso sia la sentenza

(art. 9 cpv. 2 LPR).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La

domanda di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

4.

Notificazione

ad , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.