15.2023.104
Minimo di esistenza. Diritto di essere sentito dell’escusso. Pignorabilità di rendite pensionistiche estere
20 dicembre 2023Italiano10 min
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.104
Lugano
20 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26
settembre 2023 di
RI 1
(c/o __________)__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________, __________,
__________, __________ e __________) promosse nei confronti del ricorrente da
Kanton Luzern, Lucerna
Comune di Buttisholz, Buttisholz (LU)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni del gruppo n. 1 promosse dal Kanton Luzern e dal
Comune di Buttisholz nei confronti di RI 1, il 4 aprile 2023 la sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
364.25
Cassa
pensione Lussemburgo
fr.
fr.
1'920.00
467.10
AVS + Complementare
Cassa pensione Germania
Totale
fr.
2'751.35
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'150.00
Spese mediche e dentali
fr.
146.00
Partecipazioni
Altri
fr.
50.00
Vestiario medico
Totale
fr.
2'546.00
A
fronte di un’eccedenza di fr. 205.35 (fr. 2'751.35 ./. fr. 2'546.–)
costituita delle rendite pensionistiche
percepite dall’estero (Lussemburgo e Germania), l’UE ha pignorato
presso l’escusso l’importo fisso arrotondato di fr. 200.– mensili dal 4
aprile 2023. Il verbale di pignoramento è stato quindi emesso l’8 maggio 2023.
B. Il
4 maggio e il 5 giugno 2023 RI 1 ha versato all’Ufficio l’importo pignorato
di fr. 200.– per i relativi mesi.
C. Mediante
scritto del 22 agosto 2023, l’associazione PI 2, a nome del suo affiliato RI 1,
ha accusato l’UE di aver “estorsionato” (recte: estorto) a quest’ultimo i fr. 400.– da lui versati, “costringendolo a pagare rate di Fr. 200.–
ingannandolo con la frase: «noi possiamo pignorare»”. Essa ha pure osservato che il suo affiliato
vive unicamente grazie a una rendita AI e alle prestazioni complementari,
entrambe impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF.
D. In
risposta, il 29 agosto 2023 l’organo esecutivo ha fatto notare al PI 2 che,
oltre alla rendita AVS impignorabile, il debitore percepisce due rendite
pensionistiche pignorabili per un totale di fr. 831.35 mensili.
E. Tramite
comunicazione del 5 settembre 2023 il PI 2 ha chiesto all’Ufficio di emanare “una decisione formale motivata, onde poter
fare opposizione ed eventualmente ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti
del Tribunale d’appello”. Il 12 settembre 2023 l’UE ha
quindi informato l’associazione che l’atto impugnabile è il verbale di
pignoramento dell’8 maggio 2023.
F. Con
ricorso del 26 settembre 2023 presentato direttamente a questa Camera, RI 1, “rappresentato” dal PI
2, si aggrava contro il predetto verbale di pignoramento, chiedendone l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame. Domanda pure l’ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio “limitatamente alle eventuali
spese giudiziarie”.
G. Mediante
ordinanza 29 settembre 2023 il presidente di questa Camera ha impartito ad RI 1
un termine di dieci giorni per munirsi di un rappresentante nel senso dell’art.
15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) oppure per firmare egli stesso una
copia del ricorso, ricordando che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità
di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali, agli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai
fiduciari con l’autorizzazione cantonale (art. 15 LPR), tra i quali non
figura l’associazione PI 2. Il 4 ottobre 2023 RI 1,
“coaddiuvato” dal CO.DI.CI, ha trasmesso all’UE un esemplare del ricorso firmato di
proprio pugno.
H. Con
osservazioni del 6 ottobre 2023 l’UE domanda di valutare la possibilità di
dichiarare irricevibile il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art.
9 cpv. 2 LPR, reputando di non aver commesso alcun errore. Preavvisa inoltre negativamente la concessione dell’effetto
sospensivo, pur rimettendosi al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono
essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne
ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).
1.1
Il ricorrente sostiene che il PI 2 è venuto a conoscenza del verbale di
pignoramento soltanto il 26 settembre 2023, sicché – a suo dire – il ricorso,
inoltrato entro dieci giorni, è tempestivo. In realtà, a ben guardare, al posto
del verbale di pignoramento dell’8 maggio 2023 impugnato, egli ha allegato al
ricorso quello che l’UE ha emesso il 22 settembre 2023 nelle esecuzioni del
gruppo n. 2 (esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei suoi confronti
dall’PI 1) (doc. B e G), ove è stata pignorata la stessa quota fissa di fr. 200.–
mensili. Ora, non v’è dubbio che RI 1 abbia inteso aggravarsi proprio contro il
primo verbale, giacché il PI 2 ne fa espressamente menzione nello scritto 22
agosto 2023 inoltrato all’Ufficio. Ne consegue che l’insorgente è venuto a
conoscenza del verbale di pignoramento impugnato al più tardi in quella data,
ragione per cui il ricorso, presentato soltanto il 26 settembre 2023, si rivela
manifestamente tardivo.
1.2
Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo
contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo
e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione in-sopportabile (cfr. DTF
110.
III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). Il ricorso può dunque nondimeno essere esaminato
sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF (sentenza della CEF
15.2017.57
del 6 settembre 2017, consid. 1).
2.
Secondo
l’art. 93 LEF, ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
3.
Il
ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver proceduto al calcolo del suo
minimo d’esistenza limitandosi a fare “quattro
conti”, senza dargli la possibilità di esprimersi, in grave
violazione del suo diritto di essere sentito. Tale censura lascia però il tempo
che trova. Dagli atti emerge invero che con scritto del 27 marzo 2023 l’escusso
aveva informato l’organo esecutivo di aver avuto un incidente in Germania e di non
poter dunque presenziare al pignoramento previsto inizialmente proprio quel
giorno, motivo per cui ha autorizzato tale PI 3 a sostituirlo e rappresentarlo.
In occasione dell’interrogatorio del 4 aprile 2023 PI 3 si è in effetti
presentata dinanzi all’Ufficio per procedere al pignoramento in rappresentanza
di RI 1, fornendo le informazioni e i documenti utili all’uopo (v. verbale
interno delle operazioni di pignoramento del 4 aprile 2023, pag. 2). Non è quindi
vero, come sostenuto nel ricorso, che ad RI 1 è stato negato di esprimersi,
sicché sotto questa prospettiva il ricorso s’avvera infondato, se non temerario.
4.
L’insorgente
sostiene altresì che le rendite pensionistiche estere pignorate dall’Ufficio
limitatamente all’eccedenza di fr. 200.– al mese non provengono dalla sua
cassa pensione, ma si tratta di “rendite d’invalidità
del Lussemburgo e dell’Italia” assolutamente impignorabili
giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF. Ora, a prescindere dal fatto ch’egli
non ha corroborato la sua allegazione con alcuna prova, questa Camera ha già
avuto modo di stabilire che l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF fa espressamente riferimento
solo alle rendite delle assicurazioni sociali svizzere, siccome dalla
motivazione della loro assoluta impignorabilità (l’insufficienza del primo
pilastro a coprire il minimo vitale dell’assicurato, cfr. FF 1991 III 55)
si comprende che il legislatore non ha inteso estenderne il campo d’applicazione
alle rendite delle assicurazioni sociali obbligatorie estere, le quali sono quindi
disciplinate esclusivamente dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2006.53 del
17.
luglio 2006, consid. 3, RtiD 2007 I 861 n. 67c e riferimenti citati).
4.1
In
una sentenza più recente, il Tribunale federale ha invero considerato che le pensioni
di base estere sono assolutamente impignorabili se l’assicurazione estera
corrisponde effettivamente al sistema svizzero dell’AVS, che generalmente non
fornisce prestazioni che superano il minimo vitale ai sensi del diritto dell’esecuzione
(DTF 143 III 385 consid. 4.3). Secondo questa decisione, una rendita AVS del
Liechtenstein è soggetta a una protezione assoluta contro il pignoramento,
mentre una rendita di vecchiaia versata in base al diritto austriaco della
sicurezza sociale è limitatamente pignorabile (DTF 134 III 608 consid. 2.6.3). Ad
ogni modo la rendita vecchiaia estera può essere considerata impignorabile solo
alla condizione che non superi l’importo della pensione AVS massima svizzera,
tenendo conto della rendita AVS effettivamente percepita in Svizzera e di
eventuali altre pensioni di base estere. Il debitore non può invocare l’impignorabilità
dell’eccedenza (DTF 143 III 385 consid. 4.6; vonder
Mühll, op.
cit., n. 37 ad art. 92 LEF).
4.2
Nella fattispecie, il ricorrente non allega né
dimostra che le legislazioni pensionistiche del Lussemburgo e della Germania (per
errore egli si riferisce all’Italia) siano equivalenti a quella svizzera del
primo pilastro, limitandosi ad affermare che le rendite da lui percepite non
proverrebbero da casse pensioni bensì da assicurazioni invalidità, senza
produrre le relative decisioni. Non è tuttavia necessario approfondire la
questione, poiché il totale delle tre rendite versategli, di fr. 2'751.35
mensili, supera la rendita AVS semplice massima in Svizzera (con un periodo di
contribuzione completo), attualmente di fr. 2'450.– mensili (art. 34 cpv.
3.
e 5 LAVS). La differenza, di fr. 301.35 (fr. 2'751.35 ./ 2'450.–),
risulta quindi limitatamente pignorabile (DTF 143 III 385 consid. 4.6), a
concorrenza della quota delle tre rendite eccedente il minimo esistenziale dell’escusso
di fr. 2'546.–, arrotondata dall’UE in fr. 200.– mensili. Di
conseguenza, anche su questo punto il ricorso è privo di fondamento.
5.
Per legge, in linea di massima non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF). La domanda del ricorrente di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio “limitatamente
alle eventuali spese giudiziarie” si avvera pertanto priva
d’oggetto.
6.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione
dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto e si può
prescindere dal notificare alle controparti sia il ricorso sia la sentenza
(art. 9 cpv. 2 LPR).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
La
domanda di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
4.
Notificazione
ad , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.