15.2023.105
Ricorso contro un precetto esecutivo fatto spiccare da più enti pubblici per più crediti fiscali individuali
13 febbraio 2024Italiano11 min
l’ufficio fiscale (Steueramt) del Canton Soletta ha imposto a RI 1 di prestare una garanzia per
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.105
Lugano
13 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 13 settembre 2023 di
RI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 4
settembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
Kanton Solothurn, Soletta
Comune di PI 2, __________
Comune di PI 3, __________
(rappresentati dallo Steueramt
Solothurn, Soletta
e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Mediante
decisione di richiesta di garanzie (Sicherstellungsverfügung)
del 26 maggio 2023,
l’ufficio fiscale (Steueramt) del Canton Soletta ha imposto a RI 1 di prestare una garanzia per
crediti d’imposta diretta di complessivi fr. 2'378'080.–, specificando
nella motivazione che la somma era composta dell’imposta federale di fr. 1'493'566.–,
dell’imposta cantonale di fr. 426'815.90 e delle imposte comunali di fr. 227'831.10
del Comune di PI 2 e di fr. 229'867.– del Comune di PI 3.
B. RI
1 ha contestato la decisione di garanzia, ma soltanto nella misura in cui
concerne i crediti d’imposta federale e cantonale. Essa è invece passata in
giudicato per quanto attiene ai crediti d’imposte comunali.
C. L’8
agosto 2023, lo Steueramt ha trasmesso alla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione (UE) un
decreto di sequestro (“Arrestbefehl”), fondato sulla decisione di garanzia, con cui ha chiesto di sequestrare
il provento di fr. 7.2 milioni presso il notaio __________ e due immobili
di RI 1 siti a __________ fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–; il
decreto menziona come creditori sequestranti la Confederazione Svizzera, il
Canton Soletta e i Comuni di PI 2 e di PI 3
e, come loro rappresentante, lo Steueramt des Kantons Solothurn.
D. Quello stesso giorno, l’UE ha eseguito il
sequestro (n. __________) e il 21 agosto 2023 ha emesso il
relativo verbale, in cui ha stabilito in fr. 1'435.80 le spese di
esecuzione del sequestro.
E. Con
scritto del 31 agosto 2023, lo Steueramt
ha trasmesso all’UE una
domanda di esecuzione a convalida del sequestro, diretta contro RI 1 e vertente
“sulle imposte comunali,
ovvero la parte di credito del mio mandante ad oggi cresciuta in giudicato, e
meglio per l’importo di complessivi CHF 347'528.40”. La
domanda indica tra l’altro, come creditore, lo “Steueramt Solothurn” e, come
credito, una pretesa di fr. 347'528.40,
oltre agl’interessi del 5% dal 15 maggio 2023, avente quale causa le “Imposte comunali scadute 2012-2022 come da Decreto di sequestro e relativo
Verbale del 08.08.2021 (sequestro n. __________ di questo lod. Ufficio
di esecuzione)” nonché “Altre posizioni del credito”.
F. Il
4 settembre 2023, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo (n. __________),
che indica come creditore la “Schweiz.
Eidg. Solothurn Einwohnerg. __________ e O” e, come
credito, una pretesa di fr. 347'528.40,
oltre agl’interessi del 5% dal 15 maggio 2023, avente come causa le “Imposte comunali scadute 2012-2022 come da
Decreto di sequestro e relativo Verbale del 08.08.2021”, nonché una pretesa di fr. 1'435.80 per “Spese di sequestro”. Quello
stesso giorno, RI 1 ha interposto opposizione al precetto, di cui lo Steueramt ha chiesto
il rigetto definitivo presso la Pretura della Giurisdizione di Locarno
Campagna.
G. Con
ricorso del 13 settembre 2023, RI 1 si aggrava con-tro il precetto esecutivo,
chiedendone l’annullamento. Mediante decisione del 4 ottobre 2023, il
Presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo postulato con l’impugnativa.
H. Con
osservazioni del 17 ottobre 2023, la Confederazione Svizzera, il Canton
Soletta e i Comuni di PI 2 e di PI 3, tanto in via principale quanto in via subordinata,
chiedono la reiezione del ricorso, la conseguente revoca dell’effetto
sospensivo, l’addebito al ricorrente di tasse e spese e la sua condanna al
pagamento, allo Stato, di fr. 1'500.– e ai resistenti di “adeguate ripetibili”;
in via subordinata, chiedono inoltre la rettifica del precetto esecutivo, nel
senso d’indicare come creditore l’“Ufficio di tassazione del Canton
Soletta, in rappresentanza della Confederazione Svizzera, del Canton
Soletta, del Comune di PI 2 e del Comune di PI 3”.
Nelle
sue del 26 ottobre 2023, l’UE si rimette al prudente giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 settembre 2023 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso, RI 1 afferma che l’ufficio d’esecuzione deve redigere il precetto
esecutivo in modo che contenga le indicazioni figuranti nella domanda d’esecuzione
– nel senso che deve ripeterle – e ha quindi una cognizione molto limitata. In
particolare, l’ufficio non può
autonomamente correggere o modificare le indicazioni figuranti nella
domanda. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento del precetto esecutivo.
3.
Nelle
osservazioni, i resistenti asseriscono, da un lato, che a causa del limitato
spazio offerto dal modulo ufficiale nella domanda di esecuzione avevano scritto
“Steueramt Solothurn”, e non “Ufficio di
tassazione del Canton Soletta, in rappresentanza della Confederazione Svizzera,
del Canton Soletta, del Comune di PI 2 e del Comune di PI 3” e, dall’altro, che avevano presentato la domanda a convalida del precedente
sequestro, come specificato nel campo
deputato all’indicazione della causa del credito. Sostengono dunque che
l’Ufficio non ha modificato le indicazioni figuranti nella domanda – né ha quindi
ecceduto il proprio potere di cogni-zione –, bensì le ha anch’esso (correttamente)
adattate al limitato spazio offerto dal modulo ufficiale del precetto esecutivo,
riportan-dovi, sia pure nel modo più contratto possibile, le indicazioni figuranti nel decreto di sequestro: nella scritta “Schweiz. Eidg. Solothurn Einwohnerg. PI 2 e O”, “Schweiz. Eidg.” sta infatti per “Schweizerisce Eidgenossenschaft”, “Solothurn” sta per
“Kanton Solothurn” e “Einwohnerg. PI 2 e O” sta per “Einwohnergemeinden PI 2 und PI 3”. In via principale, essi chiedono
pertanto la reiezione del ricorso.
4.
Giusta
l’art. 67 cpv. 1 LEF, la domanda di esecuzione deve indicare, tra l’altro, il
nome del creditore e del suo eventuale rappresentante (n. 1).
4.1
Un
singolo escutente può far valere più crediti nella stessa esecuzione, sempreché
ne sia l’unico titolare. Più persone possono far valere uno o più
crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne siano titolari in solido (credito
solidale) oppure in comune (credito comune o collettivo), come nel caso di
membri di una società semplice o di un’eredità indivisa, ma non se le pretese
appartengono loro individualmente (DTF 143 III 221 consid. 3; Kofmel Ehrenzeller in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 19 ad art. 67 LEF; Penon/Wohlgemuth in:
Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 16 ad art. 67 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 13 ad art. 67 LEF), in particolare in caso di titolarità
cumulativa (cfr. art. 70 cpv. 1 CO) oppure proporzionale o per quote (cfr. sentenza
della CEF 15.2019.33 del 16 marzo 2020, RtiD 2020 II 941 n. 42c, consid. 4.2).
4.2
Nella fattispecie, i resistenti affermano di essere stati legittimati a
porre in esecuzione, per il tramite del loro rappresentante comune lo Steueramt del Canton
Soletta, la parte di garanzia “corrispondente alle imposte comunali”, di cui i Comuni di PI 2 e di PI 3 sono titolari. Ora, nella decisione di richiesta di garanzie, lo Steueramt ha specificato che
i Comuni sono creditori delle imposte comunali di loro spettanza e quindi titolari
della corrispondente quota della garanzia, pari a fr. 227'831.10 per il
Comune di PI 2 e a fr. 229'867.– per quello di PI 3. Ogni Comune risulta pertanto titolare individuale del proprio
credito, che non spetta né all’altro Comune, né alla Confederazione o
al Cantone (pure essi titolari individuali della propria pretesa). Non esiste
alcuna solidarietà tra gli enti procedenti
né alcuna comunione. Ognuno avrebbe così dovuto promuovere una singola
esecuzione per escutere il proprio credito. Ancorché per
un motivo diverso da quello indicato da RI 1, il ricorso va pertanto accolto e
il precetto esecutivo annullato, ricordato che l’autorità di vigilanza applica il
diritto d’ufficio (art. 19 cpv. 1 LPR).
4.3
L’annullamento
del precetto esecutivo vale anche per le spese di sequestro, che non andavano
riscosse come un credito a sé stante, ma aggiunte alle spese esecutive – come
quelle di emissione del precetto esecutivo – di cui fanno parte giusta l’art.
68.
LEF (cfr. Emmel in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 68 LEF). Comunque
sia, non potrebbero essere riscosse con un’esecuzione separata prima di essere
state stabilite in un attestato di carenza beni (DTF 147 III 358 consid. 3.5.3
e 3.5.4; sentenza della CEF 14.2016.154 del 10 gennaio 2017, consid. 5.2). E se
il sequestro dovesse decadere per mancata convalida tempestiva le relative
spese, in quanto causate inutilmente, non potranno più essere addossate al
debitore (cfr. DTF 149 III 210 consid. 4).
5.
In
via subordinata, i resistenti fanno valere che, fosse pure corretta la tesi del
ricorrente, il precetto esecutivo non andrebbe annullato, bensì semplicemente
rettificato, riportando quanto essi avrebbero voluto scrivere nella domanda di
esecuzione. Ritengono infatti che allora l’escusso non potesse in buona fede
avere dubbi su chi lo stava escutendo, e dunque non abbia ora alcun interesse
degno di protezione all’annullamento del precetto. In effetti, scopo delle
indicazioni figuranti nel precetto è far sapere all’escusso chi lo sta
escutendo, qual è la pretesa posta in esecuzione e qual è il suo importo, sì da
permettergli di valutare come agire – pagare oppure interporre opposizione.
Ebbene, in concreto l’escusso “sa
esattamente chi è il titolare della pretesa e qual è il credito posto in
esecuzione”, come pure che “la pretesa oggetto del precetto
è cresciuta in giudicato (come RI 1 sa, almeno
da maggio 2023, ovvero a far tempo dalla notifica della Sicherstellungsverfügung 26 maggio 2023,
nella quale [...] l’Ufficio
di tassazione ha espressamente specificato l’importo
di CHF 347'528.40 corrispondente alle imposte
comunali”; egli non può dunque ragionevolmente
affermare di non conoscere tali informazioni. Essi chiedono pertanto, in via
subordinata, la rettifica del precetto come indicato in narrativa.
5.1
L’ufficio
d’esecuzione può rettificare o completare un atto esecutivo sua sponte
unicamente in caso di designazione di una parte inesatta o equivoca, perfino totalmente
erronea, oppure incompleta, a patto che non fosse suscettibile di trarre gli
interessati in inganno e non abbia comportato alcun rischio di confusione (DTF 114 III 62 consid. 1/a; sentenza della CEF 15.2023.58 del 7
novembre 2023, consid. 1.3.1).
5.2
Nel
caso in esame, problematica non è la designazione
di una parte inesatta o equivoca,
bensì la designazione di più escutenti (quattro) non legittimati ad agire in solido
o in comune per l’incasso di un solo credito, rilevato che quello posto in esecuzione
in realtà sono due crediti indipendenti. La rettifica chiesta dai resistenti in
via subordinata non è dunque possibile. Il ricorso va accolto integralmente.
6.
Nelle osservazioni, i resistenti giudicano il ricorrente in malafede e
il ricorso temerario, giacché quest’ultimo “si inserisce perfettamente nella strategia difensiva
adottata finora da RI 1, la stessa strategia dilatoria e defatigante, che lo ha
portato, a forza di ricorsi, a praticamente non pagare le imposte dal 2012. Chiedono pertanto ch’egli sia condannato al pagamento delle spese
processuali, di adeguate ripetibili e di una multa.
Sennonché,
visto l’esito del ricorso, non può dirsi né che l’insorgente fosse in
malafede, né che l’impugnativa fosse temeraria, onde la reiezione della
richiesta dei resistenti.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso e accolto e di conseguenza è annullato il precetto
esecutivo n. __________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________,
__________;
– avv. PA
2, __________, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.