15.2023.108
Ricorso contro la convocazione per l’esecuzione del pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito
15 novembre 2023Italiano4 min
con ricorso del 9 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il “citato pignoramento” e ne ha
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Incarto n.
15.2023.108
Lugano
15 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 ottobre 2023 di
RI 1
(rappresentato
dal fiduciario __________ dell’RA 1
, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la convocazione del ricorrente per l’esecuzione del
pignoramento emessa il 28 settembre 2023 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti di lui dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 10 novembre 2022 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di
complessivi fr. 16'549.70 oltre a spese e interessi di mora;
che
con sentenza del 6 febbraio 2023 (inc. SO.2022.5645) il Pretore del Distretto
Fatti
di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
da RI 1 all’esecuzione appena menzionata;
che
il 18 luglio 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 27 settembre
2023, indicando il credito in fr. 18'193.20;
che
non essendo riuscito a eseguire il pignoramento alla data stabilita, il 28
settembre 2023 l’UE ha invitato l’escusso a presentarsi al suo sportello entro
il 16 ottobre 2023;
che
con ricorso del 9 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il “citato pignoramento” e ne ha
postulato l’annullamento, allegando di non aver mai ricevuto in precedenza
alcuna comunicazione al riguardo, in particolare nessun precetto esecutivo;
che
nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2023, l’UE ha rilevato che il ricorrente
aveva interposto opposizione al precetto esecutivo – a dimostrazione del fatto
che l’atto gli era pervenuto –, la quale era stata rigettata in via provvisoria
con una sentenza passata in giudicato, motivo per cui l’UE ha chiesto alla
Camera
di
valutare la possibilità di dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
che
con replica spontanea tardivamente inoltrata solo l’8 novembre 2023, il
ricorrente ammette ora di aver ricevuto sia il precetto esecutivo sia la
decisione di rigetto dell’opposizione, ma chiede copia della documentazione da
lui sottoscritta, da cui risulta che egli si è impegnato solidalmente con la __________;
che
tale tardiva ammissione non testimonia a favore della correttezza del
ricorrente o dell’affidabilità della sua memoria;
che
Considerandi
ad ogni modo egli – come il suo rappresentante – sembrano misconoscere che la contestazione
del vincolo di solidarietà andava sollevata nella procedura di rigetto dell’opposizione,
o al più tardi con un ricorso contro la sentenza del 6 febbraio 2023;
che
l’autorità di vigilanza è infatti competente solo per verificare la validità
formale e l’opportunità dei provvedimenti emanati da organi esecutivi (art. 17
cpv. 1 LEF), mentre le contestazioni di diritto materiale riguardanti la
pretesa posta in esecuzione rientrano nella competenza del giudice (art. 79
segg. LEF; tra altre: sentenza della CEF 15.2022.68 del 12 settembre 2022);
che
al limite del temerario, il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
RI 1 è tuttavia reso attento che se la parte o il suo rappresentante agiscono
in mala fede o in modo temerario può essere inflitta loro una multa fino a fr. 1'500.–
e addebitate tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.