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Decisione

15.2023.108

Ricorso contro la convocazione per l’esecuzione del pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

15 novembre 2023Italiano4 min

con ricorso del 9 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il “citato pignoramento” e ne ha

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.108

Lugano

15 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 ottobre 2023 di

RI 1

(rappresentato

dal fiduciario __________ dell’RA 1

, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la convocazione del ricorrente per l’esecuzione del

pignoramento emessa il 28 settembre 2023 nell’ese­cuzione n. __________

promossa nei confronti di lui dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 10 no­vembre 2022 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di

complessivi fr. 16'549.70 oltre a spese e interessi di mora;

che

con sentenza del 6 febbraio 2023 (inc. SO.2022.5645) il Pretore del Distretto

Fatti

di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta

da RI 1 all’esecuzione appena menzionata;

che

il 18 luglio 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 27 settembre

2023, indicando il credito in fr. 18'193.20;

che

non essendo riuscito a eseguire il pignoramento alla data stabilita, il 28

settembre 2023 l’UE ha invitato l’escusso a presentarsi al suo sportello entro

il 16 ottobre 2023;

che

con ricorso del 9 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il “citato pignoramento” e ne ha

postulato l’annullamento, allegando di non aver mai ricevuto in precedenza

alcuna comunicazione al riguardo, in particolare nessun precetto esecutivo;

che

nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2023, l’UE ha rilevato che il ricorrente

aveva interposto opposizione al precetto esecutivo – a dimostrazione del fatto

che l’atto gli era pervenuto –, la quale era stata rigettata in via provvisoria

con una sentenza passata in giudicato, motivo per cui l’UE ha chiesto alla

Camera

di

valutare la possibilità di dichiarare il ricorso

irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

che

con replica spontanea tardivamente inoltrata solo l’8 novembre 2023, il

ricorrente ammette ora di aver ricevuto sia il precetto esecutivo sia la

decisione di rigetto dell’opposizione, ma chiede copia della documentazione da

lui sottoscritta, da cui risulta che egli si è impegnato solidalmente con la __________;

che

tale tardiva ammissione non testimonia a favore della correttezza del

ricorrente o dell’affidabilità della sua memoria;

che

Considerandi

ad ogni modo egli – come il suo rappresentante – sembrano misconoscere che la contestazione

del vincolo di solidarietà andava sollevata nella procedura di rigetto dell’opposizione,

o al più tardi con un ricorso contro la sentenza del 6 febbraio 2023;

che

l’autorità di vigilanza è infatti competente solo per verificare la validità

formale e l’opportunità dei provvedimenti emanati da organi esecutivi (art. 17

cpv. 1 LEF), mentre le contestazioni di diritto materiale riguardanti la

pretesa posta in esecuzione rientrano nel­la competenza del giudice (art. 79

segg. LEF; tra altre: sentenza della CEF 15.2022.68 del 12 settembre 2022);

che

al limite del temerario, il ricorso va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegna­no indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

RI 1 è tuttavia reso attento che se la parte o il suo rappresentante agiscono

in mala fede o in modo temerario può essere inflitta loro una multa fino a fr. 1'500.–

e addebitate tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.