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Decisione

15.2023.109

Minimo di esistenza. Spese di mantenimento della figlia maggiorenne che frequenta l’università. Preteso aumento degli interessi ipotecari. Spese legate all’abitazione. Mancanza di giustificativi di pagamento

27 dicembre 2023Italiano9 min

summenzionate esecuzioni promosse dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 4 agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.109

Lugano

27 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse

nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

summenzionate esecuzioni promosse dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 4 agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

7'249.00

Totale

fr.

7'249.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'230.00

Assicurazione malattia

fr.

460.90

Ricominciato a pagare da agosto 2023

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

274.00

Locarno – Riazzino

Contributi di mantenimento

fr.

283.80

Paga cassa malati alla figlia PI 2 agli studi presso

l’Università di __________

Altri

fr.

1'300.00

Pagamento mensile alla moglie (in fase di divorzio

senza convenzione) senza entrate

Altri

fr.

600.00

Ipoteca casa di proprietà dove vive la moglie senza

entrate

Altri

fr.

300.00

Leasing – massimo consentito

Totale

fr.

5'859.70

100%

L’UE

ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escusso, il Comune di __________,

l’importo eccedente fr. 5'960.– (indicativamente fr. 1'389.– al mese)

dal 4 agosto 2023.

B. Con

ricorso dell’11 agosto 2023 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza,

chiedendo che venga rivisto e che l’eccedenza non superi fr. 450.– al

mese.

C. Mediante

osservazioni dell’11 ottobre 2023 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,

pur ritenendo di aver agito correttamente. La PI 1 è invece rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4

agosto 2023 dall’UE, il ricorso presentato l’11 agosto 2023 è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti

interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accer­tamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) oppure quando si tratta di

circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro

situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è

fuori dal comune (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24

maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’autorità

di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui

chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già

disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).

3.

Nel

caso in esame, il ricorrente si duole anzitutto che nel calcolo del minimo d’esistenza

l’Ufficio non ha riconosciuto le spese di mantenimento

della figlia PI 2 per gli studi che sta svolgendo pres­so l’università

di __________. Al riguardo, rileva di aver prodotto il 4 agosto 2023 all’organo

esecutivo i relativi documenti giustificativi.

3.1

Secondo

il punto II/6 della Tabella, per i figli maggiorenni “agli stu­di” sono

riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzione) fi­no alla conclusione

della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento

della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale

principio trae origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la

maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori,

per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle

circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento

in cui una simile formazione possa normalmente

concludersi. La giurisprudenza ha avuto modo di pre­cisare al riguardo

che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi deve

costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere

dai genitori, dato l’insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente

pretendere dal figlio, nel senso ch’egli provveda alle sue necessità con il

ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2; sentenza

del Tribunale federale 5C.150/2005

dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1; sentenza della CEF 15.2018.44

del 18 settembre 2018, consid. 5.1).

3.2

Nel

caso in rassegna, il debitore ha dichiarato che sua figlia PI 2 (classe 2001)

sta seguendo una formazione universitaria a __________, producendo copia degli

estratti bancari da cui si evince il pagamento della retta (semestrale) di fr. 760.–

a favore della “__________”. Ora, secondo consolidata giu­risprudenza, il

mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria (“Hochschulstudium”, “Univer­sitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1

LEF (DTF 98 III 34 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.118 del 29 novembre

2012, pag. 2), sicché l’operato dell’Ufficio si rivela conforme alla legge,

laddove non ha preso in considerazione le spese legate agli studi universitari

della figlia maggiorenne di RI 1. Sotto questo profilo, il ricorso risulta

dunque infondato.

4.

L’insorgente

domanda altresì di aggiornare le spese relative agli interessi ipotecari dell’abitazione

di sua proprietà, ove vive la moglie, sostenendo che a partire dal maggio 2023

sono aumentati progressivamente dallo 0.94% al 2.50%, ovvero in concreto da fr. 600.–

a fr. 1'560.–. A giustificazione di tale aumento, RI 1 si è limitato ad

allegare al ricorso la conferma del pagamento di fr. 700.– eseguito il 10

agosto 2023 mediante bonifico bancario a favore della “Raiffeisen” di __________,

ove ha indicato quale motivo del versamento “pagamento ipoteche arretrati acconto”.

4.1

Ora,

il documento allegato non permette di determinare se il pagamento faccia

riferimento agli interessi ipotecari correnti o, come lascerebbe intendere la

causale ivi indicata, a eventuali debiti arretrati, che alla stregua di altri

debiti non sono spese esistenziali computabili, fermo restando che l’escusso

non ha in ogni caso dimostrato un aumento sino a fr. 1'560.–, come invece

gli spettava (sopra consid. 2), come richiestogli in modo circostanziato nella

richiesta di documenti del 21 giugno 2023 (“giustificativi di pagamento ipoteca casa di

proprietà ultimi tre mesi”) e come ricordatogli nelle

osservazioni al ricorso (onde “permettere

un’eventuale revisione del calcolo del minimo vitale”,

dopo la verifica che “effettivamente

la moglie non percepisca alcun reddito di nessun genere”).

4.2

In

mancanza di giustificativi chiari, non è dunque possibile computare l’aumento

delle spese ipotecarie preteso dal ricorrente. An-che su questo punto il ricorso

è pertanto privo di fondamento, fermo restando la facoltà per lui di domandare

all’Ufficio una revisione del minimo d’esistenza nel senso dell’art. 93 cpv. 3

LEF per il futuro producendo tutta la documentazione attestante l’eventua­le

aumento e pagamento effettivo degli interessi ipotecari correnti.

5.

Da

ultimo, RI 1 fa valere che nel minimo vitale non sono comprese altre spese ch’egli

sopporta per il mantenimento del suo immobile, vale a dire “tasse, assicurazioni, spese elettriche e d’olio

combustibile, ecc.” di circa fr. 500.– al mese.

Sennonché, egli non ha presentato all’UE (malgrado l’invito contenuto nella

richiesta di documenti del 21 giugno 2023), né allegato al ricorso alcun

giustificativo di pagamento di siffatti pretesi ulteriori costi, ragione per

cui non se ne può tenere conto nel minimo d’esistenza (sopra consid. 2 e 4). La

sorte del ricorso è dunque segnata.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.