15.2023.109
Minimo di esistenza. Spese di mantenimento della figlia maggiorenne che frequenta l’università. Preteso aumento degli interessi ipotecari. Spese legate all’abitazione. Mancanza di giustificativi di pagamento
27 dicembre 2023Italiano9 min
summenzionate esecuzioni promosse dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 4 agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio
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Incarto n.
15.2023.109
Lugano
27 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse
nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni promosse dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 4 agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
7'249.00
Totale
fr.
7'249.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'230.00
Assicurazione malattia
fr.
460.90
Ricominciato a pagare da agosto 2023
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
274.00
Locarno – Riazzino
Contributi di mantenimento
fr.
283.80
Paga cassa malati alla figlia PI 2 agli studi presso
l’Università di __________
Altri
fr.
1'300.00
Pagamento mensile alla moglie (in fase di divorzio
senza convenzione) senza entrate
Altri
fr.
600.00
Ipoteca casa di proprietà dove vive la moglie senza
entrate
Altri
fr.
300.00
Leasing – massimo consentito
Totale
fr.
5'859.70
100%
L’UE
ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escusso, il Comune di __________,
l’importo eccedente fr. 5'960.– (indicativamente fr. 1'389.– al mese)
dal 4 agosto 2023.
B. Con
ricorso dell’11 agosto 2023 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza,
chiedendo che venga rivisto e che l’eccedenza non superi fr. 450.– al
mese.
C. Mediante
osservazioni dell’11 ottobre 2023 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,
pur ritenendo di aver agito correttamente. La PI 1 è invece rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4
agosto 2023 dall’UE, il ricorso presentato l’11 agosto 2023 è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.
4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti
interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) oppure quando si tratta di
circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro
situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è
fuori dal comune (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24
maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’autorità
di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui
chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già
disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).
3.
Nel
caso in esame, il ricorrente si duole anzitutto che nel calcolo del minimo d’esistenza
l’Ufficio non ha riconosciuto le spese di mantenimento
della figlia PI 2 per gli studi che sta svolgendo presso l’università
di __________. Al riguardo, rileva di aver prodotto il 4 agosto 2023 all’organo
esecutivo i relativi documenti giustificativi.
3.1
Secondo
il punto II/6 della Tabella, per i figli maggiorenni “agli studi” sono
riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzione) fino alla conclusione
della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento
della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale
principio trae origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la
maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori,
per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle
circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento
in cui una simile formazione possa normalmente
concludersi. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo
che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi deve
costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere
dai genitori, dato l’insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente
pretendere dal figlio, nel senso ch’egli provveda alle sue necessità con il
ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2; sentenza
del Tribunale federale 5C.150/2005
dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1; sentenza della CEF 15.2018.44
del 18 settembre 2018, consid. 5.1).
3.2
Nel
caso in rassegna, il debitore ha dichiarato che sua figlia PI 2 (classe 2001)
sta seguendo una formazione universitaria a __________, producendo copia degli
estratti bancari da cui si evince il pagamento della retta (semestrale) di fr. 760.–
a favore della “__________”. Ora, secondo consolidata giurisprudenza, il
mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria (“Hochschulstudium”, “Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1
LEF (DTF 98 III 34 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.118 del 29 novembre
2012, pag. 2), sicché l’operato dell’Ufficio si rivela conforme alla legge,
laddove non ha preso in considerazione le spese legate agli studi universitari
della figlia maggiorenne di RI 1. Sotto questo profilo, il ricorso risulta
dunque infondato.
4.
L’insorgente
domanda altresì di aggiornare le spese relative agli interessi ipotecari dell’abitazione
di sua proprietà, ove vive la moglie, sostenendo che a partire dal maggio 2023
sono aumentati progressivamente dallo 0.94% al 2.50%, ovvero in concreto da fr. 600.–
a fr. 1'560.–. A giustificazione di tale aumento, RI 1 si è limitato ad
allegare al ricorso la conferma del pagamento di fr. 700.– eseguito il 10
agosto 2023 mediante bonifico bancario a favore della “Raiffeisen” di __________,
ove ha indicato quale motivo del versamento “pagamento ipoteche arretrati acconto”.
4.1
Ora,
il documento allegato non permette di determinare se il pagamento faccia
riferimento agli interessi ipotecari correnti o, come lascerebbe intendere la
causale ivi indicata, a eventuali debiti arretrati, che alla stregua di altri
debiti non sono spese esistenziali computabili, fermo restando che l’escusso
non ha in ogni caso dimostrato un aumento sino a fr. 1'560.–, come invece
gli spettava (sopra consid. 2), come richiestogli in modo circostanziato nella
richiesta di documenti del 21 giugno 2023 (“giustificativi di pagamento ipoteca casa di
proprietà ultimi tre mesi”) e come ricordatogli nelle
osservazioni al ricorso (onde “permettere
un’eventuale revisione del calcolo del minimo vitale”,
dopo la verifica che “effettivamente
la moglie non percepisca alcun reddito di nessun genere”).
4.2
In
mancanza di giustificativi chiari, non è dunque possibile computare l’aumento
delle spese ipotecarie preteso dal ricorrente. An-che su questo punto il ricorso
è pertanto privo di fondamento, fermo restando la facoltà per lui di domandare
all’Ufficio una revisione del minimo d’esistenza nel senso dell’art. 93 cpv. 3
LEF per il futuro producendo tutta la documentazione attestante l’eventuale
aumento e pagamento effettivo degli interessi ipotecari correnti.
5.
Da
ultimo, RI 1 fa valere che nel minimo vitale non sono comprese altre spese ch’egli
sopporta per il mantenimento del suo immobile, vale a dire “tasse, assicurazioni, spese elettriche e d’olio
combustibile, ecc.” di circa fr. 500.– al mese.
Sennonché, egli non ha presentato all’UE (malgrado l’invito contenuto nella
richiesta di documenti del 21 giugno 2023), né allegato al ricorso alcun
giustificativo di pagamento di siffatti pretesi ulteriori costi, ragione per
cui non se ne può tenere conto nel minimo d’esistenza (sopra consid. 2 e 4). La
sorte del ricorso è dunque segnata.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.