Lexipedia

Decisione

15.2023.11

Minimo di esistenza. Rendita d’invalidità del secondo pilastro in parte trattenuta in compensazione di un obbligo di rimborso. Redditi del coniuge. Spese di riscaldamento e di trasporto

18 aprile 2023Italiano18 min

dall’escussa in via provvisoria per fr. 18'277.– e in via definitiva per fr. 22'500.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.11

Lugano

18 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 19 gennaio 2023 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Faido, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 9 gennaio 2023

nell’esecuzione n. __________97 promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________97 della sede di Faido dell’Ufficio d’ese­cuzione (UE) RI 1 ha

escusso l’ex-moglie PI 1 per l’incasso di fr. 40'777.– oltre ad accessori.

Con decisione del 7 febbraio 2022, il

Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato l’op­posizione interposta

dall’escussa in via provvisoria per fr. 18'277.– e in via definitiva per fr. 22'500.–

oltre agl’interessi.

B. Il

2 novembre 2022, l’UE ha emesso un verbale di pignoramento valente attestato di

carenza di beni per fr. 68'882.10 dopo aver accertato che la rendita di fr. 3'319.–

mensili percepita dall’escus­­sa dalla PI 3 di __________ e il reddito di fr. 150.–

conseguito da suo marito, PI 2, con la sua ditta __________ non coprono il loro

minimo esistenziale stabilito pure in fr. 3'319.– (base mensile di fr. 1'700.–,

pigione di fr. 800.–, premi dell’assicurazione malattia di fr. 719.–,

spese di trasferte di fr. 100.– per visite mediche regolari e

partecipazione di fr. 150.– ai costi per medicamenti naturali non

riconosciuti dalla cassa malati per un problema al ginocchio). RI 1 ha

impugnato questo provvedimento con ricorso del 14 novembre 2022 e il 18

novembre l’UE ha riconsiderato parzialmente il provvedimento impugnato annullandolo, così come le relative spese

esecutive, dopo aver ritenuto necessario convocare nuovamente l’escussa per

interrogarla ed eseguire le verifiche del caso.

Con decisione del 14 dicembre 2022, questa Camera ha par­zialmente

accolto il ricorso nella misura in cui non era diventato senza oggetto in

seguito alla riconsiderazione, nel senso che l’in­carto è stato retrocesso all’UE

perché procedesse all’accertamen­­to dei fatti pertinenti censurati dal

ricorrente ed emettesse una nuova decisione.

C. Il 7 dicembre 2023 l’UE ha proceduto al nuovo

pignoramento, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitrice

fr.

3'319.00

Rendita

della PI 3, __________

Coniuge

fr.

100.00

__________ di PI 2

Totale

fr.

3'419.00

100%

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

900.00

Affitto Fr. 700.00; media spese riscal­damento Fr. 125.00

(mesi invernali circa Fr. 250.00) + legna Fr. 75.00

Assicurazione malattia

fr.

188.80

Premi 2022 al netto sussidio pagati regolarmente

Altri

fr.

110.00

Media partecipazione ai costi __________ da gennaio a

ottobre 2022 (spese stra­ordinarie da gennaio a marzo non considerate e

rimborso arretrati Fr. 222.00 mensili non considerati)

Trasferte fino al luogo di lavoro con il trasporto

pubbli­co (coniuge)

fr.

74.00

Abbonamento mensile Arcobaleno __________ per

acquisti inerenti all’attività

Totale

fr.

2'972.80

Tenuto

conto della percentuale del reddito dell’escussa rispetto al reddito totale dei

coniugi (97.07%), l’UE ha stabilito la quota del minimo esistenziale di lei in fr. 2'885.85

e ha quindi pignorato la sua rendita di fr. 3'319.– per la differenza di fr. 433.–

mensili dallo stesso 7 dicembre 2022. Il

9 gennaio 2023 l’UE ha emesso il nuovo verbale di pignoramento, che ha

notificato alle parti il medesimo giorno.

D. Con

ricorso del 19 gennaio 2023, RI 1 chiede di annullare il nuovo verbale di

pignoramento e di ordinare il pignoramento della

rendita dell’escussa a concorrenza di almeno fr. 2'856.– mensili.

E. Con

osservazioni del 25 gennaio 2023 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, mentre

l’UE si è riconfermato nel proprio provvedimento.

F. Il 5 e il 28 febbraio 2023, PI 1 ha

presentato altri documenti all’UE, che li ha girati a questa Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 gennaio 2023, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

Il

ricorrente rileva anzitutto che la rendita d’invalidità che l’escussa vanta

contro la PI 3 dovrebbe ammontare ad almeno fr. 4'200.– mensili, ma che

sarebbe in corso una trattenuta di fr. 900.– della stessa PI 3, ch’egli

dice di non poter accettare, poiché il proprio credito deve a suo dire prevalere

sull’obbligo di rimborso di PI 1.

3.1

Per

la stessa ratio legis dell’art. 93

LEF, l’ufficio d’esecuzione può tener conto nel pignoramento di redditi dell’escusso

solo di quanto egli effettivamente

percepisce (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021 relativa a

un caso in cui la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG tratteneva in parte la rendita AVS del­l’escusso in

compensazione di pretese sue). Sotto questo profilo la decisione impugnata

resiste quindi alla critica.

3.2

Ciò

posto, il terzo debitore dei redditi pignorati non può evidentemente compensare

quanto dovuto con pretese sue inesistenti, pagare spese dell’escusso non

indispensabili (giusta l’art. 93 LEF) oppure trattenere contributi non

obbligatori (sentenza della CEF 15.2012.117 del 26 novembre 2012, RtiD 2013 II

921.

n. 57c, consid. 1.2/a). Le quote di reddito compensate o trattenute senza

diritto vanno pignorate come credito contestato

(sentenza della CEF

15.1998.9

del 6 maggio 1998, Rep. 1998, n. 74, consid. 1.4). Nel caso in esame,

tuttavia, si evince dalla decisione 29 giugno 2021 della PI 3 che la rendita d’invalidità

mensile di PI 1 è stata ridotta di fr. 900.– da gennaio del 2021 in

compensazione del suo obbligo di rimborsare rendite ricevute in doppio da

gennaio ad agosto 2020 per complessivi fr. 31'390.80 e che il condono di

tale obbligo per caso di rigore (secondo l’art. 35a della legge federale

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

[LPP, RS 831.40]) le è stato negato. Non si giustifica pertanto, a prima vista,

il pignoramento della trattenuta di fr. 900.– come credito contestato,

ferma restando la facoltà per il ricorrente di esigerlo dall’UE in vista di un’eventuale

assegnazione giusta l’art. 131 LEF.

4.

Il

ricorrente rileva inoltre che dall’incarto non risulta l’esistenza di

prestazione del primo pilastro (rendita d’invalidità secondo la leg­ge federale

sull’assicurazione per l’invalidità [LAI, RS 831.20]), ciò che è inverosimile

dal momento che l’escussa percepisce una rendita del secondo pilastro (secondo

la LPP, v. sopra consid. 3.2). Sebbene l’UE non l’abbia indicato nelle

osservazioni al ricorso, si evince dall’incarto che esso ha accertato presso la

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (e-mail del 24 novembre 2022) e presso la Cassa di compensazione SVA del

Cantone Sciaf­fusa (scritti del 17 novembre 2022) che l’escussa non

percepisce prestazioni del primo pilastro. Secondo la banca dati sui

movimen­ti della popolazione (MovPop), PI 1 e PI 2 hanno trasferito il

domicilio dalla Germania a __________ il 24 aprile 2021. D’al­tronde il

ricorrente non indica indizi per cui si dovrebbe ritenere che, contrariamente a quanto dichiarato dall’escussa,

ella percepirebbe una rendita del primo pilastro da un’altra cassa di

compensazione di quelle consultate dall’UE. Egli non fornisce in particolare

indicazioni su eventuali premi pagati dall’ex moglie quando collaborava,

gratuitamente secondo quanto da lei riferito nelle osservazioni al ricorso, all’attività

di lui nella __________. Il ricorso va dunque respinto anche su questo punto.

5.

RI

1.

contesta poi il reddito del marito dell’escussa, che ritiene non comprovato,

e chiede l’edizione delle ultime decisioni di tassazione di ambedue i coniugi

nonché della contabilità e dei documenti giustificativi della ditta (__________)

del marito. Pure su questo punto l’UE non si è espresso nelle osservazioni al

ricorso.

5.1

Tuttavia,

nella rubrica “osservazioni” del verbale di pignoramento avversato, l’UE ha

rilevato che “la decisione tassazione 2021

della Società __________ non è ancora stata emessa. Da estratto conto della

ditta risulta un guadagno da gennaio a ottobre 2022 di circa Fr. 40.00 mensili (arrotondati Fr. 100.00)”. In un’e-mail del 23 novembre 2022 presente

nella documentazione dell’UE (tramessa al patrocinatore del ricorrente con

e-mail del 21 dicembre 2022), l’Uf­ficio di tassazione di Biasca ha confermato

che la decisione di tassazione non era ancora stata emessa. Ad ogni modo la

ditta (individuale) di PI 2 è stata iscritta nel registro di commercio

solo il 19 novembre 2021 e il termine per l’inoltro della dichiarazione fiscale

per il 2022 non è ancora scaduto. La richiesta di edizione delle ultime

decisioni di tassazione di ambedue i coniugi non risulta quindi pertinente.

5.2

L’UE

ha stimato il reddito di PI 2 in base al conto dettagliato intestato alla sua

ditta presso la Banca __________ e il conto delle entrate e uscite da lui fornito

(corrispondente a quanto richiesto dall’art. 957 cpv. 2 CO per le imprese

individuali con un cifra d’affari di meno di fr. 500'000.–). Il ricorrente

non ha addotto indizi idonei a far dubitare dell’affidabilità degli elementi

presi in considerazione dall’UE, la cui decisione va di conseguen­za confermata

senza necessità di assumere ulteriore documentazione.

5.3

RI

1.

reputa “del tutto strano e incomprensibile”

che il reddito del marito accertato in fr. 150.– mensili il 2 novembre

2022.

sia stato poi ridotto a fr. 100.– mensili nella decisione ora

impugnata. In realtà, la cifra di fr. 150.– è stata appurata in occasione

del precedente pignoramento del 21 giugno 2022 apparentemente sulla sola scorta

delle dichiarazioni dell’escussa (come risulta dal verbale delle operazioni di

pignoramento). Quella di fr. 100.– è invece fondata, come visto, sull’estratto

conto dettagliato della ditta e sul conto delle entrate e uscite (sopra consid.

5.2). Semmai ci si potrebbe interrogare sull’“arrotondamento” da fr. 40.–

a fr. 100.–, ma in assenza di contestazione la questione può rimanere

aperta.

6.

Il

ricorrente critica ancora il fatto che redditi e spese dei coniugi PI 1 siano

stati sommati, sostenendo che solo quelli della moglie dovrebbero essere presi

in considerazione. Misconosce così, in modo invero sorprendente, che secondo l’art.

93.

cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione può pignorare solo i redditi che, a suo

giudizio, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore “e della sua famiglia”. Il modo in cui l’UE

ha calcolato la quota pignorabile del reddito dell’escussa è conforme alla

giurispruden­za e alla prassi consolidata (sopra consid. 2). Ne segue che la

richiesta di dimezzare i supplementi per pigione e premi della cas­sa malati va

respinta.

7.

Per

RI 1 appare “del tutto strano e

incomprensibile” che la pigione computata per fr. 800.– nel

precedente verbale di pignoramento sia salita a fr. 900.– in quello ora

contestato. Anche in questo caso la spiegazione è da ricercare nel fatto che in

seguito al primo ricorso l’UE ha proceduto a nuovi accertamenti, che l’ha

condotto ad aggiungere alle spese di riscaldamento elettrico, pari in media a fr. 250.–

per i (sei) mesi invernali, quindi in media annua a fr. 125.– (arrotondati

a fr. 100.– nel primo pignoramento), i costi del riscaldamento a legna,

stimato in fr. 75.– mensili. Alla pigione di fr. 700.– sono stati

quindi computati nelle spese per l’al­loggio fr. 900.– complessivi. Il

ricorrente non formula critiche sui singoli importi, mentre la sua richiesta di

dimezzamento è già stata respinta (sopra consid. 6).

8.

Il

ricorrente censura il supplemento per spese mediche di fr. 110.– mensili,

secondo lui da stralciare perché esse non fanno parte del minimo vitale del

diritto esecutivo e non sono state documentate. Postula l’edizione dei

documenti che comprovino la spesa.

8.1

Secondo

il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere al­l’e­scusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento

e indipendentemente dal loro importo. Può anche comprendere l’ammontare della franchigia

e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi

medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.) quando

è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi

medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una

malattia cronica (DTF 129 III 244

seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art.

93). È quindi incorretto dire in modo generico che le partecipazioni non

rientrano nel minimo esistenziale dell’escusso. Spetta invece a chi contesta la

decisione del­l’ufficio d’esecuzione esporre i motivi del suo dissenso.

8.2

Orbene,

il ricorrente non si confronta con la giustificazione figurante nel verbale

contestato, secondo cui il supplemento si riferisce alla media della

partecipazione ai costi dell’assicurazione malattia (__________) da gennaio a

ottobre 2022, escluse le spese straordinarie avute da gennaio a marzo e il

rimborso di arretrati di fr. 222.– mensili. Non si misura neppure con il

calcolo dettagliato delle partecipazioni, mese per mese, da gennaio a novembre

2022.

contenuto nella documentazione trasmessa al proprio patrocinatore, da cui

si evince una media mensile di fr. 109.10 (v. calcolo “Prestazioni __________”).

Una verifica a campione – che sarebbe semmai spettato al ricorrente fare in

modo sistematico – conferma che gl’importi corrispondono a quelli accreditati

alla __________ nell’estratto bancario dettagliato del conto del­l’escussa

presso la __________. L’edizione di altri documenti è pertanto inutile. Avendo

l’UE escluso dal calcolo le spese straordinarie, si può ritenere che quelle

computate sono ricorrenti e si ripresenteranno nel 2023. Il ricorrente non pretende

il contrario. Insufficientemente motivata, la censura è infondata se non

finanche irricevibile.

8.3

Sul

motivo della riduzione del supplemento da fr. 150.– a fr. 110.– da un

verbale all’altro non ci si sofferma, da un canto perché l’intenzione del

ricorrente non pare essere di aumentare l’importo del supplemento di cui chiede

lo stralcio e dall’altro poiché ci si può limitare a rinviare a quanto esposto

sopra (consid. 5.3 e 7).

9.

L’insorgente

si duole di un “radicale e inaccettabile”

cambio della descrizione relativa al supplemento per spese di trasferte, da “trasferte visite mediche regolare” dell’escussa

nel primo verbale a “Abbonamento mensile

Arcobaleno __________ per acquisti inerenti all’attività” del marito

in quello ora impugnato. Allega inoltre che il costo è inferiore a quello

computato (senza indicare quello ritenuto corretto) e che non può, comunque

sia, essere preso in considerazione perché la spesa non è comprovata e non può

essere inclusa nel minimo vitale. Nelle osservazioni al ricorso, l’UE espo­ne

di aver considerato il prezzo di un abbonamento Arcobaleno per due zone

necessario agli spostamenti per l’acquisto di beni di prima necessità, le

consultazioni mediche e lo svolgimento dell’at­tività “no profit” del marito,

dal momento che i coniugi non dispongono di un veicolo proprio e il loro

domicilio è lontano dai principali centri.

9.1

Non

si disconosce che l’UE non sembra molto in chiaro sul motivo del supplemento in

discussione. Se riguarda l’attività professiona­le di PI 2, come risulta dal

verbale contestato, il supplemento non si giustifica perché le spese di

trasferte professionali sono già state dedotte dall’introito netto di fr. 100.–

mensili stabilito dall’UE. La giurisprudenza ammette tuttavia che si possano

computare per una persona invalida i costi di trasporto con il mezzo più

economico se è necessario per seguire un trattamento medico indispensabile o

stabilire un minimo di contatti con il mondo ester­no e altre persone (cfr. DTF

106.

III 107 seg.). Lo stesso principio deve valere se il trasporto pubblico è

indispensabile alla persona invalida per raggiungere i negozi in cui comprare

quanto necessario al suo sostentamento di base giusta l’art. 93 LEF. Nel caso

in esame, per raggiungere __________ da __________ ci s’impiegano più di due

ore a piedi. La decisione dell’UE di riconoscere il prezzo di fr. 74.–

mensili di un abbonamento Arcobaleno per due zone (necessario ad arrivare a __________)

è pertanto condivisibile. Il pagamen­to di tale costo non è invero comprovato,

ma è inevitabile, ciò che risulta indirettamente dai numerosi addebiti sul conteggio della __________ per acquisti alla __________,

alla __________ e alla __________ di __________. Già con otto viaggi di

andata e ritorno al mese da __________ a __________ il costo dell’abbonamento

risulta più vantaggioso dell’acquisto di

singoli biglietti (di fr. 9.20 senza l’abbonamento metà prezzo).

9.2

Per

contro la richiesta di PI 1, contenuta nelle osservazioni al ricorso, d’includere

il costo di un nuovo abbonamento metà prezzo non è giustificata e va pertanto

respinta.

10.

Il ricorrente chiede infine l’edizione degli

estratti conto mensili degli ultimi 5 anni di ogni conto su cui essi

hanno il diritto di firma o sono contitolari, al fine di verificare la presenza

d’importi pignorabili.

10.1

Sono

però pignorabili solo eventuali saldi attuali composti da redditi risparmiati. È invece materialmente

impossibile pignorare somme nel frattempo già spese (sentenza

della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5).

Sotto questo punto di vista la richiesta d’edizione del ricorrente è priva d’interesse.

10.2

L’ufficio

d’esecuzione deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del patrimonio

dell’escusso e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni

assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla

loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80) e in tale

ipotesi può finanche invitare il debitore a fornire informazioni sul periodo

antecedente il pignoramento, in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” di

cinque anni dell’art. 288 LEF (DTF 135 III 665 consid. 3.2.2; sentenza della

CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 9 e i rinvii). Nel caso in rassegna,

il ricorrente non fornisce però alcun indizio per cui si dovrebbe

dubitare delle risposte dell’escussa. La misura istruttoria richiesta va di

conseguenza respinta.

11.

In

questa sede la Camera non è competente per statuire sulla domanda di

compensazione con una pretesa salariale di fr. 53'000.– formulata dall’escussa

con le osservazioni al ricorso. Andava fatta valere in sede di rigetto dell’opposizione

o con un’azione separata. La competenza della Camera si limita in questa

procedura a verificare la correttezza dell’operato dell’UE (art. 17 cpv. 1

LEF).

12.

Gli

scritti 5 e 28 febbraio 2023 di PI 1 e i relativi documenti sono stati

prodotti dopo la scadenza impartitale dall’UE per presentare osservazioni al

ricorso. Non possono pertanto, di principio, essere considerati ai fini del

giudizio odierno. Ad ogni modo, le imposte non sono considerate come spese

vitali nel sen­so dell’art. 93 LEF (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii;

Tabella, n. III), l’UE ha già computato nel minimo vitale fr. 110.–

mensili (pari a fr. 1'320.– annui) per partecipazioni e non sono possibili

accantonamenti per spese o aumenti futuri o imprevisti, semmai l’escusso deve

chiedere una revisione del calcolo nel caso in cui sorgono effettivamente nuove

spese indispensabili o aumentano costi già computati (art. 93 cpv. 3 LEF). Ciò

vale anche per eventuali interventi dentistici da eseguire durante il pignoramento,

motivo per cui l’UE è invitato a esaminare se si giustifica una revisione del

pignoramento interrogando l’escussa. Le spese per le attività del tempo libero

sono già comprese nella base mensile di fr. 1'700.– (Tabella, ad I, alla

voce “cultura”).

13.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– e .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.