15.2023.11
Minimo di esistenza. Rendita d’invalidità del secondo pilastro in parte trattenuta in compensazione di un obbligo di rimborso. Redditi del coniuge. Spese di riscaldamento e di trasporto
18 aprile 2023Italiano18 min
dall’escussa in via provvisoria per fr. 18'277.– e in via definitiva per fr. 22'500.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.11
Lugano
18 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19 gennaio 2023 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Faido, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 9 gennaio 2023
nell’esecuzione n. __________97 promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________97 della sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) RI 1 ha
escusso l’ex-moglie PI 1 per l’incasso di fr. 40'777.– oltre ad accessori.
Con decisione del 7 febbraio 2022, il
Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato l’opposizione interposta
dall’escussa in via provvisoria per fr. 18'277.– e in via definitiva per fr. 22'500.–
oltre agl’interessi.
B. Il
2 novembre 2022, l’UE ha emesso un verbale di pignoramento valente attestato di
carenza di beni per fr. 68'882.10 dopo aver accertato che la rendita di fr. 3'319.–
mensili percepita dall’escussa dalla PI 3 di __________ e il reddito di fr. 150.–
conseguito da suo marito, PI 2, con la sua ditta __________ non coprono il loro
minimo esistenziale stabilito pure in fr. 3'319.– (base mensile di fr. 1'700.–,
pigione di fr. 800.–, premi dell’assicurazione malattia di fr. 719.–,
spese di trasferte di fr. 100.– per visite mediche regolari e
partecipazione di fr. 150.– ai costi per medicamenti naturali non
riconosciuti dalla cassa malati per un problema al ginocchio). RI 1 ha
impugnato questo provvedimento con ricorso del 14 novembre 2022 e il 18
novembre l’UE ha riconsiderato parzialmente il provvedimento impugnato annullandolo, così come le relative spese
esecutive, dopo aver ritenuto necessario convocare nuovamente l’escussa per
interrogarla ed eseguire le verifiche del caso.
Con decisione del 14 dicembre 2022, questa Camera ha parzialmente
accolto il ricorso nella misura in cui non era diventato senza oggetto in
seguito alla riconsiderazione, nel senso che l’incarto è stato retrocesso all’UE
perché procedesse all’accertamento dei fatti pertinenti censurati dal
ricorrente ed emettesse una nuova decisione.
C. Il 7 dicembre 2023 l’UE ha proceduto al nuovo
pignoramento, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
3'319.00
Rendita
della PI 3, __________
Coniuge
fr.
100.00
__________ di PI 2
Totale
fr.
3'419.00
100%
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
900.00
Affitto Fr. 700.00; media spese riscaldamento Fr. 125.00
(mesi invernali circa Fr. 250.00) + legna Fr. 75.00
Assicurazione malattia
fr.
188.80
Premi 2022 al netto sussidio pagati regolarmente
Altri
fr.
110.00
Media partecipazione ai costi __________ da gennaio a
ottobre 2022 (spese straordinarie da gennaio a marzo non considerate e
rimborso arretrati Fr. 222.00 mensili non considerati)
Trasferte fino al luogo di lavoro con il trasporto
pubblico (coniuge)
fr.
74.00
Abbonamento mensile Arcobaleno __________ per
acquisti inerenti all’attività
Totale
fr.
2'972.80
Tenuto
conto della percentuale del reddito dell’escussa rispetto al reddito totale dei
coniugi (97.07%), l’UE ha stabilito la quota del minimo esistenziale di lei in fr. 2'885.85
e ha quindi pignorato la sua rendita di fr. 3'319.– per la differenza di fr. 433.–
mensili dallo stesso 7 dicembre 2022. Il
9 gennaio 2023 l’UE ha emesso il nuovo verbale di pignoramento, che ha
notificato alle parti il medesimo giorno.
D. Con
ricorso del 19 gennaio 2023, RI 1 chiede di annullare il nuovo verbale di
pignoramento e di ordinare il pignoramento della
rendita dell’escussa a concorrenza di almeno fr. 2'856.– mensili.
E. Con
osservazioni del 25 gennaio 2023 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, mentre
l’UE si è riconfermato nel proprio provvedimento.
F. Il 5 e il 28 febbraio 2023, PI 1 ha
presentato altri documenti all’UE, che li ha girati a questa Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 gennaio 2023, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
Il
ricorrente rileva anzitutto che la rendita d’invalidità che l’escussa vanta
contro la PI 3 dovrebbe ammontare ad almeno fr. 4'200.– mensili, ma che
sarebbe in corso una trattenuta di fr. 900.– della stessa PI 3, ch’egli
dice di non poter accettare, poiché il proprio credito deve a suo dire prevalere
sull’obbligo di rimborso di PI 1.
3.1
Per
la stessa ratio legis dell’art. 93
LEF, l’ufficio d’esecuzione può tener conto nel pignoramento di redditi dell’escusso
solo di quanto egli effettivamente
percepisce (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021 relativa a
un caso in cui la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG tratteneva in parte la rendita AVS dell’escusso in
compensazione di pretese sue). Sotto questo profilo la decisione impugnata
resiste quindi alla critica.
3.2
Ciò
posto, il terzo debitore dei redditi pignorati non può evidentemente compensare
quanto dovuto con pretese sue inesistenti, pagare spese dell’escusso non
indispensabili (giusta l’art. 93 LEF) oppure trattenere contributi non
obbligatori (sentenza della CEF 15.2012.117 del 26 novembre 2012, RtiD 2013 II
921.
n. 57c, consid. 1.2/a). Le quote di reddito compensate o trattenute senza
diritto vanno pignorate come credito contestato
(sentenza della CEF
15.1998.9
del 6 maggio 1998, Rep. 1998, n. 74, consid. 1.4). Nel caso in esame,
tuttavia, si evince dalla decisione 29 giugno 2021 della PI 3 che la rendita d’invalidità
mensile di PI 1 è stata ridotta di fr. 900.– da gennaio del 2021 in
compensazione del suo obbligo di rimborsare rendite ricevute in doppio da
gennaio ad agosto 2020 per complessivi fr. 31'390.80 e che il condono di
tale obbligo per caso di rigore (secondo l’art. 35a della legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
[LPP, RS 831.40]) le è stato negato. Non si giustifica pertanto, a prima vista,
il pignoramento della trattenuta di fr. 900.– come credito contestato,
ferma restando la facoltà per il ricorrente di esigerlo dall’UE in vista di un’eventuale
assegnazione giusta l’art. 131 LEF.
4.
Il
ricorrente rileva inoltre che dall’incarto non risulta l’esistenza di
prestazione del primo pilastro (rendita d’invalidità secondo la legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità [LAI, RS 831.20]), ciò che è inverosimile
dal momento che l’escussa percepisce una rendita del secondo pilastro (secondo
la LPP, v. sopra consid. 3.2). Sebbene l’UE non l’abbia indicato nelle
osservazioni al ricorso, si evince dall’incarto che esso ha accertato presso la
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (e-mail del 24 novembre 2022) e presso la Cassa di compensazione SVA del
Cantone Sciaffusa (scritti del 17 novembre 2022) che l’escussa non
percepisce prestazioni del primo pilastro. Secondo la banca dati sui
movimenti della popolazione (MovPop), PI 1 e PI 2 hanno trasferito il
domicilio dalla Germania a __________ il 24 aprile 2021. D’altronde il
ricorrente non indica indizi per cui si dovrebbe ritenere che, contrariamente a quanto dichiarato dall’escussa,
ella percepirebbe una rendita del primo pilastro da un’altra cassa di
compensazione di quelle consultate dall’UE. Egli non fornisce in particolare
indicazioni su eventuali premi pagati dall’ex moglie quando collaborava,
gratuitamente secondo quanto da lei riferito nelle osservazioni al ricorso, all’attività
di lui nella __________. Il ricorso va dunque respinto anche su questo punto.
5.
RI
1.
contesta poi il reddito del marito dell’escussa, che ritiene non comprovato,
e chiede l’edizione delle ultime decisioni di tassazione di ambedue i coniugi
nonché della contabilità e dei documenti giustificativi della ditta (__________)
del marito. Pure su questo punto l’UE non si è espresso nelle osservazioni al
ricorso.
5.1
Tuttavia,
nella rubrica “osservazioni” del verbale di pignoramento avversato, l’UE ha
rilevato che “la decisione tassazione 2021
della Società __________ non è ancora stata emessa. Da estratto conto della
ditta risulta un guadagno da gennaio a ottobre 2022 di circa Fr. 40.00 mensili (arrotondati Fr. 100.00)”. In un’e-mail del 23 novembre 2022 presente
nella documentazione dell’UE (tramessa al patrocinatore del ricorrente con
e-mail del 21 dicembre 2022), l’Ufficio di tassazione di Biasca ha confermato
che la decisione di tassazione non era ancora stata emessa. Ad ogni modo la
ditta (individuale) di PI 2 è stata iscritta nel registro di commercio
solo il 19 novembre 2021 e il termine per l’inoltro della dichiarazione fiscale
per il 2022 non è ancora scaduto. La richiesta di edizione delle ultime
decisioni di tassazione di ambedue i coniugi non risulta quindi pertinente.
5.2
L’UE
ha stimato il reddito di PI 2 in base al conto dettagliato intestato alla sua
ditta presso la Banca __________ e il conto delle entrate e uscite da lui fornito
(corrispondente a quanto richiesto dall’art. 957 cpv. 2 CO per le imprese
individuali con un cifra d’affari di meno di fr. 500'000.–). Il ricorrente
non ha addotto indizi idonei a far dubitare dell’affidabilità degli elementi
presi in considerazione dall’UE, la cui decisione va di conseguenza confermata
senza necessità di assumere ulteriore documentazione.
5.3
RI
1.
reputa “del tutto strano e incomprensibile”
che il reddito del marito accertato in fr. 150.– mensili il 2 novembre
2022.
sia stato poi ridotto a fr. 100.– mensili nella decisione ora
impugnata. In realtà, la cifra di fr. 150.– è stata appurata in occasione
del precedente pignoramento del 21 giugno 2022 apparentemente sulla sola scorta
delle dichiarazioni dell’escussa (come risulta dal verbale delle operazioni di
pignoramento). Quella di fr. 100.– è invece fondata, come visto, sull’estratto
conto dettagliato della ditta e sul conto delle entrate e uscite (sopra consid.
5.2). Semmai ci si potrebbe interrogare sull’“arrotondamento” da fr. 40.–
a fr. 100.–, ma in assenza di contestazione la questione può rimanere
aperta.
6.
Il
ricorrente critica ancora il fatto che redditi e spese dei coniugi PI 1 siano
stati sommati, sostenendo che solo quelli della moglie dovrebbero essere presi
in considerazione. Misconosce così, in modo invero sorprendente, che secondo l’art.
93.
cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione può pignorare solo i redditi che, a suo
giudizio, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore “e della sua famiglia”. Il modo in cui l’UE
ha calcolato la quota pignorabile del reddito dell’escussa è conforme alla
giurisprudenza e alla prassi consolidata (sopra consid. 2). Ne segue che la
richiesta di dimezzare i supplementi per pigione e premi della cassa malati va
respinta.
7.
Per
RI 1 appare “del tutto strano e
incomprensibile” che la pigione computata per fr. 800.– nel
precedente verbale di pignoramento sia salita a fr. 900.– in quello ora
contestato. Anche in questo caso la spiegazione è da ricercare nel fatto che in
seguito al primo ricorso l’UE ha proceduto a nuovi accertamenti, che l’ha
condotto ad aggiungere alle spese di riscaldamento elettrico, pari in media a fr. 250.–
per i (sei) mesi invernali, quindi in media annua a fr. 125.– (arrotondati
a fr. 100.– nel primo pignoramento), i costi del riscaldamento a legna,
stimato in fr. 75.– mensili. Alla pigione di fr. 700.– sono stati
quindi computati nelle spese per l’alloggio fr. 900.– complessivi. Il
ricorrente non formula critiche sui singoli importi, mentre la sua richiesta di
dimezzamento è già stata respinta (sopra consid. 6).
8.
Il
ricorrente censura il supplemento per spese mediche di fr. 110.– mensili,
secondo lui da stralciare perché esse non fanno parte del minimo vitale del
diritto esecutivo e non sono state documentate. Postula l’edizione dei
documenti che comprovino la spesa.
8.1
Secondo
il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento
e indipendentemente dal loro importo. Può anche comprendere l’ammontare della franchigia
e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi
medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.) quando
è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi
medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una
malattia cronica (DTF 129 III 244
seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art.
93). È quindi incorretto dire in modo generico che le partecipazioni non
rientrano nel minimo esistenziale dell’escusso. Spetta invece a chi contesta la
decisione dell’ufficio d’esecuzione esporre i motivi del suo dissenso.
8.2
Orbene,
il ricorrente non si confronta con la giustificazione figurante nel verbale
contestato, secondo cui il supplemento si riferisce alla media della
partecipazione ai costi dell’assicurazione malattia (__________) da gennaio a
ottobre 2022, escluse le spese straordinarie avute da gennaio a marzo e il
rimborso di arretrati di fr. 222.– mensili. Non si misura neppure con il
calcolo dettagliato delle partecipazioni, mese per mese, da gennaio a novembre
2022.
contenuto nella documentazione trasmessa al proprio patrocinatore, da cui
si evince una media mensile di fr. 109.10 (v. calcolo “Prestazioni __________”).
Una verifica a campione – che sarebbe semmai spettato al ricorrente fare in
modo sistematico – conferma che gl’importi corrispondono a quelli accreditati
alla __________ nell’estratto bancario dettagliato del conto dell’escussa
presso la __________. L’edizione di altri documenti è pertanto inutile. Avendo
l’UE escluso dal calcolo le spese straordinarie, si può ritenere che quelle
computate sono ricorrenti e si ripresenteranno nel 2023. Il ricorrente non pretende
il contrario. Insufficientemente motivata, la censura è infondata se non
finanche irricevibile.
8.3
Sul
motivo della riduzione del supplemento da fr. 150.– a fr. 110.– da un
verbale all’altro non ci si sofferma, da un canto perché l’intenzione del
ricorrente non pare essere di aumentare l’importo del supplemento di cui chiede
lo stralcio e dall’altro poiché ci si può limitare a rinviare a quanto esposto
sopra (consid. 5.3 e 7).
9.
L’insorgente
si duole di un “radicale e inaccettabile”
cambio della descrizione relativa al supplemento per spese di trasferte, da “trasferte visite mediche regolare” dell’escussa
nel primo verbale a “Abbonamento mensile
Arcobaleno __________ per acquisti inerenti all’attività” del marito
in quello ora impugnato. Allega inoltre che il costo è inferiore a quello
computato (senza indicare quello ritenuto corretto) e che non può, comunque
sia, essere preso in considerazione perché la spesa non è comprovata e non può
essere inclusa nel minimo vitale. Nelle osservazioni al ricorso, l’UE espone
di aver considerato il prezzo di un abbonamento Arcobaleno per due zone
necessario agli spostamenti per l’acquisto di beni di prima necessità, le
consultazioni mediche e lo svolgimento dell’attività “no profit” del marito,
dal momento che i coniugi non dispongono di un veicolo proprio e il loro
domicilio è lontano dai principali centri.
9.1
Non
si disconosce che l’UE non sembra molto in chiaro sul motivo del supplemento in
discussione. Se riguarda l’attività professionale di PI 2, come risulta dal
verbale contestato, il supplemento non si giustifica perché le spese di
trasferte professionali sono già state dedotte dall’introito netto di fr. 100.–
mensili stabilito dall’UE. La giurisprudenza ammette tuttavia che si possano
computare per una persona invalida i costi di trasporto con il mezzo più
economico se è necessario per seguire un trattamento medico indispensabile o
stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (cfr. DTF
106.
III 107 seg.). Lo stesso principio deve valere se il trasporto pubblico è
indispensabile alla persona invalida per raggiungere i negozi in cui comprare
quanto necessario al suo sostentamento di base giusta l’art. 93 LEF. Nel caso
in esame, per raggiungere __________ da __________ ci s’impiegano più di due
ore a piedi. La decisione dell’UE di riconoscere il prezzo di fr. 74.–
mensili di un abbonamento Arcobaleno per due zone (necessario ad arrivare a __________)
è pertanto condivisibile. Il pagamento di tale costo non è invero comprovato,
ma è inevitabile, ciò che risulta indirettamente dai numerosi addebiti sul conteggio della __________ per acquisti alla __________,
alla __________ e alla __________ di __________. Già con otto viaggi di
andata e ritorno al mese da __________ a __________ il costo dell’abbonamento
risulta più vantaggioso dell’acquisto di
singoli biglietti (di fr. 9.20 senza l’abbonamento metà prezzo).
9.2
Per
contro la richiesta di PI 1, contenuta nelle osservazioni al ricorso, d’includere
il costo di un nuovo abbonamento metà prezzo non è giustificata e va pertanto
respinta.
10.
Il ricorrente chiede infine l’edizione degli
estratti conto mensili degli ultimi 5 anni di ogni conto su cui essi
hanno il diritto di firma o sono contitolari, al fine di verificare la presenza
d’importi pignorabili.
10.1
Sono
però pignorabili solo eventuali saldi attuali composti da redditi risparmiati. È invece materialmente
impossibile pignorare somme nel frattempo già spese (sentenza
della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5).
Sotto questo punto di vista la richiesta d’edizione del ricorrente è priva d’interesse.
10.2
L’ufficio
d’esecuzione deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del patrimonio
dell’escusso e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni
assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla
loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80) e in tale
ipotesi può finanche invitare il debitore a fornire informazioni sul periodo
antecedente il pignoramento, in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” di
cinque anni dell’art. 288 LEF (DTF 135 III 665 consid. 3.2.2; sentenza della
CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 9 e i rinvii). Nel caso in rassegna,
il ricorrente non fornisce però alcun indizio per cui si dovrebbe
dubitare delle risposte dell’escussa. La misura istruttoria richiesta va di
conseguenza respinta.
11.
In
questa sede la Camera non è competente per statuire sulla domanda di
compensazione con una pretesa salariale di fr. 53'000.– formulata dall’escussa
con le osservazioni al ricorso. Andava fatta valere in sede di rigetto dell’opposizione
o con un’azione separata. La competenza della Camera si limita in questa
procedura a verificare la correttezza dell’operato dell’UE (art. 17 cpv. 1
LEF).
12.
Gli
scritti 5 e 28 febbraio 2023 di PI 1 e i relativi documenti sono stati
prodotti dopo la scadenza impartitale dall’UE per presentare osservazioni al
ricorso. Non possono pertanto, di principio, essere considerati ai fini del
giudizio odierno. Ad ogni modo, le imposte non sono considerate come spese
vitali nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii;
Tabella, n. III), l’UE ha già computato nel minimo vitale fr. 110.–
mensili (pari a fr. 1'320.– annui) per partecipazioni e non sono possibili
accantonamenti per spese o aumenti futuri o imprevisti, semmai l’escusso deve
chiedere una revisione del calcolo nel caso in cui sorgono effettivamente nuove
spese indispensabili o aumentano costi già computati (art. 93 cpv. 3 LEF). Ciò
vale anche per eventuali interventi dentistici da eseguire durante il pignoramento,
motivo per cui l’UE è invitato a esaminare se si giustifica una revisione del
pignoramento interrogando l’escussa. Le spese per le attività del tempo libero
sono già comprese nella base mensile di fr. 1'700.– (Tabella, ad I, alla
voce “cultura”).
13.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– e .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.