15.2023.113
Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria e contro la realizzazione di quest’ultima. Motivazioni insufficienti
20 novembre 2023Italiano7 min
ordinato la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.113
Lugano
20 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 25 settembre 2023 di
RI1,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, nelle diverse esecuzioni dei gruppi da n. 1 a 6 promosse nei
confronti del ricorrente da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
Comune di PI 14, __________
(rappresentato dal suo Municipio)
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla RA 1, )
PI 1,
(rappresentata dalla RA 2, )
PI 2,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Adita
su istanza 22 settembre 2022 della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), con sentenza del 13 gennaio 2023 (inc. 15.2022.115) questa Camera ha
ordinato la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria
del padre fu PI 2, che l’UE aveva pignorato a favore della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dell’allora PI 3 (ora PI 1) e
del Comune di nelle diverse esecuzioni dei gruppi da n.
1 a 4. Siffatta decisione è passata in giudicato, siccome il Tribunale federale,
con sentenza 5A_92/2023 del 10 febbraio 2023, ha dichiarato irricevibile il
ricorso presentato il 22 gennaio 2023 da RI 1.
B. Il
30 dicembre 2022 e il 20 giugno 2023 l’Ufficio ha pignorato la medesima quota
ereditaria anche a favore del gruppo n. 5, costituito della Confederazione
Svizzera, della PI 1 e della PI 2, e del gruppo n. 6, composto ancora della PI
1 e della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. L’UE ha quindi emesso i
verbali di pignoramento il 22 giugno e il 6 settembre 2023.
C. Il
14 settembre 2023 l’organo esecutivo ha realizzato ai pubblici incanti l’interessenza
in questione, aggiudicandola a PI 5 per fr. 19'500.–.
D. Con
due distinti ricorsi del 25 settembre 2023 RI 1 si aggrava contro il verbale di
pignoramento del 6 settembre 2023 e contro l’incanto del 14 settembre 2023.
E. Mediante
osservazioni del 9 ottobre 2023 la PI 1 si è opposta ai gravami, postulandone
la reiezione qualora fossero ricevibili, mentre nelle sue del 13 ottobre 2023 l’UE
domanda di dichiararli inammissibili. Le altre parti interessate sono invece
rimaste silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di pignoramento e dall’aggiudicazione
dell’interessenza, entrambe avvenute il 14 settembre 2023, i ricorsi presentati
il 25 settembre 2023 sono in linea di principio ricevibili sotto questo profilo
(art. 17 LEF), il termine essendo difatti scaduto (al più presto) domenica 24
settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 settembre 2023 (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
I
ricorsi in esame vertono sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti
e sono diretti contro due atti (il pignoramento e l’aggiudicazione ai pubblici
incanti) relativi alla nota quota ereditaria. Si giustifica pertanto di
decidere i gravami con una sola sentenza (secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge
sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1
LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF
15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2).
3.
Nel
primo ricorso, RI 1 sostiene che “la
documentazione dell’esecuzione del pignoramento e/o il verbale di pignoramento
06.09
2023 dell’Ufficio di esecuzione, Locarno, non rappresenta la mia
situazione”, sicché ne chiede l’annullamento. Tale argomentazione s’avvera però
eccessivamente generica e laconica, dal momento ch’egli non spiega perché il pignoramento non tiene conto della sua
situazione né fa valere concretamente una violazione della legge o un errore di
apprezzamento (art. 17 cpv. 1
LEF). Non sufficientemente motivato, neppure in modo sommario (art. 7 cpv. 3
lett. b LPR), il gravame risulta dunque
manifestamente irricevibile da questo punto di vista.
4.
Nel
secondo ricorso, l’insorgente si duole che la procedura d’incanto è iniziata
ancor prima della chiusura del procedimento avviato con il suo ricorso 22
gennaio 2023 dinanzi al Tribunale federale contro la decisione 13 gennaio 2023
di questa Camera, ove egli si era in particolare doluto di aver ricevuto solo “le pagine 1, 3, 5 e 7” della decisione impugnata. Egli è del parere che in tal modo l’autorità
gli abbia negato abusivamente il diritto di contestare la decisione, “con la quale l’autorità si intromette e
agisce ingiustamente anche sulla mia vita privata compresi i miei interessi e
anche sul testamento dei miei genitori”.
Ora,
a parte il fatto che, come ammesso nel gravame al vaglio, RI 1 ha in realtà potuto
contestare la decisione in questione davanti all’istanza giudiziaria superiore,
va ricordato che il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il suo
ricorso con sentenza del 10 febbraio 2023 (sopra, ad A), ovvero molto prima dell’incanto
svolto il 14 settembre 2023. Ciò posto, egli non può più rimettere in
discussione la precedente decisione di questa Camera, siccome è da tempo passata
in giudicato, sicché da questa prospettiva anche il secondo ricorso risulta manifestamente
irricevibile. Non trovano sorte migliore le vaghe accuse di “abuso d’ufficio” e “abuso d’autorità”
mosse nei confronti dell’UE, secondo cui “alcuni casi compresi nella
procedura dell’incanto
sono stati prodotti con illeciti, inganni e abusi” e “le informazioni ricevute in colloquio presso
l’Uffi-cio di esecuzione di Locarno si sono
rivelate sbagliate in relazione all’incanto avvenuto sopracitato, e sbagliate e
incomplete sono anche le documentazioni inviate al mio domicilio relative al
medesimo incanto”, l’insorgente omettendo di sostanziare con prove tali circostanze, che neppure emergono chiaramente dagli
atti. D’altronde, egli nemmeno ha contestato le osservazioni dell’UE, ove esso
ha in particolare affermato di aver “sempre risposto a tutte le domande poste dal debitore in modo
corretto”.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro il verbale di pignoramento emesso il 6 settembre
2023.
dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione è irricevibile.
2.
Il
ricorso contro l’incanto eseguito dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
il 14 settembre 2019 è irricevibile.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– RA 2, ,
;
– Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via
Ghiringhelli
15a, Bellinzona;
– Comune
di Terre di Pedemonte, Piazza Gottardo Zurini 2,
Tegna;
– RA 1, ,
;
– PI 2, ,
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.