Lexipedia

Decisione

15.2023.113

Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria e contro la realizzazione di quest’ultima. Motivazioni insufficienti

20 novembre 2023Italiano7 min

ordinato la realizzazione a mez­zo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.113

Lugano

20 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 25 settembre 2023 di

RI1,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, nelle diverse esecuzioni dei gruppi da n. 1 a 6 promosse nei

confronti del ricorrente da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

Comune di PI 14, __________

(rappresentato dal suo Municipio)

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla RA 1, )

PI 1,

(rappresentata dalla RA 2, )

PI 2,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Adita

su istanza 22 settembre 2022 della sede di Locarno dell’Uf­ficio d’esecuzione

(UE), con sentenza del 13 gennaio 2023 (inc. 15.2022.115) questa Camera ha

ordinato la realizzazione a mez­zo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria

del padre fu PI 2, che l’UE aveva pignorato a favore della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dell’allora PI 3 (ora PI 1) e

del Comune di nel­le diverse esecuzioni dei gruppi da n.

1 a 4. Siffatta decisione è passata in giudicato, siccome il Tribunale federale,

con sentenza 5A_92/2023 del 10 febbraio 2023, ha dichiarato irricevibile il

ricorso presentato il 22 gennaio 2023 da RI 1.

B. Il

30 dicembre 2022 e il 20 giugno 2023 l’Ufficio ha pignorato la medesima quota

ereditaria anche a favore del gruppo n. 5, costituito della Confederazione

Svizzera, della PI 1 e della PI 2, e del gruppo n. 6, composto ancora della PI

1 e della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. L’UE ha quindi emesso i

verbali di pignoramento il 22 giugno e il 6 settembre 2023.

C. Il

14 settembre 2023 l’organo esecutivo ha realizzato ai pubblici incanti l’interessenza

in questione, aggiudicandola a PI 5 per fr. 19'500.–.

D. Con

due distinti ricorsi del 25 settembre 2023 RI 1 si aggrava contro il verbale di

pignoramento del 6 settembre 2023 e contro l’incanto del 14 settembre 2023.

E. Mediante

osservazioni del 9 ottobre 2023 la PI 1 si è opposta ai gravami, postulandone

la reiezione qualora fossero ricevibili, mentre nelle sue del 13 ottobre 2023 l’UE

domanda di dichiararli inammissibili. Le altre parti interessate sono invece

rimaste silenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di pignoramento e dall’aggiudicazione

dell’interessenza, entrambe avvenute il 14 settembre 2023, i ricorsi presentati

il 25 settembre 2023 sono in linea di principio ricevibili sotto questo profilo

(art. 17 LEF), il termine essendo difatti scaduto (al più presto) domenica 24

settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 settembre 2023 (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

I

ricorsi in esame vertono sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti

e sono diretti contro due atti (il pignoramento e l’aggiudicazione ai pubblici

incanti) relativi alla nota quota ereditaria. Si giustifica pertanto di

decidere i gravami con una sola sentenza (secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge

sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1

LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF

15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2).

3.

Nel

primo ricorso, RI 1 sostiene che “la

documentazione del­l’esecuzione del pignoramento e/o il verbale di pignoramento

06.09

2023 dell’Ufficio di esecuzione, Locarno, non rappresenta la mia

situazione”, sicché ne chiede l’annullamento. Tale argomentazione s’avvera però

eccessivamente generica e laconica, dal momento ch’egli non spiega perché il pignoramento non tiene conto della sua

situazione né fa valere concretamente una violazione della legge o un errore di

apprezzamento (art. 17 cpv. 1

LEF). Non sufficientemente motivato, neppure in modo sommario (art. 7 cpv. 3

lett. b LPR), il gravame risulta dunque

manifestamente irricevibile da questo punto di vista.

4.

Nel

secondo ricorso, l’insorgente si duole che la procedura d’in­canto è iniziata

ancor prima della chiusura del procedimento avviato con il suo ricorso 22

gennaio 2023 dinanzi al Tribunale federale contro la decisione 13 gennaio 2023

di questa Camera, ove egli si era in particolare doluto di aver ricevuto solo “le pagine 1, 3, 5 e 7” della decisione impugnata. Egli è del parere che in tal modo l’autorità

gli abbia negato abusivamente il diritto di contestare la decisione, “con la quale l’autorità si intromette e

agisce ingiustamen­te anche sulla mia vita privata compresi i miei interessi e

anche sul testamento dei miei genitori”.

Ora,

a parte il fatto che, come ammesso nel gravame al vaglio, RI 1 ha in realtà potuto

contestare la decisione in questione davanti all’istanza giudiziaria superiore,

va ricordato che il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il suo

ricorso con sentenza del 10 febbraio 2023 (sopra, ad A), ovvero molto prima dell’incanto

svolto il 14 settembre 2023. Ciò posto, egli non può più rimettere in

discussione la precedente decisione di questa Camera, sicco­me è da tempo passata

in giudicato, sicché da questa prospettiva anche il secondo ricorso risulta manifestamente

irricevibile. Non trovano sorte migliore le vaghe accuse di “abuso d’ufficio” e “abuso d’autorità”

mosse nei confronti dell’UE, secondo cui “alcuni casi compresi nella

procedura dell’incanto

sono stati prodotti con illeciti, inganni e abusi” e “le informazioni ricevute in colloquio presso

l’Uffi-cio di esecuzione di Locarno si sono

rivelate sbagliate in relazione all’incanto avvenuto sopracitato, e sbagliate e

incomplete sono anche le documentazioni inviate al mio domicilio relative al

medesimo in­canto”, l’insorgente omettendo di sostanziare con prove tali circostanze, che neppure emergono chiaramente dagli

atti. D’altronde, egli nemmeno ha contestato le osservazioni dell’UE, ove esso

ha in particolare affermato di aver “sempre risposto a tutte le domande poste dal debitore in modo

corretto”.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso contro il verbale di pignoramento emesso il 6 settembre

2023.

dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione è irricevibile.

2.

Il

ricorso contro l’incanto eseguito dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione

il 14 settembre 2019 è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– RA 2, ,

;

– Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via

Ghiringhelli

15a, Bellinzona;

– Comune

di Terre di Pedemonte, Piazza Gottardo Zurini 2,

Tegna;

– RA 1, ,

;

– PI 2, ,

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.