15.2023.116
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria
9 febbraio 2024Italiano13 min
sette esecuzioni (formanti il gruppo n. 2) promosse in via di pignoramento dal 2021
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.116
Lugano
9 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza presentata il 16 novembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a
PI 2, __________ (__________)
nella comunione ereditaria del padre fu PI 1
(† 2020), composta, oltreché dall’escussa, anche di
PI 4, __________ (__________)
PI 3, __________
nelle 31 esecuzioni dei gruppi n. da 2 a 4 promosse
nei confronti di PI 2 da
PI 7, __________
Confederazione Svizzera, Berna
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Comune di Lugano, __________
PI 8, __________
PI 9, __________
dott. med. PI 10, __________
(rappresentato dalla RA 2, __________)
PI 11, __________
(rappresentata dal suoRA 3, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
1 è deceduto il 3 novembre 2020. Gli sono succeduti in comunione ereditaria
(CE) la vedova PI 4 e i figli PI 3 e PI 2.
B. In
sette esecuzioni (formanti il gruppo n. 2) promosse in via di pignoramento dal 2021
al 2022 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 29'000.– (al 31 gennaio 2024),
il 10 giugno 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato
i diritti spettanti all’escussa nella CE del padre. Nel verbale di
pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché dell’escussa,
anche di PI 4 e PI 3. Quali beni appartenenti alla comunione, ha indicato “in particolare” il
fondo n. 57 RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 2 è stato attribuito il
valore di stima di fr. 25'000.–.
C. Il
18 gennaio 2023, l’Ufficio ha rilasciato all’PI 12 un attestato di carenza beni (ACB) nell’esecuzione n. __________
per fr. 1'516.75.
D. Avendo
i creditori di PI 2 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio
li ha convocati a un’udienza tenutasi il 15 giugno 2023 a norma dell’art. 9
dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione
della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo
presenti soltanto la madre e il fratello dell’escussa. Il verbale riporta il
valore di stima ufficiale del fondo (fr. 104'170.–) e quello attribuito
dall’UE (fr. 260'425.–), l’ammontare dell’ipoteca che grava sul fondo (fr. 160'000.–)
e, di conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fondi
attribuito dall’Ufficio – al netto dell’ipoteca (fr. 100'425.–). Il valore
dell’interessenza dell’escusso nella successione, pari a ¼ del totale, stabilito in fr. 25'000.– arrotondati, ridotto
a fr. 4'744.50 dopo deduzione dei debiti per cui l’interessenza è stata
pignorata (fr. 2'333.40), come pure dei debiti per cui l’Ufficio aveva già
avvisato l’escussa che avrebbe proceduto al pignoramento della sua quota
ereditaria (fr. 27'411.10).
E. In
altre ventitré esecuzioni (formanti il gruppo n. 3) promosse nuovamente in via
di pignoramento dal 2022 al 2023 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 3'800.–
(sempre al 31 gennaio 2024), il 9 agosto 2023 l’UE ha nuovamente pignorato i
diritti spettanti all’escussa nella CE, indicando però tra i beni appartenenti
alla comunione “in particolare” anche
i fondi n. 70, 177, 327, 684 e 685 RFD __________. Alla quota ereditaria
di PI 2 l’UE ha attribuito il valore di stima di fr. 70'000.–.
F. Poiché
la conciliazione era fallita, il 21 agosto 2023 l’UE ha assegnato agl’interessati
(compresi i creditori del gruppo n. 3) un termine di dieci giorni per
presentare eventuali proposte concrete per
la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato la madre e il
fratello dell’escussa hanno proposto di acquistarne l’interessenza per fr. 15'000.–, ma il dott. med.
PI 10 si è opposto mentre gli altri
creditori sono rimasti silenti.
G. Il 16 novembre 2023, l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza. Ha precisato
di chiederla non solo per i creditori dei gruppi n. 2 e 3, ma anche per esecuzioni successive, nell’àmbito delle
quali aveva già pignorato la quota ereditaria, ma non aveva ancora emesso il
verbale di pignoramento. Ha ribadito di aver attribuito un valore di stima netto di
fr. 100'425.– alla sostanza ereditaria e di fr. 25'000.– all’interessenza
dell’escussa.
H. In
ulteriori due esecuzioni (formanti il gruppo n. 4) promosse di nuovo in via di
pignoramento nel 2023 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 1'100.– (sempre
al 31 gennaio 2024), il 6 dicembre 2023 l’Ufficio ha pignorato un’altra volta i
diritti spettanti all’escussa nella CE. L’11 dicembre 2023, uno dei due
creditori pignoranti ne ha chiesto la realizzazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC),
dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.
10.
cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con
consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della
quota pignorata (DTF 96 III 10, con-sid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio
esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente
il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in
sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta
ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che
la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore
reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo
aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso
(sentenza della CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023, consid. 1 e i rinvii).
2.
Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un
gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di
quei diritti prima dell’invito all’udienza di conciliazione. Appare però
opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre
misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto
di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione
(citata 15.2023.60, consid. 2, e i rinvii).
Nel
caso in esame, i pignoramenti a favore dei gruppi n. 3 e 4 sono stati eseguiti
il 9 agosto e il 6 dicembre 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione
tenutasi il 15 giugno 2023. I creditori partecipanti a quei gruppi non dovevano
(e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. L’UE ha
correttamente invitato i creditori del gruppo n. 3 a proporre misure di
realizzazione nel senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, ma non quelli del secondo
gruppo, che non avevano ancora chiesto la realizzazione dell’interessenza. Non
si è ritenuto utile sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv.
3.
LEF poiché l’Ufficio dovrà comunque comunicare loro il modo di realizzazione
stabilito da questa Camera, notificando loro una copia della decisione odierna
(sotto dispositivo n. 3), sicché avranno la possibilità di proporre di
acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di
riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi,
ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una
circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime
della proposta chiedere alla Came-ra di modificare il modo di realizzazione
delle quote (nello stesso senso: citata 15.2023.60 consid. 2).
3.
L’UE
ha implicitamente stabilito che l’interessenza dell’escussa nella comunione
ereditaria è di ¼. In assenza di disposizioni mortis causa del defunto, e
dunque in presenza di una successione ab intestat, tale determinazione è corretta,
perché deriva dall’applicazione dei combinati art. 457 cpv. 2 e 462 n. 1 CC. Non
risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un
certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 1 siano la vedova PI
4.
e i figli PI 3 e PI 2. Non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame,
poiché l’acquisto della quota ereditaria consiste in realtà nella cessione all’aggiudicatario
del diritto di chiedere la divisione (recte: lo scioglimento) della comunione e di
percepirne il prodotto (art. 11 cpv. 2 ODiC), procedura in cui si dovrà appurare
l’esatta composizione della CE.
3.1
Siccome
nessuno ha contestato il patrimonio della comunione ereditaria, non c’è motivo
di scostarsi da quanto accertato dall’Ufficio.
3.2
Invece,
è necessaria una rettifica del valore dell’interessenza dell’escussa. Nell’istanza,
l’UE ha infatti ribadito che tale valore è di fr. 25'000.–. Tuttavia, ha
verosimilmente dimenticato di aver accertato che l’asse ereditario comprende
anche i fondi n. 70, 177, 327, 684 e 685 RFD di __________, dandone del resto
conto nel secondo e terzo verbale di pignoramento, nel senso di aumentare il
valore di stima dell’interessenza a fr. 70'000.–. Ai fini del giudizio
odierno si terrà conto di quest’ultimo valore, anche se verosimilmente non è
noto ai creditori del gruppo n. 2 e la relativa indicazione dell’UE all’udienza
di conciliazione, nella circolare e nell’istanza, è incompleta. Nessun
creditore ha infatti accettato la proposta della madre e del fratello dell’escussa né proposto un modo di
realizzazione diverso dallo scioglimento della comunione, procedura in cui
verrà determinato l’esatto valore dell’interessenza pignorata.
4.
Poiché
il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione
sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita
all’asta della relativa quota ereditaria dell’escussa.
4.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota
ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di oltre fr. 33'900.–
(fr. 29'000.– + 3'800.– + 1'100.–), diminuito dell’importo
dell’esecuzione in cui è stato rilasciato un ACB, pari a circa fr. 32'400.–
(fr. 33'900.– ./. 1'516.75), è
nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escussa
nella comunione ereditaria, di fr. 70'000.– (sopra consid. 3.2), sicché,
con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra
consid. 1).
4.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della
comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota
ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è
esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso
concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla
divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella
divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza
ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio
2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per
la madre e il fratello dell’escussa (e per eventuali altri interessati) di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 2 è stata
pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i
creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
5.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità, qualora
i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di
rappresentare l’escussa nella procedura (citata 15.2023.60 consid.
5.1
e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere
anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla
realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF).
Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron
(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,
altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.
10.
cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2
Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,
l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e
all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art.
146.
cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramento
dell’interessenza.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 2 nella
comunione ereditaria fu PI 1, di chiederne lo scioglimento e di
procedere alla realizzazione di quanto attribuito
all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1
e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi
2.
e 4.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, e,
per il suo tramite, all’escussa, agli altri due membri della comunione
ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata
presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.