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Decisione

15.2023.116

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria

9 febbraio 2024Italiano13 min

sette esecuzioni (formanti il gruppo n. 2) promosse in via di pignoramento dal 2021

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.116

Lugano

9 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 16 novembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

spettante a

PI 2, __________ (__________)

nella comunione ereditaria del padre fu PI 1

(† 2020), composta, oltreché dall’escussa, anche di

PI 4, __________ (__________)

PI 3, __________

nelle 31 esecuzioni dei gruppi n. da 2 a 4 promosse

nei confronti di PI 2 da

PI 7, __________

Confederazione Svizzera, Berna

Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Comune di Lugano, __________

PI 8, __________

PI 9, __________

dott. med. PI 10, __________

(rappresentato dalla RA 2, __________)

PI 11, __________

(rappresentata dal suoRA 3, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

1 è deceduto il 3 novembre 2020. Gli sono succeduti in comunione ereditaria

(CE) la vedova PI 4 e i figli PI 3 e PI 2.

B. In

sette esecuzioni (formanti il gruppo n. 2) promosse in via di pignoramento dal 2021

al 2022 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 29'000.– (al 31 gennaio 2024),

il 10 giugno 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato

i diritti spettanti all’escussa nella CE del padre. Nel verbale di

pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché dell’escus­­sa,

anche di PI 4 e PI 3. Quali beni appartenenti alla comunione, ha indicato “in particolare” il

fondo n. 57 RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 2 è stato attribuito il

valore di stima di fr. 25'000.–.

C. Il

18 gennaio 2023, l’Ufficio ha rilasciato all’PI 12 un attestato di carenza beni (ACB) nell’esecuzione n. __________

per fr. 1'516.75.

D. Avendo

i creditori di PI 2 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio

li ha convocati a un’udienza tenutasi il 15 giugno 2023 a norma dell’art. 9

dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione

della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo

presenti soltanto la madre e il fratello dell’escussa. Il verbale riporta il

valore di stima ufficiale del fondo (fr. 104'170.–) e quello attribuito

dall’UE (fr. 260'425.–), l’ammontare dell’ipoteca che grava sul fondo (fr. 160'000.–)

e, di conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fondi

attribuito dall’Ufficio – al netto dell’ipoteca (fr. 100'425.–). Il valore

dell’interessenza dell’escusso nella successione, pari a ¼ del totale, stabilito in fr. 25'000.– arrotondati, ridotto

a fr. 4'744.50 dopo deduzione dei debiti per cui l’interessenza è stata

pignorata (fr. 2'333.40), come pure dei debiti per cui l’Ufficio aveva già

avvisato l’escussa che avrebbe proceduto al pignoramento della sua quota

ereditaria (fr. 27'411.10).

E. In

altre ventitré esecuzioni (formanti il gruppo n. 3) promosse nuovamente in via

di pignoramento dal 2022 al 2023 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 3'800.–

(sempre al 31 gennaio 2024), il 9 agosto 2023 l’UE ha nuovamente pignorato i

diritti spettanti all’escussa nella CE, indicando però tra i beni appartenenti

alla comunione “in particolare” anche

i fondi n. 70, 177, 327, 684 e 685 RFD __________. Alla quota ereditaria

di PI 2 l’UE ha attribuito il valore di stima di fr. 70'000.–.

F. Poiché

la conciliazione era fallita, il 21 agosto 2023 l’UE ha assegnato agl’interessati

(compresi i creditori del gruppo n. 3) un termine di dieci giorni per

presentare eventuali proposte concrete per

la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato la madre e il

fratello dell’escussa hanno proposto di acquistarne l’in­teressenza per fr. 15'000.–, ma il dott. med.

PI 10 si è op­posto mentre gli altri

creditori sono rimasti silenti.

G. Il 16 novembre 2023, l’UE ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza. Ha precisato

di chiederla non solo per i creditori dei gruppi n. 2 e 3, ma anche per esecuzioni successive, nell’àmbito delle

quali aveva già pignorato la quota ereditaria, ma non aveva ancora emesso il

verbale di pignoramento. Ha ribadito di aver attribuito un valore di stima netto di

fr. 100'425.– alla sostanza ereditaria e di fr. 25'000.– all’interes­senza

dell’escussa.

H. In

ulteriori due esecuzioni (formanti il gruppo n. 4) promosse di nuovo in via di

pignoramento nel 2023 nei confronti di PI 2 per oltre fr. 1'100.– (sempre

al 31 gennaio 2024), il 6 dicembre 2023 l’Ufficio ha pignorato un’altra volta i

diritti spettanti all’escussa nella CE. L’11 dicembre 2023, uno dei due

creditori pignoranti ne ha chiesto la realizzazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC),

dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art.

10.

cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con

consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della

quota pignorata (DTF 96 III 10, con-sid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio

esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera ampiamente

il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in

sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’of­ferta

ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che

la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore

reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo

aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso

(sentenza della CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023, consid. 1 e i rinvii).

2.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un

gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di

quei diritti prima dell’in­­vito all’udienza di conciliazione. Appare però

opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre

misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto

di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione

(citata 15.2023.60, consid. 2, e i rinvii).

Nel

caso in esame, i pignoramenti a favore dei gruppi n. 3 e 4 sono stati eseguiti

il 9 agosto e il 6 dicembre 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione

tenutasi il 15 giugno 2023. I creditori partecipanti a quei gruppi non dovevano

(e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. L’UE ha

correttamente invitato i creditori del gruppo n. 3 a proporre misure di

realizzazio­ne nel senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, ma non quelli del secondo

gruppo, che non avevano ancora chiesto la realizzazione dell’in­teressenza. Non

si è ritenuto utile sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv.

3.

LEF poiché l’Ufficio dovrà comunque comunicare loro il modo di realizzazione

stabilito da questa Camera, notificando loro una copia della decisione odierna

(sotto dispositivo n. 3), sicché avranno la possibilità di proporre di

acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di

riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi,

ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una

circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime

della proposta chiedere alla Came-ra di modificare il modo di realizzazione

delle quote (nello stesso senso: citata 15.2023.60 consid. 2).

3.

L’UE

ha implicitamente stabilito che l’interessenza dell’escussa nella comunione

ereditaria è di ¼. In assenza di disposizioni mortis causa del defunto, e

dunque in presenza di una successione ab intestat, tale determinazione è corretta,

perché deriva dall’ap­­plicazione dei combinati art. 457 cpv. 2 e 462 n. 1 CC. Non

risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un

certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 1 siano la vedova PI

4.

e i figli PI 3 e PI 2. Non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame,

poiché l’acquisto della quota ereditaria consiste in realtà nella cessione all’aggiudicatario

del diritto di chiedere la divisione (recte: lo scioglimento) della comunione e di

percepirne il prodotto (art. 11 cpv. 2 ODiC), procedura in cui si dovrà appurare

l’esatta composizione della CE.

3.1

Siccome

nessuno ha contestato il patrimonio della comunione ereditaria, non c’è motivo

di scostarsi da quanto accertato dall’Uf­­ficio.

3.2

Invece,

è necessaria una rettifica del valore dell’interessenza del­l’escussa. Nell’istanza,

l’UE ha infatti ribadito che tale valore è di fr. 25'000.–. Tuttavia, ha

verosimilmente dimenticato di aver accertato che l’asse ereditario comprende

anche i fondi n. 70, 177, 327, 684 e 685 RFD di __________, dandone del resto

conto nel secondo e terzo verbale di pignoramento, nel senso di aumentare il

valore di stima dell’interessenza a fr. 70'000.–. Ai fini del giudizio

odierno si terrà conto di quest’ultimo valore, anche se verosimilmente non è

noto ai creditori del gruppo n. 2 e la relativa indicazione dell’UE all’udienza

di conciliazione, nella circolare e nell’istanza, è incompleta. Nessun

creditore ha infatti accettato la proposta della madre e del fratello dell’escussa né proposto un modo di

realizzazione diverso dallo scioglimento della comunione, procedura in cui

verrà determinato l’esatto valore dell’interessenza pignorata.

4.

Poiché

il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione

sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita

all’asta della relativa quota ereditaria dell’escussa.

4.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota

ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza, di oltre fr. 33'900.–

(fr. 29'000.– + 3'800.– + 1'100.–), diminuito dell’importo

dell’esecuzione in cui è stato rilasciato un ACB, pari a circa fr. 32'400.–

(fr. 33'900.– ./. 1'516.75), è

nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escus­­sa

nella comunione ereditaria, di fr. 70'000.– (sopra consid. 3.2), sicché,

con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra

consid. 1).

4.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della

comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’as­­segnazione della quota

ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è

esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso

concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla

divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella

divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza

ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio

2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per

la madre e il fratello dell’escussa (e per eventuali altri interessati) di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 2 è stata

pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i

creditori pignoranti e dal­l’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

5.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità, qualora

i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di

rappresentare l’escus­­sa nella procedura (citata 15.2023.60 consid.

5.1

e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere

anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla

realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF).

Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron

(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,

altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.

10.

cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

5.2

Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria,

l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e

all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art.

146.

cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramen­to

dell’interessenza.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di sostituirsi a PI 2 nella

comunione ereditaria fu PI 1, di chiederne lo scioglimento e di

procedere alla realizzazione di quanto attribuito

all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1

e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi

2.

e 4.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, e,

per il suo tramite, all’escussa, agli altri due membri della comunione

ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata

presentata la domanda di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.